Confermato in via definitiva il licenziamento di una (oramai ex) direttrice di un ufficio di Poste Italiane. Fatale un messaggio audio inviato in una chat su WhatsApp contenente critiche alla società e offese ai colleghi.
Fatale alla lavoratrice il messaggio audio condiviso su un gruppo di WhatsApp. Legittimo il licenziamento, sanciscono i giudici, a chiusura del contenzioso relativo ad una oramai ex dipendente di Poste Italiane. Decisivo il passaggio in Appello: in quel contesto, difatti, vengono accolte le obiezioni sollevate da Poste Italiane s.p.a. e viene ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice. Smentita completamente la visione del Tribunale, che aveva ritenuto l’episodio punibile con una sanzione conservativa. Chiara e rilevante, per il giudice di secondo grado, la contestazione mossa dall’azienda alla lavoratrice, ossia «avere reso, nell’ambito di una chat su WhatsApp , una dichiarazione relativa a direttive interne adottate dalla società, concernenti le procedure di controllo relative al possesso del green pass da parte degli utenti che accedevano all’ufficio postale, possesso prescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid», dichiarazione in cui «si faceva riferimento a minacce di sanzioni disciplinari profferite dalla superiore gerarchica» della direttrice «per l ipotesi di mancato controllo, si usavano espressioni offensive verso i colleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanere riservate, indicando anche le modalità che consentivano in concreto di eluderle pur in assenza di green pass». Dulcis in fundo, si è appurato che «la dichiarazione era reperibile su una pagina Facebook riferita ad altro soggetto» ed era «liberamente accessibile e consultabile dal pubblico». In Appello, quindi, viene sancita la legittimità del licenziamento, legittimità «fondata sul carattere plurioffensivo della condotta , sul ruolo rivestito dalla lavoratrice, sulla intensità delle violazioni dei doveri ad essa facenti capo, sulle potenzialità lesive delle dichiarazioni in rapporto ai valori in gioco ed ai presidi di sicurezza approntati dalla parte datoriale in ossequio a disposizioni di legge». Impossibile, quindi, a fronte di tali elementi, «confinare la condotta ascritta fra quelle punite con sanzione conservativa, come viceversa ritenuto in Tribunale». A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo tutte le obiezioni sollevate dalla lavoratrice, la quale deve dire addio definitivamente al proprio posto di lavoro. Condivisa in pieno, in sostanza, la valutazione dei fatti compiuta in Appello. Per quanto concerne la tesi sostenuta dalla lavoratrice, tesi secondo cui «il messaggio vocale oggetto di contestazione, illecitamente diffuso da terzi, era stato affidato ad una chat di gruppo destinata solo agli utenti e quindi configurante mera comunicazione privata», viene ribadita «la utilizzabilità della dichiarazione». Ciò detto, è palese, secondo i giudici di Cassazione, «la fattispecie disciplinarmente rilevante , per il solo fatto che la dichiarazione era stata resa avanti a terzi soggetti e quindi con rifermento agli altri partecipanti al gruppo WhatsApp , come tali, quindi, naturali destinatari della comunicazione audio inviata al gruppo dalla lavoratrice. Di conseguenza, «è sufficiente ad integrare l’illecito» ascritto alla lavoratrice «la circostanza che la dichiarazione fosse stata resa davanti a soggetti terzi , per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat», e «la verifica dell’elemento soggettivo, nel senso del suo carattere intenzionale, è riferita, per l’appunto, alla condotta dichiarativa direttamente rivolta ai partecipanti della chat. Viceversa, l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposo concerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusione del messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo non alla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sue conseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essere portata a conoscenza di soggetti esterni alla chat». Cambiando fronte, poi, i giudici di Cassazione precisano che «la natura di corrispondenza privata, riconoscibile alla messaggistica WhatsApp , se pone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggi riservati diffusi da terzi, non esclude comunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possano integrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, ove connotate, come in questo caso specifico, dalla volontà di ledere la reputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondere informazioni riservate di indicare modalità elusive di procedure prescritte dalla società datrice da lavoro in relazione alla esigenza di contenimento della emergenza pandemica. In altri termini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambito di una corrispondenza privata non scrimina il rilievo disciplinare della condotta». E in questa ottica «era facilmente prevedibile per la lavoratrice che il contesto in cui la dichiarazione