Gli avvocati che intendono compensare i crediti maturati per l’attività di patrocinio a spese dello Stato avranno tempo fino al 30 aprile.
Lo ricorda Cassa Forense in un approfondimento pubblicato su CFnews.it, che riepiloga modalità operative e requisiti per accedere alla misura. La compensazione riguarda spese, diritti e onorari maturati non ancora liquidati , e consente di utilizzarli non solo per il pagamento di imposte e tasse, IVA compresa, ma anche per i contributi previdenziali dovuti alla Cassa. Dal punto di vista normativo, la possibilità di compensare tali crediti con i contributi previdenziali è stata introdotta dall’articolo 1, comma 860, della legge n. 197/2022, che ha modificato l’articolo 778 della legge n. 208/2015. Si tratta di una riforma fortemente sostenuta da Cassa Forense, che ha ampliato la platea dei beneficiari includendo anche i professionisti e gli avvocati in regime forfettario, prima esclusi. Il meccanismo ha già trovato ampia applicazione: migliaia di legali lo hanno utilizzato per importi complessivi superiori a 20 milioni di euro. La compensazione è consentita anche agli avvocati che esercitano in forma associata , in quanto la normativa non distingue tra esercizio individuale e collettivo della professione. Sul piano operativo, la procedura può essere avviata quando la fattura relativa al patrocinio risulta nello stato di “lordo esecutivo” nel sistema SIAMM. Per procedere alla compensazione, la fattura deve essere inserita nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) gestita dal MEF . Al primo accesso è necessario ottenere le credenziali tramite il funzionario delegato alle spese di giustizia, inviando una richiesta via PEC all’Ufficio territoriale della Ragioneria dello Stato. Una volta scaduto il termine per l’inserimento delle fatture, la piattaforma provvede a comunicare: all’avvocato, l’ammissione dei crediti alla compensazione per l’intero importo, senza applicazione della ritenuta d’acconto del 20%; all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei crediti ammessi con i relativi codici fiscali e importi; al tribunale, l’elenco delle fatture ammesse, per evitare duplicazioni nei pagamenti. Cassa Forense richiama inoltre l’attenzione su alcuni aspetti operativi . In particolare, per le fatture ammesse in compensazione non è più possibile richiedere il pagamento. È inoltre consigliabile evitare l’invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio a ridosso della scadenza del 30 aprile, poiché la sincronizzazione dei dati richiede generalmente 24-48 ore. Una volta ottenuta l’ammissione, i crediti possono essere utilizzati esclusivamente tramite modello F24 WEB , accedendo ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni nel corso dell’anno. Per il versamento sono previsti specifici codici (ente Cassa Forense 0013), tra cui: E100 per il contributo soggettivo minimo; E101 per il contributo di maternità; E102 ed E103 per l’autoliquidazione (contributo soggettivo e integrativo); E104, E105 ed E106 per riscatto, integrazione del contributo minimo soggettivo e relativi interessi. Resta infine fermo che la “ forense card ” non è utilizzabile per i pagamenti tramite F24, essendo limitata al circuito pagoPA.