Mancato mantenimento dei figli: l’ex risponde solo del reato più grave di privazione dei mezzi di sussistenza

In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli minori, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare risulta assorbito nel più grave reato di privazione dei mezzi di sussistenza, in forza del rapporto di specialità che intercorre tra le due fattispecie.

Ne consegue che, quando l’omissione determina il venir meno del minimo indispensabile per il sostentamento della prole, non trova applicazione l’articolo 570- bis c.p., ma soltanto la fattispecie prevista dal n. 2 del secondo comma dell’ articolo 570 c.p. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha espressamente aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di cui all’articolo 570- bis c.p. è assorbito nella più grave ipotesi incriminatrice di cui all’ articolo 570 c.p. Entrambe le disposizioni puniscono la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma lo fanno con prospettive diverse: l’ articolo 570- bis   c.p. sanziona il m ancato versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice , mentre l’articolo 570, comma 2, n. 2, punisce la condotta che priva i familiari dei mezzi di sussistenza . Quanto allo stato di bisogno, l’articolo 570- bis – che sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 12- sexies della legge sul divorzio del 1970 – colpisce, in via diretta, la mera inosservanza dell’obbligo , fissato in sede di separazione o divorzio, di corrispondere il mantenimento ai figli o l’assegno all’ex coniuge . In questo caso, non assume rilievo l’effettiva induzione del familiare in stato di bisogno: è sufficiente la mancata ottemperanza al provvedimento del giudice o all’accordo consensuale di scioglimento del vincolo coniugale . Diversamente, l’articolo 570, comma 2, n. 2, c.p. richiede che il mancato apporto economico si traduca nella privazione dei mezzi di sussistenza del figlio o del coniuge separato senza addebito . Le pene previste per le due condotte risultano formalmente identiche , in quanto l’articolo 570- bis rinvia espressamente al trattamento sanzionatorio dell’articolo 570 c.p.. Tuttavia, quest’ultimo prevede una risposta più severa quando la condotta dell’agente determina lo stato di bisogno del familiare , combinando la pena detentiva fino a un anno con la sanzione pecuniaria. Proprio tale rapporto di specialità tra le due fattispecie induce la Cassazione a escludere il concorso di reati . Secondo la Corte, deve trovare applicazione il solo articolo 570 c.p. in tutte le ipotesi in cui la violazione dell’obbligo – anche quando imposto dal giudice – comporti, per il figlio o per l’ex coniuge, la privazione degli elementari mezzi di sussistenza, e ciò pur in presenza di un generale dovere di assistenza familiare gravante sull’imputato .

