Cinque anni di sospensione dalla professione per l’avvocato che falsifica gli atti

Un avvocato è stato definitivamente sanzionato con cinque anni di sospensione dall’esercizio della professione forense per aver creato ad arte un contenzioso inesistente. La sanzione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza in esame, hanno respinto il ricorso proposto dal professionista.

La vicenda prende avvio nel 2015, quando un Consiglio distrettuale di disciplina della Puglia avvia un procedimento nei confronti dell’avvocato, già coinvolto in parallelo in un’indagine penale. Secondo le contestazioni, il legale avrebbe falsificato atti giudiziari e provvedimenti , inducendo una propria cliente a credere di essere parte in procedimenti legali del tutto inesistenti, allo scopo di ottenere compensi professionali. In questo contesto, l’avvocato avrebbe predisposto documenti falsi – tra cui decreti ingiuntivi e provvedimenti apparentemente firmati da giudici – come se fossero stati emessi dal Tribunale di Foggia. Tali atti venivano poi utilizzati per convincere la cliente della necessità di difendersi in giudizio . Sul piano penale, il procedimento si è concluso con una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione , accompagnata dall’interdizione temporanea dalla professione forense e dall’obbligo di risarcire i danni. La decisione è stata successivamente confermata anche in grado di appello. Quanto al profilo disciplinare, nel 2022 è stata irrogata all’avvocato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per cinque anni . Nel 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dal professionista, confermando integralmente la decisione disciplinare. Da ultimo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso , ritenendo infondate le doglianze relative alla prescrizione e alla valutazione delle prove. In questo quadro, la Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’impianto sanzionatorio e ha ribadito il principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale , pur in presenza degli stessi fatti storici.

Presidente Mogini – Relatore Vella Fatti di causa  1. - In data 13.2.2015 il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Bari disponeva nei confronti dell'avv. Ma.Ug. la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense e l'apertura del procedimento cautelare, in quanto indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione forense. Quindi, con citazione notificata il 1.6.2016, veniva formulato a suo carico il seguente capo di incolpazione: Violazione degli articolo 9 comma 1 e 10 del Codice Deontologico Forense in relazione agli articolo 4 comma 2, 37 comma 1 e 23 comma 4 del medesimo Codice, in quanto acquisiva rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, venendo meno al suo dovere di fedeltà nei confronti della sig.ra Se.Da., alla quale consigliava azioni inutilmente gravose sul presupposto di falsi atti introduttivi di procedimenti giudiziari promossi nei confronti della stessa, atti introduttivi che il Ma.Ug. creava artatamente, al pari dei successivi falsi provvedimenti giudiziari, favorevoli alla sunnominata Se.Da., a firma apparente di Giudici del Tribunale di Foggia. In particolare l'Avv. Ma.Ug., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava: a) atti giudiziari a firma apparente del Giudice dott. Paolo Rizzi e, segnatamente, * falso provvedimento di revoca del decreto di sequestro ex articolo 671 c.p.c. senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 03.07.2012; * falso rigetto dell'istanza di sequestro conservativo senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 17.07.2012; * falso provvedimento in data 16.08.2012 di revoca del decreto di sequestro cautelare concesso dal Collegio Sezione Feriale, senza numero di ruolo, ma riportante i nominativi Sc.Do./Se.An. A. + 2; b) falso ricorso a firma dell'avv. Stefano Scillitani quale procuratore e difensore di Ca.El. e Ca.An., con timbro di depositato in cancelleria, con data non decifrabile, con il quale si richiedeva il fallimento della Solumar Srl, nonché di Se.Da. e Se.An., per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto di fissazione dell'udienza al 04.10.2012 con numero di ruolo 88/12 Reg. Ric. Fall., in realtà attribuito ad altra procedura, senza data e con timbro del deposito in cancelleria l'01.06.2012, a firma apparente del Giudice dott. Roberto Gentile; c) falso ricorso per decreto ingiuntivo a firma dell'avv. Stefano Scillitani quale procuratore e difensore di Ca.El. e Ca.An., con timbro di depositato in cancelleria ii 14.05.2012, nei confronti della Solumar S.r.l, nonché di Se.Da. e Se.An., per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto ingiuntivo datato 23.07.2012 con apposto timbro recante n. 600 D.I. e n. 2034/2012 R.G, con timbro di depositato in cancelleria il 23.07.2012, a firma apparente del Giudice dott.ssa Caterina Lazzarra. Tutto ciò al fine di convincere la sig.ra Se.Da. della necessità di resistere in giudizio, inducendola a corrispondere all'avv. Ma.Ug. i relativi onorari, con conseguente grave nocumento per la medesima Se.An. In F, nelle date innanzi indicate . 