L'avviso al difensore ex articolo 294 c.p.p. può essere effettuato con ogni mezzo. Purché esso risulti adeguato a consentire al difensore di conoscere concretamente luogo e ora dello svolgimento dell'incombente.
L'avviso deve essere tempestivo ai fini di consentire in concreto la partecipazione all'atto del difensore. Le valutazioni circa l'idoneità del mezzo utilizzato per la notifica ai fini di consentire la conoscenza dell'ora e del luogo di svolgimento dell'atto e di possibilità del difensore a parteciparvi devono essere effettuate in concreto. Il mezzo utilizzato per comunicare deve essere funzionalmente adeguato cioè in grado di garantire una ragionevole certezza circa l'effettiva trasmissione e ricezione della comunicazione. Il caso. Nei confronti di una indagata veniva disposta misura cautelare cui, ex articolo 294 c.p.p., doveva seguire interrogatorio di garanzia. Interrogatorio che veniva anticipato. La comunicazione dell'anticipazione dell'atto veniva effettuata a mezzo telefax presso lo studio del difensore con ricezione intervenuta alle ore 12.50 con interrogatorio fissato alle successive ore 17.30 del medesimo giorno. L'interrogatorio doveva tenersi in Roma, lo studio del difensore presso cui l'atto era stato notificato ubicato in Milano. Il difensore formula ricorso al Tribunale del riesame chiedendo di dichiararsi la caducazione della misura per nullità dell'interrogatorio di garanzia, viziato insanabilmente dalle modalità di avviso circa l'esecuzione del medesimo che costituivano compressione del diritto di difesa. Il tribunale del riesame rigettava la richiesta osservano come il difensore non avesse eccepito la mancata ricezione della notifica, non avesse richiesto alcuno spostamento dell'atto, ritenendo perciò idoneo l'atto notificato a raggiungere lo scopo. Frapponeva ricorso per cassazione il difensore eccependo come l'atto, certamente ricevuto, non fosse per le modalità di sua notifica idoneo a garantire l'effettivo espletamento del diritto di difesa, posto che era di fatto impossibile per il difensore presenziare allo svolgimento dell'interrogatorio. La Cassazione ha accolto il ricorso. Le modalità di comunicazione al difensore circa lo svolgimento dell'incombente La Corte, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale non vi sono modalità particolari ne tantomeno obbligate ai fini della comunicazione dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia al difensore. Ciò che è indispensabile, e che di fatto costituisce l'unica condizione posta affinché la comunicazione al difensore sia da ritenersi valida e capace d'esplicare efficacia,è che il contenuto dell'atto sia stato effettivamente conosciuto dal difensore. e i requisiti della comunicazione. La Corte, sulla scorta di quanto affermato e sostenuto in plurime pronunce, si sofferma nel richiamare quali requisiti debba possedere l'avviso. Esso deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, ogni qualvolta abbia consentito al difensore di intervenire all'atto, anche a mezzo di sostituto, o di richiedere il suo spostamento per il tempo strettamente necessario a consentirgli di partecipare. Il mezzo di comunicazione adeguato allorché, con riguardo al tempo disponibile ed all'assenza di altre possibile modalità comunicative, esso abbia consentito al difensore di poter conoscere il contenuto della comunicazione. Restando irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del difensore del contenuto dell'avviso medesimo. I criteri di valutazione di congruità ai fini del giudizio di tempestività. La Corte si sofferma ad analizzare i criteri di valutazione da utilizzarsi ai fini di fornire il richiesto giudizio di congruità della comunicazione effettuata al difensore ai fini di poter definire tempestivo l'avviso ex articolo 294 c.p.p. trasmessogli. In primo luogo essa ribadisce come il mezzo utilizzato per la comunicazione debba essere munito del requisito della adeguatezza funzionale ovvero che esso debba essere ritenuto tecnicamente serio ed attendibile In difetto del predetto requisito, il diritto di difesa non potrebbe dirsi essere effettivamente garantito. Non basta che il mezzo sia funzionalmente adeguato, occorre anche che l'avviso consente, per il suo contenuto, il concreto esercizio del diritto di difesa. Un avviso comunicato con mezzo adeguato non può dirsi sia di per sé in grado di soddisfare al requisito ex lege attribuitogli. Occorre che esso abbia un contenuto tale dal consentire al difensore di svolgere in concreto l'attività defensionale ovvero di poter adeguatamente esercitare il diritto di difesa. La Corte richiede dunque che l'avviso sia concretamente e non solo astrattamente in grado di consentire l'esercizio del diritto e, al fine di compiere questa valutazione, impone di far riferimento alle effettive modalità di svolgimento della vicenda processuale. Certo, il bilanciamento fra le esigenze del soggetto attinto dalla misura cautelare di poter essere posto al cospetto del Giudice nel più breve tempo possibile, ben possono consentire che in caso di ammaccato reperimento del difensore di fiducia si possa dar corso a sua sostituzione con difensore d'ufficio, ma le modalità attraverso cui si perviene alla comunicazione al difensore di fiducia e quelle previste affinché egli possa presenziare all'atto o nominare un suo sostituto non possono dirsi essere irrilevanti. Dunque ove il contenuto dell'atto, con riferimento alla indicazione delle modalità di svolgimento dell'interrogatorio sia tale dal non consentire di fatto al difensore di parteciparvi o di nominare un sostituto in grado di svolgere con la dovuta scienza e coscienza il compito affidatogli, l'avviso notificato, anche utilizzando un mezzo funzionalmente adeguato, non potrà dirsi sufficiente ad integrare la garanzia prevista dall'articolo 294 c.p.p Con le ovvie conseguenze in tema di esecuzione dell'interrogatorio e di possibile mantenimento della misura. La valutazione