È il datore che deve dimostrare la forma scritta del licenziamento

Licenziamento adottato dal lavoratore senza comunicazione scritta? Non è il lavoratore che deve darne prova.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19236/2011 del 21 settembre, ha stabilito che se il lavoratore dovesse provare, in mancanza di una comunicazione scritta, che l'interruzione del rapporto di lavoro si è verificata per volontà del datore, si tratterebbe di una probatio diabolica.La fattispecie. La Corte territoriale rigetta l'appello proposto da un lavoratore per ottenere la dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimatogli senza comunicazione scritta e senza giusta causa. I giudici di secondo grado hanno affermato che non è emerso alcun elemento probatorio sulle modalità di interruzione del rapporto di lavoro, visto che, nei casi in cui il lavoratore deduce che il rapporto si è interrotto per volontà del datore di lavoro, deve fornire prova di tale fatto.Licenziamento orale o dimissioni? Vi è di più, secondo un testimone, il dipendente, dopo l'infortunio subito, non si sarebbe più presentato sul posto di lavoro. Ma il lavoratore, al fine di riottenere il posto di lavoro e un risarcimento danni, propone ricorso per cassazione.La prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso fondato, sottolinea che in mancanza di prova delle dimissioni l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento prescritta ex lege a pena di nullità resta a carico del datore di lavoro . Infatti, secondo la norma disciplinante l'onere della prova articolo 2697 c.c. , l'attore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere, mentre l'eccipiente deve provare i fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.Il lavoratore avrebbe dovuto fornire una probatio diabolica. Insomma, secondo i giudici con l'ermellino, la Corte d'appello ha onerato il lavoratore di una probatio diabolica, in quanto la prova che sia stato lo stesso lavoratore ad abbandonare il lavoro deve essere fornita dal datore. Difatti - aggiunge la S.C. - il recesso del lavoratore deve contenere la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte . Il ricorso, quindi, viene accolto con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale.