L’accertamento basato sugli studi di settore è applicabile anche nel caso dell’agente di commercio che operi per un’impresa cha ha un modesto fatturato e soprattutto se lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore determini una grave incongruenza.
La SC, con l’ordinanza n. 24367 del 29 ottobre 2013, ha ritenuto che l’accertamento induttivo può basarsi sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi che sugli studi di settore. Gli studi di settore. Sono il risultato di un’elaborazione statistica applicabile ad una serie indeterminata di soggetti e rappresentano, in particolare, un metodo di rettifica di specifiche poste reddituali artt. 62 bis e 62 sexies, d.l. n. 331/1993 , potendosi configurare come mezzi di accertamento parziali rientranti nel disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d , D.P.R. n. 600/1973. Gli studi di settore da soli, non possono sostenere un accertamento in quanto devono comunque tener presente il regime delle prove presuntive. In particolare, l’art. 39 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario, il quale, in presenza di irregolarità contabili meno gravi di cui al predetto primo comma, può procedere ad accertamento analitico, utilizzando i dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a ricorrere al metodo induttivo. L’amministrazione finanziaria deve, quindi, indicare nell’accertamento l’iter logico-giuridico seguito per l’emissione dell’atto impositivo. Il caso. Un agente di commercio ha impugnato l’avviso di accertamento notificato dall’agenzia delle entrate fondato sul grave scostamento dei ricavi relativamente alla provvigioni ricevute. In particolare, il contribuente lo aveva contestato giustificando l’incongruenza con il ridotto volume d’affare dell’impresa per cui lavorava. Inoltre la stessa impresa aveva vinto un analogo contenzioso di accertamento per maggior reddito. Il contribuente aveva avuto ragione sia in primo che secondo grado. La SC ha ritenuto che in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 39, Dpr n. 600/73, può fondare l’accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi, sia sugli studi di settore, nel qual caso lo stesso ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del settore merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore determini una grave incongruenza è previsto dalla stessa legge all’art. 10, comma 1, legge n. 146/1998, in materia di principio della capacità contributiva Cass. n. 26635/2009 . Accertamento da motivare. Sulla materia in argomento si segnala una recente sentenza da cui emerge che l’accertamento fondato sul mero scostamento dai parametri non è valido, in quanto l’ufficio deve tenere conto anche degli elementi emersi in sede di contraddittorio. Infatti la motivazione dell’accertamento non può basarsi sul mero scostamento dai parametri ma deve essere integrata con le ragioni per cui erano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente durante il contraddittorio Cass. 4166/2013 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 10 - 29 ottobre 2013, n. 24367 Presidente Cicala Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 6/30/11, depositata il 31 gennaio 2011, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di P.M., relativa all'avviso di accertamento concernente Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2004, veniva accolta. Questi invero si era discostato parecchio nella indicazione dei ricavi, relativamente alle provvigioni ricevute, secondo lo studio specifico di settore. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava sugli studi di settore, che costituivano si prova presuntiva, ma senza che tuttavia l'ente impositore avesse tenuto conto della particolare struttura organizzativa nella quale opera il contribuente, e del fatto che anche la società Fratelli M. srl., che operava nel settore della commercializzazione della carta e di articoli di cancelleria, di cui M. era socio subagente, era rimasta vittoriosa in un analogo contenzioso di accertamento per preteso maggior reddito. M. resiste con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incide condizionato, con un unico motivo, ed ha depositato memoria. Motivi della decisione 2. Innanzitutto va rilevato che entrambi i ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. A Ricorso principale. 3. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, in quanto la CTR non enunciava in concreto gli elementi posti a base del suo percorso argomentativo nell'accogliere le censure dell'appellato alla pretesa impositiva, se non mediante l'apodittica affermazione, secondo cui lo studio di settore non sarebbe adeguato alle caratteristiche strutturali ed organizzative dell'attività dell'agente di commercio inciso, mentre invece si trattava di presunzioni, che semmai dovevano essere vinte dal quale piuttosto non aveva addotto alcun elemento di prova a sostegno del suo assunto. Il motivo è fondato, in quanto, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili & lt Si tratta all'evidenza di censura attinente ad impugnazione inammissibile per carenza d'interesse ex art. 100 cpc., e che comunque rimane assorbita da quanto enunciato in ordine al motivo del ricorso principale. 5. Ne deriva che quest'ultimo va accolto l'altro incidentale va dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, il quale si uniformerà ai suindicati principi di diritto. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale dichiara inammissibile l'altro incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.