di idoneità. Ciò posto appare evidente come la valutazione che è chiamato a compiere il Giudice, sia esso GIP, Tribunale della Libertà o Supremo Collegio, non possa mai sottrarsi al criterio di effettiva, concreta e reale possibilità d'esercizio del diritto di difesa. Una certamente piacevole sorpresa ed un concreto passo avanti nella ancora, ahi noi, tortuosa strada, che deve condurre alla declaratoria di effettività concreta e non teorica dell'esercizio del diritto di difesa da intendersi, correttamente, quale esteso ad ogni ambito e fase del giudizio penale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 marzo – 4 aprile 2012, numero 12854 Presidente Garribba – Relatore Fazio Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. È stato affermato dalla giurisprudenza di questa corte che in tema di avviso al difensore per l'udienza fissata ex articolo 294 c.p.p., da effettuare immediatamente, e comunque non oltre il quinto giorno dalla esecuzione della misura cautelare, mancando disposizioni ad hoc , deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire eventualmente a mezzo di un sostituto o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. p. fra le ultime Sez. 1, Sentenza numero 34930 del 15/03/2011 Cc. dep. 27/09/2011 e che una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo. 3. Al riguardo va chiarito che la valutazione di adeguatezza del mezzo prescelto deve essere formulata non in astratto, ma caso per caso, con specifico riferimento alle singole situazioni concrete e tenendo conto, oltre che dei peculiari caratteri della procedura, dei tempi disponibili, dei luoghi nei quali risulta più probabile reperire il difensore in primo luogo, lo studio legale e di tutti gli altri dati a disposizione dell'ufficio che deve eseguire l'avviso. Di talché questo non può dirsi validamente compiuto, qualora siano state adottate forme di comunicazione non munite del requisito dell'adeguatezza funzionale oppure prive di ragionevole serietà ed attendibilità Sez. V, 29 settembre 2000, Goletti, rv. 217491 , per l'ovvia ragione che, se così non fosse, all'interno del delicato bilanciamento di contrapposti interessi, realizzato dalla normativa, resterebbe indubbiamente compromessa l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa. 4. Tanto è da riscontrare nel caso in esame, per la peculiarità della situazione il difensore infatti non ha opposto di non aver ricevuto l'avviso, ma ne ha negato la tempestività, giacché gli è stato comunicato, tramite un fax nel suo studio di , ricevuto alle ore 12.50, di presentarsi in Roma quello stesso giorno alle ore 17,30, concedendogli cioè un lasso di tempo inadeguato per una utile presentazione. 5. Tale conclusione è condivisa da questo collegio se infatti si può convenire che la particolare urgenza determinata dalla privazione della libertà personale e dalla necessità di consentire a garanzia dell'indagato che la sua situazione sia valutata al più presto da un giudice, tanto da ritenersi valido lo svolgimento dell'interrogatorio in presenza di un difensore di ufficio, in caso di mancato reperimento del difensore, conseguente all'avviso effettuato con mezzi diversi dalle notificazioni, deve, tuttavia, sottolinearsi, che l'utilizzazione di forme atipiche di avviso, esige una scelta connotata, sul piano funzionale, dall'adeguatezza del mezzo comunicativo, nel senso che l'avviso deve essere compiuto nel modo che si appalesa il più idoneo a rintracciare il difensore per rendergli nota la comunicazione e consentirgli la effettiva partecipazione. 6. Al riguardo, la valutazione di adeguatezza del mezzo prescelto non può essere formulata in astratto, ma caso per caso, con specifico riferimento alle singole situazioni concrete e tenendo conto, oltre che dei caratteri della procedura, dei tempi disponibili e del luogo ove deve essere garantita la presenza del difensore e di ogni altro dato che consenta di contemplare la urgenza con l'effettivo esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla difesa di fiducia. 7. Ora, tanto non può dirsi validamente compiuto qualora sia stato concesso, come nel caso in esame, un tempo assolutamente esiguo per il difensore, il cui studio è ubicato a notevole distanza chilometrica, sia per prendere conoscenza dell'anticipazione dell'udienza, che di per sé avrebbe dovuto suggerire maggiore accortezza, per la sua anomalia o meglio non usualità, sia per presentarsi in in sole 4 ore si tratta di un termine oggetti va mente inadeguato, poiché non consente di reperire un adeguato mezzo di trasporto e presentarsi alla casa circondariale, ovvero reperire o avvisare un sostituto e di informarlo sulla strategia difensiva da tenere senza dire che la anticipazione, evidentemente funzionale alle esigenze, che qui non si sindacano, da parte del Gip, di tenere l'udienza in una giornata, comunque prefestiva quale il sabato, in luogo della domenica, non ha tenuto conto della mancanza di un urgenza stretta, posto che l'interrogatorio di garanzia avrebbe potuto aver luogo validamente entro i giorni successivi, dato che il quinto giorno dalla esecuzione sarebbe scaduto il successivo 31 maggio. Né, in presenza di un deficit di tempo utile così palese, appare corretto il richiamo alfa possibilità del difensore di chiedere un rinvio, cui fa riferimento il tribunale, posto che finisce per addossare al difensore un adempimento, la cui esigenza nasce da un'inadeguatezza del termine concessogli in concreto. 8. Ne consegue che l'udienza di convalida è nulla per la dedotta violazione del diritto di difesa e che l'ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio. 9. Va disposta l'immediata liberazione della T., se non detenuta per altra causa. 10. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare adottata con ordinanza del Gip del tribunale di Reggio Calabria in data 14 aprile 2011 Reg. OCC numero 14/2011 e dispone l'immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p