A seguito dell’incontro con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, tenutosi lo scorso mese di febbraio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare protocollo numero 37/7258 del 22 aprile 2013, ha comunicato gli orientamenti interpretativi emersi, fornendo così al personale ispettivo e ai professionisti un vademecum per l’applicazione della disciplina contenuta nella l. numero 92/2012 c.d. Riforma Fornero .
Gli elementi di specialità devono essere sempre presenti. Posto che la riforma ha introdotto il principio per cui la forma comune di rapporto di lavoro è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il provvedimento precisa che, laddove non si riscontrino in un certo tipo di contratto gli elementi di specialità sostanziali e formali previsti dal legislatore, il rapporto va necessariamente ricondotto alla forma comune, cioè al contratto a tempo indeterminato. Il lavoro a termine acausale. Quanto al contratto a termine c.d. acausale, ossia senza l’individuazione delle ragioni giustificatrici, il Ministero spiega che può essere stipulato solo nelle ipotesi in cui non siano già intercorsi tra datore e lavoratore precedenti rapporti di natura subordinata la durata massima prevista è pari a 12 mesi, con possibilità di usufruire del c.d. periodo cuscinetto di 50 giorni, evitando così la sanzione della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato. Associazione in partecipazione. Il Ministero ha specificato che si ha la trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro e gli associati impegnati nell’attività siano più di tre, a prescindere dal numero degli associanti, fatta eccezione per i legami familiari. La seconda ipotesi di trasformazione si verifica, invece, in caso di rapporti associativi con apporto di lavoro instaurati o attuati senza la partecipazione dell’associato negli utili dell’impresa, ovvero senza consegna del rendiconto ex articolo 2552 c.c. tali limitazioni si applicano solo quando l’associato è una persona fisica. Contratto a progetto necessarie specificità e compiutezza. La circolare ribadisce una delle novità della riforma, cioè l’eliminazione del programma di lavoro o della fase di esso quale requisito indispensabile per tale tipologia contrattuale. Il progetto, inoltre, non può limitarsi a generiche formulazioni standardizzate che identificano la ragione sociale del committente, ma deve essere caratterizzato da una sua specificità e compiutezza. Quanto al compenso, questo non può essere parametrato al tempo impiegato per realizzare l’attività, ma va erogato in relazione al risultato finale raggiunto, facendo riferimento ai minimi salariali applicati nel settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
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