era stata resa si prestava a tale ampia diffusione esterna, e già solo tanto costituisce elemento di grande disvalore della condotta». Rilevante, infine, anche la violazione del codice disciplinare che accompagna il contratto collettivo di Poste Italiane, violazione non sanzionabile con misura conservativa. Su questo fronte, difatti, i magistrati di Cassazione osservano che il contratto sanziona con il licenziamento senza preavviso le violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizio alla società o a terzi. Ragionando in questa ottica, è decisivo il riferimento alla «piena consapevolezza nella lavoratrice di agire in contrasto con superiori prescrizioni, sia di carattere generale (affermazioni lesive della reputazione del datore di lavoro e di offese ai colleghi) sia di carattere specifico (con particolare riferimento alla propalazione di informazioni di chiaro contenuto riservato attinenti alle misure adottate in relazione all’emergenza Covid)». Senza dimenticare, poi, «la potenzialità lesiva della condotta dichiarativa, in particolare in relazione alla finalità prevenzionistica, particolarmente rilevante in rapporto ai valori in gioco, anche dell’incolumità delle persone, delle prescrizioni datoriali destinate al contenimento della emergenza pandemica». Tutti gli elementi raccolti consentono, in conclusione, di ricondurre «la concreta fattispecie all’ipotesi considerata dalla norma collettiva come giustificatrice della sanzione espulsiva», chiosano i magistrati di Cassazione, richiamando «la presenza del forte pregiudizio, anche solo potenziale, per la società e per i terzi» a fronte della condotta della lavoratrice.
Presidente Leone – RelatorePagetta Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia, quale giudice del reclamo ex articolo 1 lege n. 92/2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato da ( omissis ) s.p.a. a C. P. sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente, direttrice di un ufficio postale, di avere reso nell’ambito di una chat ( omissis ) una dichiarazione relativa a direttive interne adottate dalla società, concernenti le procedure di controllo relative al possesso del green pass da parte degli utenti che accedevano all’ufficio postale (possesso prescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid); in tale dichiarazione si faceva riferimento a minacce di sanzioni disciplinari profferite dalla superiore gerarchica per l’ipotesi di mancato controllo, si usavano espressioni offensive verso i colleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanere riservate indicando anche le modalità che consentivano in concreto di eluderle pur in assenza di green pass; la dichiarazione era reperibile sulla pagina (OMISSIS) riferita ad altro soggetto, liberamente accessibile e consultabile dal pubblico. 2. La statuizione di legittimità del licenziamento è stata fondata sul carattere plurioffensivo della condotta, sul ruolo rivestito dalla lavoratrice, sulla intensità delle violazioni dei doveri ad essa facenti capo, sulle potenzialità lesive delle dichiarazioni in rapporto ai valori in gioco ed ai presidi di sicurezza approntati dalla parte datoriale in ossequio a disposizioni di legge; tali elementi non consentivano di confinare la condotta ascritta fra quelle punite con sanzione conservativa come viceversa ritenuto nel precedente grado di giudizio. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C. P. sulla base di otto motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memoria. 4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avere affermato che in assenza di reclamo incidentale si fosse formato il giudicato sulla sussistenza del fatto oggetto di addebito, sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’ambito della chat whatsapp, sulla sussistenza e obiettiva rilevanza dell’addebito disciplinare. Richiamate le difese spiegate nel precedente grado di merito sostiene che le disposizioni di cui all’articolo 1 commi 58 e sgg. l. n. 92/2012 non richiedevano che il reclamo incidentale dovesse essere notificato al reclamante. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. La Corte di merito ha affermato che “in assenza di proposizione di reclamo incidentale si era formato il giudicato sia sulla sussistenza del fatto disciplinare nella sua realtà fenomenica (ossia il mero contenuto dichiarativo attribuito alla direttrice), sia sull’utilizzabilità della chat, sia sulla sussista ed obiettiva rilevanza dell’addebito disciplinare”. 