Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute fiscali quale sostituto di imposta sulle retribuzioni dovute per licenziamento illegittimo, mentre per il versamento dei contributi previdenziali tanto per la quota a proprio carico che per quella a carico del lavoratore occorre distinguere tra nullità o inefficacia del licenziamento e annullabilità del recesso perché privo di giusta causa o giustificato motivo.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, fornisce una esaustiva analisi sugli obblighi fiscali e contributivi gravanti sul datore di lavoro nel caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento. La vicenda nasce da un giudizio promosso da alcuni dipendenti di un Comune che all’esito di una sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti intimati dall’ente, si erano visti corrispondere le somme calcolate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, comprese le quote (dei contributi) a carico dei dipendenti. L’accertamento dei crediti di lavoro comporta la loro liquidazione al lordo La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il proprio orientamento secondo cui l’ accertamento giudiziale di crediti di lavoro determina la loro liquidazione al lordo delle ritenute fiscali e della contribuzione a carico del lavoratore e questo sia per gli importi dovuti a titolo retributivo (cfr Cass. n. 6407/193, ovvero Cass n. 4534/1996), sia per quelli risarcitori a titolo di lucro cessante quali ad esempio l’indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo ( Cass. n. 2544/2001 ). Tuttavia, all’esito della sentenza di condanna è al momento del pagamento che vanno svolte le valutazioni su chi è onerato ed in che misura devono eseguirsi i versamenti al fisco ed agli enti previdenziali. Il datore provvede alle ritenute fiscali sul risarcimento per licenziamento illegittimo La Suprema Corte ricorda come tutte le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio siano soggette a tassazione se volte reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d lucro cessante ) cui è riconducibile il risarcimento per licenziamento illegittimo ( Cass. n. 5108/2019 , oppure Cass. n. 8615/2023). L’importo dovuto ai lavoratori dovrà dunque essere assoggettato a tassazione (separata) da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta, ove dia spontanea esecuzione alla sentenza (Cass. n. 3912/1982). Le quote contributive a carico del datore L’articolo 19 (e 23) della legge n. 218/1952 prevede che, qualora il datore non provveda ai pagamenti contributivi alla scadenza, essi restino a suo carico anche per la quota di pertinenza del lavoratore. Nel caso oggetto di giudizio, la Suprema Corte pone l’attenzione sul fatto che l’inadempimento contributivo non sia relativo alle retribuzioni dovute per un rapporto costantemente in atto, ma al risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo . I giudici, dopo aver segnalato un orientamento secondo cui nel regime previsto dall’articolo 18 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro sarebbe tenuto a versare tutti i contributi previdenziali compresa la quota a carico del lavoratore per il periodo tra la data del recesso e della sentenza di reintegra ( Cass. 8800/2008 ), evidenziano come le successive Sezioni Unite (Cass. SU n. 19665/2014) intervenute sul diverso tema delle sanzioni previdenziali da ritardato pagamento all’esito della reintegrazione del lavoratore abbiano operato un distinguo significativo a seconda del tipo di sentenza resa e del vizio del licenziamento . In particolare, nel caso di nullità o inefficacia del licenziamento , la sentenza sarebbe di tipo dichiarativo ed il datore di lavoro oltre a ricostruire la posizione contributive del lavoratore ora per allora deve pagare le sanzioni civili per l’omissione ai sensi dell’articolo 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/200. Nel caso invece di annullabilità del licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo, la sentenza che contiene l’ordine di reintegra è costitutiva e quindi l’obbligo contributivo è rispristinato ex tunc senza che si possa configurare omissione contributiva, con conseguente non debenza delle sanzioni. Il pagamento della quota contributiva a carico del lavoratore La Suprema Corte, recependo ed adattando tali principi all’ipotesi del versamento della quota contributiva in capo al lavoratore, ha chiarito che ai sensi degli articolo 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 le conseguenze si produrranno , in caso di nullità o inefficacia del licenziamento, fin dalle scadenze dei termini di