1.1. - Alla prima udienza del 14.7.2016 il procedimento disciplinare veniva sospeso per diciotto mesi su richiesta dell'incolpato, in pendenza del processo penale a suo carico, conclusosi con la condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, e all'interdizione dall'esercizio della professione per due anni, oltre al risarcimento del danno, in relazione ai reati di cui agli articolo 81 cpv. (Reato continuato), 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 482 (Falsità materiale commessa dal privato), 640 comma 2 (Truffa) e 61 comma 11 c.p. (aggravante per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera); sentenza penale poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce. 1.2. - Frattanto, ripreso il procedimento disciplinare dopo vari rinvii (tra il 2.10.2018 e il 14.10.2021), il CDD accertava, anche sulla base delle risultanze testimoniali del processo penale, la responsabilità disciplinare dell'incolpato, per avere falsificato atti giudiziari abusando della fiducia derivante dal mandato ricevuto dalle clienti, e con decisione del 10.5.2022 gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per cinque anni, tenuto conto della sua incensuratezza disciplinare e del criterio del favor rei , trattandosi di sanzione attenuata (sospensione) rispetto a quella espulsiva della cancellazione... di cui alla legge previgente (ex articolo 40, comma 4, n. 4, R.D.L. n. 1578 del 1933). 1.3. - Con sentenza del 27.02.2025 (notificata il 4.3.2025) il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha rigettato l'impugnazione dell'incolpato, ritenendo tra l'altro il carattere istantaneo delle condotte contestate, consumate fra il 14.5.2012 e il 16.8.2012 - e dunque in periodo antecedente l'entrata in vigore dell' articolo 56 della L. n. 247/2012 - con conseguente applicabilità della disciplina prescrizionale di cui all'articolo 51 del R.D.L. 578/1933 (prescrizione quinquennale e decorrenza di un nuovo termine di cinque anni dopo ogni atto interruttivo). 1.4. - La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del 2.4.2025 affidato a tre (doppi) motivi, illustrato da memoria. 1.5. - Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione  2. - Con il primo motivo si deduce Violazione ed erronea applicazione dei principi fondamentali in tema di prescrizione dell'azione disciplinare (ex articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione agli articolo 56, L. n. 247/2012 , 51 R.D.L. n. 1578/1933 e 2943 c.c., per avere il CNF escluso, assumendo la consumazione delle condotte istantanee tra il 14.5.2012 e il 16.8.2012, l'applicabilità del regime di prescrizione più favorevole introdotto dall' articolo 56, L. n. 247/2012 , entrata in vigore il 2.2.2013. 2.1. - Contestualmente ci si duole della Motivazione apparente e/o manifestamente illogica (ex articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c.) in relazione agli articolo 56 R.D.L. n. 1578/1933, 132 comma 2, n. 4) c.p.c. e 111 Cost. Lamenta il ricorrente che, come risulta dal capo di imputazione penale - reato di infedele patrocinio ( articolo 380 c.p. ) riqualificato nella diversa ipotesi di truffa contrattuale pluriaggravata (articolo 640, comma 2, n. 2, c.p.) - a venire in rilievo sarebbero state più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con condotta consumata fino al marzo 2013 , con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di cessazione della continuazione. Tuttavia, nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun accertamento sulla data di cessazione della condotta, avuto riguardo al profilo ulteriore dell'utilizzo degli atti falsamente creati. In ogni caso, anche rispetto al regime previgente il CNF non avrebbe individuato atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente apparenza della motivazione, laddove si legge che il periodo intercorso tra le svariate udienze celebrate tra il 14.07.2016 ed il 9.12.2021 avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale. Pertanto, l'azione disciplinare si sarebbe prescritta molto prima del 14.2.2022 (data di pubblicazione e notificazione della decisione del CDD). 2.2. - Le censure sono inammissibili. 2.3. - Al di là del fatto che il capo di incolpazione disciplinare fa esplicito riferimento alla sola formazione di atti e provvedimenti falsi, e non anche al loro utilizzo (come invece in alcuni dei precedenti di legittimità evocati in memoria: v. Cass. Sez. U., n. 26473 del 2025, in fattispecie disciplinare connotata dalla alterazione e dalla utilizzazione, reiterata e continuata ; Cass. Sez. U., n. 24285 del 2024, relativa a contestazione comprendente anche l'uso consapevole di mandati e documenti falsi), risulta in ogni caso dirimente che, anche assumendo la prospettiva del ricorrente in punto di continuazione tra le singole condotte contestate, dagli atti risulta che il 25.9.2012 l'avvocato rinunciò ai mandati ricevuti (v. decisione CDD, pag. 12 e s.), e dunque da quella data nessun ulteriore utilizzo sarebbe nemmeno ipotizzabile. Di qui la cessazione della dedotta permanenza prima della data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (2.2.2013), con conseguente applicabilità dell'articolo 51 del R.D.L. n. 1578/1933, in relazione al quale valgono i plurimi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, dai quali inizia decorrere un nuovo termine di cinque anni, come l'apertura del procedimento disciplinare (13.2.2015), il rigetto dell'eccezione ex articolo 297 c.p.c. (udienza 2.10.2018) e la decisione del CDD (14.2.2022). 