Con la circolare numero 3 del 15 marzo 2013, il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia ha fornito alcune precisazioni in ordine ai termini di pagamento previsti dal D. Lgs. numero 192/2012 e alla gestione delle fatture nelle procedure di acquisto di beni e servizi in particolare, il provvedimento dispone che nei nuovi contratti sia inserita la clausola espressa in cui si stabilisce il termine di sessanta giorni per il pagamento.
I nuovi termini per il pagamento. Come noto, il decreto citato stabilisce, per le transazioni commerciali che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, il termine di trenta giorni per il pagamento le parti, tuttavia, possono pattuire, mediante l’inserzione nel contratto di un’apposita clausola, un termine diverso, purché non superiore a sessanta giorni. Pagamenti dopo sessanta giorni. Stante la complessa articolazione del processo di pagamento delle fatture relative ai contratti stipulati dagli uffici giudiziari, il Ministero constata che rispettare il predetto termine di trenta giorni è particolarmente difficile per questo, il provvedimento in esame dispone che, a decorrere dal 2013, nei nuovi contratti sia inserita, all’atto della stipula, la clausola espressa in cui si stabilisce il termine di sessanta giorni per il pagamento dei relativi corrispettivi. Indispensabili tempestività e precisione. Il provvedimento ricorda poi la necessità del massimo impegno da parte di tutti gli uffici coinvolti nella trattazione delle fatture affinché i diversi adempimenti siano svolti con tempestività e precisione, evitando disfunzioni nel passaggio dei documenti contabili dall’Ufficio giudiziario alla Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi e al Funzionario delegato. Le linee operative. Proprio al fine di evitare conseguenze dannose per l’erario, la circolare fornisce alcune linee di indirizzo operativo anzitutto sulla fattura deve essere riportato il numero indicato nell’atto di determina per identificare il contratto di riferimento. Il responsabile del procedimento deve annotare sulla fattura la data in cui la stessa è stata ricevuta dall’Ufficio ciò è importante al fine di evitare che il ritardo sia imputato all’amministrazione nel caso in cui, al contrario, sia stato il fornitore ad inviare la fattura in ritardo. Il responsabile deve poi controllare la correttezza dei dati indicati in fattura e attestare sulla stessa di aver eseguito l’accertamento di conformità indicandone la data sulla fattura deve essere inoltre annotata la data certa di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi. Effettuati questi adempimenti, il responsabile deve trasmettere immediatamente al Funzionario delegato la fattura in originale e alla Direzione generale risorse materiali, beni e servizi la relativa copia.
SP_AMM_13MinGiusCirc3