Nell’ordinanza in commento si analizza il sistema introdotto dall’articolo 573, comma 1- bis , c.p.p., con specifico riferimento all’ipotesi di un ricorso per cassazione presentato per i soli interessi civili. Ad avviso del Collegio rimettente la disciplina suesposta appare stridere con diversi principi costituzionali.
Massima La disciplina contenuta nell’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. appare costituzionalmente illegittima in riferimento agli articolo 3 , 24 , 25 , 111 , 117 Cost. e 6 CEDU nella parte in cui stabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, dopo uno scrutinio di ammissibilità, devono rinviare il processo per la prosecuzione alla sezione civile anche nei casi in cui la decisione, seppur attinente ai capi civili della sentenza, ha ad oggetto questioni di rilievo penale sostanziale o processuale. Il caso La parte civile ha presentato appello ai sensi dell’ articolo 576 c.p.p. avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Udine nei confronti dell’imputato. La Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’ articolo 585, lett. b) , c.p.p. , in relazione all’ articolo 544, comma 2, c.p.p. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice di appello denunciando, ai sensi dell’ articolo 606, lett. c) , c.p.p. , la violazione dell’ articolo 591, lett. c ), c.p.p. , in relazione all’ articolo 585 c.p.p. in quanto il termine per la proposizione dell’impugnazione, ai sensi degli articolo 585, lett. b) , e 544, comma 2 c.p.p., non era ancora decorso al momento della presentazione dell’atto di appello che, quindi, era da considerarsi pienamente ammissibile. La quinta sezione penale della Corte di cassazione, ricevuto il ricorso e ritenuto lo stesso non inammissibile, ha disposto il rinvio per la prosecuzione del procedimento alla terza sezione civile della stessa Corte, in applicazione della disposizione di cui all’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. , secondo cui «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili , il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». La Corte adita ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata ritenendo che nel caso in esame l’impugnazione, pur essendo proposta agli effetti civili, non poneva tuttavia alcuna questione civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione. La questione Nell’ordinanza in commento si analizza il sistema introdotto dall’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. , con specifico riferimento all’ipotesi di un ricorso per cassazione presentato per i soli interessi civili. Ad avviso del Collegio rimettente la disciplina suesposta appare stridere con diversi principi costituzionali . Il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte dovrebbe essere disposto per la sola decisione sulle questioni civili e non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse, che potrebbero determinare l’annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme processuali penali. Tale conclusione trova fondamento nell ’interpretazione letterale e sistematica dell’ articolo 573, comma 1- bis c.p.p. Quanto al primo aspetto, l’inciso «per i soli interessi civili» deve essere interpretato nel senso che deve escludersi l’applicazione della disciplina in questione, allorché il sindacato del giudice debba riguardare anche questioni penali, processuali o sostanziali. L’interpretazione sistematica della norma in esame comporta che la stessa debba coordinarsi con la disciplina contenuta nell’ articolo 622 del codice di rito in applicazione della quale la sezione penale non si limita a valutare la non inammissibilità del ricorso, ma deve procedere alla delibazione nel merito. Solo in caso di accoglimento potrà essere disposto il rinvio («quando occorre») al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Le soluzioni giuridiche Il Collegio rimettente rileva, in primo luogo, che – a differenza di quanto previsto dall’ articolo 622 c.p.p. il cui ambito di applicazione risulta oggi notevolmente ridotto proprio in virtù dell’introduzione del comma 1- bis dell’ articolo 573 c.p.p. - la novella ha introdotto una fase rescindente suddivisa «in due sub -fasi, l’una davanti alla sezione penale, l’altra davanti alla sezione civile». La sezione penale emette, innanzitutto, un provvedimento di natura decisoria (e non meramente ordinatoria) contenente due statuizioni. Con la prima sancisce l’applicabilità al caso concreto delle disposizioni di cui all’ articolo 573, comma 1- bis c.p.p. ; con la seconda decreta la «non inammissibilità» del ricorso. La fase rescindente in senso proprio (seconda sub -fase) si celebra dinanzi alla sezione civile che ha il compito di valutare la sentenza d’appello impugnata limitatamente ai capi civili alla luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso, i quali dovranno riguardare le ipotesi tassative elencate dall’ articolo 606 c.p.p. Ove si ravvisi la sussistenza di uno dei vizi indicati nella citata norma, la sezione civile dovrà annullare il capo civile della sentenza penale impugnata e dare avvio alla fase rescissoria disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado d’appello o, in alternativa, decidendo nel merito e utilizzando, in tal caso, le prove assunte nel processo penale. Le implicazioni di tale radicale mutamento di prospettiva (rispetto a quanto previsto dall’ articolo 622 c.p.p. ) suscitano il sospetto di illegittimità costituzionale dell’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. in riferimento agli articolo 3 , 24 , 25 , 111 , 117 Cost. e 6 Convenzione EDU. Una prima questione attiene al carattere, vincolante o meno, da riconoscere alle statuizioni assunte dalla sezione penale nella prima parte della fase rescindente. Nel silenzio della disposizione sul punto, i Giudici rimettenti ritengono «non suscettibile di revisione» la determinazione circa l’applicabilità della disciplina dell’ articolo 573, comma 1- bis c.p.p. , dal momento che essa costituisce il presupposto del provvedimento di trasmissione del ricorso alla sezione civile competente. Non sarebbe, infatti, ipotizzabile che quest’ultima possa disporre a sua volta la «regressione» del procedimento alla sezione penale rimettente onde evitare il rischio di un irragionevole «effetto navetta» fra gli uffici della Corte. Viceversa, la decisione sulla non inammissibilità viene ritenuta «verosimilmente non vincolante» per la sezione civile. Del resto, anche ritenendo insindacabile il giudizio di non inammissibilità della sezione penale, in mancanza di specifici indici normativi e tenuto conto che talune cause di inammissibilità appaiono collegate alla valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso, residuerebbe incertezza sull’estensione di tale divieto. Sotto questo aspetto la Terza Sezione della Suprema Corte ravvisa la violazione del principio del giudice naturale . Il riconoscimento anche in capo alla sezione civile del potere di esprimere un proprio giudizio sull’ammissibilità del ricorso violerebbe l’esigenza di assicurare criteri certi e predeterminati per l’assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle singole sezioni. La disciplina appare stridere con la normativa costituzionale anche sotto altri profili. Essa si pone in contrasto con il principio dell’immutabilità del giudice poiché, se all’impugnazione proposta ai soli effetti civili, si aggiunge quella del P.m. relativa ai capi penali, il giudizio rimarrà ancorato alla sezione penale. La parte privata ricorrente, in sostanza, non potrà avere certezze circa la identità del giudice incaricato di decidere il suo ricorso. Nel provvedimento in commento, inoltre, si ritiene che la norma contenuta nell’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. violi il principio di ragionevolezza dal momento che essa stabilisce che la sezione penale debba limitarsi a un vaglio di ammissibilità attribuendo alla sezione civile il sindacato sui vizi di cui all’ articolo 606 c.p.p. La scelta di sottrarre alla sezione penale la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia, riguardano «norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica», e attribuire tali valutazioni alla sezione civile, appare irragionevole. Si osserva, poi, che la disciplina oggi in vigore violerebbe il principio della ragionevole durata del processo a causa dello scollamento fra il giudice cui si rivolge il ricorrente e quello chiamato a decidere dopo aver ricevuto gli atti dal primo. Si ritiene, infine, sussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto le censure che la parte civile può eccepire nel processo penale (elencate nell’ articolo 606 c.p.p. ) appaiono assai più ampie di quelle previste dall’articolo 360 n. 5 c.p.c. Tale dato costituirà, fra l’altro, un incentivo all’innesto dell’azione civile nel processo penale. Osservazioni I rapporti fra la novellata disciplina dell’ articolo 573, comma 1 bis , c.p.p. e