La Suprema Corte esclude il difetto di dolo per asserita incomprensione del modulo, in quanto il modello era chiaro, pluripagina, con elencazione espressa dei requisiti morali e specifica presa d’atto, sicché l’ipotesi di mancata percezione del contenuto è stata ritenuta irragionevole.
Con la decisione in commento è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all’articolo 483 c.p. in capo al titolare di un esercizio commerciale. Questi, per ottenere dal Comune il titolo abilitativo all’esercizio di attività di commercio e somministrazione, aveva presentato – tramite società di intermediazione – una domanda corredata da dichiarazione sostitutiva in cui attestava l’assenza di cause ostative ex articolo 71 d.lgs. 59/2010 , nonostante una condanna definitiva per ricettazione intervenuta nell’anno precedente. Sul piano oggettivo, la Corte ribadisce che integra il falso ideologico del privato la falsa attestazione del possesso dei requisiti morali in dichiarazioni sostitutive che confluiscono in registri o procedimenti pubblici destinati a provare la verità di quanto attestato. Sul versante soggettivo ribadisce il principio secondo cui l’elemento del dolo deve essere escluso in presenza di modulo prestampato di non immediata comprensione , in quanto in tal caso la responsabilità dell’agente si basa non sulla coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine , non sufficiente a integrare il delitto ex articolo 483 c.p. , sanzionabile solo a titolo di dolo ( sez. V, 27 novembre 2014, n. 12710 ). L’intelligibilità del documento deve essere valutata in concreto e, nel caso di specie, si tratta di un modulo composto da più pagine, agevolmente leggibile e corredato da diverse dichiarazioni a garanzia del privato (es. presa visione). Essendovi anche un intermediario preposto allo scopo, è da escludersi che il dichiarante potesse non comprendere il significato delle proprie attestazioni. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Presidente Brancaccio - Relatore Morra Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trento nei confronti di A. C. per il reato di cui all'articolo 483 cod. pen., per aver falsamente attestato, in un atto pubblico, che non ricorrevano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione, di cui all'articolo 71 del d. lgs. N. 59/2010, ed in particolare di non aver riportato condanne nel quinquennio precedente, mentre invece era stato condannato l'anno precedente, dalla Corte di appello di Catanzaro, per il reato di ricettazione. La Corte territoriale riteneva accertato che la domanda volta al rilascio dell'autorizzazione, contenente la falsa attestazione sull'assenza di cause ostative, inoltrata all'ente comunale tramite un procuratore speciale, fosse riconducibile all'imputato, il quale dolosamente aveva rilasciato la dichiarazione mendace. 2. Ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato articolando cinque motivi, di seguito sintetizzati nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ed il terzo motivo (tra loro strettamente connessi) si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Trento ritenuto che la sottoscrizione della domanda contenente la falsa attestazione del possesso dei requisiti morali per ottenere l'autorizzazione richiesta, fosse riconducibile all'imputato, nonostante l'assenza di elementi di responsabilità certi ricavabili dalle dichiarazioni dei testi escussi ed in presenza di una motivazione basata su un automatismo presuntivo . 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza del dolo, nonostante l'ambiguità del modulo sottoscritto e l'impossibilità, da parte del suo sottoscrittore, di rendersi conto del contenuto della propria dichiarazione. 2.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Trento accolto la richiesta di rinnovazione dibattimentale per procedere ad una perizia grafologica (richiesta già avanzata e rigettata in primo grado), volta a stabilire se la sottoscrizione in calce all'atto falso fosse effettivamente riconducibile all'imputato, limitandosi solo a rilevare la somiglianza della sottoscrizione con quella del C. 2.4. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere i giudici di merito applicato una pena superiore al minimo edittale sulla base di considerazioni errate e per non aver riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con memoria del 26 gennaio 2026, la difesa ha ribadito e precisato i motivi di doglianza contenuti nel ricorso, rimarcando l'assenza di prova sulla riconducibilità della sottoscrizione apposta in calce all'indicata attestazione al ricorrente, l'assenza di dolo e l'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali vengono contestati i vizi di violazione di legge (delle disposizioni di cui agli articolo 192 e 533 cod. proc. pen.) e mancanza e illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui è stata ritenuta provata la riconducibilità all'imputato della dichiarazione contenente dati mendaci in ordine all'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione, sono infondati. Deve premettersi che, come ripetutamente osservato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). Analogamente, in relazione alla dedotta violazione della regola di giudizio posta dall'articolo 533 cod. proc. pen., è stato osservato che è inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'articolo 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'articolo 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'articolo 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui affari. