In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso all’avvocato ha natura decisoria e carattere definitivo ne conseguono, da un lato l'impugnabilità ai sensi dell'articolo 111 cost. e, dall'altro, la non revocabilità in via di autotutela da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale a tal riguardo.
Premessa. La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, è stata chiamata a fare buon governo del d.p.r. numero 115/2002 intitolato «Testo Unico in materia di spese di giustizia» e del suo articolo 130 che, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, testualmente dispone «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà». Il quesito a cui gli Ermellini sono chiamati a fornire risposta è il seguente può il giudice d’ufficio ed in via di autotutela modificare il pagamento dovuto al difensore dimezzandolo della metà? La vicenda. Nell’ambito di una difesa svolta secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato, con decreto di pagamento era liquidato e regolarmente pagato a un avvocato il proprio compenso. Con successivo provvedimento, il giudice modificava detto decreto dimezzandone il quantum debeatur ai sensi e per gli effetti dell’articolo 130, D.p.r. numero 115/2002. Veniva comunicato al difensore che il delta, in caso di mancata restituzione, sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso coattivamente. L’avvocato proponeva opposizione avverso il provvedimento sostenendo la immodificabilità del primigenio decreto di pagamento a cui, peraltro, era stata data spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione senza che fosse promossa tempestiva impugnazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, sostenendo nella parte motiva dell’ordinanza come l’articolo 130, D.p.r. numero 115/2002 preveda la riduzione della metà degli onorari e che la modifica del decreto di liquidazione possa avvenire anche d’ufficio. In altri termini il pagamento avrebbe natura amministrativa ed al giudice sarebbe sempre consentito di revocarlo e/o di modificarlo in via di autotutela. L’avvocato, insoddisfatto della decisione, ricorre per cassazione ex articolo 111, Cost La tesi della ricorrente. L’uomo deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 82, 84 e 170, D.p.r. numero 115/2002. L’unico motivo di impugnazione fa perno sulla mancanza di un potere di autotutela in questo settore del diritto, essendo stato riformato un decreto di pagamento in assenza di rituale opposizione. Le argomentazioni della Cassazione. La Suprema Corte ritiene fondate le doglianze dell’avvocato. In effetti, secondo gli Ermellini, l’avvocato che difenda un cittadino non abbiente ammesso a patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione dell’onorario, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale perfetto cfr. Cass. numero 17247/2011 questo è confermato dalla legislazione vigente in tema di opposizione al decreto di pagamento. Così come già altrove statuito con riferimento al pagamento del commissario giudiziale nel concordato preventivo cfr. Cass numero 22010/2007 , il decreto che decide in merito al compenso ha natura giurisdizionale e non è passibile di revoca d’ufficio. Da ciò discende, sia l'impugnabilità ai sensi dell'articolo 111 Cost., sia la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al tal riguardo. Concludendo. In definitiva il potere di revoca o di modifica d’ufficio del decreto stride con la lettera dell’articolo 170, d.p.r. numero 115/2002 secondo cui «avverso il decreto di pagamento le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente». È di palmare evidenza, infatti, come in questo caso i termini di impugnazione siano perentori e come il potere di autotutela sia del tutto estraneo all’intera fisionomia del d.p.r. numero 115/2002, istituto, questo dell’autotutela, tipico del solo diritto amministrativo. Le ipotesi in cui il giudice ha il potere d'intervenire d'ufficio, riguardano solo i casi di rimozione del provvedimento di ammissione al beneficio casi, questi, tipizzati all’articolo 112 d.p.r. numero 115/02 cfr. Cass. numero 14594/2008 . Sulla tematica, infine, si segnala, per ragioni di completezza, come per la Cassazione a Sezioni Unite numero 19161/2009 l'opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ai custodi nonché ai difensori nominati ai sensi della l. numero 217/90 , anche se gli incarichi o le nomine sono conferiti nell'ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile che deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al servizio civile cfr. Cass. numero 6600/2012 . L'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va, infatti, proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinnanzi alle Sezioni civili della Corte, senza peraltro che sia possibile ipotizzare che a tanto possa derogarsi per mezzo di diverse soluzioni organizzative di tipo tabellare. D’altra parte, come detto, le procedure di opposizione, danno luogo ad autonomi giudizi contenziosi, il che fa venire meno l'argomento che implica la necessità dell'appartenenza allo stesso settore, civile o penale, del magistrato che ha emesso il provvedimento di liquidazione e di quello che deve giudicare sulla relativa opposizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 8 giugno – 2 agosto 2012, numero 13892 Presidente Goldoni – Relatore Proto Fatto e diritto Osserva in fatto. Con decreto di pagamento del 15/12/2005 era liquidato il compenso dovuto all'avv. S. per la difesa svolta a favore di M.P. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso era, quindi, regolarmente pagato. Con provvedimento del 3/12/2009 il giudice, di ufficio, modificava il decreto di pagamento dimezzandone l'importo ai sensi dell'articolo 130 DPR 115/2002, norma che prevede la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile al difensore era altresì comunicato che l'importo di Euro 1.333,44 in più rispetto al decreto modificativo, sarebbe stato iscritto a ruolo in mancanza di restituzione. L'avv. C S. proponeva opposizione avverso il provvedimento deducendo l'immodificabilità dell'originario decreto di pagamento al quale era stata data esecuzione e che non era stato impugnate nei termini. Con ordinanza del 18/9/2010 il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione, rilevando che doveva essere applicata, nella liquidazione, la disposizione che prevede la riduzione alla metà degli onorari e che la modifica del decreto, anche di ufficio, era sempre possibile in quanto il decreto di pagamento avrebbe natura amministrativa e come tale sarebbe in suscettibile di passare in giudicato e sempre revocabile o annullabile nell'esercizio dei poteri di autotutela. L'avv. S. propone ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost., affidato ad un unico motivo di violazione di legge. Osserva in diritto . 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli articolo 82, 84 e 170 D.P.R. 115/2002 essendo stato riformato un decreto di pagamento in assenza di opposizione e sulla base dell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede. 2. Il motivo è manifestamente fondato - il difensore del cittadino non abbiente ammesso a patrocinio a spese dello Stato quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione a decreto di pagamento cfr. Cass. S.U. 3/9/2009 a 19161 - il decreto che decide in merito al compenso ha, quindi, natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca o di modifica di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. 19/10/2007 numero 22010 - il potere di revoca o di modifica , del resto, appare del tutto incompatibile con la previsione articolo 170 DPR 115/2000 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento - come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare a proposito della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , è estraneo all'assetto del D.P.R. numero 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti Cass. 30/5/2008 numero 14594 3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere accolto in considerazione della manifesta fondatezza . Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G Vista la memoria presentata dalla ricorrente considerato che l'ulteriore domanda per la declaratoria di irripetibilità/inesigibilità di spese, tasse imposte e sanzioni non può essere esaminata in quanto domanda non proposta nel giudizio di merito e neppure proposta con il ricorso Che nulla va statuito in tema di spese perché i soggetti evocati in giudizio quali contraddittori, ossia il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il P.M., presso il Tribunale di Orvieto, che non si sono costituiti, non sono parti soccombenti, trattandosi di impugnazione di provvedimento assunto di ufficio dal giudice nei confronti del Ministero del quale è chiesta la condanna alle spese non è possibile assumere alcuna statuizione in quanto non è stato evocato in giudizio dalla ricorrente. Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e che pertanto deve essere cassata l'ordinanza impugnata e, decidendosi nel merito per le ragioni sovra esposte, deve essere annullato il provvedimento 3/12/2009 oggetto di opposizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento 3/12/2009 oggetto di opposizione.