I turisti non possono essere lasciati soli nella verifica dei documenti di viaggio: non è sufficiente limitarsi a indicare in modo generico che il cliente deve informarsi presso le autorità competenti, in quanto l’obbligo informativo ha natura dinamica e deve mettere il turista in condizione di comprendere concretamente se i documenti in suo possesso siano effettivamente idonei.
La vicenda riguardava una coppia che aveva acquistato un pacchetto turistico comprendente volo e soggiorno in hotel a Sharm El Sheik, per un importo di 2.065,00 euro. Dopo l’imbarco dei bagagli, l’operatore di Blue Panorama Airlines S.p.A., ausiliario del tour operator, aveva rifiutato l’imbarco della donna perché priva di un documento valido per l’ingresso in Egitto: la turista disponeva infatti soltanto di un passaporto temporaneo, privo delle impronte digitali e del visto di ingresso . In primo grado, il tour operator era stato condannato al risarcimento del danno da vacanza rovinata ; il Tribunale, in appello, aveva però escluso la responsabilità, ritenendo che fossero state fornite le informazioni generali e che spettasse comunque al viaggiatore verificare i documenti necessari. A seguito del ricorso, la Cassazione ha accolto le doglianze dei passeggeri, richiamando gli obblighi informativi previsti dal Codice del turismo. In particolare, l’articolo 37 (nel testo applicabile ratione temporis) stabilisce che «[…] l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto […]». Tali informazioni, ai sensi dell’articolo 38, primo comma, lett. e), devono essere riportate nell’opuscolo informativo predisposto dall’organizzatore e dall’intermediario . Secondo la Corte, i clienti sono stati vittima di un vero e proprio “ pregiudizio informativo ”, avendo ricevuto indicazioni solo parziali e comunque inadeguate. La prova di tale inadeguatezza è data dal fatto che l’agenzia di viaggi, dopo essersi confrontata con il consolato, aveva indirizzato la donna – partita per la Romania con un biglietto acquistato presso la stessa agenzia – a richiedere il passaporto. Il documento poi ottenuto, un “passaporto temporaneo con validità di un anno”, risultava formalmente conforme alle indicazioni ricevute (passaporto con residua validità di sei mesi), ma in concreto non era idoneo per l’ingresso in Egitto . Si trattava di una differenza sottile, non immediatamente percepibile neppure dagli operatori aeroportuali, che hanno bloccato la turista solo all’ultimo momento, dopo l’imbarco dei bagagli. Di conseguenza, prosegue la decisione, «a fortiori non poteva pretendersi che gli ignari turisti apprezzassero la differenza tra passaporto ordinario e passaporto temporaneo», fino al punto di imporre loro l’onere di comunicare all’agenzia di viaggi – anche ammesso che quest’ultima avesse ipotizzato il rilascio del passaporto ordinario in pochi giorni – che la donna era in possesso soltanto di un passaporto temporaneo. Per la Terza sezione civile è quindi implausibile la conclusione del giudice di merito , secondo cui «l’obbligo di informazione relativo alla documentazione necessaria alla partenza non può tradursi anche in un obbligo di verifica dell’effettivo possesso della documentazione prima della partenza. È compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza che desidera fare o se piuttosto debba scegliere una destinazione diversa raggiungibile con i documenti in possesso». Una simile impostazione non tiene conto del fatto che i clienti avevano ricevuto un’informazione incompleta e, per il senso comune, fuorviante in ordine ai documenti necessari per l’espatrio in Egitto. In tale contesto, non può essere loro imputato di non aver adempiuto all’obbligo di verifica dell’effettivo possesso di una documentazione idonea prima della partenza .
Presidente Scarano – Relatore Gorgoni Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.