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174 - 01). Esclusa la sussistenza di qualsiasi ipotesi di violazione di legge , le censure mosse dal ricorrente riguardano esclusivamente la motivazione della sentenza impugnata (tra l'altro contraddittoriamente censurata come mancante e/o manifestamente illogica ) con la quale, tuttavia, il ricorso non si confronta realmente. La Corte di appello di Trento, infatti, con motivazione coerente rispetto alle acquisizioni processuali e intrinsecamente logica, ha illustrato le ragioni per le quali la dichiarazione contenente dati mendaci, presentata all'ente pubblico preposto al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non potesse che essere riconducibile al C.: egli era infatti l'unico soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione; a tal fine si era rivolto ad una società dì intermediazione, la (OMISSIS) (evidentemente sostenendone anche i costi) ed aveva fornito tutti i dati relativi alla sua azienda, che nessun altro avrebbe potuto indicare autonomamente, corredando perfino la domanda con i propri documenti identificativi (carta di identità e codice fiscale). Dalla lettura della sentenza emerge altresì che i responsabili della (OMISSIS), pur non ricordando con esattezza la redazione della specifica pratica, indicavano le modalità generali di redazione della domanda, che prevedevano un'interlocuzione preliminare con il soggetto interessato, l'illustrazione del contenuto della domanda e la raccolta della sottoscrizione. In assenza di qualsiasi prospettazione minimamente argomentata sui motivi per i quali la (OMISSIS) avrebbe dovuto inoltrare una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio in favore del C. a sua insaputa (posto che anche un eventuale assenso prestato a che altri sottoscrivessero in sua vece la domanda, comunque determinerebbe la configurazione della sua responsabilità per il reato contestato, eventualmente in concorso con altri), le doglianze espresse si appalesano del tutto generiche. 3. Quanto appena osservato, rende palese l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato espletamento di una perizia per accertare la paternità della sottoscrizione; accertamento ritenuto superfluo dal giudici di merito sulla base delle considerazioni espresse in precedenza e comunque, in linea astratta, di per sé non risolutivo perché la prova della responsabilità del ricorrente non sarebbe automaticamente venuta meno considerato che lo stesso, unico soggetto interessato a richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione a cui era finalizzata la presentazione della domanda (in assenza di qualsiasi deduzione che possa far ipotizzare il contrario), avrebbe potuto chiedere ad altri di sottoscrivere il modulo per suo conto. 4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge (articolo 483 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, per non avere la Corte di appello valutato se il C. avesse potuto non comprendere il contenuto del modulo sottoscritto, è generico, oltre che infondato. Premesso che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tale questione fosse stata effettivamente dedotta dinanzi alla Corte territoriale, deve rilevarsi che il motivo è formulato in termini puramente ipotetici. Da alcun elemento di prova acquisito e neanche da eventuali dichiarazioni dell'imputato, infatti, emerge che lo stesso avesse potuto equivocare il contenuto della dichiarazione resa. Al di là di tali considerazioni, di per sé già assorbenti, deve comunque evidenziarsi che questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul difetto della prova dell'elemento psicologico del reato nel caso di sottoscrizione di moduli prestampati dal contenuto ambiguo o comunque non sufficientemente chiaro. E' stato osservato, in particolare, che «Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali - in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali - considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa, è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'articolo 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'articolo 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo» (Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888 - 01). La intelligibilità del modulo sottoscritto deve essere evidentemente valutata in concreto, al fine di stabilire se sia ragionevole ipotizzare una mancata comprensione del suo contenuto da parte del sottoscrittore; dubbio che, nel caso in esame, oltre a non essere stato mai dedotto nella fase di merito, non appare ragionevole. Il modulo sottoscritto dall'imputato si compone di una pluralità di pagine, redatte con caratteri agevolmente leggibili (sia per dimensioni che per linearità del contenuto), nelle quali il sottoscrittore, dopo aver dichiarato di essere consapevole delle responsabilità assunte con le proprie dichiarazioni, fornisce una serie di indicazioni su di sé e sulla sua impresa (dati identificativi, denominazione, ubicazione, ecc.), per poi dichiarare (a pag. 5) di essere in possesso dei requisiti morali richiesti, che vengono espressamente elencati nella stessa pagina, ove, a maggior garanzia per il sottoscrittore, viene richiesto di attestare di averne preso visione (dichiarazione che si aggiunge alla sottoscrizione finale del modulo). La compilazione e la sottoscrizione del modulo, tra l'altro, non era uno degli adempimenti collaterali richiesti per l'istruzione di una pratica, ma era la condizione determinante per l'avvio stesso della procedura, espletata tra l'altro con l'ausilio di un intermediario a ciò preposto. L'ipotesi, dunque, che il C. abbia realmente potuto non comprendere il significato delle attestazioni rese si pone al di là dei limiti della ragionevolezza. 2.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero applicato il minimo della pena e non avrebbero riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza una adeguata motivazione. Dalla lettura del provvedimento Impugnato, in realtà, emerge una motivazione adeguata in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente, anche tenuto conto delle plurime condanne riportate dallo stesso, che deponevano nel senso di una prognosi negativa sulla sua futura condotta. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di merito non è evidentemente vincolato ad applicare il minimo edittale della pena, la determinazione della stessa, in misura leggermente superiore al minimo, è stata adeguatamente motivata nella sentenza impugnata con il riferimento alle modalità della condotta, dell'intensità del dolo (connotata dalla determinazione diretta ad ottenere l'autorizzazione richiesta in assenza dei requisiti) e dai plurimi precedenti penali dell'imputato e si sottrae pertanto a qualsiasi censura in questa sede. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.