La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una donna condannata per omicidio colposo stradale a seguito della morte del passeggero trasportato non allacciato alla cintura di sicurezza, avendo il conducente un preciso dovere di verificare che il passeggero indossi la cintura e, in caso di rifiuto, di non dare corso al trasporto.
Il sinistro si è verificato su un tratto in discesa, con curva a stretto raggio e fondo bagnato. L’auto ha perso aderenza, ruotando sul proprio asse e urtando il guard‑rail dell’opposta corsia. Sebbene la velocità fosse prossima al limite di 50 km/h, gli accertamenti tecnici hanno evidenziato che, mantenendo un’andatura prudenziale di 45 km/h, la curva sarebbe stata percorribile in sicurezza, evitando l’impatto. Da qui la conferma della violazione dell’ articolo 141 cod. strada , che impone di modulare la velocità in funzione delle concrete condizioni della strada e delle curve, nonché delle regole generali di diligenza e prudenza. Tra le varie questioni sollevate dalla difesa, la Cassazione ribadisce un principio di particolare rilievo, supportato da consolidata giurisprudenza di legittimità: «Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza , ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura […]» ( sez. IV, 10 novembre 2020, n. 32877 , Quaranta, Rv. 280162-01). Nel caso di specie il mancato uso della cintura da parte del passeggero, seduto accanto all’imputata e da questa ben visibile, non risulta affatto circostanza imprevedibile idonea a interrompere il nesso causale, ma deve essere inserito nella sequenza che ha dato causa all’evento letale e imputato alla conducente, non avendo questa adempiuto al proprio obbligo di verificare l’uso del dispositivo di sicurezza.
Presidente Ferranti - Relatore Oggero Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Cassino del 30 maggio 2019, che aveva condannato A M. Z. per il delitto di omicidio colposo aggravato per violazione di norme sulla circolazione stradale, segnatamente, dell’articolo 141 cod. strada, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione. È stato accertato che il (OMISSIS), mentre si trovava alla guida della Fiat 600, a bordo della quale viaggiava anche A. Z., padre dell’imputata, Z. ebbe a perdere il controllo dell’auto, collidendo con la parte posteriore destra del mezzo contro il guard-rail posto a protezione dell’opposta corsia di marcia. Dopo avere ruotato intorno al proprio asse, l’automobile aveva raggiunto il punto di quiete in prossimità del guard-rail. Il fondo stradale era bagnato e sdrucciolevole e, in quel tratto, il limite di velocità era fissato in 50 m/h, sicché, avendo impattato l’ostacolo a 24 km/h la velocità di marcia del veicolo è stata stimata in circa 50 km/h. Considerato che il tracciato si presentava bagnato per la pioggia caduta, che aveva andamento curvilineo, a stretto raggio e con una pendenza discensionale media di circa il 9%, la Corte distrettuale ha confermato, in linea di conformità alla decisione di primo grado, la violazione dell’articolo 141 Cod. strada: alla luce delle circostanze di fatto, la velocità era risultata non adeguata ad evitare ogni pericolo alla sicurezza di persone e di cose. È stata parimenti evidenziata la violazione delle regole generali di diligenza, prudenza, perizia, posto che la conducente non risultava essersi attenuta alla prescrizione che impone, in prossimità di una curva, il decremento di velocità: dagli accertamenti effettuati, era emerso che se fosse stata tenuta la velocità massima di 45 km/h, sarebbe stato possibile compiere in sicurezza la curva - della cui pericolosità dava avviso la segnaletica verticale -, senza perdere il controllo della macchina. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ravvisando, in definitiva, la condotta colposa di guida, alla luce della velocità non prudenziale dell’imputata che, alla luce delle condizioni del manto stradale e della conformazione della curva destrorsa e in discesa, avrebbe dovuto procedere con andatura più cauta e comunque non superiore a 45 km/h. È stata ritenuta irrilevante la censura difensiva secondo la quale il cartello stradale indicativo della curva pericolosa - in ragione della asserita non conformità amministrativa dello stesso -, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto la presenza della segnaletica era idonea ad allertare l’automobilista della pericolosità del tratto e a suggerire di impiegare la dovuta cautela, rallentando l’andatura e osservando le regole precauzionali a tutela dell’incolumità. La Corte si è infine confrontata, respingendo il relativo profilo di doglianza, con la circostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, circostanza che, trattandosi dell’anziano padre seduto accanto all’imputata la quale, pertanto, aveva la perfetta visuale sullo stesso, lungi dal risultare imprevedibile e dall’apparire causalmente idonea ad interrompere il nesso di causa, si inscrive nella sequenza causativa dell’evento, costituendo onere della conducente verificare che il soggetto trasportato indossasse correttamente il dispositivo di sicurezza. 