Decisione accelerata in Cassazione: addio al giudizio se non si chiede tempestivamente la decisione

Nulla da fare per il ricorrente: se non ha richiesto la decisione, non può evitare l’estinzione opponendosi al provvedimento che la dichiara, se questo è corretto. Con l’occasione, la Cassazione ribadisce anche alcuni chiarimenti sul regime di applicazione intertemporale del nuovo articolo 380- bis c.p.c.

La sentenza in commento torna ad occuparsi del nuovo procedimento, introdotto dalla riforma Cartabia, per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati. L’articolo 380- bis c.p.c. prevede in particolare che in tali casi, se non è stata fissata la data della decisione, il presidente di sezione o un consigliere delegato può formulare alle parti una sintetica proposta di definizione del giudizio. Entro quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorrente può chiedere la decisione, ma, se non lo fa, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto. A farne le spese, nel caso in esame, è un condominio di Roma, che aveva proposto ricorso per cassazione in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare. Il consigliere delegato aveva ritenuto il ricorso inammissibile o comunque manifestamente infondato, formulando proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’ articolo 380- bis c.p.c. Il condominio non aveva richiesto la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione, per cui era scattato il meccanismo previsto dalla sopra citata disposizione con conseguente estinzione del giudizio. Il ricorrente, però, si era opposto all’ordinanza ai sensi dell’ articolo 391 comma 3 c.p.c. , affermando di non aver rinunciato al ricorso e sostenendo che l' articolo 380- bis c.p.c. non fosse applicabile al giudizio de quo, introdotto anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma Cartabia. Successivamente, il condomino aveva chiesto di essere rimesso in termini per presentare istanza di decisione, atteso che il termine di quaranta giorni sarebbe ordinatorio e non perentorio. La Suprema Corte disattende anzitutto l’istanza di remissione in termini, in primo luogo perché il termine di quaranta giorni previsto dall’ articolo 380- bis c.p.c. è palesemente perentorio, dato che in mancanza di richiesta di decisione il ricorso si intende rinunciato e il giudizio si estingue. In secondo luogo, l'errata interpretazione della legge processuale (in questo caso del regime intertemporale di applicazione delle modifiche della riforma Cartabia), anche se determinata da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, non costituisce certo causa non imputabile che possa giustificare la remissione nel termine (viene citata in proposito Cass. SS.UU. 12/02/2019, n. 4135 ). Ciò posto, la Corte precisa che, se l’istanza di decisione non viene proposta entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione e il giudizio viene quindi dichiarato estinto, la successiva richiesta di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 391 comma 3 c.p.c. non vale ad impedire l’estinzione del giudizio, essendo questa finalizzata soltanto a verificare la regolarità della statuizione adottata (viene citata Cass. SS.UU. 04/06/2025, n. 14986 ). La Suprema Corte ritiene comunque che il provvedimento di estinzione sia stato correttamente emanato, in quanto è pacifico che la proposta di definizione sia stata regolarmente comunicata e che l’istanza di decisione non è stata proposta nel successivo termine di quaranta giorni con conseguente estinzione del giudizio. Inoltre, secondo la Cassazione, il ricorrente è incorso in evidente errore interpretativo nel ritenere non applicabile l' articolo 380- bis c.p.c. al giudizio in questione sol perché introdotto prima del 28 febbraio 2023. Infatti, l' articolo 35 d. lgs. n. 149/2022 prevede uno specifico regime intertemporale per i giudizi di impugnazione , stabilendo in particolare che la riforma del giudizio di cassazione si applica ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023, mentre alcune norme, fra cui l' articolo 380- bis c.p.c. , si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, se non è stata ancora fissata l’udienza camerale o pubblica. La diversa interpretazione che ritiene applicabile la riforma ai soli giudizi di impugnazione promossi dopo il 28 febbraio 2023 finirebbe per depotenziare lo scopo di agevolare la rapida definizione dei giudizi di cassazione con strumenti dissuasivi di condotte prive di giustificazione (v. Cass. SS.UU. 23/04/2024, n. 10955 ). Infine, la Corte precisa anche che le norme del c.d. Correttivo Cartabia ( d. lgs. n. 164/2024 ), essendo finalizzate a completare la riforma con norme che la integrano e la correggono, si saldano con la riforma stessa e, in mancanza di una specifica norma transitoria, sono soggette allo stesso regime intertemporale di applicazione. Quindi, per quanto riguarda l' articolo 380- bis c.p.c. , il Correttivo si applica sempre ai ricorsi notificati prima del 1° gennaio 2023 , se non è stata ancora fissata l’udienza. In conclusione, posto il principio per cui l’istanza di cui all' articolo 391 comma 3 c.p.c. è finalizzata solo a verificare la regolarità del provvedimento di estinzione e che l'esame del merito è precluso se il provvedimento è corretto, nel caso in esame la Corte ritiene corretto il provvedimento e dichiara estinto il giudizio .