la norma contenuta nell’ articolo 622 c.p.p. continuano a essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza della Corte di cassazione. Già in due occasioni le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio disciplinato dalla norma da ultimo richiamata introduce un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2022, n. 22065). Il rinvio introdotto dall’ articolo 573, comma 1 bis , c.p.p. è, invece, funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità. Esso, pertanto, non avrà natura «autonoma» , rispetto al giudizio penale. Date tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto «improponibili» gli orientamenti che hanno ritenuto ammissibile un ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità (dopo quello effettuato dal giudice penale), secondo le regole processual-civilistiche, in capo alla sezione civile di rinvio ( Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2023, n. 38481 ). L’ordinanza interlocutoria in commento recepisce gli approdi svelati dai citati precedenti e mira a sottoporre al vaglio del Giudice delle leggi diverse criticità del sistema introdotto dall’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. che incidono al contempo sulle concrete modalità di applicazione dello stesso e sul rispetto dei principi fondamentali della normativa processuale. Fra i numerosi rilievi esposti nell’ordinanza di rimessione, meritano di essere evidenziati quelli relativi all’assenza - in capo alla sezione designata per il rinvio - di rimedi per contestare la decisione della sezione penale. Esclusa la possibilità per le sezioni di sollevare conflitto negativo di competenza, costituendo le stesse articolazioni interne del medesimo Ufficio, la Terza Sezione della Suprema Corte rileva che non sembra praticabile neppure il rimedio della trasmissione degli atti al Primo Presidente, perché individui la sezione competente, vertendosi in ipotesi di provvedimento decisorio non impugnabile con cui la sezione civile è stata investita della prosecuzione del giudizio. Pertanto, la statuizione della sezione penale sulla riconducibilità della fattispecie concreta tra quelle alle quali si applica il rinvio ex articolo 573, comma 1 bis, c.p.p. risulta immodificabile anche nel caso in cui si riveli erronea. Sul punto la disciplina potrebbe comportare effettivi attriti con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Assicurare ex articolo 25 Cost. criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni comporta logicamente anche la possibilità di impugnare, correggere e modificare le decisioni erronee assunte in materia. Una attenta riflessione merita, poi, la disposizione in esame nella parte in cui attribuisce alla sezione civile il sindacato sui vizi di cui all’ articolo 606 c.p.p. Non solo perché, come si riporta nel provvedimento in commento, si tratta di questioni normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile, ma anche perché appare opinabile la decisione di sottrarre le stesse al vaglio della sezione penale la quale, già dopo che sia avvenuto il vaglio preliminare della «sezione filtro», dovrà comunque esaminare l’impugnazione al fine di valutarne la non inammissibilità. In definitiva, appare condivisibile la decisione di rimettere alla Corte costituzionale la verifica circa la legittimità e la ragionevolezza della disciplina contenuta nell’ articolo 573, comma 1- bis , c.p.p. Riferimenti A. Nappi, Nuove prospettive per la decisione sull’azione civile , Cass. pen., F. 11, Novembre 2023, 3532. V. Vasta, I giudizi di rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno da reato , Cass. Pen. F. 10, Ottobre 2023, 3462. Fonte: IUS/Penale
Presidente Frasca - Relatore Spaziani Fatti di causa 1. Con sentenza n. 189/2024, emessa il 29 aprile 2024 e depositata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Udine, quale giudice del dibattimento penale monocratico, assolse Ve.Ma. dall'ascritto reato di lesione personale aggravata commesso in danno di Mi.Iv., costituitosi parte civile in data 9 gennaio 2024. 2. Quest'ultimo impugnò la sentenza dinanzi alla Corte territoriale di Trieste, ai sensi dell' articolo 576 cod. proc. pen. , con appello depositato il 12 giugno 2024. Con ordinanza n. 1005/2024, emessa il 7 ottobre 2024 e depositata il giorno successivo, la Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall' articolo 585, lett. b), cod. proc. pen. , in relazione all'articolo 544, comma 2, stesso codice. 3. Avverso questa ordinanza la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato, ai sensi dell' articolo 606, lett. c), cod. proc. pen. ( inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ), la violazione dell' articolo 591, lett. c), cod. proc. pen. , in relazione all'articolo 585 stesso codice. Ha osservato il ricorrente che, nella fattispecie, il giudice di primo grado, emessa la sentenza in data 29 aprile 2024, non aveva proceduto alla contestuale redazione dei motivi della decisione, riservandosi di provvedere, al riguardo, nel termine minimo di legge , ovverosia nei quindici giorni successivi; il termine per il deposito della sentenza sarebbe quindi scaduto il 14 maggio 2024 e da questa data sarebbe iniziato a decorrere quello di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi degli articolo 585, lett. b) , e 544, comma 2, cod. proc. pen. ; quest'ultimo termine sarebbe quindi scaduto solo in data 13 giugno 2024, sicché l'appello da lui tempestivamente proposto, con atto depositato il 12 giugno 2024, avrebbe dovuto essere ritenuto pienamente ammissibile. 4. La Quinta Sezione Penale, ricevuto il ricorso, con ordinanza 28 marzo-1 aprile 2025, n.12507, ritenuto che non fosse inammissibile, ha rinviato per la prosecuzione a questa Sezione Civile, sul presupposto che trovasse applicazione, nella fattispecie, la disposizione di cui all' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , secondo cui quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile . 5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata in pubblica udienza. il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per le determinazioni di competenza in ordine alla Sezione della Corte tabellarmente competente a decidere il ricorso; in via subordinata, ha domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Ragioni della decisione Questa Corte ritiene di sollevare d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 99-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 e applicabile ai procedimenti in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30 dicembre 2022 (Cass., Sez. Un. Pen., 25/05/2023 - 21/09/2023, n. 38481). A. Sulla rilevanza. La questione è anzitutto rilevante, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. A.1. Sussiste infatti, nella fattispecie, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del presente giudizio (tra le tante, Corte cost. n. 92 e 158 del 2019), in quanto la norma della cui legittimità si dubita deve essere in esso applicata ai fini dell'individuazione della sezione competente (penale o civile) a provvedere sul ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte d'Appello triestina e, in particolare, ai fini della valutazione di sussistenza dell'investitura della decisione in capo a questa Sezione, nonché - una volta ritenuta tale sussistenza - per risolvere la questione processuale delle forme e modalità (del processo penale o del processo civile) della trattazione del ricorso e della tipologia di provvedimento che può essere assunto all'esito della stessa in alternativa al rigetto (cassazione senza rinvio con trasmissione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ex articolo 622 cod. proc. pen. , oppure cassazione con rinvio o con decisione nel merito, previa utilizzazione delle prove assunte nel processo penale, ex articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. ). A.2. Ad avviso del Collegio, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ai sensi dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , potrebbe essere disposto per la sola decisione sulle questioni civili, non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse, che potrebbero determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme processuali penali. In tal senso depone anzitutto l'interpretazione letterale della norma, la quale espressamente prevede che il rinvio al giudice o alla sezione civile postula che l'impugnazione sia stata proposta per i soli interessi civili (ovverosia, che siano stati impugnati solo i capi civili della sentenza penale) e che il sindacato del giudice o della sezione civile sul provvedimento penale impugnato è suscitato perché decida sulle questioni civili , non anche sulle questioni penali, processuali o sostanziali, le quali restano nella sfera di delibazione del giudice o della sezione penale d'appello o della sezione penale della Corte di cassazione; nel medesimo senso, poi, depone l'interpretazione