Morte dell’imputato e presunzione di innocenza: deve prevalere l’assoluzione nel merito

In un procedimento per corruzione relativo all’acquisto di diritti televisivi, la Corte ha rilevato che la posizione dell’imputato deceduto risultava “sostanzialmente estranea” all’accordo corruttivo e alla sua esecuzione e ha valorizzato l’interesse, anche morale e patrimoniale, dei congiunti a vedere affermata l’innocenza del de cuius , nonostante l’estinzione del reato per morte.

Il caso riguardava una condanna per corruzione in relazione all’acquisto di diritti di visione di film russi a prezzo maggiorato, in esecuzione di un accordo corruttivo con il dirigente del canale telematico, remunerato tramite un pagamento simulato alla coniuge. Le decisioni di merito avevano ricostruito in modo analitico il ruolo dei coimputati, ma la posizione di uno di questi, poi deceduto, era risultata alla fine ictu oculi estranea all’accordo corruttivo e alla sua fase esecutiva, interamente gestita da altri soggetti. La Cassazione, richiamando il precedente delle Sezioni Unite Musumeci, ha ribadito che la causa estintiva (qui morte del reo ) non può cancellare la “ realtà processuale ” dell’ innocenza , tutelando l’interesse dei congiunti alla salvaguardia della memoria del de cuius e alle ricadute civili e patrimoniali del giudicato assolutorio (quali le obbligazioni civili derivanti dal reato, quelle concernenti le spese processuali e eventualmente di mantenimento in carcere).   La Corte valorizza, in particolare, l’articolo 129, comma 2, c.p.p., che attribuisce carattere prevalente alla formula liberatoria rispetto a qualsiasi causa estintiva , purché la prova dell’innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile, come già chiarito dalle Sezioni Unite Tettamanti. Prendendo posizione contro un più recente orientamento che riteneva la morte dell’imputato preclusiva di ogni valutazione nel merito, la Cassazione afferma che il decesso non azzera lo “ spazio processuale ” residuo, nel quale il giudice può limitarsi alla mera constatazione dell’innocenza per cui, anche dopo la morte dell’imputato, può pronunciare assoluzione ex articolo 129, comma 2, c.p.p. quando sia evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall’imputato o non è penalmente rilevante. Infatti, benché la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la caducazione ex lege delle eventuali statuizioni civilistiche di condanna, non fa venir meno l’interesse prettamente morale dei congiunti a che sia affermata nel merito la sua innocenza.

Presidente Fidelbo - Relatore Di Geronimo  Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in ordine al reato di corruzione, che sarebbe stato commesso per effetto della cessione dei diritti di visione di film russi, ceduti ad un prezzo maggiorato, in accordo con E. S., dirigente di ( omissis ) (società incaricata di effettuare acquisti per conto del gruppo ( omissis )), il quale a sua volta riceveva la somma di € 20.800,00, apparentemente versati dalla società ( omissis ) tramite una simulata prestazione professionale svolta dalla moglie di S.. La Corte di appello confermava le statuizioni civili in favore di ( omissis ) s.p.a. e ( omissis ), nei cui confronti era stata disposta condanna generica al risarcimento dei danni. 2. Nell'interesse del ricorrente venivano proposti due motivi di ricorso, con i quali si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, evidenziandosi l'estraneità di D. all'accordo corruttivo e, in ogni caso, si chiedeva la derubricazione della condotta nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione. 2.1. Nelle more del giudizio l'imputato decedeva, come risultante dal certificato di morte prodotto dal difensore. Considerato in diritto 1. A fronte dell'intervenuto decesso dell'imputato, si deve valutare se, in presenza di cause di proscioglimento di immediato rilievo, debba prevalere l'assoluzione nel merito, piuttosto che la causa estintiva del reato. 2. Occorre dar atto che la motivazione delle sentenze di merito e, in particolare, quella di appello, sono essenzialmente incentrate sui ruoli e le condotte svolte dai coimputati di D., mentre la posizione di quest'ultimo appare ictu oculi estranea ai fatti. La complessa vicenda oggetto di giudizio si dipana attraverso due distinte fasi, entrambe incentrate sulla condotta posta in essere da S. che, incaricato di acquistare i diritti di visione dei film destinati ad. essere trasmessi sui canali ( omissis ), raggiungeva un accordo corruttivo con il legale rappresentante della ( omissis ), acquistando film di produzione russa ad un prezzo maggiorato e ottenendo in cambio una promessa di denaro. A seguito dell'improvviso decesso del legale rappresentante della ( omissis ), S., avendo la necessità di procedere ugualmente all'acquisto dei film, contattava D. e D. A. (imprenditori nel settore cinematografico) proponendo loro di subentrare nel contratto in concorso di