In caso di correzione di errore materiale, il giudice può rettificare motivazione e dispositivo per renderli coerenti, senza violare il giudicato né mutare il contenuto sostanziale della decisione.
L’ordinanza in commento prende avvio da una complessa vicenda di responsabilità del Ministero della Salute per contagio da HCV a seguito di emotrasfusioni eseguite nel 1981, che aveva condotto al decesso del paziente nel 2006 e al successivo contenzioso risarcitorio promosso dai congiunti. La causa, già transitata per un primo giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma, conclusosi con il riconoscimento del solo danno morale iure proprio in favore dei familiari, e per un appello rigettato dalla Corte capitolina, era stata oggetto di un primo intervento di legittimità, con parziale accoglimento del ricorso e rinvio alla Corte territoriale. Successivamente, gli attori proponevano istanza di correzione di errore materiale ex articolo 288 c.p.c. , lamentando che nella motivazione e nel dispositivo della sentenza di rinvio la rendita di euro 6.903,80 fosse stata qualificata come “annuale”, mentre dagli atti di causa e dalle precedenti statuizioni emergeva chiaramente la natura “mensile” della prestazione . La Corte d’Appello accoglieva l’istanza, chiarendo che la rendita era effettivamente mensile e precisando, nel dispositivo, che la somma riconosciuta iure proprio alla moglie dovesse intendersi come “pari a 1/2 della rendita mensile di euro 6.903,80 per la durata di due anni”, coordinando così dispositivo e motivazione. I ricorrenti hanno quindi adito nuovamente la Cassazione, censurando l’ordinanza di correzione per violazione dell’ articolo 288 c.p.c. , deducendo che la correzione avrebbe inciso sul contenuto sostanziale della decisione , mutando in peius la quantificazione del risarcimento e determinando un’alterazione del giudicato formatosi sulla sentenza, in asserito contrasto anche con l’ articolo 112 c.p.c. e con gli articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c. La Suprema Corte rigetta puntualmente tali doglianze, qualificando l’intervento della Corte territoriale come tipica espressione del potere di correzione di errore materiale , circoscritto alla rettifica di una svista evidente – l’indicazione della rendita come “annuale” anziché “mensile” – e al necessario coordinamento tra dispositivo e motivazione. La Cassazione valorizza il principio secondo cui la portata precettiva della decisione va colta attraverso la lettura integrata di motivazione e dispositivo , specie quando quest’ultimo sia incompleto o necessiti di essere integrato alla luce della prima. In tale prospettiva, l’ordinanza di correzione non introduce alcuna nuova statuizione nel merito, ma si limita a rendere l’espressione letterale del provvedimento conforme al contenuto sostanziale già univocamente emergente dal testo complessivo della sentenza. Per quanto riguarda il giudicato, la Cassazione esclude che la correzione abbia violato gli articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c., chiarendo che l’ordinanza di correzione non ha riaperto il thema decidendum , né ha riconsiderato fatti già definitivamente accertati, ma ha semplicemente emendato un errore materiale manifesto. Inoltre, la Corte evidenzia che, già nella motivazione della sentenza di rinvio, la rendita era stata considerata mensile, l’aspettativa di vita residua del de cuius era stata fissata in due anni e il beneficio economico per la moglie era stato quantificato nel 50% del reddito del coniuge, concludendo testualmente nel senso del riconoscimento, a titolo risarcitorio, di una somma commisurata a tali parametri. L’errore riguardava dunque solo la formulazione letterale del dispositivo, non la volontà decisoria sostanziale , che restava ancorata a quei criteri. La pronuncia assume rilievo sistematico là dove, richiamando anche l’articolo 391‑ bis c.p.c. in tema di correzione dei provvedimenti della Cassazione, afferma che il procedimento di correzione, una volta attivato, non è rigidamente vincolato ai limiti dell’istanza di parte, ma risponde a un interesse superindividuale alla corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale. In altri termini, l’istanza di correzione ha funzione di impulso , ma il giudice, nell’ambito dell’ articolo 288 c.p.c. , è tenuto a intervenire in modo da rendere pienamente