pagamento di tempo in tempo maturate . Cioè il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora , deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa. Nel caso invece di licenziamento annullabile, la ricostituzione ora per allora comporta che il trasferimento del debito contributivo dal lavoratore al datore (della relativa quota) si verifichi solo dalla ricostituzione del rapporto di lavoro , con la conseguenza che il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente per effetto della pronuncia giudiziale è invece legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza. A tal riguardo, si precisa che nell’ipotesi di cui all’ articolo 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 , le retribuzioni dovute al lavoratore possono non essere tutte quelle maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, sebbene quanto ai contributi le norme ne dispongano il pagamento senza limitazioni . Ciò determina che il tempestivo pagamento datoriale dei contributi dopo la pronuncia giudiziale giustifica il pagamento al “netto” di essi solo per quanto riguarda le retribuzioni dovute al lavoratore a titolo risarcitorio , mentre resta a carico datoriale l’obbligo contributivo (anche della quota a carico del lavoratore) per tutte le altre mensilità non coperte dal pagamento di retribuzioni.
Presidente Di Paolantonio – Relatore Bellè Fatti di causa 1. Ra.Gi. e Zu.Vi. hanno agito in via monitoria nei confronti del Comune di Cologno Monzese al fine di vedersi corrispondere le somme ad essi dovute in forza della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti intimati dall'ente nei loro confronti, condannando al risarcimento ai sensi dell' articolo 18 della legge n. 300 del 1970 in misura pari alle retribuzioni maturate dal recesso al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, è accaduto che il Comune aveva determinato rispettivamente in Euro 219.395,66 lordi ed Euro 211.097,07 lordi le somme dovute al Ra.Gi. e Zu.Vi., corrispondendo poi loro i minori importi netti di Euro 109.324,00 ed Euro 105.185,00, così calcolati in ragione dell'applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali. 2. Il Tribunale di Monza, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune, ha escluso il diritto all'erogazione delle rivendicate somme lorde, gravando sul datore di lavoro l'obbligo di effettuare le ritenute fiscali e previdenziali stabilite per legge anche per gli importi erogati ex articolo 18 legge n. 300/1970 , cit. Contro la sentenza i lavoratori hanno proposto appello, sostenendo che il loro rapporto era terminato per superati limiti di età già diversi anni prima della declaratoria di illegittimità del recesso, sicché il Tribunale aveva errato nel ritenere il Comune sostituto d'imposta , in quanto, per effetto della pregressa cessazione dei rapporti, le obbligazioni fiscali e previdenziali gravano direttamente sui destinatari delle erogazioni, da pagarsi perciò al lordo e non al netto . La Corte d'Appello, citando Cass. n. 2407/2019 e altre pronunce in termini, ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che l'obbligo di effettuare le ritenute in questione grava pur sempre sul datore di lavoro che adempia alla condanna in relazione a indennità traenti comunque origine nel rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento datoriale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia in corso o cessato al tempo della pronuncia di illegittimità del recesso. 3. Contro tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui si oppone con controricorso il Comune di Cologno Monzese. La causa, dapprima avviata a trattazione camerale, è stata quindi rimessa a udienza pubblica per il rilievo nomofilattico delle questioni. Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, poi in udienza rettificando le proprie conclusioni, in esito alle difese scritte delle parti, chiedendo il suo rigetto. Sono in atti memorie difensive di ambo le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell' articolo 19 della legge n. 218/1952 , affermando che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata atteneva a situazioni ove il rapporto di lavoro era stato ripristinato una volta annullato il licenziamento, sicché si poteva ritenere persistente il rapporto in capo al lavoratore ed al datore di lavoro il quale ultimo, in tali evenienze, legittimamente trattiene, quale sostituto di imposta, il contributo a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del t.u.i.r. e si precisa che nella specie si trattava di redditi a tassazione separata, perché erogati in un periodo successivo rispetto a quello normale di retribuzione, la cui imposta era da calcolare dunque in misura diversa rispetto agli altri redditi. Se però, con la cessazione del rapporto, il datore di lavoro non riveste più la qualifica di sostituto di imposta, è lo stesso lavoratore che deve determinare l'imposta dovuta e riportare nella dichiarazione le somme percepite e versare l'imposta relativa, nella misura del 20%, a titolo d'acconto. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla problematica enunciata che attiene al calcolo e liquidazione delle somme dovute a rapporto di lavoro cessato e non ad altre questioni e vizio di omessa motivazione con riferimento al pagamento delle indennità dovute ai ricorrenti ed al loro importo effettivo . Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello, con motivazione apparente, avrebbe eluso il tema di causa, senza rispondere al quesito in ordine al se, dopo anni dalla cessazione del rapporto, sia ancora individuabile un datore di lavoro e sia ancora presente la figura del sostituto di imposta, ancor più a fronte di somme erogate a titolo risarcitorio. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 64 comma 1 (riferito a sostituto e responsabile d'imposta ) e con esso si assume che le disposizioni di legge non prevedono la figura del sostituto di imposta a rapporto di lavoro ormai cessato da anni. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 51-bis del D.L. n 69 del 2013, conv., con modif., dalla legge n. 98/2013 . La citata normativa ha infatti previsto, a decorrere dal 2014, che i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, in assenza di un sostituto d'imposta, possano adempiere agli obblighi fiscali presentando l'apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini del 5 e 8 per mille. In proposito si adduce che il Comune aveva effettuato pagamenti al Fisco con criteri neanche esaminati in contraddittorio, trattenendo contributi non dovuti in relazione a rapporti di lavoro ormai cessati e si sostiene che la mancata ammissione della c.t.u. contabile, pur richiesta, si era tradotta in un vizio di motivazione della sentenza. Il sesto motivo contiene la denuncia, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla mancata ammissione della c.t.u. contabile, che era indispensabile, sicché il giudice d'appello era tenuto a disporla, cosa che non aveva fatto senza motivare a riguardo, a fronte del diritto della parte a poter comprovare i fatti allegati. Con il settimo ed ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. , in quanto il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, il che sta a significare che deve sempre ammettere le prove ammissibili e rilevanti qualora la richiesta sia formulata ai sensi del codice di rito. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica. 3. Nella giurisprudenza di questa S.C. è pacifico che l'accertamento dei crediti di lavoro in sede di cognizione comporta la loro liquidazione al lordo delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. Ciò è stato affermato da tempo risalente rispetto agli importi dovuti a titolo retributivo ( Cass. 28 ottobre 1983, n. 6407 ; Cass. 16 maggio 1996, n. 4534), come anche rispetto ai crediti risarcitori parametrati sulle retribuzioni a titolo di lucro cessante, quale l'indennità conseguente al licenziamento illegittimo (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2544). 3.1. Infatti, è ad un momento successivo alla pronuncia giudiziale, e perciò nella fase esecutiva del pagamento, che devono determinarsi le quote da destinare all'assolvimento degli obblighi relativi al fisco, agli enti di previdenza ed al lavoratore ( Cass. 4534/1996 cit.; Cass. 6487/1983 cit.; Cass. 5 ottobre 1981, n. 5228). È parimenti principio ormai consolidato quello per cui, eseguiti tali pagamenti - spontaneamente o su ordine giudiziale - secondo le rispettive quote, qualora si verifichi che si è in tal modo realizzato un indebito, il lavoratore è tenuto a restituire solo gli importi netti da lui concretamente ricevuti, mentre è il datore a dover procedere ai recuperi delle quote versate all'erario ed in sede previdenziale (Cass. 2 ottobre 2020, m. 21196; Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464 ). 3.2. In tale quadro, è chiaro che, una volta espressa la condanna giudiziale in importi lordi, al momento del pagamento vanno svolte le valutazioni in ordine ai versamenti da eseguire al fisco o agli enti di previdenza. 