sistematica della norma, che ne impone il coordinamento con quella contenuta nell' articolo 622 cod. proc. pen. , disposizione che il legislatore della riforma ha lasciato in vigore, secondo cui, nell'ipotesi di ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - che è sì impugnazione agli effetti civili ( articolo 576 cod. proc. pen. ), ma non ha ad oggetto capi o questioni civili, i quali sono assenti nella sentenza di proscioglimento, salvo che si tratti di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis cod. pen. (arg. ex articolo 538 cod. proc. pen; Corte cost. n.173 del 2022) -, la sezione penale non si limita a valutare la non inammissibilità del ricorso, ma procede alla sua delibazione nel merito e, se lo accoglie, rinvia quando occorra al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Ne discende che il campo di azione dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. è limitato alle impugnazioni aventi ad oggetto i soli capi civili della sentenza di condanna, provengano esse dall'imputato o dalla parte civile, ma non può essere esteso all'impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla parte civile né, in ogni caso, alle impugnazioni che, come nella fattispecie, pongano questioni processuali (evidentemente attinenti al processo penale, atteso che le forme ordinarie penali sono previste anche per le impugnazioni per i soli effetti civili: articolo 573, comma 1, cod. proc. civ. ), dal cui accoglimento possa derivare l'annullamento del provvedimento impugnato; in questa ipotesi, dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza o - come nella specie - l'ordinanza penale d'appello andrà trattato dalla sezione penale, che, ove non lo rigetti, provvederà all'annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili e disporrà il rinvio ex articolo 622 cod. proc. pen. In tal senso, del resto, si è pronunciata, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, la stessa Cassazione penale, Sezione Quarta (Cass. pen., Sez. 4, 26/01/2023 - 20/03/2023, n. 11516). A.3. Nella vicenda oggetto dell'odierno ricorso, invece, la Quinta Sezione Penale di questa Corte, con l'ordinanza n. 12507 del 2025, ha reputato di disporre il rinvio ex articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ostante il carattere esclusivamente processualpenalistico della questione posta dal ricorrente, il quale si era doluto della violazione, da parte della Corte d'Appello, del combinato disposto delle norme del codice di procedura penale (gli articolo 585, lett. b), 591, lett. c) e 544, comma 2) che recano la disciplina dei termini per la proposizione dell'impugnazione e degli effetti della loro inosservanza, con particolare riferimento all'individuazione del dies a quo degli stessi. Deve pertanto prendersi atto che la norma, della cui legittimità costituzionale qui si dubita, è stata ritenuta applicabile anche in relazione ad una fattispecie in cui l'impugnazione, pur essendo proposta agli effetti civili, non poneva tuttavia alcuna questione civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione civile: la sezione penale remittente, infatti, ha svolto il sindacato di non inammissibilità del ricorso e, dopo averlo ritenuto non inammissibile, ha operato il rinvio per la prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi a questa sezione civile. Atteso, per un verso, che il provvedimento emesso dalla Quinta Sezione Penale non è meramente ordinatorio (in quanto non si limita ad operare il rinvio ma provvede sulla non inammissibilità dell'impugnazione) e considerato, per altro verso, che deve escludersi la possibilità per la sezione civile investita con il rinvio ex articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., di sollevare un conflitto in ordine alla delimitazione dei confini dell'ambito di operatività della norma (al fine di ottenere la regressione del procedimento alla sezione penale di provenienza), deve ritenersi che la statuizione della sezione penale sulla riconduzione della fattispecie concreta tra quelle alle quali si applica il rinvio ex articolo 573 comma-1 bis, ancorché erronea, sia immodificabile, non potendo la sezione civile investita della prosecuzione del giudizio compiere una diversa valutazione della fattispecie medesima, disponendo un ulteriore rinvio in senso inverso a quello ordinato dalla sezione penale, con irragionevole navetta del ricorso tra le sezioni della Corte, tra l'altro in spregio al principio di ragionevole durata del procedimento. In particolare, se, da un lato, come correttamente ha rilevato il Pubblico Ministero nella requisitoria depositata, deve escludersi la possibilità di sollevare conflitto negativo di competenza, atteso che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali - della Corte di cassazione si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come questione di competenza nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall' articolo 28 cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un. Civ., 6/12/2021, n. 38596), dall'altro lato non sembra praticabile neppure il rimedio della trasmissione degli atti al Primo Presidente, perché individui la sezione competente, vertendosi in ipotesi di provvedimento decisorio non impugnabile con cui la sezione civile è stata investita della prosecuzione del giudizio (e, peraltro, adottato conformemente alla previsione della norma di cui si discorre, che non prevede una rimessione al Capo dell'Ufficio, ovverosia al Primo Presidente, e dunque un provvedimento ordinatorio, perché sia Esso a valutare se la prosecuzione sia ammessa). Questa situazione, se, per un verso, costituisce un ulteriore profilo, oltre quelli di cui si dirà (v., infra), di sospetta illegittimità costituzionale della norma di cui all' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (la quale è inserita in un sistema che non consente di rimediare al provvedimento, anche palesemente erroneo, che implica la sottrazione della parte impugnante al suo giudice naturale), per altro verso conferma la rilevanza della questione nel presente giudizio, in quanto anche questa Sezione civile, ove la norma non sia dichiarata illegittima, è tenuta a farne applicazione, per la parte di sua competenza, conformando la trattazione e la decisione del ricorso alle forme e modalità da essa prestabilite. B. Sulla non manifesta infondatezza. L'illustrazione dei profili di sospetta incostituzionalità dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone la previa ricognizione del quadro normativo di riferimento in ordine, per un verso, ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, per l'altro - e principalmente - ai rapporti tra l'azione civile (risarcitoria o restitutoria) e i poteri cognitivi del giudice (quanto ai limiti, all'oggetto e alle modalità del suo accertamento), nell'ipotesi in cui essa sia esercitata mediante costituzione di parte civile nel processo penale. B.1. Con riguardo al primo profilo, occorre tenere presente, in conformità ad un rilievo sistematico costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 182 del 2021 ; Corte cost. n. 176 del 2019 ; Corte cost. n. 2 del 2016 ; Corte cost. n. 217 del 2009 ; Corte cost. n. 168 del 2006 ; Corte cost. n. 433 del 1997 ; Corte cost. n. 192 del 1991 ), che, a differenza del sistema delineato nel codice del 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra i due giudizi era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), il sistema risultante dal codice in vigore appare, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. Ed infatti, nell'ipotesi in cui l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione la regola della c.d. pregiudizialità penale (che imponeva la sospensione del giudizio civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale: articolo 3 cod. proc. pen. 1930), ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente ( articolo 75, comma 2, cod. proc. pen. ), salve le ipotesi eccezionali in cui il danneggiato abbia proposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art.75, comma 3, cod. proc. pen.). Del pari, diversamente dal codice abrogato (il quale prevedeva che la sentenza penale assumesse efficacia vincolante nel giudizio civile di danno: articolo 23 e ss. cod. proc. pen. 1930), il codice attuale stabilisce la diversa regola per cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio se il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell' articolo 75, comma 2, cod. proc. pen. (art.652, comma 1, cod. proc. pen.). B.2. Sotto il secondo profilo (rapporti tra azione civile esercitata in seno al processo penale e poteri del giudice) occorre tenere presenti, oltre alla sistematica del codice, i principi enunciati da questa Corte di legittimità con riferimento all'ambito e ai limiti della cognizione del giudice civile chiamato, ex art.622 cod. proc. pen., a decidere sulla domanda di risarcimento del danno già proposta mediante