Presidente Falaschi – Relatore Guida Fatti di causa e ragioni della decisione  1. Il Condominio (OMISSIS), in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, depositato il 05/08/2024, nei confronti dei condòmini, originari attori, D. M., D. C. e A. C., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4736/2024 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15500/2020, ha annullato la delibera dell’assemblea del condominio del 22 settembre 2017 nella parte in cui ripartiva le spese legali di cui alla sentenza n. 3755 del 2017 della stessa Corte d’appello, nonché le spese spettanti al legale del condominio per l’attività professionale svolta in quel giudizio di appello in materia di risarcimento di danni da infiltrazioni, a carico di tutti i condòmini, anziché a carico dei soli condòmini dell’edificio in cui si erano verificate le infiltrazioni, edificio costituente un condominio parziale, al quale gli attori non partecipavano. D. M., D. C. e A. C., non hanno svolto difese. 2. In data 16/12/2024, sul rilievo dell’inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, il consigliere delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, dovendosi quindi ritenere il ricorso rinunciato, ai sensi dell’articolo 380 bis comma 2 c.p.c., il consigliere delegato, con decreto pubblicato il 31/01/2025, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, in applicazione degli articolo 380 bis comma 2, 391 c.p.c. 3. Con atto depositato il 03/02/2025 il condominio ricorrente ha proposto opposizione ex articolo 391 comma 3 c.p.c. evidenziando di non avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, e sottolineando (testualmente) che “il nuovo rito Cartabia ex articolo 380 bis c.p.c. non è applicabile nel caso de quo”, dovendosi applicare ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e non, quindi, al presente giudizio, che è stato introdotto con ricorso ex articolo 1137 c.c. depositato il 26/10/2017. Con istanza depositata il 05/02/2025, in subordine, il condominio ha chiesto di essere rimesso in termini ex articolo 153 c.p.c. per poter presentare istanza finalizzata alla decisione del ricorso, ponendo l’accento sul fatto che il termine previsto sarebbe ordinatorio e non perentorio. 4. La presidente di sezione, pertanto, ha fissato la pubblica udienza e ha mandato alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai sensi dell’ articolo 377 c.p.c. Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la conferma dell’estinzione del giudizio di cassazione. Parte ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza. 5. È preliminare l’esame dell’istanza (subordinata) del ricorrente di rimessione in termini per chiedere il giudizio non essendo tale adempimento avvenuto nei quaranta giorni, fissati dall’ articolo 380 bis, comma 2, c.p.c. che decorrono dalla comunicazione alla parte ricorrente della proposta di definizione del giudizio formulata dal consigliere delegato. Detto termine di quaranta giorni, al contrario di quanto si rappresenta nell’istanza, è perentorio e non ordinatorio, come si trae inequivocabilmente dallo stesso secondo comma in esame, il quale stabilisce che, in mancanza dell’istanza di decisione, “il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’ articolo 391 c.p.c. ”, dichiara cioè l’estinzione del giudizio. Ciò stabilito, l’istanza di rimessioni in termini deve essere respinta in difetto della condizione di cui all’ articolo 184 bis c.p.c. : infatti, il condominio non ha dimostrato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, ma ha optato per non chiedere la decisione, dopo che gli era stata notificata la proposta di definizione ex articolo 380 bis c.p.c., facendo leva su un’interpretazione palesemente erronea del regime intertemporale riguardante le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione apportate dalla riforma Cartabia (su questi aspetti vedi infra), la quale – è questa la tesi della difesa del condominio - sarebbe applicabile soltanto ai giudizi di legittimità che, in primo grado, sono iniziati dal 1° marzo 2023. È il caso di ricordare che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019), la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (articolo 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. 6. Venendo adesso all’esame dell’opposizione ex articolo 391 comma 3 c.p.c., in via preliminare, rileva la Corte che, nel procedimento ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articolo 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (vedi Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024). Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. R. G., che ha fatto la proposta di definizione ex articolo 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità. Ciò precisato, ritiene il Collegio che, all’esito dell’udienza, debba essere confermata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La premessa è che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex articolo 380 bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'articolo 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato articolo 380 bis, comma 2, c.p.c. Più specificamente, in relazione al presente giudizio, nel quale il ricorrente non ha formulato istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, è utile rammentare che le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 14986 del 04/06/2025) hanno chiarito che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parte ha la possibilità di proporre istanza ai sensi dell'articolo 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata. In particolare, nella fattispecie all’attenzione delle sezioni unite, cui si applicava la formulazione dell'articolo 380 bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto “correttivo Cartabia”), l’estinzione era stata dichiarata perché l’istanza di decisione non era corredata della procura speciale successiva alla proposta. Analoghi concetti giuridici sono stati enunciati  dalla giurisprudenza sezionale (vedi Sez. 2, Decreto n. 19450 del 15/07/2025), secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex articolo 380 bis c.p.c. (nel testo antecedente il menzionato decreto correttivo), se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità del ricorrente di proporre istanza, ai sensi dell'articolo 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima. 7. Una volta sussunto il procedimento introdotto dall’opposizione del condominio ricorrente entro la disciplina dell’articolo 391 comma 3 c.p.c., a giudizio del Collegio, tuttavia, il provvedimento di estinzione risulta correttamente emanato, il che preclude la possibilità di una decisione nel merito del ricorso (vedi, Cass. n. 10131/2024, in motivazione). Emerge, infatti, che la proposta del consigliere delegato è stata tempestivamente comunicata al difensore del ricorrente in data 16/12/2024, e che, in assenza di una tempestiva richiesta di decisione, decorso il termine di quaranta giorni, è stato pronunciato il decreto di estinzione, conformemente al dettato della norma processuale. 8. Del resto, sul punto il condominio nulla osserva poiché, in effetti, esso fonda la propria istanza sull’argomento che, essendo stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso ex art.1137 c.c., depositato il 26/10/2017, la norma dell'articolo 380 bis c.p.c. non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di un giudizio iniziato anteriormente al 28/02/2023. Questa tesi non è corretta in ragione del fatto che l’articolo 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 (cosiddetto decreto Cartabia) prevede uno specifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione: il comma sesto, come modificato dall’ articolo 1, comma 380, lettera a), della L. n. 197/2022 , dispone l’entrata in vigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche al capo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile, dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far data dal 1° gennaio 2023; lo stesso sesto comma anticipa ulteriormente l’operatività degli articolo 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis 1, 380 ter, 390 e 391 bis c.p.c. ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia già stata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza. L’errore di diritto su cui è basata l’opposizione è particolarmente evidente ove si consideri che è un dato acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte che le nuove disposizioni relative al giudizio per cassazione, ivi incluso (per quanto qui interessa) il novellato articolo 380 bis c.p.c., si applicano (appunto) ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Così, ad esempio, Cass. Sez. U, Ord. n. 10955 del 23/04/2024, per la quale «[i]n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'articolo 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione». Per completezza, rileva il Collegio che il ricorrente, nelle istanze di fissazione dell’udienza e di rimessione in termini, pone una questione, estranea al perimetro del presente giudizio, in punto di incidenza della novella al decreto Cartabia, introdotta con il cd. correttivo Cartabia, in mancanza di una disciplina transitoria che interessi direttamente (i giudizi di appello e, per quanto qui rileva) i giudizi di legittimità. Questione risolta dalle sezioni unite (Sent. n. 14986/2025, cit., punto 3.3.), le quali, in ossequio ai principi generali, ribadiscono l’immediata applicabilità del novellato articolo 380 bis c.p.c. ai giudizi in corso lì dove, specificamente, chiariscono che «le disposizioni processuali del d.lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. 149/2022 , completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni. La particolare funzione correttiva e\o integrativa delle più recenti riforme al codice di rito, unitamente al dato letterale, fa preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia […] Con riferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, queste SU hanno già evidenziato la necessità di evitare  interpretazioni restrittive dell’ambito applicativo dell’articolo 380 bis c.p.c. allo scopo di non depotenziare la funzione della norma e di non contrastarne la ratio di agevolare la definizione del notevolissimo contenzioso pendente in cassazione (cfr. Cass. SU 10955/2024). In assenza di una diversa disposizione transitoria (posto che, per quanto detto, il primo comma dell’articolo 7 del decreto correttivo è norma transitoria delle sole modifiche del giudizio di primo grado), resta ferma, secondo i principi generali, l’immediata applicabilità delle nuove norme del rito di legittimità ai giudizi in corso, che va temperata mediante la doverosa saldatura tra le norme di riforma introdotte nel 2022 e nel 2024 e alla luce della funzione “correttiva” svolta dal d.lgs. 164/2024, nel senso che le previsioni di tale decreto relative a detti giudizi devono ritenersi applicabili ai medesimi procedimenti su cui era intervenuto il decreto Cartabia, oggetto dei commi sesto e settimo dell’articolo 35 del d.lgs. 149/2022. Di conseguenza il nuovo testo dell’articolo 380 bis c.p.c. (e la soppressione del requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica». 9. In ultima analisi, benché la richiesta della parte di fissazione dell'udienza ex articolo 391 comma 3 c.p.c. ipso facto vanifichi il decreto di estinzione (anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta), al venir meno di ogni effetto del decreto presidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sull'estinzione del giudizio (ed eventualmente sulle spese) (Cass. n. 31318 del 24/10/2022). Va dunque enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli articolo 380 bis comma 2, 391 comma 3 c.p.c., può essere proposta istanza ex articolo 391 comma 3 c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. Nella specie, il riscontro della regolarità della pronuncia di estinzione del giudizio, comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione e che non debbano essere esaminati i motivi di ricorso per cassazione. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale gli intimati, vittoriosi, non hanno partecipato. 10. Data l’estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, poiché l’impugnazione non è stata rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. Sez. U. n. 14986/2025). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.