di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *La polizza assicurativa è una scrittura privata e la sua contraffazione non solo integra il reato di falsità in scrittura privata articolo 485 c.p. , ma anche quello di truffa è questo il principio di diritto enunciato lo scorso 11 ottobre dal Tribunale penale di Nola.Falsificazione di scrittura privata. La Corte, riprendendo un suo orientamento costante Tribunale di Nola del 04/01 e del 20/03/06 e conforme a quello di legittimità Cass. penumero SS.UU. numero 18056/02 sez. II penumero nnumero 485, 627/07 e 27413/11 , ha condannato l'imputato per falsità in scrittura privata. Si ricordi che, in passato, non sempre la giurisprudenza e la dottrina sono state concordi nel ravvisare tale ipotesi, in quanto spesso era punita ai sensi degli articolo 481 e/o 642 c.p Solo con le SSUU del 2002 è stata censurata come falsità in scrittura privata.Nozione di scrittura privata. Nella sentenza del 2006 il giudice di Nola evidenzia che la nozione di scrittura privata non è definita né dalla legge civile né da quella penale e va pertanto desunta dalla sua funzione specifica, ovverosia quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza di un pubblico ufficiale qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica . Nella fattispecie chiarisce che essa è ogni documento che contenga manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni atte a suffragare o provare una pretesa giuridica o provare un fatto giuridicamente rilevante e, pertanto, anche la polizza assicurativa deve farsi rientrare in questa categoria .Il pregiudizio è strettamente connesso all'uso. Per poter contestare un nocumento potenziale la persona offesa dal reato deve subire un pregiudizio politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile . Condicio sine qua non per integrare questa condotta criminosa è l'impiego della polizza contraffatta. Si ha uso tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante .Falsa assicurazione e truffa. Alla luce di quanto sopra, il GOT ha ritenuto che la suddetta condotta dovesse essere sanzionata anche come truffa. Infatti, la contraffazione tende ad ingannare il terzo per ottenere una diminuzione del suo patrimonio con conseguente illecito profitto dell'agente o di altri . Più precisamente l'inganno è dato dalla trasfigurazione del vero e da ogni camuffamento della realtà volti a far scambiare per vere tali menzogne.Si noti che la giurisprudenza maggioritaria e costante, in genere, la esclude Cass. penumero sez. II numero 34179/06 , tendendo, semmai, ad individuare un concorso con la ricettazione e/o altre ipotesi di falso Principio di offensività frode in assicurazione , in Percorsi, pareri penali, ed. Giuffrè del 16/11/07 .Non si conoscono precedenti concordi con tale sentenza salvo una datata Cass. penumero SS.UU. del 1986. È questa la principale novità della decisione in esame.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera diConciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GrossetoSullo stesso argomento leggi anche - Contrassegno falsificato ed utilizzato, ma la ricettazione è esclusa, DirittoeGiustizi@ 19 luglio 2011- Non si configura la frode in assicurazione per l'automobilista che falsifica la polizza e il contrassegno, DirittoeGiustizi@ 23 marzo 2007- L'assicurazione falsa non è più truffa, di G. Santalucia, DirittoeGiustizi@ 3 novembre 2006
Tribunale Penale di Nola, sentenza 11 ottobre 2011GOT dr. VerdeOmissis Tanto premesso, ritiene il Giudicante che siano integrati tutti gli estremi del reato di falsità in scrittura privata contestato all'imputato.Invero, per scrittura deve intendersi ogni documento che contiene manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante e, pertanto, anche la polizza assicurativa deve farsi rientrare in tale categoria.Inoltre, nessun dubbio sussiste sul fatto che la falsità che cade su un documento di tal genere abbia attitudine a nuocere in quanto il nocumento potenziale può consistere in qualsiasi pregiudizio, politico, economico o morale derivante dalla falsità, purché giuridicamente valutabile.Pertanto appare evidente che nel caso di specie, l'azione del soggetto sia stata determinata dal fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno e che quindi, si sia integrato il dolo del delitto contestato.Deve ancora aggiungersi che nel delitto di falsità in scrittura privata l'uso del documento fa parte della condotta criminosa necessaria per integrare il reato e che si ha uso tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante.Orbene, a questo punto, ritiene questo Giudice che sussistano anche tutti i requisiti astrattamente richiesti dalla norma incriminatrice del reato di truffa.Nucleo essenziale del delitto in parola è infatti l'inganno con il quale una persona viene indotta a compiere un atto, positivo o negativo, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto dell'agente o di altri.Tale inganno deve essere ingenerato da un particolare comportamento del reo che il codice designa con l'espressione artifici o raggiri che consistono, i primi, in una trasfigurazione del vero o in ogni camuffamento della realtà effettuato simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste e, i secondi, in un avvolgimento ingegnoso di parole destinate a convincere più precisamente in menzogne corredate da ragionamenti idonei a farle scambiare per verità.Omissis