2. Interpone ricorso per cassazione l’imputata, censurando la decisione mediante la doglianza sintetizzata ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo proposto, la difesa lamenta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli articolo 589, comma primo e secondo, cod. pen., nonché agli articolo 140, 141, 172 Cod. strada, dolendosi che la Corte territoriale abbia confermato la responsabilità dell’imputata sul rilievo della mancata adozione della maggiore cautela imposta dalle condizioni del fondo stradale e censurando, sotto altro profilo, la motivazione per contraddittorietà e illogicità, nella parte in cui ritiene sussistere il nesso causale tra la condotta dell’imputata e il decesso della vittima. La difesa della ricorrente, ripercorsi i tratti salienti del fatto accaduto, ribadisce, con riferimento alla presenza del cartello stradale segnaletico della curva pericolosa, che la Corte sarebbe incorsa in violazione di legge, in quanto il segnale sarebbe stato illegittimamente apposto dall’Amministrazione, non risultando autorizzato da un provvedimento amministrativo. Si duole della decisione, sotto altro profilo, «per avere dato luogo a un’applicazione apodittica dei limiti al principio di affidamento, il quale […] comporta che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili», sul rilievo che il conducente avrebbe dovuto unicamente rispettare la disciplina generale previste dal Codice della strada, osservando che, anche a volere condividere l’assunto della sentenza impugnata in ordine all’indicazione prudenziale derivante dalla segnaletica verticale, non sarebbe stato individuato, in ogni caso, il comportamento alternativo lecito che l’imputata avrebbe dovuto osservare. Aggiunge altresì la ricorrente che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali in tema di mancato compimento della manovra di emergenza da parte del conducente, richiamando decisioni di legittimità al riguardo. Lamenta che non sia stato dato conto degli «elementi di fatto in ordine alla percepibilità del pericolo e della repentinità della manovra posta in essere, oltre che della sussistenza di un effettivo spazio di manovra per potere mettere in atto la manovra deduttivamente salvifica» (così, testualmente), ribadendo che, nella specie, non si sarebbe tenuto conto del principio di affidamento in tema di sinistri stradali che (testualmente) «in riferimento alla regola cautelare rilevante nel caso in questione comporta che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione», avendo tuttavia la Corte territoriale proposto una motivazione carente, in quanto a carattere autoevidente. Si duole, sotto altro profilo, della mancata valorizzazione dell’omesso allacciamento delle cinture di sicurezza da parte della vittima, significando - sembra di comprendere - che la Corte sarebbe incorsa in violazione di legge, laddove ha osservato che costituisce un dovere del conducente sincerarsi del rispetto dell’obbligo da parte del trasportato, specie se, come nel caso, l’automobile non è munita di sistema di rilevamento che segnali l’omesso allacciamento. Ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, richiamando il ricorso. 3. Il Procuratore generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Olga Mignolo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La decisione della Corte di appello, che ha confermato quella emessa dal Tribunale, si salda con il tessuto argomentativo a fondamento della sentenza di primo grado, con la quale forma un corpo motivazionale unitario. La ricostruzione dell’accaduto non presenta le aporie lamentate, né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello motivazionale. La Corte territoriale, con argomenti logici, esaurienti e scevri di contraddizioni, ha illustrato, confutando i motivi di appello, le cause del sinistro a seguito del quale era conseguita la morte della persona trasportata a bordo dell’auto condotta dall’imputata. 1.1. Nessun dubbio sussiste circa la dinamica dell’incidente, determinatosi a causa della velocità, violativa dell’articolo 141 cod. strada, a mente del quale il conducente deve regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone o di cose, anche in relazione alle condizioni della strada e in prossimità delle curve. In tale prospettiva, la Corte di appello ha osservato che, pur a fronte di una velocità che era stata stimata, all’esito di accertamento tecnico, intorno a 50 km/h e pertanto contenuta nel limite di 50 km/h previsto in quel tratto di strada, le particolari condizioni del manto stradale, reso sdrucciolevole per la caduta di pioggia e la presenza di curva a stretto raggio, con pendenza di circa il 9%, avrebbero richiesto, sia sulla base di una generale cautela e prudenza, sia in relazione alla specifica previsione dell’articolo 141 cod. strada, di conformare la velocità, sì da evitare di arrecare pericolo a persone e cose. Era stato altresì accertato che, ove la conducente si fosse attenuta al rispetto di tali previsioni, procedendo a velocità contenuta in 45 km/h, l’impatto non si sarebbe verificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le osservazioni poste a fondamento del ricorso risultano aspecifiche, rivelandosi inidonee ad aggredire il puntuale tessuto motivazionale posto a corredo della decisione impugnata, in quanto la ricorrente, omettendo di confrontarsi con gli argomenti esposti, invoca una generica rilettura dei fatti, preclusa in sede di legittimità. 