conclusione con ( omissis ). Risulta accertato che l'acquisto del diritto di visione dei film veniva effettuato e il contratto con ( omissis ) veniva stipulato dalla Edizione ( omissis ), società nella quale D. era socio, mentre l'amministratore di diritto era C. R. e D. A. era indicato quale amministratore di fatto. Le sentenze di merito proseguono ricostruendo i rapporti tra D.A. e la moglie di S., sottolineando come quest'ultima avrebbe ottenuto il versamento di una somma di denaro, apparentemente giustificata quale pagamento di una prestazione professionale, ma in realtà destinata a remunerare S. nell'ambito dell'accordo corruttivo. Orbene, rispetto a tale complessa vicenda, D. non viene in alcun modo indicato quale partecipe all'accordo corruttivo, né interviene nella fase esecutiva di tale accordo, integralmente gestito da D.A.. A fronte di tale sintetica ricostruzione, emerge la sostanziale estraneità di D. rispetto al reato, posto che l'accordo corruttivo tra altri pattuito non lo vede personalmente coinvolto. 2.1. Per completezza, deve evidenziarsi anche l'obiettiva carenza di elementi per sostenere che la condotta, così come descritta, integrerebbe il reato di corruzione, difettando la qualifica soggettiva in capo a S., indicato quale vice-direttore del canale ( omissis ) deputato ad individuare i film che ( omissis ) s.p.a. provvedeva ad acquistare. A ben vedere, S. svolgeva una mera funzione di intermediazione, senza esercitare in alcun modo funzioni pubblicistiche, né attività riconducibili nell'ambito del pubblico servizio, non potendosi considerare tali la mera individuazione dei film da acquistare e le correlate trattative, rientranti in un'ordinaria attività privatistica. 3. Una volta verificata l'estraneità ai fatti, si pone la questione se debba prevalere l'assoluzione nel merito rispetto alla pronuncia di estinzione del reato per morte dell'imputato. 3.1. Sul tema si registra un autorevole, per quanto risalente, precedente, secondo cui la sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa ex nunc, non può porre nel nulla la realtà, acquisita nel procedimento, che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della .sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento, in cui è stata promossa l'azione penale (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191227). Occorre dar atto che tale principio è stato affermato in relazione ad un'ipotesi in cui il ricorrente, nelle more deceduto, era stato già assolto nel giudizio di merito, tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla regola indicata dalle Sezioni Unite citate nel diverso caso in cui l'imputato sia stato condannato nel giudizio di merito e, tuttavia, la Corte di cassazione ravvisi una causa di proscioglimento di immediato rilievo.   A ben vedere, la ragioni che le Sezioni unite indicano per sostenere l'ammissibilità del proscioglimento, anche nel caso di estinzione del reato per morte dell'imputato, sono ancor più fondate nel caso in cui vi sia stata una precedente statuizione, per quanto non definitiva, di condanna. È proprio in tal caso, infatti, che sussiste quell'interesse dei congiunti e degli eredi del defunto a veder affermata l'innocenza del de cuius. Si potrebbe obiettare l'insussistenza di un interesse alla definizione nel merito dell'accusa, posto che gli eredi non potrebbero subire alcuna conseguenza negativa per effetto delle statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna che, per effetto dell'intervenuta estinzione del reato, non diviene irrevocabile. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che la morte dell'Imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege , senza necessità di apposita dichiarazione da parie del giudice penale (da ultimo, Sez.3, n. 18021 del 18/1/2024, Santoro, Rv. 2862-71). Tale principio, tuttavia, non elide la permanenza di quell'interesse di natura prettamente morale a veder affermata, nel merito, l'innocenza del defunto, espressamente riconosciuto nella citata sentenza delle Sezioni unite. Una volta individuato un interesse concreto alla pronuncia della sentenza assolutoria, deve sottolinearsi come la previsione contenuta all'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. è inequivoca nell'attribuire prevalenza all'assoluzione nel merito con formula liberatoria, rispetto al ricorrere di una qualsivoglia causa di estinzione del reato, non essendovi ragione per distinguere a seconda del tipo di evento estintivo in mancanza di una diversa indicazione normativa. In definitiva, quindi, la regola dettata dall'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. consente di far prevalere l'assoluzione nel merito rispetto all'estinzione del reato per morte dell'Imputato, salvo restando che tale prevalenza soggiace al criterio di immediata evidenza della prova dell'innocenza. Nè consegue che, pur a seguito della morte dell'imputato, deve trovare applicazione il principio - notoriamente elaborato in tema di prescrizione - secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'Imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Un tale approccio, del resto, è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur in risalenti precedenti riferiti alla disciplina dettata all'articolo 152 del codice abrogato che, tuttavia, è stata sostanzialmente traslata nell'attuale articolo 129 cod. proc. pen. Secondo tali sentenze, non può essere dichiarata l’estinzione del reato per morte del reo, quando viene in discussione il ricorso di imputato assolto con il dubbio e deceduto dopo la proposizione dell'impugnazione, in quanto in tal caso va adottata la formula piena (Sez.l, n. 4153 del 24/2/1992, Barbieri, Rv. 190768; Sez.l, n. 4820 del 5/2/1991, Aceto, Rv. 187219). 3.2. A fronte della tesi favorevole a far prevalere l'assoluzione nel merito anche a seguito dell'intervenuto decesso dell'imputato, deve darsi atto dell'esistenza di un più recente orientamento secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez.4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). Secondo tale impostazione il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di forme procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, Metastasio, Rv. 244703). A riprova di ciò viene richiamata la giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e spetta al giudice che l'ha pronunciata di provvedere alla sua revoca (Sez.5, ord.n. 29494 del 7/5/2018, Devito, Rv. 273330; Sez.U, n. 3489 del 23/1/1982, Antonucci, Rv. 153021). 3.3. La ragione sulla quale si fonda l'orientamento da ultimo richiamato non è condivisibile.   Si sostiene, infatti, che la morte dell'imputato determinerebbe tout court l'estinzione del rapporto processuale, ma in tal modo si omette di considerare che anche la dichiarazione di estinzione del reato presuppone una sia pur minima attività probatoria (volta all'accertamento dell'effettiva morte dell'imputato) cui segue una pronuncia, pur avendo un contenuto sostanzialmente dichiarativo, produce l'effetto di annullare senza rinvio la precedente sentenza. A ben vedere, quindi, il sopravvenuto decesso dell'imputato richiede pur sempre un intervento del giudice cui è devoluto l'esame dell'impugnazione, sicché l'estinzione del rapporto processuale consegue alla sentenza, il che dimostra come permanga in ogni caso uno spazio processuale nell'ambito del quale continua a trovare applicazione la previsione generale dettata dall'articolo 129 cod. proc. pen. 3.4. Non conduce a diverse conclusioni neppure il richiamo alla giurisprudenza secondo cui la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente, posto che tale principio è stato affermato in relazione alla diversa ipotesi in cui il giudice non si sia avveduto dell'intervenuto decesso. Diverso è il caso in esame, nel quale al giudice cui è nota la morte dell'imputato prende atto dell'effetto estintivo, ma pronuncia ugualmente una sentenza assolutoria in applicazione del criterio della prevalenza del proscioglimento, cosa che può fare in quanto l'estinzione del rapporto processuale non preclude il pronunciamento di una clausola assolutoria che, essendo di maggior favore per l'imputato, prescinde dall'instaurazione del contraddittorio. A ben vedere, il senso della regola dettata dall'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. va ravvisato proprio nell'attribuire il potere di decidere nel merito pur in presenza di fatti estintivi che, di per sé, consentirebbero la definizione del procedimento. L'unico effetto che determina il sopravvenuto decesso dell'imputato, quindi, non è ravvisabile in una preclusione assoluta di pronunciare l'assoluzione nel merito, bensì esclusivamente la limitazione di tale possibilità ai soli casi in cui la prova dell'Innocenza emerge ictu oculi e non occorre, pertanto, alcuna forma di giudizio diversa dalla mera constatazione. 3.5. In definitiva, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui a seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera constatazione della causa di proscioglimento. Tale interpretazione è l'unica, infatti, che consente di coniugare il dato testuale dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. con l'esigenza di garantire in ogni caso la prevalenza dell'interesse all'affermazione di innocenza dell'Imputato, anche ove questi sia nelle more deceduto, posto che permane ugualmente un interesse di natura morale, ma anche patrimoniale in capo agli eredi, di veder riconosciuta l'insussistenza del fatto o la non commissione dello stesso da parte de cuius. Deve sottolinearsi, infatti, che la sentenza di assoluzione pronunciata con le formule previste dall'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. comporta l'efficacia del giudicato nell'eventuale giudizio civile che, eventualmente, potrebbe essere instaurato in relazione ai medesimi fatti. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.