Coesione familiare e ingresso in esenzione da visto: niente termine annuale senza un titolo di soggiorno da convertire

La Cassazione chiarisce che la possibilità di presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno per coesione familiare entro dodici mesi dalla scadenza del “titolo […] originariamente posseduto” riguarda solo chi era già titolare di un permesso di soggiorno da convertire e non chi è entrato in semplice esenzione da visto.

La vicenda prende le mosse dall’ingresso regolare in Italia, in regime di esenzione da visto Schengen, di una cittadina straniera che, oltre il termine di 90 giorni, presentava istanza di permesso per coesione familiare con la figlia. La Questura ha respinto la domanda ritenendo l’istante ormai irregolare; Tribunale e Corte d’appello di Perugia, invece, ritenevano che l’ingresso in esenzione da visto costituisse titolo convertibile entro dodici mesi ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, lett. c), TUI . La Cassazione, richiamando la precedente sentenza n. 20020/2025 , conferma, invece, il principio per cui l’ ingresso in esenzione da visto configura regolare soggiorno per 90 giorni, durante i quali è legittimo presentare in Italia la domanda di coesione familiare, in coerenza con la tutela multilivello del diritto all’unità familiare, stabilita, oltre che dalla Costituzione italiana, da CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE e direttiva 2003/86/CE . La “nuova regola applicabile” precisata dalla Corte riguarda però l’ estensione del termine : la possibilità di chiedere la conversione “entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto” è norma di stretta interpretazione, riferita solo a chi era titolare di un permesso di soggiorno (per lavoro, studio, ecc.) da convertire , non anche a chi era presente in base al solo regolare ingresso breve in esenzione da visto. Per questi ultimi, la domanda ex articolo 30, lett. c) , va presentata entro i 90 giorni di regolare soggiorno; diversamente, resta la via del ricongiungimento ex articolo 29 TUI dal Paese d’origine. Nel caso deciso, essendo l’istanza stata proposta oltre i 90 giorni, la Cassazione accoglie il ricorso ministeriale e rigetta nel merito la domanda.

Presidente Giusti - Relatore Russo Fatti di causa  L'odierna controricorrente, cittadina albanese, è entrata regolarmente in Italia in data 17/05/2021 in virtù dell'esenzione di visto per i cittadini albanesi ( legge n. 68/2007 ). La cittadina straniera ha presentato istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare (con la figlia) in data 15/09/2021, che la Questura ha respinto, ritenendo l'istanza presentata da persona in stato di irregolarità, dal momento che era scaduto il periodo dei 90 giorni previsto per i soggiorni di breve durata. Il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione della cittadina albanese ritenendo che l'ingresso in Italia in esenzione da visto, consentito per periodi inferiori a 90 giorni, costituisse regolare soggiorno ai fini dell' articolo 30 del D.Lgs. D/1998, e quindi legittimasse la domanda di permesso di soggiorno per ragioni familiari. Il Ministero dell'interno ha impugnato la decisione. La Corte d'Appello di Perugia ha respinto il gravame, ritenendo che anche lo straniero entrato in esenzione da visto debba considerarsi regolarmente soggiornante e quindi possa chiedere la conversione del titolo in permesso familiare entro 12 mesi dalla scadenza del periodo di soggiorno legittimo. Contro questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, evidenziando la pendenza di analogo procedimento nelle more deciso con sentenza n. 20020 del 2025 (18171/2024 RG). L'interessata ha resistito con controricorso e depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'udienza camerale dell'8 ottobre 2005, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria depositata il 27 novembre 2025. Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026 il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, come da requisitoria scritta e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione  1.- Con il primo e unico motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 4 , 5 , 29 e 30, del D.Lgs. 286/1998 e della L. 68/2007 , nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12 disp. att. c.c. e degli articolo 1362 e ss. c.c., in relazione all' articolo 30, del D.Lgs. 286/1998 . L'Avvocatura dello Stato deduce che per straniero regolarmente soggiornante non può intendersi il soggetto che abbia un visto di ingresso regolare o sia in esenzione da visto di ingresso, bensì il soggetto che abbia un permesso di soggiorno; solo in tale caso è consentita la conversione del titolo. Sotto il primo profilo, si evidenzia che la lett. c) del citato articolo 30, nel fare riferimento al familiare straniero regolarmente soggiornante , richiede che quest'ultimo sia in possesso (non di un mero visto di ingresso ma) di un permesso di soggiorno, consentendone, allora, la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò si ricaverebbe, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla stessa lett. c), là dove espressamente dispone che, al ricorrere dei presupposti prescritti da tale norma, e quindi a fronte della regolarità del soggiorno, il permesso del familiare (e, pertanto, non il semplice visto di ingresso) è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorso. 2.