Messaggio chiarificatore in tema di collocamento a riposo, risoluzione unilaterale e pensioni degli iscritti alle Casse gestite dall’ex INPDAP

L’eventuale trattenimento dei contributi – non espressamente autorizzato secondo le norme di legge – oltre i limiti di età comporta l’applicazione della media ponderata. È questo uno degli aspetti più importanti spiegati nel messaggio numero 8381/12 del 15 maggio.

Collocamento a riposo. L’Inps conferma che le amministrazioni dovranno collocare a riposo, al compimento del sessantacinquesimo anno, tutti i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 erano in possesso di requisiti pensionistici massima anzianità contributiva oppure «quota» ottenuta dalla somma di età anagrafica e di contribuzione . Rientrano nel novero le lavoratrici iscritte alle Casse gestite dall’ex Inpdap che avessero compiuto – alla medesima data – i 61 anni di età unitamente al requisito minimo previsto allora per la pensione di vecchiaia. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La circolare indicata in oggetto, dopo aver evidenziato che l’articolo 24, comma 4, del D.L. numero 201/2011 convertito dalla l.numero 214/2011 ha espressamente confermato la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita, diversamente dalla pensione di vecchiaia , ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza. Al raggiungimento di detto traguardo, il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico anche se conseguiti dopo il 31.12.2011 . Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’apertura della c.d. «finestra». Trattenimento dei contributi. La nota operativa Inpdap numero 26/2008 prevedeva un doppio calcolo per le pensioni determinate con oltre 40 anni di contributi non può più trovare applicazione poiché è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva. Ciò implica che l’eventuale trattenimento oltre i limiti di età se non conforme a norme di legge , porta ad applicare la media ponderata la quota A di pensione non sarà quindi calcolata per forza con lo stipendio annuo fisso e continuativo dell’ultimo giorno di servizio. Si assume piuttosto quale ultima retribuzione annua contributiva, la media ponderata dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali la data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto di lavoro e quella di effettiva cessazione dal servizio Tale regolazione incide sugli iscritti alla Cassa pensioni locali, insegnanti e sanitari, mentre non tange gli iscritti alla Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari né gli statali.

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