Il sistema delle impugnazioni è retto da un principio di stretta tassatività, che non consente al giudice di “creare” rimedi non espressamente previsti dal legislatore. Muovendo da questo presupposto, la Corte esclude che l’ordinanza emessa nel procedimento incidentale autonomo ex articolo 335- quater , comma 6, c.p.p., priva di collegamento con misure cautelari, possa essere immediatamente ricorribile per cassazione.
L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile , per tardività , l’istanza di retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato. La difesa contestava la decorrenza del termine perentorio di venti giorni, collegata dal GIP alla fase cautelare svoltasi davanti a un giudice poi dichiaratosi incompetente, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con l’avviso di conclusione delle indagini nel nuovo procedimento. La Corte di cassazione ribadisce come il diritto di impugnazione può essere esercitato solo nei casi tassativamente fissati dalla legge, escludendo la possibilità di riconoscere rimedi non espressamente previsti dall’ordinamento. L’ articolo 335- quater comma 6 c.p.p. (modello “base” in cui si inserisce il caso di specie) non prevede alcun rimedio contro l’ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato. Viene valorizzato, in particolare, il dato dell’omesso rinvio all’ articolo 127 c.p.p. : infatti, il procedimento incidentale regolato dall’ articolo 335- quater comma 6 c.p.p. , non è conformato allo schema generale delineato da tale norma, ivi compresa l’impugnabilità in cassazione ai sensi del comma 7 . La Corte esclude che tale conclusione determini un vuoto di tutela . Il comma 9 dell’ articolo 335- quater c.p.p. prevede, infatti, che la richiesta di retrodatazione respinta debba essere riproposta, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine di cui all’ articolo 491, comma 1, c.p.p. Se proposta dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, la questione può essere sottoposta al giudice del dibattimento e le ordinanze del giudice del dibattimento possono essere impugnate ai sensi dell’ articolo 586 c.p.p. La Cassazione richiama, a sostegno, sez. un., 19 gennaio 2023, n. 32938 che ha escluso l’immediata impugnabilità per cassazione del rigetto della richiesta di dissequestro probatorio adottato dal giudice dell’udienza preliminare, evidenziando il rischio di “ retrocessione ” del processo a una fase già definita. Tale argomentazione è ritenuta “perfettamente” applicabile anche al procedimento ex articolo 335- quater , comma 6, c.p.p. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Presidente Aceto - Relatore Bucca Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse dell'indagato P.S., volta ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335-quater c.p.p. Il Giudice, dopo aver qualificato l'istanza come procedimento incidentale autonomo ai sensi del comma 6 del citato articolo, la riteneva manifestamente tardiva. In particolare, il dies a quo per la proposizione della richiesta, fissato dal comma 3 in venti giorni, veniva individuato nel momento in cui l'indagato aveva avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti dimostranti il ritardo nell'iscrizione, ovvero a seguito della notifica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Messina in data 16 aprile 2025 o, al più tardi, in conseguenza della trattazione dell'istanza di riesame definita in data 6 maggio 2025. Pertanto, l'istanza depositata in data 29 ottobre 2025, risultava, per il GIP, proposta ben oltre il termine perentorio previsto a pena di inammissibilità. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge e la motivazione mancante e/o contraddittoria, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'articolo 335-quater, commi 3, 5 e 6, c.p.p. , per erronea individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di retrodatazione . La difesa sostiene che il Giudice ha errato nell'ancorare la decorrenza del termine perentorio di venti giorni a un atto (l'ordinanza cautelare) emesso in un procedimento diverso (n. 1997/2023 R.G.N.R. Messina) da un'autorità giudiziaria dichiaratasi in seguito incompetente che era stato annullato in sede di riesame. Secondo il ricorrente, la trasmissione degli atti per incompetenza ha generato un procedimento penale nuovo e autonomo (n. 1215/2025 R.G.N.R. Barcellona Pozzo di Gotto), all'interno del quale il primo atto che ha consentito una conoscenza piena ed effettiva del compendio investigativo è stato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato il 27 ottobre 2025. La locuzione facoltà di prendere conoscenza -continua l'argomentazione difensivadovrebbe interpretarsi come conoscenza giuridicamente stabile e legittima, esercitabile nel procedimento dinanzi al giudice competente. L'ordinanza cautelare, essendo stata annullata ex tunc per un vizio radicale, sarebbe un atto giuridicamente inidoneo a far decorrere qualsiasi termine. Di conseguenza, il termine per l'istanza doveva decorrere dal 27 ottobre 2025, rendendo l'istanza, depositata il 29 ottobre 2025, palesemente tempestiva. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge e la motivazione mancante e/o contraddittoria, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'articolo 335-quater, commi 3, 5 e 6, c.p.p. L'ordinanza impugnata sarebbe affetta da un vizio logico radicale e da una motivazione apparente o, rectius, perplessa . Il Giudice, pur avendo correttamente inquadrato l'istanza nel procedimento incidentale autonomo previsto dal comma 6 dell'articolo 335-quater c.p.p., avrebbe poi illogicamente ancorato la decorrenza del termine a un momento processuale eterogeneo e già esaurito, quale la fase cautelare, propria del comma 5 della medesima norma. Tale aporia logica dimostrerebbe un'errata comprensione della ratio legis, avendo il Giudice applicato il regime procedurale di una clausola (comma 6) e il regime temporale di un'altra (comma 5), peraltro legata a un segmento processuale concluso e incardinato presso un ufficio incompetente. L'unica interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di far decorrere il termine dall'avviso ex articolo 415-bis c.p.p., unico atto idoneo a svelare il compendio investigativo in tale fase. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto l'ordinanza contesta non è ricorribile con il ricorso per cassazione. Con l'articolo 335-quater c.p.p. il legislatore ha messo a disposizione dell'indagato uno strumento per esercitare un controllo sulla tempestività delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. La norma prevede tre possibili percorsi per la proposizione dell'istanza. Il modello base è regolato dal comma 6 che prevede l'instaurazione di un procedimento incidentale a seguito della proposizione dell'istanza: a seguito della richiesta dell'indagato si instaura un contraddittorio cartolare cui può seguire, se ritenuto necessario dal giudice, un contraddittorio orale con fissazione della camera di consiglio. La richiesta può, inoltre, essere presentata in un contest in cui contraddittorio sia già instaurato. Tali ipotesi sono regolate dai commi 5, nel caso in cui l'istanza sia presentata nel corso delle indagini preliminari, e 7, relativo alle richieste presentate nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio. Non è controverso che, nel caso di specie, si ricada nell'ipotesi del modello base essendo stata l'ordinanza impugnata adottata a seguito del contraddittorio cartolare regolato dal comma 6 della norma. 2. La tesi della non immediata ricorribilità per cassazione della decisione che conclude il procedimento incidentale regolato dal comma 6 trova un primo significativo riscontro nel testo della norma. L'articolo 335-quater comma 6 c.p.p., infatti, non prevede alcun rimedio avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato. Il risultato interpretativo in valutazione, quindi, risulta conforme a quanto previsto dagli articolo 568 e 586 c.p.p. che fissano i principi della tassatività dei mezzi di impugnazione e dell'impugnabilità delle ordinanze unitamente alle sentenze, salvo le ipotesi espressamente previste e quelle in materia di libertà personale, e non confligge con l'articolo 111 settimo comma della Costituzione, che prevede l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale. È utile a questo punto richiamare Sez. U. n. 17 del 6/11/1992, Bernini, che, nel ritenere inoppugnabile l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari, aveva precisato che i provvedimenti impugnabili e i mezzi attraverso i quali può essere esercitato il diritto all'impugnazione sono solo quelli tassativamente fissati dalla legge. 3. Non meno significativo è l'omesso rinvio all'articolo 127 c.p.p., che dimostra che il procedimento incidentale regolato dal comma 6 dell'articolo 335-quater c.p.p. non risulta conformato allo schema procedimentale generale descritto nella prima norma, ivi compreso l'impugnabilità del provvedimento in cassazione ai sensi del comma 7. 4. Va, poi, escluso che la conclusione cui si è pervenuti privi di tutela un interesse a cui il legislatore della riforma ha inteso dare protezione. Il comma 9 dell'articolo 335-quater prevede, infatti, che la richiesta di retrodatazione respinta debba essere riproposta, a pena di decadenza , prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 c.p.p. Se proposta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare può essere sottoposta al giudice del dibattimento e le ordinanze del giudice del dibattimento, a mente del comma 10, possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 586 c.p.p. Vi è, quindi, per l'indagato, la possibilità di far valere le sue ragioni dinanzi ai giudici delle fasi successive a quella del rigetto, riproponendo la richiesta di retrodatazione respinta dal provvedimento conclusivo del procedimento incidentale regolato dal comma 6. 5. Altro argomento a favore dell'ipotesi della non immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento si può trarre da Sez. U., n. 32938 del 19/1/2023, L, che, nel ritenere non immediatamente impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio adottato dal giudice dell'udienza preliminare, ha sottolineato: ...la tesi favorevole alla immediata ricorribilità per cassazione non considera l'ulteriore, non secondaria, conseguenza di rendere possibile la retrocessione del processo in corso ad una fase ormai definita. L'accoglimento del ricorso per cassazione, infatti, determinerebbe il rinvio dell'ordinanza annullata al medesimo giudice che l'ha pronunciata (articolo 623, lett. a, cod. proc. pen.) il quale potrebbe aver già definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio della persona imputata. Sicché, a decidere della sorte di un bene sequestrato non sarebbe il giudice che procede (ben più titolato a verificarne l'effettiva e persistente utilità ai fini dell'accertamento del fatto), bensì il giudice della fase precedente il quale, tra l'altro, sarebbe chiamato a decidere sulla base di un quadro che ormai potrebbe essersi arricchito di ulteriori evenienze probatorie a lui ignote . Tale considerazione si attaglia perfettamente al caso in esame in cui, a fronte del rigetto della richiesta, l'indagato sarebbe comunque onerato, nel caso di apertura dell'udienza preliminare o di sbocco dibattimentale, a riproporre la questione, non ancora decisa dalla cassazione investita dal ricorso avverso l'ordinanza, dinanzi al giudice della fase successiva a quella del rigetto, così che il giudice della fase precedente verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, a dover decidere su una richiesta necessariamente reiterata dinanzi a quella della fase successiva. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'articolo 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'articolo 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.