4. Quanto al fisco, è pacifico che in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), come è rispetto al risarcimento per licenziamento illegittimo (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108; Cass. 27 marzo 2023, n. 8615). In proposito, l'assunto secondo cui, essendo i ricorrenti andati in pensione e ricevendo l'importo una tantum, si procederà a tassazione separata, non esclude che il solvens, trattandosi comunque di risarcimento soggetto a tassazione secondo quanto sopra detto, resti sostituto d'imposta e debba dunque applicare le trattenute (sulla compatibilità tra tassazione separata e ritenuta d'acconto, v. anche Cass. 8 aprile 2004, n. 6910), giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l'obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava su di lui, ove dia spontanea esecuzione alla sentenza ( Cass. 29 giugno 1982, n. 3912 ). L' articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede infatti che gli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - categoria cui certamente pertiene il Comune che è parte in causa, stante il disposto dell'allora articolo 87, co. 1, lett. c) cit. ora articolo 73, co. 1 lett. c, cui va il rinvio, per effetto dell'articolo 2, co. 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 - devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipiente e ciò allorquando essi corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 del medesimo D.P.R. (ora articolo 51), ovverosia tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (...), in relazione al rapporto di lavoro . Il riferirsi degli importi al rapporto di lavoro è certo ed il pensionamento, come detto, non ha alcun effetto, perché quello che viene adempiuto resta pur sempre un debito dell'ente, per i titoli che impongono il suo operare come sostituto d'imposta. Già si è anche detto sulla tassabilità di quelle entrate. Il periodo d'imposta è poi quello in cui è avvenuto il pagamento e resta fermo che, quanto corrisposto, andrà ovviamente a credito fiscale dell'accipiens e dovrà essere considerato nel regolare i reciproci rapporti, quale che sia la forma di tassazione cui quei redditi saranno assoggettati. Non vi è dunque ragione per ritenere che il Comune non dovesse applicare la ritenuta ed anzi, opinando diversamente, visto quanto si dirà rispetto all'avvenuto versamento al fisco, si finirebbe per realizzare un'indebita duplicazione di pagamento ai danni dell'ente. 4.1. In merito all'avvenuto pagamento all'erario di quelle quote, al di là dei dati esposti dal controricorrente nella memoria, onde replicare alle conclusioni (poi modificate in udienza) contenute nelle note scritte del Pubblico Ministero (sentenza di primo grado che ne avrebbe dato atto; mancanza di contestazione in sé delle deduzioni svolte sul punto in primo grado dal Comune; emergenza documentale dei versamenti), vi è da dire che il dato è anche in sé pacifico. Del resto, la c.t.u. è prospettata nel sesto motivo come mezzo per dirimere i temi fiscali sul piano sostanziale, ma su ciò si è già detto in precedenza e dunque ogni questione sul punto è da aversi per superata. 5. Quanto alla questione sulle ritenute previdenziali, il tema presenta ulteriori complessità. 5.1. Nel caso di specie, come emerge dal controricorso e come è nella natura del soggetto datore di lavoro, la contribuzione che viene in evidenza è quella ex CPDEL ed ex INADEL. L'articolo 19 (e 23) della legge n. 218 del 1952 prevede in effetti che, qualora il datore non provveda ai pagamenti contributivi alla scadenza, essi restino a suo carico anche per la quota di pertinenza del lavoratore. La legge n. 218 cit., come emerge anche dal suo titolo, riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, cui al tempo di formazione di quella disposizione erano estranei, ex articolo 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935, gli impiegati pubblici (v. anche Cass. 16 febbraio 1990, n. 1152). Questa S.C. ha già peraltro ritenuto che il principio sotteso a quelle disposizioni è da considerare di natura generale (Cass. 17 settembre 2015, n. 18232), stante la portata non solo sanzionatoria di quell'effetto, avendo esso finalità anche regolativa di una situazione in cui sarebbe contrario alla struttura stessa della fattispecie riconoscere in capo al lavoratore la sussistenza alle scadenze di un obbligo contributivo diretto , spesso in assenza di pagamento delle retribuzioni cui esso accede. Ciò esclude che possa essere il tema della natura dei contributi, specie rispetto alle quote ex CPDEL, ad essere dirimente. 