La prestazione professionale resa in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto non resta priva di tutela, ma l’indennizzo riconoscibile non può coincidere con il compenso contrattuale.
È questo il principio ribadito e, al contempo, precisato dalla Cassazione con la sentenza in commento, intervenendo su un tema di particolare interesse operativo per i professionisti che operano con enti pubblici. La vicenda trae origine da un incarico di progettazione di opere pubbliche conferito senza il rispetto del requisito della forma scritta. A seguito della revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista proprio per la nullità del contratto, l’ente locale agiva in ripetizione delle somme corrisposte. In sede di opposizione, il professionista proponeva domanda riconvenzionale ex articolo 2041 c.c. , invocando l’ indebito arricchimento dell’amministrazione. I giudici di merito avevano rigettato tale domanda per difetto di prova sia dell’ an sia del quantum del depauperamento, escludendo altresì la possibilità di utilizzare le tariffe professionali come parametro di riferimento. La Cassazione censura questa impostazione, chiarendo un passaggio centrale: il depauperamento del professionista non si esaurisce nei costi documentati, ma comprende anche il sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche impiegate nella prestazione. Si tratta di un chiarimento rilevante, perché supera una lettura eccessivamente restrittiva dell’onere probatorio. Tuttavia, la Corte ribadisce un limite altrettanto netto: l’indennizzo non può tradursi nel riconoscimento del corrispettivo contrattuale né includere il lucro cessante . In linea con l’orientamento delle Sezioni Unite ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell’11/09/2008 ), la funzione dell’azione ex articolo 2041 c.c. resta quella di riequilibrare uno spostamento patrimoniale ingiustificato, non di surrogare un contratto invalido. Il punto di equilibrio individuato dalla pronuncia è di particolare interesse pratico. Da un lato, viene riconosciuta la possibilità di liquidare l’indennizzo anche in via equitativa ex articolo 1226 c.c. ; dall’altro, si ammette l’utilizzo delle tariffe professionali non come criterio diretto di liquidazione del compenso, ma come parametro indiziario per attribuire valore economico al depauperamento subito, depurato da ogni componente di profitto. La decisione si segnala dunque per aver rafforzato un orientamento ormai consolidato, ma spesso applicato in modo disomogeneo nei giudizi di merito: nelle prestazioni rese alla P.A. senza valido contratto, la prova del danno non può essere ridotta ai soli esborsi, ma richiede una valutazione sostanziale dell’attività svolta, con ampio spazio alla liquidazione equitativa.
Presidente Marulli – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Vo.Gi. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Cosenza decreto ingiuntivo n. 837/1983 a carico del Comune di Fagnano Castello per il pagamento della somma di Lire 28.066.277, oltre IVA, contributi ex L. n. 6 del 1981 e interessi di mora, a titolo di compensi per l'attività professionale di progettazione di varie opere pubbliche svolta in favore dell'Ente. Proposta dinanzi al Tribunale di Cosenza opposizione avverso il suddetto provvedimento da parte del Comune di Fagnano Castello, a seguito della concessione in corso di causa da parte del Giudice della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'Ente locale provvedeva al pagamento della complessiva somma di Lire 54.129.970, come da mandati di pagamento nn. 134, 556, 739 e 868 emessi nell'anno 1987. In esito al giudizio, il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza n. 2232/2000, successivamente passata in giudicato, con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto, in assenza di un valido contratto. Il Comune di Fagnano Castello, quindi, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 249/2013 per il pagamento da parte di Vo.Gi. della somma di Euro 27.992,98, oltre interessi e spese di procedura, prospettata come dovuta a titolo restitutorio di quanto corrisposto al professionista a seguito della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 837/1983, emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza e poi revocato del medesimo Tribunale con la sentenza irrevocabile n. 2232/2000. Avverso detto ultimo decreto ingiuntivo proponeva opposizione Vo.Gi., contestando la fondatezza della pretesa restitutoria azionata in via monitoria, anche in relazione al quantum oggetto di ingiunzione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti del Comune in ragione dell'espletamento dell'attività sottesa al pagamento in questione e, in linea ancora più subordinata, che l'azione di restituzione fosse dichiarata prescritta. Il Comune di Fagnano Castello, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Istruita la causa a mezzo di documenti, con sentenza n. 202/2017, il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese processuali. Avverso detta pronuncia proponeva appello Vo.Gi., affidato a due motivi di ricorso. Con il primo motivo di gravame l'appellante si doleva delle statuizioni di integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta in prime cure, deducendo che, insieme al credito professionale non dovuto, era stata richiesta la restituzione delle spese legali sostenute nella procedura esecutiva intentata nei suoi confronti sulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, come tali, da ritenersi del tutto estranee alla causale di ripetizione sottesa alla emissione del provvedimento ingiuntivo opposto. Con il secondo motivo di appello, il Vo.Gi. censurava la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di indebito arricchimento, sull'erroneo ed ingiustificato rilievo che l'importo richiesto a titolo di indennizzo fosse stato infondatamente quantificato in ragione della intera somma oggetto della pretesa restitutoria avanzata dal Comune di Fagnano Castello, che, in quanto non afferente in via esclusiva a quanto in origine richiesto dall'odierno appellante a titolo di compensi professionali, non poteva ritenersi neppure relativa ad attività che avessero arrecato un arricchimento all'ente, e che comunque l'indennizzo non si sarebbe neanche potuto commisurare al corrispettivo determinato sulla base della tariffa professionale. La parte deduceva che era comprovata in atti l'avvenuta esecuzione ad opera dell'appellante delle attività professionali in questione, neppure contestate nel quantum dal Comune, in relazione alle quali aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, poi revocato, oltre alla perfetta funzionalità delle opere progettate, ormai facenti parte del patrimonio comunale, sicché da tali elementi si sarebbe dovuto più correttamente fare discendere il riconoscimento in favore di quest'ultimo del diritto ad essere indennizzato per la corrispondente diminuzione patrimoniale nella specie subita, da liquidarsi eventualmente in via equitativa, avendo riguardo come indice di riferimento pur sempre alle tariffe professionali di determinazione del compenso dovuto, quale valido parametro di valutazione utilizzabile anche ai fini della individuazione del risparmio di spesa conseguito dalla pubblica amministrazione committente rispetto all'onere economico che la stessa avrebbe dovuto sopportare nel caso di incarico professionale contrattualmente valido. Si costituiva in giudizio il Comune di Fagnano Castello per resistere al gravame, eccependone in via preliminare la inammissibilità in rito e contestandone nel merito la fondatezza. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione. Per quanto in questa sede d'interesse, con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte territoriale ha statuito come segue: Parimenti da disattendere sono, inoltre, le ulteriori doglianze addotte da parte appellante avverso le statuizioni adottate dal giudice di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quella sede dall'allora opponente a decreto ingiuntivo e attuale appellante e volta ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuto incasso delle somme oggetto della pretesa restitutoria monitoriamente azionata nei suoi confronti come dovute a titolo di indebito arricchimento per l'attività professionale svolta in favore del Comune opposto. In proposito, infatti, posto il preliminare e decisivo rilievo che in generale colui il quale abbia proposto vittoriosamente l'azione di indebito arricchimento ha diritto, a titolo di indennizzo, ad una somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita (c.d. detrimentum) e quella dell'arricchimento conseguito dal soggetto nei cui confronti l'azione è stata proposta, la decisione gravata è da ritenersi sul punto del tutto immune da censura, dovendo condividersi in quanto pienamente aderente agli elementi acquisiti in atti l'affermazione del primo giudice in merito al segnalato difetto di prova in esito al giudizio da parte dell'attore, che ne se ne sarebbe dovuto reputare invece specificamente onerato, in ordine sia all'an che al quantum della pretesa diminuzione patrimoniale patita in conseguenza delle prestazioni professionali nella specie eseguite in favore dell'Ente comunale in assenza di valido contratto, su cui potere commisurare l'indennizzo dovuto ex articolo 2041 c.c., con esclusione di tutto quanto il medesimo avrebbe percepito a titolo di profitto (c.d. lucro cessante) qualora il rapporto professionale fosse stato valido ed efficace, né potendosi altrimenti nella specie assumere tout cour in tema quale utile parametro di riferimento la tariffa professionale relativa al compenso che il professionista avrebbe ottenuto se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, così come neppure l'importo che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido, trattandosi in tal caso di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, bensì un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 12-7-2000 n.9243; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 29-5-2019 n. 1460; Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 9-4-2019 n. 9809; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 4-4-2019 n. 9317). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza, il soccombente. Il Comune si è difeso con controricorso. Con decreto del 23/04/2024, il procedimento è stato trasmesso dalla Terza alla Prima Sezione Civile di questa Corte per ragioni di competenza tabellare. Fissata l'adunanza per la trattazione del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Ragioni della decisione 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell' articolo 2041 c.c. , nonché la falsa ed errata applicazione degli articolo 115 c.p.c. , 2697 c.c. e 1226 c.c., per non avere la Corte d'Appello accolto la domanda di indebito arricchimento, nonostante l'Ente avesse riconosciuto lo svolgimento dell'incarico (e quindi la progettazione e la direzione dei lavori che avevano riguardato l'impianto di depurazione del paese e di collegamento delle reti fognarie, la realizzazione della scuola materna e del rifugio forestale), violando il principio stabilito in materia da questa Corte con le sentenze n. 33525/2021 e n. 14670/2019 e comunque per avere erroneamente interpretato il principio di diritto applicato. Ad opinione del ricorrente, la decisione censurata ha inteso limitare in maniera stringente la c.d. nozione di detrimentum, ricomprendendo in tale concetto solo la diminuzione patrimoniale, in termini di costi ed esborsi sopportati, patita dall'esecutore in conseguenza delle prestazioni professionali eseguite nei confronti dell'ente, mentre invece, trattandosi di prestazione intellettuale, e non di opera materiale, il detrimentum non può essere inteso come prova dell'esistenza di esborsi effettivi documentabili da parte dell'esecutore, ma si identifica con il ristoro del sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista . In tale ipotesi, secondo il ricorrente, la prova del depauperamento incombente sul prestatore d'opera intellettuale deve assimilarsi alla prova dell'esistenza della prestazione, perché in questo modo il professionista dimostra di aver speso energie mentali e tempo per il compimento di tale attività. La parte