costituzione di parte civile nel processo penale, allorché gli effetti penali della sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti l'azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento. Questi principi non solo si sono consolidati all'esito di numerose pronunce di questa Corte, sia in sede penale che in sede civile, che hanno dato luogo ad una situazione di diritto vivente (tra le altre, oltre a quelle citate infra, v. Cass. civ., Sez. 3, 17/10/2025, n. 27756; Cass. civ., Sez. 3, 17/09/2025, n. 25481; Cass. civ., Sez. 1, 24/06/2025, n., 16905; Cass. civ., Sez. 3, 31/05/2024, n. 15290; Cass. civ., Sez. 1, 3/08/2023, n. 23739 ; Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; Cass. civ., Sez.3, 21/03/20922, n. 8997; Cass. Civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457; Cass. civ., Sez. 3, 9/04/2019, n. 9799), ma, per un verso, hanno trovato autorevole conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che ne ha esteso la portata, con i dovuti temperamenti, a tutte le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale dell' accessorietà dell'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale, lo stesso giudice penale sia chiamato all'accertamento dell'illecito civile in presenza di una sentenza penale di proscioglimento; per altro verso, si sono mostrati pienamente conformi alla regola della presunzione di innocenza, nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) con riguardo all'articolo 6, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti Umani (Convenzione EDU) e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CDGUE) con riguardo all'art.48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) e agli articolo 3 e 4 della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in tema di Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali , emanata ai sensi dell'articolo 82, par. 2, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e oggetto di non risalente attuazione con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 . In base ai predetti principi, la disciplina dei rapporti tra l'azione civile (risarcitoria o restitutoria) e i poteri del giudice (quanto ai limiti, all'oggetto e alle modalità del suo accertamento), nell'ipotesi in cui essa sia esercitata all'interno del processo penale, può essere ricondotta a sistema nei termini seguenti. Il criterio regolatore generale è - come accennato - quello dell' accessorietà e della subordinazione dell'azione civile rispetto a quella penale, criterio che trova fondamento nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi , e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo (così Corte cost. n. 182 del 2021 ; in precedenza già Corte cost. n. 176 del 2019 e Corte cost. n. 12 del 2016 ). Questo criterio regolatore generale trova la sua principale espressione nell'art.538, comma 1, cod. proc. pen., il quale individua il presupposto indispensabile della decisione del giudice penale sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, nella pronuncia di una sentenza di condanna penale dell'imputato, escludendo conseguentemente che la predetta decisione possa essere resa in costanza di una pronuncia di proscioglimento, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere. B.3. Prima dell'introduzione dell'articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cui fa da pendant l' articolo 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. ), la regola generale appena illustrata subiva, nel sistema del codice di procedura penale, tre eccezioni, concernenti i gradi di impugnazione, in cui al giudice dell'impugnazione penale o al giudice del rinvio in seguito a cassazione, veniva attribuito il potere di conoscere della domanda civile, pur in presenza di una pronuncia penale di proscioglimento. B.3.1. La prima eccezione era quella stabilita dall' articolo 576 cod. proc. pen. , il quale prevede che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o all'esito del rito abbreviato. La questione di legittimità costituzionale di questa norma, sollevata in riferimento agli articolo 3 e 111 della Costituzione , nella parte in cui prevede che la parte civile debba proporre l'impugnazione, ai soli effetti civili, della sentenza di proscioglimento dinanzi al giudice penale, anziché dinanzi al giudice civile, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale ( Corte cost. n. 176 del 2019 ), mentre le Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 11/07/2006 - 19/07/2006, n. 25083) hanno chiarito che l'esercizio della facoltà riconosciuta alla parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (sia che si tratti di sentenza di assoluzione sia che si tratti di sentenza di non doversi procedere) conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento del danno o di restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto . Il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell' articolo 576 cod. proc. pen. , infatti, ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare . Pertanto, se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili , previo accertamento solo incidentale della sua responsabilità penale (essendo sceso il giudicato sulla statuizione assolutoria, non costituente oggetto dell'impugnazione della parte civile) e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui all' articolo 538, comma 1, cod. proc. pen. , che non venne pronunziata per errore . Allo stesso modo, effettuato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in via incidentale, il giudice dell'impugnazione può dare atto della sopravvenuta causa estintiva del reato per prescrizione e provvedere ugualmente sulla domanda risarcitoria o restitutoria, rimanendo tale possibilità preclusa soltanto nell'ipotesi in cui la prescrizione si sarebbe dovuta dichiarare già in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, nel qual caso alla possibilità di provvedere sul capo civile osta la regola generale di cui all'art.538, comma 1, cod. proc. pen., che avrebbe inibito tale cognizione già al giudice di primo grado B.3.2. La seconda eccezione alla regola per cui la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile era quella stabilita dall' articolo 578 cod. proc. pen. , disposizione ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 182 del 2021 , il cui comma 1, all'esito della sostituzione della rubrica e dell'aggiunta del comma 1-bis, operate con l' articolo 2, comma 2, lett. b), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ), continua a prevedere che il giudice dell'appello penale o la Corte di cassazione provvedono sulla domanda proposta dalle parti civili allorché, su impugnazione dell'imputato o del pubblico ministero, pronunciano sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia sopravvenute alla condanna emessa nel grado precedente. L' articolo 578, comma 1, cod. proc. pen. ha un perimetro applicativo circoscritto dai suoi stringenti presupposti. Ai sensi di questa disposizione, infatti, la decisione sugli interessi civili, che può essere emessa solo dal giudice dell'impugnazione (giudice d'appello o Corte cassazione) presuppone, anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico ministero (mentre, allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, la quale abbia aggredito, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, il giudice dell'impugnazione trae il potere di provvedere sulla domanda risarcitoria o restitutoria - previo accertamento della responsabilità penale dell'imputato erroneamente prosciolto o della sopravvenuta causa estintiva del reato in relazione al quale era stata emessa la sentenza assolutoria - interamente dall'articolo 576); sarebbe, pertanto, illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, pronunciata in sede d'appello, con sentenza che, su impugnazione esclusiva del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, atteso che, in questa ipotesi, la cognizione del giudice d'appello sulla domanda civile non trova fondamento né nell' articolo 578 cod. proc. pen. (mancando la valida condanna nel grado precedente) né nell' articolo 576 cod. proc. pen. , mancando l'impugnazione della parte civile (cfr., ad es., Cass. pen., Sez. 2, 17/10/2013 - 19/11/2013, n. 46257). In secondo luogo, la predetta decisione presuppone la sopravvenienza della causa estintiva del reato rispetto alla condanna stessa, talché sarebbe ugualmente illegittima la sentenza d'appello che, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, confermi le statuizioni civili in questa contenute (Cass. pen., Sez. 4, 22/03/2018 - 14/06/2018, n. 27393). In terzo luogo, il limitato ambito applicativo della disposizione in esame emerge in relazione alla specificità della causa di proscioglimento sopravvenuta: la norma, infatti, non opera né nelle ipotesi di proscioglimento nel merito (all'eventuale assoluzione dall'imputazione penale pronunciata dal giudice dell'impugnazione non segue la decisione sul capo civile), né nell'ipotesi di cause estintive del reato diverse dalla prescrizione o dall'amnistia (ad es., per remissione di querela). In quarto luogo, i confini di operatività della deroga prevista dalla norma in esame alla regola generale della subordinazione della decisione sui capi civili alla previa emissione di una pronuncia di condanna penale dell'imputato, trovano un'ulteriore ragione di restrizione nell'orientamento affermatosi in seno alle Sezioni Unite Penali di questa Corte e assurto a situazione di diritto vivente, secondo cui, nel giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Cass., Sez. Un. Pen., 28/03/2024 - 27/09/2024, n. 36208; in precedenza, v. già Cass., Sez. Un. Pen., 28/05/2009 - 15/09/2009, n. 35490). La ratio della norma, che costituisce il fondamento del suo circoscritto ambito applicativo, risiede nell'esigenza di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. 