5.2. Si deve però rilevare che, nel caso di specie, a venire in evidenza non è l'inadempimento contributivo rispetto a retribuzioni correnti di un rapporto costantemente in atto, ma sono gli effetti sul piano contributivo della corresponsione di importi, parametrati sulle retribuzioni, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. 5.2.1. In passato, questa S.C. ha ritenuto che nel regime di stabilità reale previsto dall' articolo 18 della legge n. 300 del 1970 nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell' articolo 23 della legge n. 218 del 1952 (Cass. 4 aprile 2008, n. 8800). 5.2.2. Successivamente, pronunciando sul diverso tema delle sanzioni da ritardato pagamento ed in composizione di un pregresso contrasto, si è affermato che, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora , deve pagare le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 19665). Ciò sul presupposto che, in esito al licenziamento e pur quando esso sia stato impugnato, il rapporto previdenziale si interrompe e dunque non è consentito il versamento dei contributi (Cass., S.U., cit. e già anche Cass. 1 aprile 2009, n. 7934), ma con la differenza che gli effetti delle pronunce, nei diversi casi di nullità-inefficacia e annullabilità del licenziamento, comportano, anche per la formulazione dell'articolo 18 nei suoi distinti commi, che se c'è un vizio di nullità che affetta il licenziamento, (...) la sentenza, che contiene l'ordine di reintegrazione, è dichiarativa, l'obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e quindi c'è una vera e propria omissione contributiva con la conseguente debenza delle sanzioni civili; se invece c'è un vizio di annullabilità che inficia il licenziamento, la sentenza, che contiene l'ordine di reintegrazione, è costitutiva e quindi l'obbligo contributivo è ripristinato ex tunc senza che ci sia omissione contributiva con conseguente non debenza delle sanzioni civili . Quest'ultimo indirizzo, si è poi consolidato (Cass. 20 novembre 2017, n. 27450) ed ha portato di recente a ritenere, nel caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva ( Cass. 26 maggio 2023, n. 14778 ). Ciò nel senso - sviluppato sulla base dell'argomentare delle Sezioni Unite - che nel caso di licenziamento annullato (...) la sentenza è costitutiva e rappresenta il titolo che ricostituisce, seppure ex tunc in forza di una fictio iuris, un rapporto che, fino al tempo della sentenza, era stato risolto. Fino al tempo della sentenza, proprio perché era mancato il rapporto di lavoro, non vi era obbligo di contribuzione, il quale riprende dal momento della sentenza e include il montante dei contributi arretrati non pagati dal tempo del licenziamento a quello della sentenza . 5.3. Evidentemente, l'evoluzione avutasi in tema di sanzioni per il tardivo pagamento dei contributi non può non trovare coerente adeguamento - sempre in relazione al caso del licenziamento - anche rispetto al tema del consolidarsi solo in capo al datore degli obblighi contributivi per la quota a carico del lavoratore, trattandosi pur sempre di effetti di un medesimo inadempimento datoriale. Ne deriva che, se vi è licenziamento, le conseguenze di cui agli articolo 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 si produrranno, in caso di nullità o inefficacia di esso, fin dalle scadenze dei termini di pagamento di tempo in tempo maturate, mentre in caso di licenziamento annullabile, la ricostituzione ora per allora consente di ritenere che l'effetto di trasferimento del debito contributivo dal lavoratore al datore si verifichi solo dalla ricostituzione del rapporto di lavoro con sentenza costitutiva. Ciò con l'ulteriore distinguo, che inevitabilmente discende dal fatto che le retribuzioni a titolo risarcitorio, nel regime di cui all' articolo 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970 , come anche nel regime, qui non applicabile ratione temporis, dell' articolo 63, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 , possono non essere tutte quelle maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, sebbene quanto ai contributi le norme ne dispongano il pagamento senza limitazioni. Distinguo da cui deriva che il tempestivo pagamento datoriale dei contributi dopo la pronuncia giudiziale giustifica il pagamento al netto di essi per quanto riguarda le retribuzioni dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, mentre resta a carico datoriale l'obbligo contributivo per le mensilità non coperte dal pagamento di retribuzioni. Ciò non solo perché tutto comunque risale ad un fatto datoriale di inadempimento (il licenziamento illegittimo), ma anche perché sarebbe palesemente contrario al sistema, oltre che a quanto sotteso alla regolazione di cui agli articolo 19 e 23 della legge n. 182 del 1952, che il lavoratore dovesse pagare contributi su retribuzioni che da lui mai saranno ricevute. 