ha, quindi, dedotto che, nella specie, doveva ritenersi raggiunta la prova del detrimentum da essa patito, essendo incontestati l'esistenza dell'opera, l'affidamento dell'incarico, sia pure con accordo invalido, e l'utilità conseguita, poiché il Comune aveva eccepito soltanto la prescrizione del credito (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Fagnano Castello del 15/10/2013, Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013), ammettendo la legittimità e la congruità dei compensi richiesti con la parcella comunicata dal professionista all'ente nel 1983 (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Fagnano Castello del 15/10/2013, Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013). Con specifico riferimento alla prova del quantum del detrimentum, il ricorrente ha evidenziato di aver chiesto in giudizio l'utilizzo delle tabelle professionali, quale parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione, dal momento che consentono di considerare, ai fini di una quantificazione in via equitativa (attesa la natura della prestazione, non diversamente calcolabile), la diminuzione patrimoniale subita escludendo gli elementi di profitto. Secondo il medesimo ricorrente, dunque, la Corte d'Appello avrebbe potuto fare riferimento a tali tabelle ed anche a criteri equitativi, essendo oramai pacifico che l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo anche ufficiosa. 2. Il controricorrente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per avere la controparte riproposto le stesse censure di merito già esaurite nei precedenti gradi di giudizio, così operando una inammissibile richiesta di riesame dell'accertamento dei fatti. 3. L'eccezione è, tuttavia, infondata, poiché la doglianza formulata non si sostanzia nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, ma nella prospettata violazione delle norme disciplinano l'oggetto e l'onere della prova nelle cause in cui sia proposta l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A., da parte di colui che abbia eseguito in favore di quest'ultima prestazioni professionali in forza di contratto invalido per vizio di forma scritta. 4. Il ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1. Questa Corte ha già esaminato in modo approfondito la questione posta con l'unico motivo di doglianza, fornendo una soluzione interpretativa condivisa dal Collegio e meritevole di essere confermata ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019 ). 4.2. Com'è noto, ai sensi dell' articolo 2041 c.c. , i requisiti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell'azione ( articolo 2042 c.c. ), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti. 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte – proprio con riguardo al caso in cui sia esperita l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenza dell'esecuzione di un contratto invalido – hanno chiarito che l'autore della prestazione non ha diritto ad un corrispettivo, né tanto meno a una prestazione equivalente a quella che gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido ed efficace (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008). L'attività negoziale della P.A. è, infatti, soggetta a specifiche condizioni e limitazioni previste direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica. Si tratta di regole volte a sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nella P.A., ricollegabili al principio del buon andamento, in un quadro di certezza e di trasparenza, che trovano fondamento nello stesso articolo 97 Cost. Sarebbe, pertanto, illogico utilizzare il rimedio dell' articolo 2041 c.c. per rendere inoperanti tali norme e ricollocare l'autore della prestazione nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera invalido (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008). Ovviamente, tale principio deve comunque tenere conto della regola di carattere generale, secondo la quale non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, neppure a favore della P.A. È per questo che le Sezioni Unite hanno affermato che l'indennità prevista dall' articolo 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, ma pur sempre con l'esclusione dei benefici e delle aspettative connessi con la controprestazione pattuita (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008). Sulla scorta di tale principio, le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che, quando l'azione di ingiustificato arricchimento viene esperita dall'appaltatore che abbia dato esecuzione ad un contratto di appalto d'opera pubblica invalido (nella specie perché annullato dal giudice amministrativo), ai fini della determinazione dell'indennizzo non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto stesso, che non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni e in presenza di un valido contratto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008). In numerose pronunce, riferite sempre all'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenza dell'esecuzione di contratti nulli, questa Corte ha confermato il principio sopra enunciato, affermando che l'indennità prevista dall' articolo 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (detrimentum) subita da colui che ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe guadagnato (lucro cessante) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20308 del 20/07/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20102 del 22/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 15/07/2016 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06/10/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011). 