Con la circolare numero 48 del 28 marzo 2013 l’INPS descrive l’ambito di applicazione, la misura e la durata del beneficio introdotto in via sperimentale dalla legge 92/2012 a sostegno delle madri lavoratrici. Si precisano anche le modalità di presentazione della domanda e dell’erogazione da parte dell’Istituto.
La Legge numero 92/2012 Riforma del mercato del lavoro ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013–2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Con la circolare INPS numero 48 dello scorso 28 marzo, vengono descritti in dettaglio l’ambito di applicazione, la misura e la durata del beneficio, nonché le modalità per la presentazione della domanda da parte delle lavoratrici interessate e della successiva erogazione da parte dell’INPS. Un aiuto per le madri lavoratrici. Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati o entrati in famiglia o in Italia o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i 4 mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Sono escluse dal beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati e quelle che dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. 300 euro in voucher. Il contributo, di importo pari a 300 euro, deve essere utilizzato negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere. Può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di 3 mesi. Pagamento diretto per le strutture e buoni lavoro per i servizi di baby-sitting. Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, qualora venga richiesto il contributo per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia, l’erogazione avverrà attraverso il pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio. Il contributo per servizi di baby-sitting sarà invece erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex articolo 72 d.lgs. numero 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
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