2.2. Premesso che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, il giudicato interno non si determina su un fatto ma unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 16853/2028, Cass. n. 12202/2017, Cass. n. 2217/ 2017), appare dirimente nel senso della inammissibilità del motivo in esame la considerazione che parte ricorrente ha allegato di avere, in sede di reclamo, chiesto comunque la conferma della sentenza impugnata (ricorso, pag. 18 primo capoverso) e che non ha dimostrato in termini conformi al criterio di specificità del ricorso per cassazione di avere investito con specifica censura l’accertamento del giudice di merito sulla sussistenza del fatto disciplinare, sulla valutazione di utilizzabilità della chat whatsapp e sull’affermazione di rilevanza disciplinare dell’addebito. Ed invero, le difese asseritamente articolate in relazione a detti profili, così come le conclusioni formulate nel senso di richiedere comunque una modifica della motivazione sul punto non sono evocate nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, i quali devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso; in base ai consolidati dicta di questa Corte il ricorrente è infatti tenuto a specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità che governa il ricorso per cassazione, di cui quello di autosufficienza è corollario (vedi ex plurimis, Cass. n. 29093/2018). 2.3. Parte ricorrente non ha rispettato tali indicazioni essendosi limitata ad un mero rinvio per relationem alla memoria di costituzione presentata in sede di reclamo (ricorso, pag. 13) come non consentito (v. tra le altre, Cass. n. 341/2021 , Cass. n. 11984/2011 ) ed alla trascrizione solo parziale di alcuni brani della stessa (v. ricorso, pag. 18), intrinsecamente inidonea a dimostrare se ed in che misura le richiamate affermazione del giudice di prime cure erano state effettivamente oggetto di censura da parte dell’odierna ricorrente. 2.3. Le considerazioni che precedono assorbono l’esame della specifica questione sulla quale è incentrato il motivo in oggetto, concernente la necessità di notifica del reclamo incidentale alla luce della speciale disciplina dettata dal rito cd. Fornero, questione che comunque risulta infondata nel merito alla luce dei condivisibili approdi ai quali è pervenuto il giudice di legittimità sulla necessità di integrazione della disciplina processuale in tema di reclamo con quella in tema di appello nel rito del lavoro ( Cass. n. 18074/2024 , Cass. n. 24258/2016 ). 3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione dell’ art 7 l. n. 300/1970 per assenza di condotta disciplinarmente rilevante e nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex articolo 132 n 4 cpc e 118 disp. att. c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare che il messaggio vocale oggetto di contestazione, illecitamente diffuso da terzi, era stato affidato ad una chat di gruppo destinata solo agli utenti e quindi configurante mera comunicazione privata. 4.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza 4.2. La inammissibilità si prospetta in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 St. lav. posto che parte ricorrente non chiarisce l’errore di interpretazione o l’errore sussuntivo nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata avuto riguardo alla portata precettiva della previsione, destinata esclusivamente a stabilire la forma procedimentale di esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, a prescindere da ogni verifica sul contenuto dell’addebito ascritto. 4.3. Neppure sussiste apparenza di motivazione, in particolare con riguardo al carattere chiuso della chat whatsapp ed alla natura di comunicazione riservata della dichiarazione resa dalla lavoratrice in tale ambito, avendo la Corte di merito da un lato affermato che non era più in controversia il tema della utilizzabilità della dichiarazione e dall’altro mostrato di ritenere integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante per il solo fatto che la dichiarazione era stata resa “avanti a terzi soggetti” e quindi con rifermento agli altri partecipanti al gruppo (OMISSIS), come tali naturali destinatari della comunicazione audio inviata al gruppo dalla lavoratrice. 5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articolo 7 l. n. 300/19790, dell’ articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per violazione del principio di immutabilità della contestazione e dei motivi di licenziamento per giusta causa 6.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 6.2. La Corte di merito ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione ritenendo che la condotta accertata e ritenuta di rilievo disciplinare fosse comunque ricompresa fra quelle oggetto di addebito nella lettera di contestazione. Le critiche formulate con il motivo in esame non sono idonee alla valida censura della decisione sul punto in quanto si limitano a esprimere un mero dissenso valutativo circa il contenuto della lettera di addebito, senza veicolarlo, come viceversa necessario, attraverso la deduzione di violazione di specifiche regole legali di interpretazione, applicabili come noto anche agli atti unilaterali, onde contrastare il risultato ermeneutico al quale era pervenuta la Corte di merito nel ricostruire le condotte oggetto di addebito. In questa prospettiva si rivelano quindi non pertinenti oltre che generiche le deduzioni che muovono dall’assunto che le ragioni del licenziamento risiedevano nel boicottaggio o nel tentativo di boicottaggio posto in essere dalla lavoratrice delle misure sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19. 