4.4. Tale principio è stato enunciato anche con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame, ove l'azione di ingiustificato arricchimento è stata esperita dal professionista che ha svolto la propria attività professionale a favore della P.A., ma in virtù di un contratto invalido, perché privo della forma scritta. In questi casi, si è affermato che l'indennizzo non può essere determinato in base alla tariffa professionale, alla stregua del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (tra le tante, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023 e Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021). In numerose pronunce, però, si è anche precisato che la tariffa professionale può assumere ugualmente rilievo, quale parametro di riferimento per valutare l'arricchimento della P.A., e cioè per quantificare il risparmio da quest'ultima conseguito, rispetto alla spesa che avrebbe dovuto sostenere per ottenere la prestazione in forza di un contratto valido ed efficace (così Cass. Sez. 6-1, n. 351 del 10/01/2017; Cass., Sez. 2, n. 7566 del 18/03/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022 ; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 05/07/2013). Inoltre, questa stessa Corte ha evidenziato che, sebbene, in coerenza con la sentenza delle Sezioni Unite appena menzionata, la diminuzione patrimoniale dell'autore della prestazione d'opera non possa corrispondere alla misura del compenso, determinato secondo tariffa professionale, tuttavia, ai fini della valutazione del depauperamento, così come definito dalle stesse Sezioni Unite, si deve tenere conto, non solo dei costi e degli esborsi sopportati, ma anche del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che il professionista ha sostenuto, ovviamente al netto di ogni percentuale di guadagno (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024). Oltre alle spese vive, in sintesi, contribuisce a determinare il depauperamento del professionista la stessa esecuzione della prestazione professionale. È, però, evidente che, per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare del valore economico di tale sacrificio di tempo e di energie, ben può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. anche ufficiosa (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024). In alcune pronunce, questa Corte ha affermato l'assoluta impossibilità di utilizzare la tariffa professionale per determinare il menzionato valore economico, non utilizzabile neppure come parametro di riferimento, dovendo essere il giudizio sull'indennizzo del tutto distinto da quello relativo al compenso pattuito o spettante in base ad un contratto valido ed efficace (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020 ). L'orientamento che nel tempo è divenuto maggioritario, invece, condiviso anche da questo Collegio, ha ritenuto la possibilità che la perdita patrimoniale, come sopra determinata in conseguenza della mera esecuzione della prestazione, sia valutata tenendo conto della tariffa professionale. Ovviamente, non si tratta di operare una liquidazione del compenso spettante al professionista, ma solo di utilizzare un parametro per attribuire un valore economico a quel dispendio di tempo ed energia che ha impegnato il professionista nel dare esecuzione al contratto nullo (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 ; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023 ; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023). 4.5. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che l'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all' articolo 2041 c.c. , nell'ipotesi di prestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in base ad un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può essere quantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffa professionale, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a fronte di un compenso pattuito in misura superiore ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 ). Nella stessa linea, questa stessa Corte – nel ribadire che, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall' articolo 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace – ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista, redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dal C.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto gli elementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi la somma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019). Numerose altre pronunce hanno seguito tale impostazione cui occorre dare continuità (v. tra le ultime da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021). 4.6. Nella specie, la sentenza impugnata non si è adeguata ai principi da ultimo enunciati. La Corte territoriale, partendo dall'esatta premessa di non poter determinare l'indennizzo sulla base delle tariffe professionali, ossia con riferimento al compenso che sarebbe spettato al professionista se il contratto fosse stato effettivamente e correttamente stipulato, non ha tenuto conto del fatto che la diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera, sia pur non corrispondendo alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale, deve pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di guadagno. Operazione questa che per la difficoltà di precisa determinazione ben può essere oggetto di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c. , anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solo come parametro di riferimento, per attribuire un valore economico al sacrificio di tempo e di energia del professionista che ha eseguito la prestazione. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 6. Il Giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: In tema di azione di ingiustificato arricchimento, il depauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazione in favore dell'Amministrazione, in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta, comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, del cui valore si deve tener conto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini della determinazione dell'indennizzo, con una valutazione che, per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare, può essere oggetto di liquidazione ufficiosa ex articolo 1226 c.c. , anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solo come parametro di riferimento, per attribuire un valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energia del professionista che ha eseguito la prestazione . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.