intellegibile il contenuto decisorio, anche oltre il tenore letterale della richiesta, purché resti confinato alla mera eliminazione di errori materiali o di calcolo. Da qui, l’enunciazione del principio di diritto secondo cui «in tema di correzione di errore materiale, una volta che il procedimento di correzione sia attivato, indipendentemente dai motivi e dai limiti della richiesta di correzione, il giudice procede nel senso che meglio serve a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’ espressione letterale del provvedimento , in taluna sua parte, conforme al contenuto sostanziale dello stesso , quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso. Rispetto a tale attività, l’istanza di parte ha funzione di impulso a quello che resta, comunque, un adempimento di carattere meramente formale, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale».
Presidente Iannello – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. C. R. M., A. V., D. V., D. V. e G. V., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento del danno iure proprio cagionato dalla morte del congiunto F. V. per cirrosi epatica il (OMISSIS), conseguente alla contrazione del virus C dell’epatite per le emotrasfusioni subite nel corso di intervento chirurgico nel 1981. Con la memoria ai sensi dell’articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la domanda veniva integrata con la richiesta del risarcimento anche del danno iure hereditatis (danno biologico terminale e danno patrimoniale da perdita di rendita). Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, riconoscendo il solo danno morale iure proprio sofferto dai congiunti e condannando il convenuto Ministero al pagamento in favore di C. R. M. e G. V. della somma di Euro 320.316,35 ciascuno e al pagamento in favore di A. V., D. V. e D. V. della somma di Euro 309.270,97 ciascuno, oltre interessi; dichiarò inammissibili le ulteriori domande proposte nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. 2. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori che venne rigettato con sentenza di data 17 febbraio 2022 dalla Corte d’appello di Roma; nello specifico, la stessa Corte, pur ritenendo ammissibili le domande integrative proposte dagli appellanti in sede di prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c., rigettò il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero. 3. Avverso la decisione d’appello, proposero ricorso per cassazione C. R. M., A. V., D. V., D. V. e G. V., che questa Corte accolse parzialmente con ordinanza n. 4577/2024, rilevando, per quanto qui interessa, l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui subordinava il riconoscimento del danno alla deduzione della mancata contestazione del fatto costitutivo e nella parte in cui escludeva rilievo probatorio al giudicato formatosi nel giudizio promosso dagli appellanti nei confronti dell’INAIL, chiarendone invece la valenza di prova documentale. 4. Riassunta la causa, all’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma pronunciava la sentenza qui impugnata. Successivamente, parte attrice proponeva istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’ articolo 288 c.p.c. , deducendo che nella motivazione e nel dispositivo della predetta sentenza la rendita di euro 6.903,80 percepita in vita dal de cuius F. V. era stata indicata come “annuale”, mentre, secondo l’assunto di parte istante, avrebbe dovuto intendersi come “mensile” sulla base della documentazione prodotta in giudizio e delle precedenti statuizioni intervenute nel corso del processo. Con ordinanza n. 1982/2025 del 20 maggio 2025, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’istanza di correzione di errore materiale proposta dagli attori. In particolare, il giudice disponeva che: – nella motivazione della sentenza n. 1386/2025, ove era indicata come “annuale” la rendita di euro 6.903,80 percepita in vita dal de cuius, dovesse leggersi che la stessa era “effettivamente mensile”; – nel dispositivo della sentenza, alle pagg. 13 e 14, l’espressione “iure proprio di euro 6.903,80” dovesse intendersi riferita non all’intero importo, bensì alla quota pari alla metà della rendita mensile, e dunque “iure proprio di 1/2 di euro 6.903,80 mensili per la durata di anni due”, coerentemente con quanto già statuito in motivazione “nei termini sopra indicati”, come precisato nel provvedimento correttivo. 