Con la Risoluzione numero 7/E del 7 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione Irpef o Ires prevista in ordine ai compensi degli agenti e mediatori di assicurazione vale anche per altri soggetti, a condizione che questi forniscano prestazioni «dirette» nei confronti delle imprese di assicurazione e siano iscritti all’apposito Registro.
Il quesito. Il quesito sollevato è se siano esenti dalla ritenuta d’acconto anche soggetti formalmente diversi da quelli indicati dall’articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. numero 600/1973, quali banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico Bancario TUB , intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare SIM e Poste italiane, nel caso in cui gli stessi, al pari di agenti e mediatori di assicurazione, svolgano attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni «dirette» alle imprese di assicurazione. La formulazione letterale della norma, infatti, prevede l’esclusione da ritenute solo per le provvigioni percepite da agenti e mediatori di assicurazione. Sufficiente l’iscrizione al Registro? Secondo l’istante, però, poiché l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa è riservato in via esclusiva ai soggetti iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, il requisito soggettivo ai fini dell’esenzione della ritenuta sulle provvigioni, previsto dall’articolo 25-bis del decreto citato, dovrebbe intendersi soddisfatto con l’iscrizione di detti operatori nel Registro unico in questione, al pari degli agenti e mediatori. Le innovazioni normative. L’Agenzia rileva che l’intero settore dei prodotti assicurativi ha subito negli anni importanti modificazioni sia dal punto di vista normativo che da quello amministrativo, che hanno ampliato la portata e il significato dell’attività. In particolare, a livello comunitario, la direttiva 2002/92/Ce ha previsto che i prodotti assicurativi possano essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», stabilendo che la parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la normativa in essa prevista si applichi a tutte queste categorie. Da ultimo, il settore è stato riformato dal Codice delle assicurazioni private CAP, D. Lgs. numero 209/2005 e dal regolamento Isvap numero 5 del 16 ottobre 2006. In particolare il CAP, nel definire l’attività di intermediazione assicurativa, stabilisce che essa è riservata agli iscritti nel registro unico di cui all’articolo 109 per poter esercitare questa attività è quindi fondamentale l’iscrizione al «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi». La disciplina è applicabile anche a chi non è agente o mediatore. L’iscrizione è possibile non solo per agenti e mediatori, ma anche per altri soggetti già iscritti in diversi albi tra cui le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del TUB, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del TUB, le società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta. Questi soggetti svolgono per conto dell’impresa di assicurazione attività ausiliaria di promozione e collocamento di prodotti assicurativi standardizzati stante il quadro normativo richiamato, essi si trovano in una situazione analoga a quella degli agenti e mediatori, in quanto svolgono un’attività regolamentata e soggetta a vigilanza da parte dell’ISVAP. In conclusione, se l’intermediario assicurativo banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane rende una prestazione «diretta» all’impresa di assicurazione ed è iscritto nell’apposito registro unico, può essere equiparato ad agenti e mediatori di assicurazione e, di conseguenza, è esentato dalle ritenute d’acconto previste sui compensi percepiti.
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