- Nella prima requisitoria, il Procuratore generale si esprime per l'accoglimento del ricorso evidenziando che il proc. n. 18171/2024 RG è stato già deciso da questa Corte con sentenza n. 20020 del 2025 (18171/2024 RG) ma che tuttavia non consente di risolvere in senso favorevole alla cittadina albanese la controversia. Osserva che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che La domanda di ricongiungimento familiare, ex articolo 29 del D.Lgs. n. 286 del 1998 , presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato articolo 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere regolarmente soggiornante è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale . Osserva che nel caso oggi in esame l'istante non ha fatto domanda di permesso di soggiorno entro il termine di validità del regolare ingresso e soggiorno in Italia ma oltre la scadenza del termine di 90 giorni (ha fatto ingresso in Italia in data 17 maggio 2021 e la domanda è stata presentata in data 15 settembre 2021). La facoltà di richiesta (di conversione) tardiva è, infatti, riservata testualmente dalla legge solo al caso in cui il familiare sia in possesso di un vero e proprio permesso (per motivi diversi, si intende, da quelli familiari), laddove invece, nel caso in esame, tale permesso è originariamente assente e la presenza dell'interessata sul territorio trovava fondamento in una mera situazione di c.d. esenzione di visto valevole, in forza di accordi bilaterali intercorsi con l'Albania, per un periodo non superiore a 90 giorni. 3.- La controricorrente deduce che la norma parla di conversione del titolo e non del permesso di soggiorno, sicché dovrebbe ritenersi consentito avanzare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari entro il termine di 12 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno anche qualora esso sia semplicemente un visto di ingresso o un ingresso in esenzione del visto. 4.- Nell'ordinanza interlocutoria, il tema è stato ritenuto meritevole di approfondimento, rilevando che il caso in esame è effettivamente diverso da quello esaminato nella sentenza n. 20020/2025 perché qui deve valutarsi se l'essere stati regolarmente soggiornanti in virtù di un visto di ingresso o esenzione dal visto di ingresso può essere considerato titolo di soggiorno convertibile in un permesso per coesione familiare entro 12 mesi dalla sua scadenza oppure se l'istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare deve essere necessariamente presentata entro il termine di giorni 90. 5.- Nella seconda requisitoria il Procuratore Generale osserva che la facoltà di conversione tardiva del titolo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c) D.Lgs. 268/1998, non è applicabile al caso in esame in quanto il permesso di ingresso mai rinnovato (nella specie esenzione del visto di ingresso di cui godono i cittadini albanesi) non può essere equiparato automaticamente ad un titolo di soggiorno poiché il regolare ingresso è fattispecie diversa dal regolare soggiorno, come è dato ricavare dagli articolo 4 e 5 del D.Lgs. 286/1998 . Diversamente ragionando, l'interpretazione normativa andrebbe al di fuori del contesto sistematico di norme, consentendo a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale con un visto di esenzione, poi scaduto, di avvalersi della possibilità di conversione persino nel periodo successivo alla scadenza del visto. La soluzione prescelta dai giudici di merito, inoltre, come affermato dall'Avvocatura dello Stato, finirebbe per dequotare del tutto la lett. a) dell'art 30 cit. atteggiandosi quest'ultima a norma priva di qualsivoglia carattere precettivo in quanto assorbita completamente nel disposto della lett. c). 6.- La controricorrente nella sua seconda memoria osserva che non sussiste il rischio di uno svuotamento della lett. a) (cioè l'ipotesi di ingresso in Italia con muniti di visto per ricongiungimento familiare) poiché la disposizione conserverebbe una propria autonoma area di operatività: anzitutto con riferimento ai cittadini di Paesi non inclusi nel regime di liberalizzazione dei visti Schengen, impossibilitati a fare ingresso in esenzione di visto, nonché quale canale alternativo per i cittadini di Paesi liberalizzati che si trovino ancora nello Stato di origine. 7.- Il motivo è fondato nei limiti e nei termini di cui appresso. 7.1.