5. C. R. M., A. V., D. V., D. V. e G. V. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della Salute. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la “violazione dei limiti della correzione dell’errore materiale articolo 288 c.p.c. ”; in particolare, contestano l’ordinanza di correzione n. 1982/2025, sostenendo che la rettifica della sentenza n. 1386/2025 avrebbe alterato il contenuto sostanziale della decisione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la “violazione fra il chiesto e il pronunciato articolo 112 c.p.c in relazione all’ex articolo 360 n. 4 c.p.c.. Nullità delle parti corrette della sentenza per mutamento del senso della sentenza”; evidenziano che il Giudice di secondo grado, pur accogliendo l’istanza di correzione, ha modificato il senso della sentenza nel merito decurtando della metà la rendita di euro 6.903,80, già determinata quale quota di reversibilità dalla sentenza di legittimità (Sez. L n. 10565/2013), violando il giudicato formatosi e mutando in peius la pronuncia; osservano che sia la sentenza che l’istanza di correzione dell’errore materiale depongono univocamente nel senso che fosse stato riconosciuto il risarcimento del danno iure proprio di € 6.903,80, [mensili] oltre interessi come previsti dalla sentenza di primo grado e che il giudice del gravame in riassunzione, senza alcun abbattimento e senza motivazione, ha disatteso l’istanza decurtando della metà e rideterminando il risarcimento del danno iure proprio dovuto a C. R. M., solo per due anni. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, osservano che la decurtazione, immotivata e illegittima, apportata dalla Corte d’appello sull’importo della rendita mensile di euro 6.903,80 costituisce non una mera correzione formale e amministrativa ma un ampliamento del thema decidendum della sentenza principale n. 1386/2025 coperta da giudicato; pertanto, la decurtazione effettuata avrebbe manipolato la sentenza decidendo con nuovo esame su fatti già consolidati e decisi, che hanno costituito oggetto di diretto accertamento da parte sia del primo giudice che dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4577/2024 e della sentenza della Corte d’appello, in sede di rinvio, n. 1386/2025, e che hanno acquisito natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione di detta sentenza, ponendosi essi con effetto preclusivo del riesame in sede di correzione dell’errore materiale. 4. Il primo e il secondo motivi di ricorso non sono fondati. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dalla lettura coordinata della sentenza e della successiva ordinanza di correzione, qui impugnate, emerge in modo perspicuo che l’intervento correttivo ha riguardato un mero errore materiale, consistente nell’erronea indicazione come “annuale” della rendita spettante al de cuius, che secondo quanto pacificamente risultante dagli atti di causa, era “mensile”. In proposito, la stessa Corte territoriale ha espressamente chiarito che, effettivamente, la rendita di cui godeva il de cuius era pari ad euro 6.903,80 mensili; che l’indicazione del carattere “annuale” contenuta a pag. 12 della motivazione costituiva «un mero errore materiale che non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini della decisione, se non limitatamente all’importo che va corretto frutto di una chiara svista» (pag. 1 ordinanza di correzione). La Corte d’appello, quanto al risarcimento iure proprio riconosciuto alla sola C. R. M., con l’ordinanza di correzione qui impugnata, si è limitata a confermare quanto già chiaramente specificato nella parte motiva della sentenza impugnata ove la stessa Corte d’appello, dopo aver richiamato i dati ISTAT sull’aspettativa di vita media degli uomini per il periodo 2005/2010, pari ad anni 80,3, aveva precisato che, avuto riguardo all’età del de cuius al momento del decesso (78 anni), la sua aspettativa di vita residua era pari ad ulteriori due anni, per cui la perdita subita dalla moglie doveva essere calcolata esclusivamente con riferimento a tale arco temporale, avuto riguardo al presumibile beneficio del 50% del reddito del coniuge, concludendo sul punto testualmente che: “Ne consegue, che alla stessa va riconosciuta a titolo risarcitorio, la ulteriore somma di € 6.903,80 oltre interessi nei termini come sopra indicati” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). A fronte di tale chiara statuizione, la Corte d’appello romana nel dispositivo dell’ordinanza impugnata ha correttamente affermato che «dove era scritto: “iure proprio di euro 6.903,80“» (sentenza impugnata in motivazione v. pagg. 13 e 14) «era da correggersi nel senso che si scriva: “pari a ½ della rendita mensile di euro 6.903,80 per la durata di due anni”» (pag. 2 dell’ordinanza di correzione). Risulta, dunque, evidente, da un lato, che il giudice del rinvio aveva già stabilito, in modo inequivoco, sia la natura mensile della rendita sia la spettanza della stessa in favore della coniuge del de cuius nella misura del 50%, con riferimento a un periodo di due anni; dall’altro, che l’ordinanza di correzione non ha introdotto alcuna nuova statuizione, ma si è limitata a coordinare il dispositivo con la motivazione, emendando una svista materiale e rendendo il testo della sentenza coerente con la volontà decisoria già espressa. Giova sul punto richiamare il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata attraverso una lettura coordinata di dispositivo e motivazione, quando il primo risulti incompleto o suscettibile di integrazione alla luce della seconda (Cass. Sez. 1, 25/09/2015 n. 19074; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 12/09/2022 n. 26802 , più di recente, Cass. Sez. U, 14/11/2024 n. 29432 , in motivazione par. 13.2). Alla luce di tale principio, l’ordinanza di correzione impugnata non integra alcuna violazione né dell’ articolo 288 c.p.c. né dell’articolo 112 c.p.c., poiché non ha determinato alcun mutamento del contenuto sostanziale della decisione, ma si è limitata a dare coerente e corretta attuazione a quanto già statuito dalla Corte di appello, a tutela dell’interesse superindividuale alla corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, che come tale non può considerarsi vincolato alle ragioni ed ai limiti della richiesta di correzione avanzata dalla parte, di ciò potendosi ricavare argomento dall’ articolo 391-bis c.p.c. che riguarda bensì i soli provvedimenti della cassazione ma costituisce indubbio riferimento sistematico in tale direzione (cfr. Cass. Sez. U. n. 29432 del 2024, cit., in motivazione, par. 14). In conclusione, sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di correzione di errore materiale, una volta che il procedimento di correzione sia attivato, indipendentemente dai motivi e dai limiti della richiesta di correzione, il giudice procede nel senso che meglio serve a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento, in taluna sua parte, conforme al contenuto sostanziale dello stesso, quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso. Rispetto a tale attività, l’istanza di parte ha funzione di impulso a quello che resta, comunque, un adempimento di carattere meramente formale, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale». 5. Infondato si rivela anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella specie, non si ravvisa la violazione degli articolo 2909 c.c. e 324 c.p.c. Per vero, con l’ordinanza n. 4577/2024 questa Corte aveva affermato che la sentenza resa nel giudizio promosso nei confronti dell’INAIL, trattandosi di pronuncia emessa inter alios, non fosse opponibile al Ministero della Salute quale giudicato, potendo, al più, assumere rilievo sul piano probatorio, principio puntualmente recepito dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza qui impugnata. Neppure è fondata l’ulteriore deduzione in merito ad un contrasto tra la sentenza e la successiva ordinanza di correzione, qui impugnate, che costituirebbe una violazione del giudicato atteso che, come veduto, l’ordinanza di correzione si è limitata a emendare un errore materiale manifesto, senza introdurre nuove statuizioni né incidere sul contenuto sostanziale della decisione. 6. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti in favore della parte controricorrente come liquidate in dispositivo. A norma dell’ articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 , deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, in qualsiasi forma, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell' articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ai sensi dell’ articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 , dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.