5, 16/04/2013 - 7/10/2013, n. 41316). Per un verso, dunque, vengono in rilievo evidenti esigenze di economia processuale, le quali sarebbero frustrate dal trasferimento della regiudicanda in sede civile dopo l'emissione di una valida condanna risarcitoria nel precedente grado di giudizio, che verrebbe completamente vanificato; per altro verso, sussiste la necessità di evitare alla persona danneggiata, costituita parte civile, il pregiudizio derivante da una pronuncia di non liquet dipendente da una sostanziale inefficienza del sistema, dopo uno o, persino, due gradi di giudizio conclusisi con l'accertamento del suo diritto alle restituzioni o al risarcimento ( Corte cost. n. 182 del 2021 , Punto 6.2 del Considerato in diritto). B.3.3. La terza eccezione alla regola della accessorietà, che esclude la statuizione sulla domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile in ipotesi di proscioglimento dell'imputato, era quella stabilita dall'art.622 cod. proc. pen., per effetto del quale, nel giudizio di cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su di essi è sceso il giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde completamente dall'accertamento della responsabilità penale e viene compiuta, in sede rescindente, dalla Corte di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito, competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. In ordine al controverso perimetro applicativo di questa norma, le Sezioni Unite Penali di questa Corte, componendo il precedente contrasto, hanno chiarito che il rinvio al giudice civile, in seguito ad annullamento delle statuizioni civili, va disposto in tutti i casi in cui è sceso il giudicato sul capo penale della sentenza di merito; dunque, con riguardo al primo ordine di ipotesi di annullamento con rinvio previsto dalla norma (quella che presuppone l'impugnazione dell'imputato o del pubblico ministero), va disposto sia allorché la responsabilità penale sia stata definitivamente accertata (arg. ex art.574 cod. proc. pen.), sia allorché sia stata dichiarata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o amnistia (arg. ex art.578 cod. proc. pen.: Cass., Sez. Un. Pen., 18/07/2013 - 27/09/2013, n. 40109, sentenza Sciortino), sia, infine, allorché la rivalutazione della responsabilità penale, esclusa in primo grado, sia stata operata dal giudice d'appello solo in via incidentale, con esplicitazione, in dispositivo, della sola condanna al risarcimento del danno (arg. ex art.576 cod. proc. pen.; Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021 - 4/06/2021, n. 22065, sentenza Cremonini). Quanto ai motivi di annullamento, le stesse Sezioni Unite Penali hanno statuito che il rinvio al giudice civile deve essere disposto sia nei casi di c.d. rinvio prosecutorio che in quelli di rinvio restitutorio (Cass., Sez. Un. Pen., 18/07/2013 - 27/09/2013, n. 40109, Sciortino, cit., Punto 11 della Motivazione; Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021 - 4/06/2021, n. 22065, Cremonini, cit.). B.3.4. Alle illustrate eccezioni alla regola dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, tutte relative ai gradi di impugnazione e già contemplate nel sistema originario del codice di procedura penale, si era aggiunta quella relativa all'ipotesi in cui l'imputato venga prosciolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.; ipotesi in cui, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dello stesso art.538 cod. proc. pen. ( Corte cost. n. 173 del 2022 ), già il giudice di primo grado, pur emettendo una decisione che formalmente appartiene al genus delle pronunce di proscioglimento, nondimeno è tenuto a provvedere sulla domanda civile risarcitoria o restitutoria, in deroga alla regola generale; ciò, in quanto la peculiare pronuncia di proscioglimento in esame contiene, nella sostanza, un accertamento dell'illecito penale, che può costituire presupposto di una pronuncia condannatoria civile. B.4. In tutte le ipotesi di scostamento dalla regola dell' accessorietà di cui all'art.538, comma 1, cod. proc. pen., l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta già dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento convenzionale e da quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale abbia avuto esito negativo e l'imputato abbia ottenuto una sentenza di proscioglimento. Dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU in relazione all'articolo 6, par. 2, della Convenzione EDU, emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed applicazione dell'organo giurisdizionale a ciò deputato: art.32 Convenzione EDU) tutela il diritto alla presunzione di innocenza anche al di fuori di un procedimento penale e successivamente alla sua conclusione, garantendo la persona, che da tale procedimento sia stata prosciolta (in merito o in rito), ad essere trattata come innocente in relazione al reato precedentemente ascrittole in ogni procedimento successivo che non riguardi l'imputazione penale ma che con essa presenti un legame qualificato, derivante dalla necessità di esaminare l'esito del procedimento penale o di apprezzare le prove in esso assunte o di valutare la partecipazione dell'interessato agli atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento dell'imputazione penale. Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in una limitazione ai poteri cognitivi e dichiarativi dell'autorità investita del nuovo procedimento. Questa autorità, infatti, dovendo trattare la persona come innocente agli occhi della legge , non può emettere provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestatole (Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia, 11/02/2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna, 13/07/2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12/04/2012, Lagardère c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, Allen c. Regno Unito, 12/07/2013; Corte EDU, G.I.E.M. Srl e altri c. Italia, 28/06/2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20/10/2020; Corte EDU, Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18/11/2021; Corte EDU, Prima Sezione, Roccella c. Italia, 15/06/2023; Corte EDU, Grande Camera, Nealon e Hallam c. Regno Unito, 11/06/2024). Analogamente, dalle pronunce rese della Corte di Giustizia in relazione all'art.48, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (norma corrispondente all'art.6, comma 2, della Convenzione EDU), nonché in relazione agli articolo 3 e 4 della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (sul Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ), emanata ai sensi dell'art.82, par. 2, lett. b), del TFUE e recentemente attuata, in Italia, con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 , emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento eurounitario viene protetto il diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, sinché questa non sia stata legalmente provata (Corte di giustizia UE, 19 settembre 2018, C310/2018, Milev; Corte di giustizia UE, 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri). A tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che tendono a sovrapporsi a quelli che esso assume nell'ambito convenzionale. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come la direttiva dell'Unione Europea 2016/343, recependo indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, sembra ormai attestare un'interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare principalmente (ma non solo) sul piano processuale a diritto della personalità, inteso come diritto della persona a non essere presentata come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata. L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova inoltre (e principalmente) fondamento nei caratteri di ontologica autonomia e nei presupposti (di) specificità (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173 , cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale. Pertanto, in tutte le predette ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità penale è stato ormai compiuto con esito positivo o negativo e risulta cristallizzato in una pronuncia definitiva di condanna o di non doversi procedere per amnistia o prescrizione (come accade nella prima delle due ampie fattispecie contemplate dall'art.622 cod. proc. pen.) o di proscioglimento (come accade nella seconda fattispecie contemplata dal medesimo articolo 622 cod. proc. pen. ), nonché nelle altre ipotesi, sopra enumerate, di scostamento dalla regola dell'accessorietà dell'azione civile innestata sul tronco del processo penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria (sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, sia esso il giudice civile competente per il merito all'esito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità) non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali ( articolo 185 cod. pen. ); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.). B.5. Nell'ambito del sistema dei rapporti tra azione civile proposta in sede penale e poteri cognitivi del giudice, come sopra delineato, si sono inserite, all'esito della novellazione del codice di procedura penale effettuata con la c.d. Riforma Cartabia , le disposizioni contenute nell' articolo 578, comma 1-bis e 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. La prima disposizione - introdotta già dall'art.2, comma 2, lett. b), della legge di delega n. 134 del 2021 e poi modificata dall' articolo 33, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 - prevede che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile . La seconda disposizione - introdotta dall'articolo 33, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 99-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 - stabilisce che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile . B.6. Per effetto di queste disposizioni si determina un radicale mutamento del trattamento processuale delle fattispecie che possono sorgere in relazione alle ipotesi contemplate dagli articolo 574 , 576 e 578 cod. proc. pen. , per l'innanzi tutte rientranti nella prima fattispecie contemplata dall' articolo 622 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione dell'imputato o del pubblico ministero al fine di ottenere l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata riguardanti l'azione civile). Le implicazioni di tale radicale mutamento suscitano il sospetto di illegittimità costituzionale dell'articolo 573, comma 1-bis, in riferimento agli articolo 3 , 24 , 25 , 111 , 117 Cost. e 6 Convenzione EDU. Nel sistema sopra illustrato, il cui perno era costituito dall' articolo 622 cod. proc. pen. , l'impugnazione dell'imputato diretta a censurare le sole statuizioni civili della sentenza d'appello (ex articolo 574 cod. proc. pen. ) o la condanna risarcitoria emessa dalla Corte d'Appello in accoglimento del gravame della parte civile sulla sentenza di proscioglimento di primo grado (arg. ex articolo 576 cod. proc. pen. ) o, ancora, la pronuncia sul capo civile emessa dalla Corte d'Appello, in seguito alla riforma della sentenza di condanna penale di primo grado e alla declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione (arg. ex art.578 cod. proc. pen.), trovava la sua fattispecie processuale generale di riferimento nell'ampia prima ipotesi contemplata dall'art.622 cod. proc. pen. ed era regolata dalla relativa disciplina: la Corte di cassazione su ricorso dell'imputato, ormai fermi gli effetti penali - perché non impugnati ( articolo 574 cod. proc. pen. ) o perché dissolti all'esito dell'assoluzione in primo grado ( articolo 576 cod. proc. pen. ) o del proscioglimento per estinzione del reato in appello ( articolo 578 cod. proc. pen. ) - era chiamata ad annullare, verificando la sussistenza dei vizi di cui all' articolo 606 cod. proc. pen. , il capo civile della sentenza d'appello; all'eventuale accoglimento del ricorso, sarebbe seguito il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello e il giudizio rescissorio si sarebbe svolto secondo le forme del giudizio civile. In seguito alla novella introdotta dalla Riforma Cartabia , le tre illustrate ipotesi rifluiscono tutte nell'ambito di operatività dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , quali fattispecie in cui la sentenza d'appello è impugnata per i soli interessi civili; ne deriva un effetto sostanzialmente abrogante dell' articolo 622 cod. proc. pen. , la cui prima ampia ipotesi si riduce ai casi in cui l'impugnazione dell'imputato concerna anche gli interessi penali e il suo accoglimento sia limitato a quelli civili, mentre viene sottratto ogni spazio operativo alla seconda ipotesi, concernente il ricorso della parte civile avverso la sentenza (d'appello) di proscioglimento dell'imputato. Il radicale mutamento della disciplina delle tre fattispecie sopra illustrate si traduce nella configurazione di un regime processuale lesivo dei summenzionati parametri costituzionali. L' articolo 622 cod. proc. pen. assicurava la fase rescindente dinanzi alla Cassazione penale, la quale provvedeva su una impugnazione che riguardava bensì gli interessi civili, ma era presentata con le forme del processo penale ( articolo 573, comma 1, cod. proc. pen. ), talché i vizi denunciati erano quelli previsti come motivo di ricorso per cassazione dal codice di procedura penale ( articolo 606 cod. proc. pen. ); se la Cassazione penale annullava il capo di sentenza concernente la condanna civile, rinviava per la fase rescissoria al giudice civile competente per valore in grado d'appello. L' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. divide la fase rescindente in due sub-fasi, l'una davanti alla sezione penale, l'altra davanti alla sezione civile. La fase dinanzi alla sezione penale non esita in un provvedimento meramente ordinatorio di rinvio per la prosecuzione dinanzi a quella civile, ma esita in un provvedimento decisorio, contenente due statuizioni. La prima statuizione concerne la qualificazione della fattispecie come fattispecie soggetta alla disciplina dell' articolo 573, comma 1-bis cod. proc. pen. ; la seconda statuizione concerne la non inammissibilità del ricorso. Mentre quest'ultima statuizione, integrando un accertamento preliminare e sommario, è verosimilmente non vincolante per la sezione civile (la quale potrebbe pur sempre rilevare una ragione di inammissibilità non rilevata dalla sezione penale), invece la prima statuizione, costituendo il presupposto del provvedimento di trasmissione del ricorso alla sezione civile competente, non è suscettibile di revisione, non potendo la sezione civile disporre la regressione del procedimento alla sezione penale rimettente. La fase dinanzi alla sezione civile concerne la cognizione rescindente in senso proprio. La sezione civile svolge il sindacato sulla sentenza d'appello impugnata limitatamente ai capi civili alla luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso, i quali, come si è detto, si riconducono alle ipotesi paradigmatiche di cui all' articolo 606 cod. proc. pen. La sezione civile può essere chiamata a verificare, di volta in volta, sebbene sempre ai soli effetti civili: a) se vi è stata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; b) se vi è stata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; c) se vi è stata mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall' articolo 495, comma 2, cod. proc. pen. ; d) se la sentenza è viziata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Ove ravvisi la sussistenza di uno di questi vizi, la sezione civile annulla il capo civile della sentenza penale impugnato e rinvia al giudice civile competente in grado d'appello oppure decide nel merito, in tal caso utilizzando le prove assunte nel processo penale. Come detto, questo macchinoso meccanismo stabilito dall'articolo 573 comma 1-bis, in luogo di quello più rapido ed efficiente stabilito dall' articolo 622 cod. proc. pen. per le medesime fattispecie processuali, presenta profili di sospetta incostituzionalità. B.6.1. In primo luogo, sussiste il dubbio che sia violato il principio di immutabilità del giudice. La trasmigrazione della cognizione sul ricorso alla sezione civile dipende infatti dalla circostanza che la sentenza penale d'appello sia impugnata per i soli interessi civili, ma può accadere che all'impugnazione proposta dall'imputato o dalla parte civile limitata ai capi civili si aggiunga l'impugnazione del pubblico ministero in ordine ai capi penali, così come può accadere che all'impugnazione della sentenza di proscioglimento spiegata dalla parte civile (ove si ritenga che tale fattispecie rientri nell'ambito di applicazione della norma indubbiata) si accompagni quella del pubblico ministero. In tal caso non si fa luogo alla trasmigrazione del ricorso alla Sezione civile ma la parte ricorrente originaria non è in grado di sapere, al momento dell'impugnazione, quale giudice