Il balcone viene trasformato in veranda: proprietari condannati

Due coniugi trasformano il loro balcone in una veranda per farne un vano lavanderia. La veranda costituisce un aumento volumetrico e l'assenza di autorizzazione fa sì che la costruzione risulti abusiva.

Due coniugi trasformano il loro balcone in una veranda per farne un vano lavanderia. La costruzione è abusiva visto che manca l'autorizzazione. Infatti, la veranda costituisce un aumento volumetrico. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28927/2011 depositata il 20 luglio.La fattispecie. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolve due coniugi dall'accusa di aver costruito abusivamente una veranda sul balcone del loro appartamento articolo 44 d.p.r. numero 380/2001 .Il Procuratore Generale propone ricorso per cassazione lamentando che non si può escludere la sussistenza di una veranda solo perché la struttura è stata creata nella porzione terminale del balcone, risultando come una sorta di box armadio per riporvi la lavatrice, dove si può accedere dal balcone stesso e non dall'appartamento.La costruzione costituisce un oggettivo aumento di volumetria. La concessione edilizia non è necessaria solo nei casi in cui la veranda adempie esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici. Nel caso di specie, invece, la veranda è utilizzata come vano lavanderia, pertanto, oltre a non ottemperare esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici, non può escludersi neanche la finalità abitativa, visto che gli occupanti devono accedere alla veranda per sbrigare le faccende domestiche.La veranda non è un'opera temporanea e quindi amplia il godimento dell'immobile. La Corte di legittimità ha chiarito che trasformare un balcone in veranda è da considerarsi un intervento di nuova costruzione articolo 3 comma 1 lett. e d.p.r. numero 380/2001 , in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente . Logica conseguenza è che, se manca la concessione edilizia, il reato contestato ai due coniugi è da ritenersi configurato art 44 lett. b d.p.r. numero 380/2001 .La S.C. ha altresì ribadito che la veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio , pertanto, il ricorso del P.G. viene accolto e la decisione impugnata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.Sullo stesso argomento, leggi anche - Costruzione delle verande le distanze vanno rispettate, di Ivan Meo, DirittoeGiustizi@ 14 luglio 2011- Trasforma il balcone in cucina condannata per abusivismo, di Giulia Milizia, DirittoeGiustizi@ 25 maggio 2011- Si rischia il carcere per la veranda in zona vincolata sì all'abuso edilizio per committente e appaltatore, DirittoeGiustizi@ 28 luglio 2010

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio - 20 luglio 2011, numero 28927Presidente Ferrua - Relatore MulliriOsserva1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha riformato la condanna di primo grado, assolvendo gli imputati i coniugi P. dall'accusa di avere violato l'articolo 44 d.p.r. 380/01 realizzando una veranda su un balcone del loro appartamento.Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P G. deducendo 1 violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la ragione su cui si fonda la esclusione della sussistenza di una veranda é stata individuata nel fatto che, alla struttura creata con alluminio anodizzato e vetro nella porzione terminale del balcone, si accedeva dal balcone stesso e non dall'appartamento sì che si era in presenza di una sorta di box armadio per riporvi la lavatrice.Osserva il ricorrente che, indipendentemente dalle dimensioni limitate. la costruzione realizzata senza permesso dagli imputati costituiva un oggettivo aumento di volumetria. Si citano, a conforto, varie decisioni di questa stessa sezione n 35011/07 e 1758/95 in base alle quali la veranda non necessita di concessione edilizia solo quando adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.La motivazione della Corte é altresì contraddittoria nella parte in cui esclude finalità abitative quasi che per gli occupanti dell'abitazione non fosse necessario accedere al vano per sbrigare le faccende domestiche connesse con la pulizia dei panni.Si cita, da ultimo, anche la decisione numero 3160/02 che ribadisce come l'attività di trasformazione di balcone veranda mediante telai ed altri strumenti idonei ad intercludere stabilmente uno spazio libero non dà luogo a pertinenza ma, ove assolva a permanenti finalità abitative, costituisce ampliamento del fabbricato e, come tale, integrante, in difetto di autorizzazione, il reato di cui all'articolo 20 L. numero 47/85.Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.Motivi della decisioneIl ricorso è fondato.Questa S.C. come rileva giustamente il ricorrente, è costante nell'affermare che la veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio come ribadito di recente da Sez. III, 26.4.07, Camarda, Rv. 237532 .Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile Sez. III, 10.1.08, lacono Ciulla. Rv. 239707 .L'unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio , eventualità chiaramente già esclusa dalla Corte, nel caso in esame, nel momento in cui ha richiamato l'attenzione sulle dimensioni dell'opera.E' stato anche detto che l'attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. e d.p.r. numero 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente sez. III. 28 ottobre 2004. D'Aurelio, Rv. 230419 con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica il reato di cui all'art 44 lett. b d.p.r. citato.Si intuisce, peraltro, che la decisione qui impugnata ha cercato di valorizzare la irrilevanza del fatto specifico ma è anche vero che, sul punto, la motivazione non risulta congrua.Restano validi quindi tutti i rilievi fatti dal ricorrente e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per un nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui mossi.P.Q.M.Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p. annulla con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.