- La questione oggi sottoposta alla attenzione del Collegio è stata in parte oggetto di analisi nella sentenza n. 20020/2025, ove si è chiarito che l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998 (in acronimo TUI), dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Itala in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere regolarmente soggiornante è realizzata, nel caso di cittadino extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. 7.2.- Si evidenzia, in conformità a quanto già argomentato nella predetta sentenza, che il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale ( articolo 29 della Costituzione ), europeo (articolo 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea) e costituzionale convenzionale (articolo 8 e 12 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). A livello di disciplina europea i familiari dei cittadini di Paesi terzi rinvengono il regime loro applicabile nella Direttiva 2003/86/CE del Consiglio in materia di ricongiungimento familiare, con richiamo all'obbligo di protezione della famiglia e del rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella Direttiva citata si afferma che il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato (considerando 4). 7.3.- Al fine di tutelare questo diritto, il TUI prevede diverse ipotesi: la richiesta di ricongiungimento familiare (articolo 29) presentata dal soggetto che si trova all'estero al fine di raggiungere il familiare che vive in Italia ed al quale viene poi rilasciato permesso di soggiorno (articolo 30 lett. a); il rilascio del permesso allo straniero regolarmente soggiornante che contragga matrimonio con cittadino italiano, europeo o comunque regolarmente soggiornante (art 30 lett. b);e, per quanto qui di interesse, il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in possesso dei requisiti del ricongiungimento (art 30 lett. c). L'esame complessivo della normativa rende evidente che non vi è una perfetta coincidenza tra la condizione dello straniero regolarmente soggiornante e la condizione dello straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre vi è correlazione tra ingresso regolare e soggiorno regolare, come si è già affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il visto d'ingresso consente il soggiorno del titolare per il tempo di sua validità ( Cass. 35044/2022 ); analogamente deve ritenersi che chi entra regolarmente in regime di esenzione dal visto. 8.- Pertanto, deve considerarsi un principio già acquisito e che questo Collegio intende ribadire, che anche il cittadino non europeo entrato in Italia in esenzione dal visto deve considerarsi, entro il termine di scadenza dei 90 giorni, persona regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, e, in quanto tale, abilitata a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, a tutela di un diritto fondamentale. Sotto questo profilo le censure proposte dalla Avvocatura dello Stato non sono fondate. 9.- La questione oggi sottoposta all'attenzione del Collegio è però parzialmente diversa e riguarda il quesito se anche il cittadino straniero entrato in Italia in esenzione di visto può beneficiare, ai fini della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare, del termine più lungo previsto dall' articolo 30 lett. c) del D.Lgs. 286/1998 il quale dispone il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:...omissis... c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare . 9.1.- È pertanto da chiedersi, posto che straniero regolarmente soggiornante non è solo il titolare di un permesso ma anche chi è abilitato al cd. soggiorno breve, se chi è entrato in esenzione di visto nel territorio italiano, può chiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto, o meglio, entro la scadenza del termine per il quale il soggiorno (breve) è consentito in esenzione da visto e da altre formalità. Questa è l'interpretazione data alla norma dalla Corte distrettuale, secondo la quale la cittadina albanese avrebbe potuto chiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare anche dopo la scadenza del termine dei 90 giorni purché entro un anno. Come nota la difesa della controricorrente, sembra esservi una ambiguità nella norma che da un lato parla di conversione del permesso di soggiorno originariamente posseduto in permesso di soggiorno per motivi familiari, dall'altro parla genericamente di titolo di soggiorno. 10.- Il Collegio ritiene che l'inciso normativo La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare costituisca una norma di stretta interpretazione applicabile soltanto ai casi di soggiorno che in precedenza era non soltanto regolare ma anche titolato e che si riferisca alla ipotesi specifica della conversione di precedente permesso di soggiorno e non ricomprenda anche il caso del permesso di soggiorno chiesto da chi è abilitato (non in virtù di permesso ma di ingresso regolare) al cd. soggiorno breve. 10.1.