In vigore la mini-riforma della legge fallimentare

Dall’11 settembre entrano in vigore le nuove previsioni in tema di diritto della crisi d’impresa che incidono in misura maggiore sul concordato preventivo, prevedendo un concordato «con riserva» e «di continuità aziendale», oltre che sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, facilitando l’accesso a tali strumenti di gestione della crisi d’impresa.

La legge 7 agosto 2012 numero 134 ha convertito in legge con modificazioni l’articolo 33, d.l. 22 giugno 2012, numero 83 c.d. Decreto Sviluppo che novella importanti articoli della disciplina fallimentare. I potenziamenti riguardano oltre ai tre già conosciuti strumenti per la gestione negoziale piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo un’ulteriore sotto-figura inedita, ovvero il c.d. concordato in continuità, in modo da favorire la continuità aziendale implementando la protezione del patrimonio del debitore e la possibilità di finanziare l’impresa in crisi. Piano attestato di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. d , l.fall . Tale istituto è stato modificato sostanzialmente in relazione alla previsione normativa dell’indipendenza dell’attestatore, precisando che questo professionista è designato dal debitore. A ciò si aggiunge il nuovo testo dell’articolo 67, lett. d , il quale afferma che «il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento». Sempre con riferimento alla figura del professionista attestatore il legislatore della riforma ha specificato che il egli deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c. per i sindaci delle società per azioni, e non deve aver prestato la sua opera di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero aver ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e di controllo negli ultimi cinque anni. Responsabilità penale per il professionista attestatore . Oltre ad essere indipendente l’esperto attestatore ha l’obbligo di attestare la veridicità dei dati aziendali. Tuttavia l’innovazione maggiore è l’introduzione di norme incriminatrici a carico del professionista. In particolare, si stabilisce che nel caso in cui l’esperto attestatore nominato dal debitore in ogni relazione prevista sia per gli accordi di ristrutturazione, sia per il concordato preventivo e il piano attestato di risanamento, esponga informazioni false oppure ometta di riferire informazioni rilevanti è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Si precisa, inoltre, che la suddetta pena è aumentata qualora le condotte omissive e commissive siano poste in essere con il fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri o se i comportamenti procurino un danno ai creditori. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti i creditori esterni si possono pagare entro 4 mesi . Su questo strumento regolato dall’articolo 182- bis l.fall. la riforma è intervenuta tentando di implementare dei profili che avevano determinato un non vasto uso dell’istituto nella pratica. La modifica forse più incisiva è la precisazione che i creditori che non aderiscono all’accordo debbano essere pagati integralmente e non regolarmente secondo l’originaria previsione. Tale novella non è meramente nominalistica in quanto consente di estendere gli effetti dell’accordo di ristrutturazione anche ai debitori estranei, pagandoli non più alla scadenza originariamente prevista nel titolo dell’obbligazione, ma con un ritardo massimo di 4 mesi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di crediti già scaduti o meno al momento dell’omologazione. Infatti qualora il credito sia scaduto prima dell’omologa la dilazione comincerà a decorrere dalla data dell’omologa, sommandosi al periodo di tempo trascorso dal momento in cui risulti già scaduto il credito. Nella differente ipotesi in cui al momento dell’omologa i crediti non siano scaduti la dilazione inizierà a decorrere dalla futura scadenza. Concordato preventivo basta la presentazione di una domanda con riserva. Al fine di accrescere e facilitare le possibilità di ricorso a tale strumento il legislatore ha previsto che l’imprenditore in crisi può accedere al periodo di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari con la semplice presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all’articolo 161 l. fall. È sufficiente tale onere perché il giudice conceda quindi un periodo tra i 60 e i 120 giorni prorogabili di altri 60, in cui i creditori non possono esperire le azioni esecutive e cautelari. Inoltre le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso di concordato nel Registro Imprese sono inefficaci. Durante tale periodo il debitore può assumere, sotto il controllo del tribunale, impegni che verranno assolti in prededuzione ex articolo 111. Ulteriore effetto della domanda di concordato è la possibilità data al debitore di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione ovvero di domandarne una sospensione di 60 giorni. Di notevole importanza è inoltre la previsione per cui al conteggio delle votazioni favorevoli al concordato confluiscono sia i voti dei creditori che in adunanza hanno dato la loro adesione alla proposta, ma anche tutti quelli dei creditori che nei 20 giorni successivi non hanno comunicato il proprio dissenso. Prededuzione per la nuova finanza . Sia per il concordato che per gli accordi di ristrutturazione si riconosce inoltre la prededuzione del credito ai finanziatori in seguito a un provvedimento autorizzatorio del tribunale a condizione che la nuova finanza sia funzionale alla prosecuzione dell’attività d’impresa e quindi alla migliore soddisfazioni dei creditori. Si prevede in particolare che, quando siano presentati concordati ed accordi, e anche nel caso in cui si tratti di semplice proposta anticipata di concordati ed accordi, il Tribunale, su richiesta del debitore, e a condizione che si tratti di finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, secondo una specifica attestazione fatta al riguardo dal solito professionista, può autorizzare che siano concessi al debitore finanziamenti anche solo genericamente indicati per tipologia ed entità, nonché non ancora oggetto di trattative, riconoscendo il beneficio della prededucibilità efficace anche nel successivo eventuale fallimento o garantiti da pegno o ipoteca su beni del debitore. Si sottolinea, inoltre, l’abrogazione, in contrasto con le maggiori responsabilità anche di natura penale che gravano sul professionista attestatore a seguito di un processo di deresponsabilizzazione da parte dei tribunali, del comma 4 dell’articolo 182-quater dove era disposto il pagamento prededucibile dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articolo 161, comma 3, e 182- bis , comma 1. Un nuovo strumento concordato di continuità per la prosecuzione dell’attività d’impresa . Come anticipato la riforma ha introdotto una nuova figura che consente all’imprenditore in crisi di proseguire l’attività d’impresa, cedere l’azienda ovvero conferirla in una o più società indipendentemente dal fatto che il piano preveda la liquidazione di beni ritenuti non funzionali all’esercizio dell’impresa. La riforma pone inoltre accordi di ristrutturazione e concordato preventivo in posizione di continuità permettendo al debitore che ha depositato la proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis 6 comma, non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta originaria, ma anche di presentare una domanda di concordato preventivo mantenendo gli effetti protettivi offerti dalla norma. Ugualmente se inizialmente il debitore ha presentato un concordato con riserva, entro la fine del suddetto termine, compreso tra i 60 e i 120 giorni prorogabili di altri 60, concesso dal giudice, il debitore può scegliere se continuare con la procedura concordataria depositando il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e la documentazione richiesta, o, in alterativa depositare una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182- bis l. fall In entrambe le ipotesi, la continuità aziendale consente di richiedere l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni e servizi subordinatamente alla condizione che un professionista attestatore ne dichiari la loro essenzialità ai fini della prosecuzione dell’attività e la loro funzionalità ad una migliore soddisfazione del ceto creditorio. Introduzione di benefici fiscali per i concordati e agli accordi di ristrutturazione. Incidendo su uno degli elementi di criticità che più aveva svantaggiato la diffusione pratica degli accordi di ristrutturazione, in particolare, la riforme prevede dei vantaggi di carattere fiscale. In primo luogo si stabilisce l’esenzione dalla tassazione delle sopravvenienze attive dipendenti dalle riduzioni dei debiti dell’impresa per effetto del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 88, D.P.R. numero 917/86 novellato quindi si prevede la possibilità attribuita al creditore di portare in deduzione le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali tra cui deve essere incluso anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex articolo 101, comma 5, D.P.R. numero 917/86 come riformato . Estensione delle esenzioni dalla bancarotta . In conclusione, si sottolinea come la legge di conversione abbia inoltre modificato l’articolo 217- bis l. fall., rubricato «Esenzioni dei reati di bancarotta», ampliando tali esenzioni ai pagamenti dei crediti anteriori essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182- quinquies l. fall Per saperne di più consulta lo Speciale Decreto Sviluppo su ilFallimentarista.it