Lotta alle false recensioni su ristoranti e strutture ricettive: in vigore le nuove norme previste dalla Legge PMI

Salutiamo con le migliori speranze l’entrata in vigore della legge n. 34/2026, che è diventata applicabile a partire dal 7 aprile 2026. Nonostante le polemiche, la normativa segna un punto fermo: si considerano illecite le recensioni non corredate da ricevuta fiscale.

Nessun obbligo di sorveglianza generale delle piattaforme sugli scontrini ma la richiesta al recensore dell’esibizione solo a seguito della segnalazione del ristoratore o della struttura ricettiva. Del resto, una base certa di partenza per combattere l’inquinamento reputazionale dei falsi feedback era necessaria se si pensa che neppure il Codice di Condotta UE sulle recensioni aveva indicato presupposti certi di verifica delle stesse. L’applicazione concreta dipenderà molto dalle linee guida da formularsi a cura dell’Antitrust ma almeno ci abbiamo provato. La lotta alle recensioni illecite La legge 34/2026, legge annuale sulle piccole e medie imprese di questo anno, dedica il capo IV alla “Lotta alle false recensioni” nel settore della ristorazione e del turismo. Finalità della legge: contrastare le recensioni illecite e garantire quelle attendibili prodotte all’esito della vera fruizione del servizio (art.18). Recensioni lecite (art.19, comma 1) sono quelle: eseguite da soggetto che personalmente ha fruito del servizio ed in quanto tale è in grado di rilasciare un commento pertinente (ovvero in linea con il tipo di prodotto o con le caratteristiche della struttura recensiti); eseguite da persona in grado di fornire documentazione fiscale del pagamento del servizio; eseguite spontaneamente senza l’incentivo di sconti o altre utilità da parte del fornitore o di suoi intermediari; eseguite entro e non oltre 30 giorni dall’esperienza.   Recensioni illecite (art.19, comma 1) sono quelle: attestate come verificate ma non provenienti da persona che abbia effettivamente avuto l’esperienza ovvero da persona non in grado di fornire la documentazione fiscale del pagamento del servizio; prezzolate; ancora visibili una volta decorsi 2 anni dalla data di pubblicazione (mancanza di attualità).   Quali tutele sono state previste in favore delle parti danneggiate? È possibile inoltrare una segnalazione direttamente alla piattaforma oppure al Segnalatore Attendibile: segnalazione alla piattaforma (art.19, comma 2) delle recensioni che non rispettano i requisiti di liceità ex art.19, comma 1, legga n. 34/2026. Tale segnalazione deve avvenire secondo la procedura del “ notice and take down” ex art.16 del Digital Services Act (DSA); segnalazione al Segnalatore Attendibile (articolo 21, comma 3). Possono essere riconosciute Segnalatore Attendibile le associazioni di categoria secondo la procedura stabilita dall’art.22 del DSA.   La lotta alla contraffazione e al mercato nero dei feedback (art.20 L. 34/26) si basa sull’attività investigativa dell’Antitrust e sul deterrente delle sanzioni milionarie, ferma restando l’eventuale responsabilità penale. La legge n. 34/2026 necessita di essere attuata con apposite linee guida affidate alla cura dell’Antitrust che provvederà a monitorarne l’andamento applicativo e riferirà annualmente alle Camere. Non può essere applicata alle recensioni precedenti al 7 aprile 2026. Polemiche e manchevolezze operative Limitazione del diritto di critica è una delle osservazioni mosse. La scomodità di conservare lo scontrino e il termine dei 30 giorni potrebbero scoraggiare il consumatore che potrebbe rinunciare ad esprimere un feedback perché troppo laborioso. In questo modo si rischia di squilibrare il sentiment a favore delle imprese creando una sorta di autocensura degli utenti . Protezione dei dati personali a rischio è un’altra osservazione critica. Costringere il recensore a caricare sulla piattaforma lo scontrino potrebbe causare la comunicazione di dati personali che l’utente avrebbe voluto mantenere riservati (essere in un certo locale ad una determinata ora). Inefficacia del contrasto al mercato nero delle recensioni è un’altra critica. L’obbligo di fornire lo scontrino non è sufficiente a sbaragliare il traffico illecito dei pacchetti di feedback falsi: l’intelligenza artificiale è già in grado di generare documenti fiscali apparentemente autentici. Pertanto, i trafficanti non arretrerebbero ma dovrebbero unicamente impegnarsi di più per raggiungere risultati di contraffazione maggiormente sofisticati con conseguente aumentata difficoltà tecnica di verifica da parte delle piattaforme. Mancano poi i protocolli tecnici per consentire alle piattaforme di eseguire una valida verifica dello scontrino . L’immagine di uno scontrino può rappresentare un documento fiscale vero ma anche un documento fiscale falso. Come si stabilisce l’autenticità? Si potrebbe ipotizzare l’interoperabilità della piattaforma con il sistema dell’Agenzia delle Entrate? O con i registratori di cassa dei ristoranti? I protocolli dovrebbero stabilire come anonimizzare i dati personali presenti sullo scontrino: crittografia? Le piattaforme potrebbero rifiutarsi di raccogliere questi dati in chiaro a causa delle eventuali sanzioni del Garante Privacy. Troppo assolutista nel condannare tutti i tipi (“a qualsiasi titolo”) di acquisto di recensioni. Possono esistere anche dei casi validi come quando l’influencer parla di un determinato servizio e pone in sovrimpressione l’avviso che trattasi di recensione a pagamento.