2.4. - È allora appena il caso di aggiungere che peraltro, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 27284 del 2024, n. 24285 del 2024, n. 14957 del 2023), anche rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare non è giustificato un travaso di qualificazioni tra i reati contestati in sede penale e gli illeciti deontologici fondati sui medesimi fatti, stante l'autonomia valutativa del giudice disciplinare, il quale, nel caso di specie, ha come visto attribuito carattere istantaneo alle condotte contestate, consumate, come da capo di incolpazione, fra il 14.5.2012 e il 16.8.2012. 3. - Con il secondo motivo si denunzia Violazione ed erronea applicazione del principio di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale (ex articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione agli articolo 54, L. n. 247/2012 , 38 e 44 R.D.L. n. 1578/1933 3.1. - Si prospetta altresì il vizio di Motivazione apparente e/o manifestamente illogica (ex articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c.), in relazione agli articolo 56 R.D.L. n. 1578/1933, 132 comma 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost. Lamenta il ricorrente l'assenza di un'autonoma valorizzazione dei dati probatori acquisiti dal processo penale, in uno all'obliterazione delle testimonianze indotte dall'incolpato, stante il generico riferimento al complessivo quadro probatorio che emerge dagli atti penali acquisiti al fascicolo del presente procedimento ed utilizzabili ai fini della decisione , peraltro senza nemmeno attendere la definizione del giudizio penale. 3.2. - Le censure sono inammissibili perché del tutto generiche e comunque implicanti una disamina del merito. 3.3. - Giova rammentare che nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, per consolidato indirizzo nomofilattico, la valutazione delle risultanze processuali legittimamente acquisite non può costituire oggetto di controllo in sede di legittimità (Cass. Sez. U., n. 31004 del 27/11/2025), essendo le decisioni del CNF impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del minimo costituzionale di motivazione - vizio non ravvisabile nel caso in esame - di tal che quell'accertamento e quell'apprezzamento non possono venire in rilievo, se non nei limiti di una specifica valutazione di ragionevolezza, qui nemmeno evocata (Cass. Sez. U., n. 33064 del 18/12/2025, n. 34629 del 29/12/2025; conf., ex plurimis, Cass. Sez. U., n. 2032 del 2023, n. 26369 del 2024). Anche in questo ambito, il giudizio di legittimità non può trasmodare in ulteriore grado di merito ( Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019 ), dal momento che la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa; viceversa, ammettere un sindacato sulle quaestiones facti richiederebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie vagliate dai giudici di merito (Cass. Sez. U. n. 28220 del 2018). 4. - Con il terzo motivo si denunzia Violazione ed erronea applicazione del principio del favor rei riguardo al trattamento sanzionatorio (ex articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione all' articolo 65, comma 5, L. n. 247/2012 . 4.1. - Si contesta altresì la Mancanza e/o manifesta irragionevolezza della motivazione (articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c.) sempre in relazione agli articolo 56 R.D.L. n. 1578/1933, 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost. Il ricorrente si duole che il CDD, in forza del criterio del favor rei , abbia ritenuto di applicare all'incolpato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per cinque anni, in luogo della sanzione espulsiva della cancellazione ex articolo 40, c. 4, n. 4) R.D.L. n.1578/1933 , la quale però consentiva comunque all'avvocato di chiedere la reiscrizione anche prima che fossero trascorsi cinque anni dal provvedimento sanzionatorio ovvero - il che è lo stesso - qualora il tempo decorso potesse autonomamente valutarsi in funzione dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora: irreprensibile ) che la legge richiede per l'iscrizione nell'albo (Cass. Sez. U., n. 16296 del 2021). Dal canto suo il CNF, nel disattendere la specifica censura asseritamente dedotta col 4 motivo, avrebbe affidato il proprio convincimento ad una trama argomentativa generica e assertiva, con conseguente assenza del giudizio comparativo tra previgente e nuova disciplina, necessario ai fini della corretta calibrazione della dosimetria della sanzione . Ad essere invocato è il principio per cui, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 65 c. 5 , che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum , le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra (Cass. Sez. U., n. 16296 del 2021, n. 9546 del 2021, n. 30993 del 2017). 4.2. - Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza. 4.3. - Né dal ricorso, né dal provvedimento impugnato risulta che sia stato posto uno specifico motivo di impugnazione contro la valutazione comparativa svolta dal CDD in punto di favor rei. Ciò potrebbe giustificare il fatto che la motivazione sul punto, a pag. 13 della sentenza qui impugnata, sia generica. Il rilievo è decisivo, poiché il tema del favor rei , che appunto non risulta posto in sede di merito, integra una questione non solo di diritto, ma anche di fatto, dovendo quel favor essere apprezzato non già in astratto, bensì in concreto (ex aliis, Cass. Sez. U, n. 16296 del 2021 ). 5. - Segue il rigetto del ricorso senza condanna alle spese, in assenza di difese del COA intimato. 6. - Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell' articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Ma.Ug. ivi riportati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2026.