1.2. Risulta reiterativo del rilievo svolto davanti alla Corte di appello il tema del cedimento strutturale che, in tesi, avrebbe comportato un sensibile dislivello del piano stradale, suscettibile, secondo la ricorrente, di concausare lo sbandamento dell’automobile: sul punto, le due sentenze convergono nell’escludere rilevanza eziologica a tale elemento, sull’acclarato rilievo che tale anomalia non ha rivestito alcuna incidenza nella causazione del sinistro, ponendosi a distanza di circa 17 m. dal punto di arresto dell’auto condotta dall’imputata. Al riguardo, il ricorso sembra altresì innestare la questione, oggetto di motivo di appello, circa la corretta collocazione del cartello stradale che, segnalando la situazione pericolosa, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto in assenza di autorizzazione amministrativa e in un punto non consono. Osserva il Collegio che la doglianza si appalesa manifestamente infondata sotto un duplice ordine di ragioni: non si confronta con la puntuale osservazione del giudice di appello circa l’idoneità della cartellonistica, a prescindere dalla sua conformità amministrativa, ad indurre gli automobilisti alla prudenza nell’affrontare quel tratto stradale e, d’altro canto, pretermette la considerazione, che si rivela decisiva alla luce della contestazione incentrata sulla violazione di regole di colpa generica e sulla trasgressione dell’articolo 141 cod. strada, secondo cui l’automobilista ha l’obbligo di conformare la condotta di guida in modo evitare di arrecare pericolo a persone e cose. 1.3. In tale prospettiva, appaiono destituite di ogni fondamento e sganciate dall’apparato motivazionale della sentenza impugnata le affermazioni secondo le quali «il complessivo tessuto [……] si appalesa […] manifestamente illogico e comunque contraddittorio nella parte in cui non ha individuato la condotta alternativa lecita che Z. avrebbe dovuto tenere», avendo la Corte, per converso provveduto ad evidenziare che, ove l’auto avesse proceduto alla velocità prudenziale di 45 km/h, l’impatto sarebbe stato evitato. Si appalesa intrinsecamente aspecifico il rilievo circa la assunta illogicità della motivazione in ordine ai principi relativi alla «ascrivibilità dell’evento in caso di mancata messa in opera di una manovra di emergenza», alla luce della piana e coerente motivazione della sentenza impugnata, che non risulta contenere alcun riferimento a tale rilievo, come analogamente inconferente appare l’argomento relativo ad una improvvisa situazione di pericolo, dovuta ad altrui condotta di guida, atteso che il sinistro ha visto coinvolta la sola auto dell’imputata. Analoga sorte deve essere riservata, ad avviso del Collegio, alle considerazioni relative al principio di affidamento, che non risulta rivestire alcun pregnanza, nella fattispecie; parimenti, sono viziate da genericità, sia estrinseca, sia intrinseca, le osservazioni circa la lamentata autoevidenza della motivazione posta a fondamento della pronuncia della Corte di appello, che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe specificato in quali termini il pericolo poteva ritenersi prevedibile, invero avendo la Corte di appello soddisfatto, come si è rimarcato, l’onere motivazionale circa la concreta evitabilità e prevedibilità del sinistro da parte dell’imputata. 1.4. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, infine, sull’ultima questione introdotta dalla ricorrente, già posta e risolta con argomenti ineccepibili dalla Corte di appello, relativamente alla mancata adozione della cintura di sicurezza da parte del trasportato, alla luce delle osservazioni svolte in sentenza, che pongono l’accento sul dovere del conducente di accertarsi dell’impiego del presidio da parte del viaggiatore, principio coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza)». (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020, Quaranta, Rv. 280162-01). Alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità, costituisce preciso onere del conducente, nella specie evidenziato dalla decisione impugnata, sincerarsi che il trasportato indossi correttamente le cinture di sicurezza, di talché, ove l’obbligo non sia rispettato, dovrà giungere a rifiutarne il trasporto. Laddove la difesa ricorrente adduce, infine, il mancato funzionamento dell’apposito segnale sonoro di omesso allaccio delle cinture di sicurezza, introduce una questione, oltre che versata in fatto, intrinsecamente ed estrinsecamente generica, oltre a non essere stata oggetto di devoluzione con i motivi di appello, di talché deve essere ritenuta inammissibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.