- Deve premettersi che non è qui in discussione l'an del diritto alla coesione familiare, né la condizione di persona regolarmente soggiornante per colui che entra in Italia in esenzione da visto. Deve piuttosto riconoscersi la discrezionalità del legislatore nello stabilire il quomodo della gestione dei flussi migratori, e quindi di stabilire tempi e modi con i quali gli aventi diritto al soggiorno ne possono chiedere il riconoscimento; discrezionalità che attiene a scelte organizzative e di gestione, ritenute utili alla efficienza della pubblica amministrazione, e che ha quale limite il divieto di comprimere irragionevolmente i diritti fondamentali che vengono in evidenza, ad esempio imponendo allo straniero che chieda il permesso di soggiorno adempimenti eccessivamente gravosi o frapponendo ostacoli al riconoscimento del diritto. 10.2.- Deve quindi osservarsi che l'articolo 5, par. 3, della citata Direttiva 2003/86/CE prevede che La domanda (di permesso di soggiorno per ragioni familiari) è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante. In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari si trovano già nel suo territorio . Quest'ultima è l'ipotesi che riguarda il ricongiungimento familiare sur place di cui all'art.30, comma 1, lett. c), del TUI, che costituisce quindi una norma in deroga alla regola generale secondo la quale la domanda si presenta prima di entrare nel territorio nazionale, e di conseguenza da intrepretare restrittivamente. 10.3.- Il legislatore italiano nello stabilire che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti e che la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto, ha utilizzato la discrezionalità riconosciuta dalla Direttiva, in primo luogo ritenendo ammissibile la richiesta sur place a condizione che il soggetto sia regolarmente soggiornante; di seguito è passato ad esaminare il caso della conversione , del permesso di soggiorno, stabilendo che a tal fine è sufficiente che la richiesta venga fatta da persona il cui titolo non sia scaduto da oltre un anno. La posizione del titolare di permesso di soggiorno è da considerare come caso specifico rispetto a quello più generale di persona regolarmente soggiornante: il soggetto regolarmente soggiornante perché è entrato in esenzione dal visto non converte il proprio permesso di soggiorno ma ne chiede per la prima volta uno; invece, il soggetto titolare di un permesso di soggiorno per ragioni diverse da quelle familiari (es. lavoro o studio) converte il primo titolo in un titolo diverso. 10.4.- Tenendo quindi presente che la interpretazione di una norma derogatoria non può che essere restrittiva, si rende evidente che la possibilità di presentare la richiesta entro l'anno dalla scadenza del titolo di soggiorno è riservata non ad ogni soggiornante regolare ma solo a quelli specificamente titolati, e cioè che hanno un precedente permesso di soggiorno scaduto da non più di un anno e ne chiedono la conversione, e non può essere estesa analogicamente a chi è entrato in Italia in esenzione da visto, il quale potrà senz'altro richiedere il permesso di soggiorno avvalendosi del procedura ex articolo 30 lett. c) del TUI, purché ciò avvenga entro il termine di regolarità del soggiorno stesso. 10.5.-Si tratta, come sopra si diceva, di scelte legislative discrezionali sulle modalità organizzative per la gestione dei flussi migratori che in questo caso non possono considerarsi particolarmente gravose per il soggetto regolarmente soggiornante perché entrato in esenzione da visto; egli ha infatti a disposizione 90 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare o in alternativa, può rientrare nel paese di origine ed avanzare la richiesta ai sensi dell'art.29 del TUI. 11.- In sintesi, va enunciato il seguente principio di diritto: Il cittadino extra UE entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine di 90 giorni, e, in quanto tale, persona abilitata a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare ex art 30 lett. c) del D.Lgs. 286/1998 , purché l'istanza venga presentata entro il termine di regolarità del suo soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dallo stesso articolo 30, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire. Ne consegue l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso proposto dal Ministero e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché è stato già verificato che, in questo caso, la richiesta di permesso di soggiorno è stata presentata dopo la scadenza del termine di 90 giorni, può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso della cittadina albanese. Stante la parziale novità della questione, e il solo parziale accoglimento del motivo di ricorso, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/2003 . P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso di Sh.Ma. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Sh.Ma. ivi riportati. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.