Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza o dai dispositivi indossabili della polizia penitenziaria possono entrare in un eventuale procedimento disciplinare solo quando non vengono trasformate nel fondamento esclusivo dell’addebito e restano strettamente collegate alla finalità istituzionale per cui l’impianto è stato installato.
È questo il principio che emerge con particolare chiarezza dalla circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia n. 150735.U, del 30 marzo 2026, che affronta un tema destinato ad avere riflessi ben oltre il contesto penitenziario: il rapporto tra le immagini raccolte per esigenze di sicurezza e il loro possibile utilizzo nel successivo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. Il documento muove da una premessa molto evidente. Il trattamento delle immagini deve restare ancorato ai principi eurounitari e nazionali di necessità, proporzionalità, minimizzazione e pertinenza , che impediscono qualsiasi slittamento automatico della videosorveglianza verso finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa. In altri termini, un sistema installato per presidiare ambienti sensibili, garantire la sicurezza di strutture complesse o prevenire eventi critici non può essere utilizzato automaticamente come strumento ordinario di verifica del comportamento del personale in servizio. Proprio per questo la nota richiama la necessità di distinguere tra finalità primaria dell’impianto e possibile utilizzazione successiva delle immagini in presenza di fatti eccezionali che abbiano già assunto autonoma rilevanza organizzativa o disciplinare. L’elemento più interessante è che il Dipartimento non esclude in assoluto l’utilizzo disciplinare delle immagini, ma ne delimita rigorosamente il presupposto . La registrazione, previo accordo con le organizzazioni sindacali, può sostenere una contestazione già fondata su elementi istruttori acquisiti incidentalmente come dichiarazioni, relazioni di servizio, riscontri documentali o altri elementi oggettivi raccolti prima dell’accesso ai filmati. In questo quadro il video non diventa la fonte originaria dell’addebito, ma uno strumento di conferma e di rafforzamento di una ricostruzione già delineata. La nota richiama il precedente del Consiglio di Stato (sez. I, parere n. 454/2024), secondo cui le riprese possono contribuire a chiarire il contesto fattuale di un evento critico, purché non sostituiscano integralmente il percorso istruttorio che deve sorreggere il procedimento disciplinare. È un passaggio di particolare rilievo anche per le amministrazioni locali, dove cresce il ricorso a telecamere, bodycam e altri dispositivi mobili in ambienti di lavoro o in contesti di servizio operativo. La linea interpretativa che emerge è univoca. Il dato visivo può entrare nel fascicolo disciplinare solo se il fatto contestato è già emerso attraverso un autonomo processo di verifica e se la consultazione delle immagini resta coerente con il motivo per cui il sistema è stato legittimamente attivato. Diversamente si rischia di oltrepassare il confine del controllo indiretto e continuativo del lavoratore , con conseguenze delicate sia sul piano della protezione dei dati personali sia sul versante del diritto del lavoro. In pratica la telecamera non può essere installata per una finalità e poi utilizzata liberamente per altre esigenze organizzative. Tuttavia, quando un evento critico coincide con la ragione stessa dell’impianto, la registrazione può legittimamente concorrere all’accertamento dei fatti anche con effetti indiretti sul piano disciplinare. È una distinzione sottile ma decisiva, perché conferma che il vero nodo non è l’esistenza del filmato, ma il modo in cui l’amministrazione costruisce l’intero percorso istruttorio prima di attribuire rilevanza disciplinare alle immagini.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, circolare 30 marzo 2026, n. 150735.U