deciderà il suo ricorso, perché non sa se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali. B.6.2. In secondo luogo, si prefigura la violazione del principio di ragionevolezza. L' articolo 622 cod. proc. pen. assicurava il sindacato della cassazione penale sui vizi della sentenza d'appello impugnata rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all' articolo 606 cod. proc. pen. Invece, l'articolo 573, comma 1-bis, si limita a richiedere alla sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilità e investe del sindacato sui predetti vizi la sezione civile, ovverosia un giudice che normalmente non applica il corpus normativo (le norme penali, processuali e sostanziali, nonché le categorie dogmatiche di riferimento, quali ad es. l'inutilizzabilità degli atti e dei documenti e le elaborazioni giurisprudenziali dei detti vizi, ad es. il vizio motivazionale rilevante ai fini della cassazione penale) alla luce del quale è chiamato a svolgere il sindacato di cui è investito. In altri termini, la norma sottrae irragionevolmente alla sezione penale, per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivo del giudice civile. Va al riguardo sottolineato che le categorie dogmatiche di riferimento, soprattutto quelle relative alla patologia dell'atto processuale su cui il giudice di legittimità esercita il suo controllo, sono del tutto diverse nel processo civile e nel processo penale: ad es., il processo penale, oltre alle classiche categorie della nullità e dell'inesistenza, conosce quella della inutilizzabilità della prova e dell'atto processuale, che è anzi la categoria più importante, dogmaticamente estranea al processo civile. La sospetta irragionevolezza della norma sotto tale profilo non potrebbe essere eliminata in via interpretativa, ritenendo che la sezione civile debba operare il suo sindacato, finalizzato a decidere sulle questioni civili, applicando le regole processuali civili e quindi valutando la legittimità della sentenza impugnata alla luce delle categorie paradigmatiche di cui all'articolo 360 cod. proc. civ.. Questa possibilità è infatti impedita dalla circostanza che, essendo il ricorso per cassazione un gravame a critica vincolata, i vizi della sentenza impugnata devono essere prospettati nei motivi di ricorso e non possono essere rilevati officiosamente dal giudice. Il ricorso, peraltro, deve essere redatto secondo le forme del processo penale ( articolo 573, comma 1, cod. proc. pen. ), sicché i vizi con esso denunciati non possono essere che quelli riconducibili alle ipotesi di cui all' articolo 606 cod. proc. pen. Neppure potrebbe pensarsi alla possibilità che la parte, in seguito alla trasmigrazione del giudizio di legittimità dalla sezione penale a quella civile, sia tenuta a convertire i motivi di ricorso penali in motivi di ricorso civili sulla base di un atto di riassunzione o di integrazione ad instar dell' articolo 426 cod. proc. civ. Infatti, non solo si è già affermata nel diritto vivente l'interpretazione volta ad escludere l'onere di riassunzione (Cass. pen., Sez. 2, 9/07/2025 - 18/08/2025, n. 29552), ma deve anche ritenersi che l'eventuale interpretazione contraria proietterebbe sulla norma un dubbio di legittimità costituzionale sotto altro profilo, ossia per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale tutelato dall'articolo 6 Convenzione EDU, in ragione dell'attribuzione di un onere processuale non espressamente previsto dalla legge, né ragionevolmente prevedibile dalla parte onerata (ex multis, Corte EDU, 20/12/2016, Seconda Sezione, Ljaskaj c. Croazia, 20/12/2016; Corte EDU, Grande Camera, Paradiso e Campanelli c. Italia, 24/01/2017, par. 169, ed ivi ulteriori ed ampi richiami). B.6.3. In terzo luogo, si prefigura la violazione del principio di ragionevole durata del processo. Il ricorrente è legittimato ad impugnare la sentenza penale d'appello, sebbene per i soli interessi civili, dinanzi al giudice penale. Quest'ultimo, però, è spogliato del potere correlativo di conoscere dell'impugnazione, se non limitatamente alla valutazione di non inammissibilità. A questa valutazione deve fermarsi e rinviare poi per la prosecuzione alla sezione civile, la quale, all'inverso, è munita del potere cognitivo in ordine al ricorso ma non è il giudice cui la parte può direttamente rivolgere la propria impugnazione. Vi è un irragionevole scollamento tra la legittimazione della parte e i poteri cognitivi del giudice: alla prima si impedisce di rivolgersi direttamente al giudice dotato del potere di decidere sul gravame proposto, mentre la cognizione di quest'ultimo presuppone un previo atto di rimessione ad opera del giudice legittimamente adito, privo però di poteri cognitivi sull'impugnazione rivoltagli. Il prolungamento del processo che consegue alla trasmigrazione del ricorso tra la sezione penale e quella civile sembra non ragionevole, poiché si priva del potere cognitivo sull'impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall' articolo 606 cod. proc. pen. , per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso. B.6.4. In quarto luogo si prefigura la violazione dell' articolo 3 Cost. per disparità di trattamento di situazioni analoghe. Infatti, con il ricorso proposto dinanzi alla sezione penale vengono formulate censure rientranti nel paradigma dell' articolo 606 cod. proc. pen. , che possono riguardare, ad es., la mancata assunzione di una prova, reputata decisiva, la contraddittorietà della motivazione emergente non dal testo della stessa ma dal confronto con altri atti processuali, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità degli atti processuali. Vengono dunque in considerazione censure sconosciute ai diversi paradigmi dell' articolo 360 cod. proc. civ. (e qui non può non sottolinearsi l'assoluta diversità di ampiezza del paradigma dell'articolo 360 n. 5 rispetto a quello dell' articolo 606, lett. e), cod. proc. pen. ), talché la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, viene esposta ad un sindacato più penetrante di quello che la medesima pronuncia per la medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata nella sua sede propria dal giudice civile. Alla luce di queste ultime considerazioni, la norma appare non ragionevole: essa si pone in conflitto con il fondamento ultimo della disciplina dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale che è quello di scoraggiare l'innesto dell'azione civile nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile; sapendo che la Cassazione condurrà il sindacato ai sensi dell' articolo 606 cod. proc. pen. , la persona offesa sarà verosimilmente più portata a costituirsi parte civile, in quanto consapevole di poter suscitare un sindacato di legittimità più ampio nei confronti della sentenza penale impugnata esclusivamente ai fini civili. B.6.5. In quinto luogo, infine, si prefigura la violazione del principio del giudice naturale. A fronte della certezza dell'ambito di operatività dell' articolo 622 cod. proc. pen. , il nuovo articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. presenta un margine di incertezza che riguarda in particolare la fattispecie del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Si è detto che, ad avviso del Collegio, la statuizione della sezione penale circa la riconduzione o meno della fattispecie concreta nell'alveo di operatività della disciplina, in quanto statuizione decisoria non impugnabile, non è modificabile o revocabile da parte della sezione civile. Ove si reputasse, al contrario, che la sezione civile abbia pieni poteri decisori sulla qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione della disciplina, la norma potrebbe essere tacciata di illegittimità costituzionale anche per violazione del principio del giudice naturale posto dall' articolo 25 Cost. , il quale trova espressione non solo nel necessario rispetto delle norme in materia di giurisdizione e competenza e nel divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali, ma anche nell'esigenza che siano assicurati criteri certi e predeterminati in materia di assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle diverse sezioni. L'avere introdotto un meccanismo che implicherebbe che lo stesso giudice-ufficio, cioè la Corte di Cassazione, possa esprimere in una sua articolazione la c.d. valutazione di non inammissibilità del ricorso giustificativa del passaggio alla sezione civile e quest'ultima non ne sia vincolata ai fini del decidere sul ricorso (se non nel senso di non poter mettere in discussione, come s'è detto, la trasmigrazione del giudizio) e possa reputare l'opposto, si risolve in una palese violazione del detto principio, per la ragione che vi sarebbero due giudici che potrebbero esprimere una decisione diversa sull'accesso alla tutela giurisdizionale. Ove, peraltro - non ostante il valore del tutto relativo della formula della non inammissibilità , tanto più disgiunta dall'essere stata