Guida sotto stupefacenti e lesioni gravi: serve la prova attuale dello stato di alterazione

La Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna per lesioni stradali gravi in stato di alterazione da stupefacenti, ribadendo come la condotta tipica non sia la mera guida dopo assunzione di stupefacenti, ma la guida in stato di alterazione psicofisica causata da tale assunzione; non basta, quindi, l’esito positivo dell’esame su campioni biologici, ma occorrono dati sintomatici attuali, rilevati al momento del fatto, che corroborino il dato tossicologico.

La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui la fattispecie di cui all’ articolo 187 cod. strada non punisce chi semplicemente guida dopo aver assunto stupefacenti, ma chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Ne deriva che, ai fini dell’aggravante, non è sufficiente dimostrare la pregressa assunzione, ma occorre provare che, al momento della guida , il soggetto si trovava effettivamente in stato di alterazione. L’esito positivo dell’analisi delle urine non basta, da solo, a dimostrare l’attualità dell’alterazione, potendo rilevare anche assunzioni risalenti, ma il dato tossicologico deve essere corroborato da elementi sintomatici rilevati al momento del fatto (condizioni fisiche e comportamentali del conducente) o, in casi estremi, da una dinamica del sinistro talmente abnorme da escludere spiegazioni alternative ragionevoli. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva fondato l’aggravante sull’entità dell’incidente, sul generico richiamo al quantitativo di cocaina rinvenuto nelle urine e su non meglio precisate dichiarazioni della polizia giudiziaria, ma mancava una descrizione puntuale della condotta di guida (traiettoria, velocità, reazioni, frenata). Inoltre, il dato tossicologico è affermato in modo apodittico, senza spiegare perché indicherebbe uno stato di alterazione attuale e le dichiarazioni degli operanti sono richiamate senza specificarne il contenuto e senza alcun riferimento a indici clinici (pupille, agitazione, stato confusionale). La Corte censura anche l’omesso confronto con le patologie documentate dell’imputato, potenzialmente idonee a spiegare il sinistro in termini alternativi all’uso di stupefacenti.

Presidente Dovere - Relatore Branda  Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 novembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 10 febbraio 2022, rideterminando la pena inflitta ad A.V. nella misura di anni 3 di reclusione per il delitto di lesioni stradali gravi. I giudici di secondo grado hanno ritenuto assorbita, ai sensi dell'articolo 84 cod.pen., la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti ( articolo 187, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ) nella fattispecie delittuosa più grave prevista dall'articolo 590 bis, comma 2, cod.pen. La pronuncia ha altresì disposto la revoca delle sanzioni accessorie della confisca dell'autovettura e della revoca della patente di guida, confermando nel resto la decisione di primo grado. Secondo la contestazione, il 5 aprile 2018, A.V., alla guida di una Fiat Punto, in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cocaina, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, scontrandosi con il veicolo condotto da altro automobilista. L'impatto aveva cagionato alla persona offesa lesioni personali guaribili in un tempo superiore ai quaranta giorni. Gli accertamenti tossicologici eseguiti sull'imputato mediante esame delle urine avevano rilevato la presenza di metaboliti della cocaina. La difesa proponeva appello e, con il primo motivo, censurava l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova emessa prima dell'apertura del dibattimento. La difesa contestava che il risarcimento del danno costituisse condizione di ammissibilità dell'istituto. Con il secondo motivo, chiedeva la derubricazione del fatto nell'ipotesi base prevista dall'art.590-bis, comma 1, cod.pen., con esclusione della circostanza aggravante dello stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti. La Corte territoriale ha respinto il primo motivo condividendo le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto della messa alla prova. Invero, pur riconoscendo che il risarcimento del danno non costituisce condizione di ammissibilità dell'istituto, essendo indicato dalla legge solo come eventuale ( ove possibile ), i giudici hanno rilevato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova dell'impossibilità di risarcire il danno. Inoltre, le gravi modalità della condotta e l'entità dell'incidente denotavano una natura altamente trasgressiva del soggetto, insofferente al rispetto delle regole, determinando una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni del programma rieducativo. Il programma elaborato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sarebbe risultato carente sia nella parte afflittiva che in quella rieducativa. Quanto al secondo motivo, la Corte, oltre a richiamare la decisione di primo grado, ritenendola immune da vizi logico-argomentativi e giuridici, ha osservato che l'alterazione psicofisica da cocaina durante la guida emergeva dalla gravità dell'incidente causato, dal quantitativo di sostanza stupefacente rilevato dagli accertamenti e dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria. L'assunzione di insulina poco prima della guida non costituiva, per il principio di equivalenza causale, un fattore sopravvenuto idoneo a interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'articolo 41 cod.pen. 2. A.V. affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Con le prime due censure, lamenta la violazione dell'articolo 168-bis cod.pen. e dell'articolo 464-bis cod.proc.pen. circa i presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova e il vizio di motivazione in punto di ammissibilità della richiesta. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia condiviso l'errore di diritto commesso dal primo giudice nel rigettare l'istanza di messa alla prova. I giudici avrebbero erroneamente ritenuto necessaria la dimostrazione del risarcimento del danno o dell'impossibilità a eseguirlo. La motivazione contrasterebbe con gli approdi ermeneutici della Suprema Corte, secondo cui l'elisione delle conseguenze dannose o il risarcimento del danno non costituiscono condizione per l'accesso alla messa alla prova, a differenza di quanto previsto per altri istituti. Il ricorrente osserva che il risarcimento rappresenta quindi non una condizione di ammissibilità, bensì un contenuto eventuale del programma di trattamento; che la riparazione pecuniaria potrebbe non essere possibile in ragione della natura del reato, dell'insussistenza o irreparabilità del danno, o delle condizioni economiche dell'imputato. La Corte avrebbe erroneamente applicato criteri relativi al giudizio di idoneità del programma trattamentale - tra cui la valutazione dell'assenza del pericolo di recidiva - alla fase di ammissibilità dell'istanza, disattendendo i principi dell'art.464-bis, comma 4, cod.proc.pen. 2.2 Con la terza e la quarta censura, denuncia la violazione dell'articolo 590-bis cod.pen. e dell'articolo 187 del codice della strada e il vizio di motivazione, nel senso di manifesta illogicità, in punto di affermazione della responsabilità. La Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta di derubricazione, riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, dai quali si evince che per affermare la responsabilità non è sufficiente provare la pregressa assunzione, ma occorre dimostrare che l'agente guidava in stato di alterazione causato da quell'assunzione. 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità dei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, relativi al diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, sono inammissibili. 1.1 Va premesso che la decisione impugnata ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il ricorrente non contesta la fondatezza della prognosi negativa formulata dai giudici del merito, ma lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto necessaria la prova del risarcimento del danno o dell'impossibilità a eseguirlo come condizione di ammissibilità dell'istituto, nonché la mancata valutazione del programma di trattamento presentato. La censura muove dalla premessa secondo cui il risarcimento del danno non costituisce condizione di ammissibilità della messa alla prova, come emerge dal dato letterale dell'articolo 168 bis, comma 2, cod.pen., il quale dispone che la messa alla prova comporta ove possibile il risarcimento del danno. Del pari, l'articolo 464 bis, comma 4, cod.proc.pen. prevede che il programma di trattamento contenga le prescrizioni comportamentali anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato , considerando a tal fine il risarcimento del danno tra i contenuti eventuali del programma. 1.2. La censura non coglie nel segno, non avendo il ricorrente articolato alcuna specifica doglianza in ordine al giudizio di prognosi negativa espresso dalla Corte territoriale. Questa Corte ha più volte chiarito che la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati. Si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'articolo 133 cod.pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica in ordine alla prognosi negativa, valorizzando le gravi modalità della condotta contestata, consistita nell'aver invaso l'opposta corsia di marcia, causando un grave incidente con lesioni personali alla vittima superiori ai quaranta giorni. Le descritte modalità sono state ritenute indicative di una natura altamente trasgressiva del soggetto, insofferente al rispetto delle regole, tale da far formulare un giudizio di prognosi negativa. Il ricorrente avrebbe dovuto articolare specifiche doglianze anche in ordine all'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale nella formulazione della suddetta prognosi, evidenziando eventuali vizi di illogicità o contraddittorietà nella valutazione degli elementi di cui all'articolo 133 cod.pen. Avendo invece concentrato le proprie censure esclusivamente sul tema del risarcimento del danno e sull'omessa valutazione del programma, il ricorrente non si è confrontato con uno degli aspetti della motivazione dei giudici del merito, idoneo a giustificare il diniego. 2. Fondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 590 bis cod.pen. e dell'articolo 187 del codice della strada, nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali stradali gravi commesso in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta di derubricazione nella fattispecie base di cui all'articolo 590 bis, comma 1, cod.pen., senza confrontarsi con i consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, i giudici del merito avrebbero omesso di supportare l'accertamento della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti con evidenze obiettive idonee a dimostrare l'effettiva alterazione dello stato psicofisico dell'imputato al momento della guida. L'affermazione secondo cui l'alterazione emergerebbe dalla gravità dell'incidente, dal quantitativo di sostanza rilevato e dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria sarebbe insoddisfacente, poiché lo stato di alterazione non può desumersi dal solo fatto che si sia realizzato un incidente, essendo questo potenzialmente riconducibile anche ad altre cause. Si contesta inoltre che la Corte non si sia confrontata con la documentazione attestante le patologie di cui soffriva l'imputato (diabete di tipo 2, cardiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa, obesità, epatopatia cronica) e il trattamento farmacologico, che ben avrebbero potuto produrre un calo dell'attenzione. La censura merita accoglimento. Occorre richiamare i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. La condotta tipica del reato previsto dall'articolo 187 cod. strada, nella formulazione in vigore al momento del fatto, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Perché possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma occorre altresì dimostrare che guidava in stato di alterazione causato da quell'assunzione. L'esame tecnico potrebbe quindi avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Si è così affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non basta a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto (Sez. 4, n. 48632 del 5/10/2022, Rv. 283927 – 01; Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402). Orbene, la sentenza impugnata individua la prova dello stato di alterazione in tre elementi genericamente indicati — la gravità dell'incidente, il quantitativo di sostanza stupefacente rilevato dagli accertamenti e le dichiarazioni della polizia giudiziaria — e ciascuno di questi elementi, risulta privo di adeguato supporto argomentativo. Quanto all'incidente, questa Corte ha già stabilito che lo stato di alterazione non può essere desunto dal mero verificarsi di un sinistro stradale, poiché questo potrebbe essere ricondotto a molteplici cause diverse dall'uso di stupefacenti. Questo principio è stato di recente ribadito da questa Sezione, essendo stato affermato che, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici. (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per avere questa desunto lo stato di alterazione dalla condotta di guida pericolosa causativa della verificazione del sinistro stradale). D’altro canto, affinchè la dinamica del sinistro possa assurgere, da sola, a indice rivelatore di uno stato di alterazione, è necessario che le modalità di guida siano abnormi e incompatibili con qualsiasi altra spiegazione razionale da rendere altamente significativo, sotto il profilo indiziario, il collegamento con l'assunzione di stupefacenti. Nel caso in esame la sentenza impugnata non descrive alcunchè di simile; si limita a richiamare genericamente la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e l'invasione della corsia opposta, senza illustrare alcun elemento della condotta di guida — traiettoria, velocità, reazione agli stimoli, assenza di frenata — che potesse, anche solo in chiave indiziaria, ricondurre il comportamento alla perdita del controllo psicofisico determinato dall’assunzione di stupefacenti, anziché a un errore di manovra o a una delle patologie di cui l'imputato risultava affetto. In relazione al quantitativo di sostanza rilevato dalle analisi delle urine ( esami genericamente indicati a pag.4 della sentenza di primo grado), la sentenza si limita a menzionarlo in modo generico, senza spiegare per quale ragione quell’esame fosse tale da indurre alterazione attuale al momento della guida. Si tratta di un'affermazione apodittica, priva del sostegno argomentativo necessario a conferirle valore dimostrativo. Al riguardo si rammenta che il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine è stato ritenuto sufficiente soltanto in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish (Sez.4, n.43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv.270929; Sez.4, n.6995 del 9/01/2013, Notarianni, Rv.254402) Quanto, infine, alle dichiarazioni della polizia giudiziaria, la sentenza vi fa riferimento senza specificarne il contenuto. Non si evidenzia cosa gli agenti abbiano osservato sulla persona di A.V., non essendo stato riportato alcun rilievo di indici sintomatici (pupille dilatate, ad agitazione o tremore, a stato confusionale), idonei ad ancorare il dato biologico alla realtà del momento. 3. La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, affinché proceda a nuovo giudizio, uniformandosi ai principi illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.