7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articolo 7 l. n. 300/1979 e dell’ articolo 115 c.p.c. censurando la sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell’elemento soggettivo, ulteriormente deducendo, ex articolo 360 n. 4 c.p.c., contraddittorietà di motivazione sulla prevedibilità della diffusione del messaggio inviato via whatsapp contenente la dichiarazione oggetto di addebito. 8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le ragioni alla base della decisione. 8.1. La Corte di merito ha infatti ritenuto sufficiente ad integrare l’illecito ascritto la circostanza che la dichiarazione fosse stata resa “davanti a soggetti terzi” (sentenza, pag. 18, ultimo cpv), per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat, secondo quanto già sopra evidenziato (v. paragrafo 4.3.); nel ragionamento decisorio seguito dal giudice del reclamo la verifica dell’elemento soggettivo nel senso del suo carattere intenzionale è riferita per l’appunto alla condotta dichiarativa direttamente rivolta ai partecipanti della chat; viceversa, l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposo concerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusione del messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo non alla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sue conseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essere portata a conoscenza di soggetti esterni alla chat. E’ inoltre da rimarcare che la natura di corrispondenza privata, riconoscibile alla messaggistica (OMISSIS) (v. Corte cost. n. 170/2023 ), se pone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggi riservati diffusi da terzi, problema nello specifico superato dal fatto che non è stata investita da censura la affermazione di prime cure in punto di utilizzabilità della messaggistica in questione (sentenza, pag. 18 primo capoverso), non esclude comunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possano integrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, ove connotate, come nello specifico, dalla volontà di ledere la reputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondere informazioni riservate di indicare modalità elusive di procedure prescritte dalla società datrice da lavoro in relazione alla esigenza di contenimento della emergenza pandemica. In altri termini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambito di una corrispondenza privata non scrimina il rilievo disciplinare della condotta. Alla stregua di tali considerazioni non sussiste la denunziata perplessità o contraddittorietà di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo posto che l’accertamento del suo diverso atteggiarsi ha ad oggetto in un caso la condotta in sé (intenzionale) e nell’altro gli effetti ad essa connessi che, in quanto prevedibili, sono imputati alla lavoratrice a titolo di colpa. 9. Con il quinto motivo si deduce ex articolo 360 n. 3 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’ articolo 111 Cost. e dell’ articolo 112 c.p.c. con riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, per avere la Corte di merito fondato la responsabilità della dipendente sull’asserita prevedibilità della diffusione esterna del messaggio mentre (OMISSIS) aveva sempre sostenuto la tesi del dolo eventuale. 10. Il motivo deve essere respinto. 10.1. La Corte di merito, nell’esaminare il motivo di reclamo di Poste che contestava la sentenza di primo grado per avere escluso la volontà della lavoratrice di diffonde ad una cerchia più estesa rispetto ai partecipanti alla chat la dichiarazione vocale contenente la indicazione delle modalità elusive del controllo del possesso del green pass, ha ritenuto la questione di rilievo ben delimitato ed ha affermato che anche a non voler ritenere configurabile un dolo eventuale, in assenza di prova rigorosa della quale era onerata la parte datrice, cionondimeno era facilmente prevedibile per la lavoratrice che il contesto nel quale la dichiarazione era stata resa si prestava a tale ampia diffusione esterna e già solo tanto costituiva elemento di grande disvalore della condotta. 10.2. Tanto premesso, risulta già in astratto inconfigurabile la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato che si realizza quando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decida su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 8048/20192019, Cass. n. 9002/2018). Nel caso di specie, viceversa, la decisione della Corte di merito è stata contenuta nell’ambito della originaria domanda di impugnativa del licenziamento essendosi la Corte di merito, a fronte del motivo di reclamo incentrato sulla verifica dell’elemento soggettivo concernente gli effetti all’esterno della condotta dichirativa, limitata a riconoscere che pur in assenza di dolo eventuale la condotta era imputabile a livello di colpa, la quale non elideva la gravità della stessa sotto il profilo disciplinare. 11. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex articolo 360, n. 3 c.p.c. nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’articolo 54 c.c.n.l. applicabile, dolendosi in sintesi che la Corte avesse ritenuto compreso nell’ambito delle previsioni della norma collettiva non solo comportamenti dolosi ma anche comportamenti comunque volontari di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario, condotte che asserisce non oggetto di previsione nel testo contrattuale 12. Con il settimo motivo deduce ex articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per violazione del codice disciplinare di cui al contratto collettivo di (OMISSIS), per avere la sentenza impugnata ritenuto che la condotta accertata non fosse sanzionabile con misura conservativa e per avere omesso di motivare sul punto. 13. I motivi, sesto e settimo, esaminati congiuntamente per connessione sono infondati 13.1. L’articolo 54 c.c.n.l., comma VI per il profilo che viene in rilievo, sanziona con il licenziamento senza preavviso le violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizio alla società o a terzi. 13.2. Dall’accertamento operato in concreto dalla Corte di merito emerge che quest’ultima, fermo quanto osservato in tema di elemento soggettivo riferito agli effetti di conoscibilità all’esterno dei messaggi inviati in chat, quanto alla condotta dichiarativa, laddove ha fatto riferimento al carattere intenzionale della stessa (sentenza, pag. 20), ha mostrato di ritenere la piena consapevolezza nella lavoratrice di agire in contrasto con superiori prescrizioni, sia di carattere generale (v., in tema di affermazioni lesive della reputazione del datore di lavoro e di offese ai colleghi, sentenza, pag. 18 ultimo capoverso) sia di carattere specifico (v., con particolare riferimento alla propalazione di informazioni di chiaro contenuto riservato attinenti alle misure adottate in relazione all’emergenza covid, sentenza, pag.19, primo capoverso); ha verificato inoltre la potenzialità lesiva della condotta dichiarativa in particolare in relazione alla finalità prevenzionistica (particolarmente rilevante in rapporto ai valori in gioco, anche dell’incolumità delle persone) delle prescrizioni datoriali destinate al contenimento della emergenza pandemica. Tale accertamento di fatto, non validamente contrastato dall’odierna ricorrente, dà contezza della riconducibilità della concreta fattispecie all’ipotesi considerata dalla norma collettiva come giustificatrice della sanzione espulsiva. A riguardo, al fine di escludere la sussumibilità della condotta in oggetto fra quelle punite con sanzione conservativa dalla norma collettiva, è sufficiente osservare che il discrimine tra queste ultime e quella applicata dalla Corte di merito è rappresentata dalla idoneità della violazione punita con sanzione espulsiva ad arrecare un “forte pregiudizio”, attuale o potenziale, alla società o a terzi. Ed è proprio la presenza di tale pregiudizio, anche solo potenziale, che quale elemento costitutivo della fattispecie giustifica sul piano sanzionatorio l’applicazione della misura espulsiva. 13.3. Le ulteriori deduzioni articolate, che denunziano in sintesi la mancata valorizzazione di alcune circostanze quali l’assenza di precedenti disciplinari, il mancato coinvolgimento nella chat di altri dipendenti di Poste, ecc. risultano inammissibili. Secondo un consolidato insegnamento il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/ 2012, Cass. n. 7948/2011 , Cass. n. 24349/ 2006, Cass. n. 3944/2005, Cass. n. 444/2003 ). La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, vizio non specificamente denunziato e comunque insussistente. 14. Con l’ottavo “motivo” si deduce violazione e falsa applicazione dell’ articolo 92 c.p.c. come conseguenziale impugnazione in punto di regolamento delle spese. 15. Il motivo, è inammissibile; laddove parte ricorrente dichiaratamente prefigura un diverso regolamento delle spese di lite in conseguenza “dell’auspicato accoglimento dei motivi di cassazione di cui ai punti che precedono”, esso non appare neppure riconoscibile come tale ai sensi dell’ articolo 360 comma 1 c.p.c. , non essendo inteso a fa valere direttamente un vizio della sentenza impugnata. 15.1. La deduzione che lamenta la mancata considerazione della condotta delle parti al fine della compensazione anche solo parziale delle spese di lite risulta invece inammissibile stanti in ragione dei limiti del sindacato di legittimità al quale è riservato il solo controllo del rispetto del principio di soccombenza, al qual è estranea la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite ( ex plurimis, Cass. n. 9860/2025 ) 16. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite. 17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535/2019 ). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500 per compensi professionali, € 200, per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.