Legittimo allontanare l’animale, ma, una volta raggiunto lo scopo, è assolutamente inumano proseguire nella ‘caccia’ per pura rabbia. Confermata la condanna a pagare 2mila euro di multa nei confronti di un uomo. Decisivo il fatto che egli abbia rincorso l’animale per colpirlo dopo averlo cacciato dalla proprietà.
Legittimo difendere la proprietà, anche allontanando in malo modo il cane che ha indossato i panni dell’‘invasore’. Ma bisogna limitare le proprie azioni Perché rincorrere l’animale, oramai costretto alla fuga, per colpirlo ulteriormente è semplicemente violenza logica, quindi, la condanna per maltrattamenti Cassazione, sent. numero 1682/2013, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Abnorme. A finire sul banco degli imputati è un uomo, accusato di avere maltrattato il cane – di un vicino – che aveva invaso la sua proprietà. Più precisamente, elemento centrale è l’«avere maltratto senza necessità» l’animale «colpendolo ripetutamente con una scopa e provocandogli ematomi all’occhio sinistro». Ebbene, secondo i giudici, quello tenuto dall’uomo è un comportamento abnorme, che va qualificato come «maltrattamento di animali» consequenziale è la pronunzia di condanna a 2mila euro di multa. Brutalità. Ad avviso dell’uomo, però, la valutazione compiuta in Appello è erronea. Per una ragione fondamentale, evidenziata nel ricorso proposto per cassazione il reato di «maltrattamento di animali» è caratterizzato da «crudeltà e mancanza di necessità», ma questi elementi non sono riscontrabili nella vicenda in esame Non a caso, proprio i giudici di secondo grado hanno affermato che l’uomo «ha fatto ricorso a mezzi e modalità del tutto sproporzionate, in relazione alla volontà di allontanare l’animale dalla proprietà». Secondo l’uomo, quindi, si può parlare, piuttosto, di «eccesso colposo di esercizio del diritto di allontanare il cane» Ma, per i giudici di Cassazione, questa visione non può reggere. Innanzitutto perché è acclarata l’«aggressione» nei confronti del cane da parte dell’uomo. Eppoi, ancora, perché è evidente la «sproporzione dei mezzi adoperati», elemento, questo, che evidenzia l’«assenza di necessità». Difatti, sottolineano i giudici, l’uomo ha effettuato l’«inseguimento del cane ormai in fuga» l’animale, quindi, era fuori dalla proprietà, e non vi era più necessità di «alcun ulteriore intervento». Per questo, la scelta, da parte dell’uomo, di colpire «ripetutamente» l’animale con una scopa è assolutamente da considerare – e così viene confermata la pronunzia d’Appello – un maltrattamento in piena regola.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2012 – 14 gennaio 2013, numero 1682 Presidente Lombardi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto O.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che - per quanto interessa in questa sede - ha confermato la sua condanna alla pena di €. 2.000,00 di multa con le attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all’articolo 544 ter c.p. per avere maltrattato senza necessità il cane di O.M. colpendolo ripetutamente con una scopa e provocandogli ematomi all’occhio sinistro. Con un unico motivo si censura il giudizio di responsabilità, deducendo la violazione di legge nonché la contraddittorietà della motivazione perché il reato di maltrattamento di animali è connotato dagli elementi tipici della crudeltà e/o mancanza di necessità, mentre invece nel caso di specie in sentenza si afferma che l’imputato ha fatto ricorso a mezzi e modalità del tutto sproporzionate in relazione alla volontà di allontanare l’animale dalla proprietà. Pertanto, ad avviso del ricorrente la condotta dell’imputato era eventualmente inquadrabile nell’eccesso colposo di esercizio del diritto di allontanare il cane dalla sua proprietà e la motivazione appare contraddittoria con riferimento alle argomentazioni poste a sostegno della decisione. Considerato in diritto 1. Il motivo con cui si denunzia la violazione della legge penale è inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 606 c.p.p. perché la violazione di legge non risulta dedotta con i motivi di appello. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e dunque inammissibile infatti nessun vizio logico si rinviene nella motivazione perché il giudice di merito ha fondato in ogni caso il proprio giudizio di responsabilità sulla deposizione dei testi che hanno confermato l’aggressione al cane da parte dell’imputato l’accertata sproporzione dei mezzi adoperati è stata considerata in sostanza come sintomo di assenza di necessità perché i testi hanno riferito di un inseguimento del cane ormai in fuga, cioè di una situazione che ormai non rendeva più necessario alcun ulteriore intervento sull’animale. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 numero 186 , alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in €. 2.000,00 oltre IVA e accessori di legge.