La Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui l’energia elettrica sottratta abusivamente alla rete di distribuzione mantiene una intrinseca e perdurante destinazione a pubblico servizio, a prescindere dal punto della filiera in cui avviene l’indebita apprensione e dalle modalità di manomissione del contatore.
Il Tribunale di merito, in un caso di furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore, aveva dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela , ritenendo non configurabile l’aggravante ex articolo 625 n. 7 c.p. a causa della manomissione del contatore installato presso l’utenza domestica in quanto, nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore, si perfeziona il passaggio nella disponibilità dell’utilizzatore, con perdita della natura di bene destinato a pubblico servizio. La Cassazione censura tale impostazione, definita espressione di un approccio solo parziale alla vicenda contrattuale e che ignora la “intrinseca e perdurante destinazione a pubblico servizio dell’energia non contabilizzata e, comunque, illecitamente appresa e distolta dalla funzione pubblicistica che la connota”. Richiamando un orientamento maggioritario e ormai consolidato, la Corte riafferma che l’oggetto della tutela penale è il flusso di energia sottratto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, rete che assicura un servizio rivolto a un numero indeterminato di utenti per la soddisfazione di esigenze di rilievo pubblico. Ne deriva che è configurabile l’aggravante di cui all’ articolo 625, n. 7, c.p. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, mero dispositivo di misurazione dei consumi. Tale fattispecie deve essere, inoltre, tenuta distinta dalle diverse ipotesi di danneggiamento o manomissione del solo contatore, dal momento che la natura pubblicistica rileva rispetto all’energia, non all’apparato di computo. Alla luce di quanto considerato e appurata la natura del furto di energia elettrica come reato procedibile d’ufficio, la sentenza è annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
Presidente Miccoli - Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. R. G. in ordine al delitto di cui agli articolo 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen. per difetto di querela, in considerazione della contestazione all'imputata del furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore che, per le modalità della condotta, non consente di ritenere integrata l'aggravante di cui all'articolo 625, n. 7 cod. pen., sub specie di destinazione al pubblico servizio delle cose su cui ricade l'azione antigiuridica. 2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Catania ha proposto ricorso il Procuratore generale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla procedibilità del reato, in considerazione della natura della res sottratta, destinata a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, essendo irrilevante la modalità attraverso la quale la condotta è stata consumata. 3. Con requisitoria scritta, depositata e comunicata alle parti, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Sussiste la violazione di legge denunciata dal Procuratore generale. 1.1. Pur dando atto del maggioritario e ormai consolidato orientamento di legittimità che reputa procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, in quanto bene destinato ex se a pubblico servizio, il Tribunale di Catania ha ritenuto che le concrete modalità di sottrazione, manifestatesi attraverso la manomissione del contatore, rendano la fattispecie procedibile a querela di parte, poiché «nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore del singolo utente, l'energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità dei somministrante a quella dell'utilizzatore e si realizza la c.d. traditio; in quel momento, l'energia perde i connotati di cosa destinata a pubblico servizio, non è più, cioè, finalizzata a soddisfare l'esigenza generale della collettività, ma è un bene che contrattualmente viene assegnato al singolo utente». Trattasi di impostazione che tradisce un approccio solo parziale alla vicenda contrattuale, e che ignora il dato - essenziale - della intrinseca e perdurante destinazione a pubblico servizio dell'energia non contabilizzata e, comunque, illecitamente appresa e distolta dalla funzione pubblicistica che la connota. 2. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 ha efficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625, n. 7 cod. pen. 2.1. Nell'affrontare le questioni - processuali, qui non rilevanti – conseguenti al regime di procedibilità del furto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Sezione non ha mai mancato di ribadire come il furto di energia elettrica sia aggravato ai sensi della norma richiamata, in quanto relativo alla sottrazione alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica (ex multis Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, PMT in proc. Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, non mass.). Deve essere, pertanto, qui riaffermato come, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'articolo 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazione dei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 2.2. Siffatto principio non si pone, peraltro, in contraddizione con quanto affermato da Sez. 4, n. 48043 del 3 ottobre 2023, Cascone. Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato come «il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio». La ratio decidendi della richiamata decisione è, invero, tutta incentrata sull'oggetto della manomissione, ricadente su un dispositivo di computo del consumo, e non si propone di superare il consolidato orientamento di questa Corte che, focalizzato sull'energia ex se che può essere, in tal guisa, appresa, ne afferma costantemente la natura di bene bene destinato a pubblico servizio. 2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata da un lato non coglie i diversi piani sui quali si pone l'attività di manomissione del dispositivo, meramente strumentale alla registrazione dei consumi, e la sottrazione dell'energia non contabilizzata, di evidente e perdurante destinazione pubblicistica; dall'altro, propone un'opzione interpretativa in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con conseguente fondatezza del ricorso del Procuratore generale. 3. Da quanto sin qui argomentato discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio.