Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale? No, se si tratta di un ausiliare

Gli ausiliari della sosta non sono pubblici ufficiali e i dipendenti di una società affidataria del servizio di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta non possono essere qualificati come pubblici impiegati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26222/13, depositata il 14 giugno scorso. Il caso. Il dipendente di una società, incaricata dell’accertamento alle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli di un Comune, veniva accusato di aver alterato un verbale nell’indicazione del numero di targa di un’autovettura e distrutto la copia del verbale destinata ad essere consegnata all’autore dell’infrazione. Il Gup, tuttavia, decideva per il non luogo a procedere per insussistenza del fatto in ordine ai reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici articolo 476 c.p. e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri articolo 490 c.p. . Ad esprimersi sulla questione, visto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, è chiamata anche la Corte di Cassazione. L’ausiliare del traffico non è un pubblico ufficiale. Il Supremo Consesso, in primis, sottolinea che i cosiddetti «ausiliari del traffico», come l’imputato, «non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali». Inoltre, è da escludere che il dipendente di una società privata, pur se affidataria del servizio di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta, «possa essere qualificato come pubblico impiegato». In pratica, nella posizione dell’imputato manca la qualifica soggettiva che consenta di configurare a suo carico il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici articolo 476 c.p. . La copia del verbale è atto pubblico o certificato pubblico? Gli Ermellini, poi, analizzano il reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri articolo 490 c.p. . Nel caso di specie, alla copia del verbale può essere riconosciuta unicamente la natura di attestati e non quella di atti o certificati pubblici, ecco perché deve essere esclusa la configurabilità anche di questo reato. Insomma, il ricorso del Procuratore viene rigettato in toto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 aprile – 14 giugno 2013, numero 26222 Presidente Dubolino – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di C.A. in ordine ai reati di cui agli articolo 476 e 490 cod. penumero , contestati come commessi il 15/09/2011 quale dipendente della GTT s.p.a., società incaricata dell'accertamento alle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli nel Comune di Torino, alterando un verbale nell'indicazione del numero di targa di un'autovettura e distruggendo la copia del verbale destinata ad essere consegnata all'autore dell'infrazione. Nella sentenza si osservava in particolare che la natura privatistica della GTT escludeva la ravvisabilità del reato di cui all'articolo 476 cod. penumero . e che la distruzione della copia del verbale, che non teneva luogo dell'originale e costituiva in ipotesi mero attestato di un atto pubblico, non integrava comunque il reato di cui all'articolo 490 cod. penumero . Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge nelle conclusioni appena riportate, rilevando che, a prescindere dalla natura della società a cui era affidato il servizio, le condotte contestate erano poste in essere nell'esercizio di un'attività alla quale l'articolo 68, comma primo, legge 23 dicembre 1999, numero 488, ricollega il potere di redigere verbali aventi efficacia di atti pubblici. L'imputato ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Con riguardo in primo luogo al proscioglimento del C. dall'imputazione di cui all'articolo 476 cod. penumero , è opportuno rammentare che detta norma incriminatrice vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale e che la responsabilità per il reato in esame si estende all'incaricato di pubblico servizio, per effetto della specifica previsione di cui all'articolo 493 cod. penumero , solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico. Orbene, i cosiddetti “ausiliari del traffico”, espressione che sintetizza anche nell'uso comune le attribuzioni la posizione di soggetti quali l'imputato nel presente procedimento, non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali proprio la norma citata dal ricorrente nell'articolo 68, comma primo, legge numero 488 del 1999, delimita infatti le funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione Sez. 6, numero 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229 . Laddove si voglia riconoscere nella descritta attività quella dell'incaricato di un pubblico servizio Sez. 6, numero 7496 del 14/01/2009, De M Certo, Rv. 242914 , è però sicuramente da escludere che l'imputato, dipendente di una società privata pur se affidataria di tale servizio, possa essere qualificato come pubblico impiegato manca dunque, nella posizione dei C. , la qualifica soggettiva che consenta di configurare a suo carico il reato in questione. Quanto all'imputazione di cui all'articolo 490 cod. penumero , posto che le copie di atti pubblici costituiscono oggetto materiale di reati quale quello in esame, ai sensi dell'articolo 492 cod. penumero , solo allorché si tratti di copie autentiche che per espressa disposizione di legge tengano luogo degli originali mancanti Sez. 5, numero 6685 del 06/03/1998, Ridella, Rv. 211361 , la sentenza impugnata era coerentemente motivata nell'escludere che alla copia del verbale di contravvenzione, destinata alla consegna al trasgressore, possa essere attribuita tale qualifica e comunque nel rilevare che alle copie in questione può essere riconosciuta unicamente la natura di attestati e non quella di atti o certificati pubblici, ai quali soli si riferisce la previsione incriminatrice di cui al citato articolo 490 attraverso il rinvio ai precedenti articolo 476 e 477 Sez. 5, numero 6060 del 22/02/1978, Minio, Rv. 139033 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.