assunta come espressione di decisione sul punto - si dovesse ritenere che la sezione civile sia vincolata alla valutazione di non inammissibilità del ricorso, espressa dalla sezione penale, un ulteriore elemento di irragionevolezza della disciplina emergerebbe dalla stessa incertezza sul contenuto e sull'estensione di tale giudizio, non essendovi indici normativi dai quali desumere se esso abbia ad oggetto tutte le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione penale o solo alcune di esse e, in particolare, se sia circoscritto a quelle sulla legittimazione, tempestività et similia (ovverosia, quelle inerenti all'aspetto procedimentale di investitura della Corte di cassazione in sede penale) o si estenda anche a quelle relative all'ambito dei vizi denunciabili. Questo secondo scrutinio, nello stesso giudizio della Cassazione penale, presenta aspetti formali molto più penetranti - e, dunque, di sostanza -, strettamente confinanti con la valutazione di fondatezza dei motivi di ricorso, che pertanto potrebbero essere non del tutto esplicitati nel provvedimento di trasmissione della sezione penale. Emergono, dunque, con evidenza, profili di non ragionevolezza della scelta legislativa. B.7. Le ragioni che inducono il sospetto di illegittimità costituzionale dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , in riferimento ai parametri sopra evocati, risultano corroborate dagli argomenti posti a fondamento della declaratoria di non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell' articolo 578, comma 1, cod. proc. pen. , di recente nuovamente sollevate dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. Coste cost. n. 2 del 2026). B.7.1. Questa pronuncia - nell'escludere che il citato recente arresto delle Sezioni Unite Penali n. 36208 del 2024 abbia disatteso il vincolo interpretativo posto da Corte cost. n.182 del 2021 e nel ribadire i principi già affermati da questa decisione - ha infatti chiarito che la regula iuris enunciata nel detto arresto del massimo consesso penale del giudice della nomofilachia (del resto, già affermata dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 2009, posta a fondamento del giudizio di conformità a Costituzione del diritto vivente inerente all' articolo 578, comma 1, cod. proc. pen. , espresso nella medesima pronuncia n. 182 del 2021), se da un lato restringe il potere del giudice penale d'appello di rilevare la causa estintiva del reato, in funzione della necessità di far luogo all'assoluzione dell'imputato, allorché venga comunque chiamato ad una valutazione del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (con conseguente venir meno delle ragioni di rapida definizione del procedimento che sono a fondamento della contraria regola dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: arg. ex articolo 129 cod. proc. pen. ), dall'altro lato non implica l'illegittimità costituzionale dello stesso art.578, comma 1, cod. proc. pen., per violazione, quali parametri interposti ex art.117, primo comma, e 11 Cost., dei principi di presunzione di innocenza operanti nell'ambito convenzionale ed eurounitario ex art.6, par. 2, CEDU, 48 CDFUE, 3 e 4 Direttiva (UE) 2016/343 (c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza ). Il diritto vivente condensato nei dicta delle Sezioni Unite Penali del 2009 e del 2024 richiama, invero, all'applicazione della regola di giudizio che, nell'ambito dei rapporti tra assoluzione ed estinzione del reato per prescrizione, pone la prima in posizione di priorità rispetto alla seconda anche in ipotesi di prova insufficiente o contraddittoria (art.530m comma 2, cod. proc. civ.), ma non presuppone (né consente) che il giudice dell'impugnazione penale, nel conoscere della domanda civile dopo avere dichiarato estinto il reato, debba altresì esprimere, esplicitamente o meno, un (rinnovato) giudizio sulla colpevolezza penale dell'imputato, essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile. B.7.2. Nell'escludere, poi, che l' articolo 578, comma 1, cod. proc. pen. violi, oltre al c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, anche il principio di ragionevolezza in relazione alla denunciata disparità di trattamento (nella parte in cui fa conseguire, in ordine all'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata in appello in riforma della condanna di primo grado, esiti decisori sugli effetti civili diversi rispetto a quelli previsti, dal comma 1-bis dello stesso articolo, in ordine alla distinta ipotesi di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che la diversa disciplina intesa a prevedere la prosecuzione del giudizio sulle restituzioni o il risarcimento in sede civile si giustifica nella prospettiva di consentire alla parte civile di ottenere la salvezza degli effetti dell'azione civile già esercitata e delle prove acquisite nel processo penale, a fronte di una pronuncia del giudice dell'impugnazione penale di esclusivo carattere processuale, la quale impedisce l'esame del merito e preclude ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso . In tal modo, l' articolo 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. si pone su una posizione paritetica rispetto alla altre fattispecie che derogano al principio di simmetria tra sentenza di condanna dell'imputato e pronuncia del giudice penale sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno (ovverosia, le sopra illustrate fattispecie di cui agli articolo 576 , 578, comma 1 , e 622 cod. proc. pen. ), trovando il suo fondamento nell'esigenza di offrire una risposta di giustizia alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima ha promosso l'azione risarcitoria , anche in mancanza dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, sempre che il danneggiato abbia assolto l'onere, previsto a pena di inammissibilità della dichiarazione di costituzione di parte civile, di esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili (così l'art.78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall'articolo 5, comma 1, lett. b) numero 1), del D.Lgs. n. 150 del 2022 e vigente dal 30 dicembre 2022). B.7.3. Pertanto, da un lato, si conferma la piena conformità a Costituzione del sistema costruito sulla centralità della disciplina dell' articolo 622 cod. proc. pen. : conformità che non è messa in discussione dalla circostanza che, in una delle fattispecie a cui tale disciplina è applicabile, la pronuncia di condanna risarcitoria emessa in sede d'appello sia stata pronunciata dallo stesso giudice dell'impugnazione che ha riformato la condanna penale di primo grado, emettendo, all'esito della valutazione del compendio istruttorio, la statuizione dichiarativa dell'estinzione del reato. Dall'altro lato, mentre si inserisce coerentemente nel detto sistema, portandolo a completamento, la disposizione dell' articolo 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. , rispondendo all'esigenza di affrancare la pronuncia di condanna civile dall'ordinario presupposto della condanna penale in relazione alla nuova fattispecie processuale della declaratoria di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima di cui all' articolo 344-bis cod. proc. pen. , ha invece effetti dirompenti su di esso la regola generale introdotta dal legislatore della riforma con l'inserimento del comma 1-bis all' articolo 573 cod. proc. pen. , la quale, in luogo del rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello della sola fase rescissoria in conseguenza dell'esito positivo di quella rescindente dinanzi alla Cassazione penale, stabilisce, già per l'esaurimento della fase rescindente - la cui attribuzione totale alla Cassazione penale sarebbe invece naturaliter giustificata dalla stessa circostanza che l'azione civile è stata trattata e decisa in sede penale - la trasmigrazione del ricorso dinanzi alla sezione civile della Corte di legittimità, in seguito al giudizio di non inammissibilità formulato dalla sezione penale, con effetti lesivi degli evocati principi di rilevanza costituzionale sul piano del trattamento processuale della fattispecie. C. Reputa dunque il Collegio di sollevare, siccome rilevante e non manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui agli articolo 3 , 24 , 25 , 111 , 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 573-comma 1-bis, cod. proc. pen., nei termini di cui in motivazione. Ai sensi dell' articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , devono essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. La Cancelleria di questa Corte curerà la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. P.Q.M. La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articolo 3 , 24 , 25 , 111 , 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , nei termini di cui in motivazione. Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che, a cura della Cancelleria di questa Corte, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.