6. Il diritto rivendicato dai ricorrenti - nei cui riguardi nel caso di specie le retribuzioni sono state tutte corrisposte, applicandosi, ratione temporis, il testo dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1979 antecedente alle modifiche di cui alla legge n. 92 del 2012 (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868) - dipende quindi dalla natura della sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento e dalla tempestività o meno del pagamento rispetto ad essa. 7. Quanto al primo punto, poiché il maturare della fattispecie che giustifica il trasferimento dell'obbligo ed il riemergere del diritto retributivo è fatto costitutivo del diritto del lavoratore, sarebbe spettato ai ricorrenti addurre, al fine di far constare la violazione di legge, i connotati esatti della pronuncia resa in sede di rinvio e che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Tali particolari non emergono tuttavia dal ricorso per cassazione e ciò già basterebbe a far escludere la fondatezza della pretesa. Peraltro, esiti ultimi non favorevoli alla tesi dei ricorrenti si hanno anche a voler considerare - quale documento conoscibile d'ufficio - la sentenza di questa S.C. da cui quel giudizio di rinvio è poi scaturito. In quella pronuncia si è ritenuto che la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall' articolo 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008 , conv. con modif. dalla L. n. 133 del 2008 , in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza vìola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e l'art.6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE. Il senso è dunque quello per cui l'anzianità contributiva, secondo quel regime giuridico, pur contemplata in sé dalla disposizione, può costituire giustificato motivo obiettivo di licenziamento, ma solo al combinarsi di essa con altri elementi carattere organizzativo. Ne deriva che non si può parlare - in assenza di altri elementi - di licenziamento nullo o discriminatorio, ma solo di licenziamento che, pur sulla base di tale dato di anzianità, richiede un più ampio fondamento sostanziale, e poi anche motivazionale, per ritenere ricorrente il corrispondente giustificato motivo. 7.1 Non può dunque dirsi che l'obbligo contributivo sia sorto a carico del datore di lavoro prima dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità dei recessi. 8. Quanto al pagamento dei contributi, anche qui è indubbio che, dato il titolo per cui esso doveva avvenire, era proprio il datore di lavoro a doverlo eseguire, a nulla rilevando che il rapporto fosse cessato ed anzi verificandosi, in caso di mancato adempimento, l'effetto traslativo del debito di cui si è detto. L'avvenuto pagamento agli enti di previdenza è del resto pacifico e quanto alla regolarità di esso sul piano previdenziale i ricorrenti nulla dicono, sicché sul punto - riguardante anche profili di fatto - non si può scendere ulteriormente in questa sede. 9. Quanto sopra detto assorbe ogni diversa considerazione ed il ricorso - tenuto anche conto che sui profili di mero diritto non vi è luogo a discorrere di vizi motivazionali - va quindi integralmente rigettato. 10. La complessità delle questioni oggetto del decidere, trasversali tra il diritto del lavoro, quello tributario ed il diritto previdenziale e per alcuni versi caratterizzate anche da novità, giustifica la compensazione delle spese del grado. 11. Può anche esprimersi il seguente principio, in continuità con il richiamato indirizzo delle Sezioni Unite ed in adattamento di esso alla diversa fattispecie qui in esame: In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , occorre distinguere - ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell' articolo 23 della legge n. 218 del 1952 - tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora , deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa; nel secondo caso, il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è invece legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza . Vale altresì, per gli aspetti fiscali, questo ulteriore principio: L'accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo va effettuata senza considerare gli oneri fiscali gravanti sul datore di lavoro come sostituto d'imposta; tuttavia, il datore di lavoro legittimamente al momento del pagamento, effettua le ritenute e corrisponde il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 dicembre 2025. Depositato in Cancelleria l'1 aprile 2026.