Presidente De Amicis – Relatore Riccio Ritenuto in fatto 1. C.V. ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Paola il 3 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati consumati fino alla data del 10 dicembre 2020 per l'esistenza di un precedente giudicato relativo ai medesimi fatti e ha confermato le ulteriori statuizioni in relazione ai reati di cui agli articolo 12-sexies legge l° dicembre 1970, n. 898 e 570, comma 2, n. 2), cod. pen. 2. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all'articolo 649 cod. proc pen., e vizi cumulativi di motivazione, sul rilievo che, alla luce dei pregressi giudizi nei confronti del ricorrente - enumerati alle pagg. 3 e 4 del ricorso - i fatti contestati nel presente procedimento risultano integralmente coperti da giudicato, in violazione del divieto di bis in idem. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dei principi del giusto processo e vizi di motivazione, nella parte in cui, nel rilevare la preclusione del giudicato con esclusione del periodo compreso fra il 10 dicembre 2020 ed il 3 maggio 2022, si è ritenuta la responsabilità dell'imputato in mancanza di risultanze istruttorie idonee a suffragare tale decisione. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte di merito, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale superato da altro di segno contrario, ha ritenuto il concorso formale fra i reati di cui agli articolo 570, comma secondo, n. 2) e 570-bis cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo denuncia motivazione apparente e travisamento probatorio con particolare riguardo alla mancata valutazione da parte dei Giudici di appello dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, nonché della relazione degli assistenti sociali. 3. Il difensore di parte civile ha prodotto una memoria in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo ed inammissibile nel resto. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 2.1. I rilievi difensivi sono reiterativi di analoghe doglianze già formulate in appello, adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito. La Corte di Appello ha correttamente rilevato l'effetto preclusivo del giudicato con riferimento alla sentenza n. 678/2020, emessa dal Tribunale di Paola il 10 dicembre 2020, che ha ritenuto V. responsabile dei reati di estorsione e atti persecutori, assolvendolo dai reati di cui all'articolo 12-sex/es legge n. 898 del 1970 (confluito nell’ articolo 570-bis cod. pen. ) e 570, comma secondo, n. 2) cod. pen, contestati a decorrere dal 15 maggio 2009 e fino all'attualità; pronuncia che è stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro il 6 aprile 2022, quanto al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai soli fini civili, con condanna al risarcimento dei danni. 2.2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la preclusione del giudicato non può abbracciare anche le condotte tenute in epoca successiva alla indicata sentenza di primo grado, con cui si è cristallizzato il tempus commissi delicti, a nulla rilevando che in primo grado l'imputato fosse stato prosciolto. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, poiché «la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione», sicché «l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. La contestazione del reato permanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, ma perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile in ragione della genesi comune, dell'omogeneità e dell'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione» (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385 - 01; nello stesso senso, in epoca recente, Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085 - 01). 2.3.  In applicazione di tali criteri, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha invece escluso l'esistenza di un pregresso giudicato con riferimento a: - la sentenza del Tribunale di Paola del 17 settembre 2024, divenuta irrevocabile, in quanto la condotta omissiva ex articolo 570 cod. pen. era in quella sede contestata in forma chiusa fino al 25 marzo 2017; - la sentenza del Tribunale di Paola del 23 febbraio 2024, siccome relativa al diverso reato di atti persecutori e, dunque, eccentrica rispetto al reato per cui si procede. 2.4. Conclusivamente, i Giudici di merito hanno fatto buon governo dell' articolo 649 cod. proc. pen. , come costantemente interpretato da questa Corte di legittimità, con delimitazione del segmento di condotta non coperto dal giudicato. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24655 del 28/06/2005, Donati, Rv 231800 - 1, hanno precisato la valenza generale, nel diritto processuale penale, del divieto del bis in idem, il quale ha la sua matrice nella nozione di procedimento penale come sequenza ordinata di atti coordinati fra loro, aventi precise interrelazioni funzionali, ed è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti - ancorché non irrevocabili - l'uno indipendentemente dall'altro. In ragione di ciò, sussiste preclusione all'esercizio dell'azione penale, anche prima che l'accertamento di responsabilità sia divenuto irrevocabile, avuto riguardo all'ufficio di Procura che abbia già promosso l'azione penale, sicché, nel procedimento eventualmente duplicato, dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, dovuta alla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. Conclusivamente sul punto, nessun giudicato preclusivo sussisteva nella vicenda in esame oltre quello ritenuto dalla Corte di appello. 3. È fondato, nei limiti di seguito precisati, il terzo motivo di ricorso, che attiene al denunciato concorso apparente di norme tra il reato di cui all'articolo 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. e quello di cui all' articolo 570-bis cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della parte civile, il motivo è stato ritualmente devoluto con l'atto di appello, che è stato allegato al ricorso per l'autosufficienza di esso ed è comunque accessibile da parte di questa Corte, essendo stato dedotto un vitium in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). La sentenza impugnata ha ravvisato un concorso formale eterogeneo - non un rapporto di consunzione - tra le fattispecie in comparazione, sulla considerazione della diversità dei beni giuridici protetti e della ratio giustificativa della incriminazione. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è delineato un contrasto, oramai in via di risoluzione. L'impostazione seguita dai Giudici di merito muove dalla considerazione che la previsione di cui all'articolo 12-sexies cit., poi trasfusa in quella di cui all'articolo 570- bis cod. pen., fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre la norma di cui all'articolo 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (in tal senso, Sez. 5, n. 12190 del 04/02/2022, P., Rv. 282990 - 01; Sez. 6, n. 43560 del 12/10/2021, D., Rv. 282184 - 01; Sez. 6, n. 8612 del 05/02/2020, V., Rv. 278458 - 01; Sez. 6, n. 18572 del 10/04/2019, C. Rv. 275677 - 01). Tale orientamento è stato in seguito superato da un altro indirizzo, che questa Corte condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui integra il delitto previsto dall'articolo 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore dei figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza (tra le molte, Sez. 6, n. 36567 del 27/06/2024, D., Rv. 287026 - 01; Sez. 6, n. 32039 del 08/07/2024; Sez. 6, n. 9065 del 08/02/2023, M., Rv. 284274 - 01; Sez. 6, n. 20013 del 10/03/2022, B., Rv. 283303 - 01). Le due previsioni incriminatrici sono, invero, in rapporto di specialità, dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'articolo 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale. 4. Il quarto motivo è generico e reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello con esaustiva e convincente motivazione. Deve invero tenersi conto che si è in presenza di una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che le sentenze di merito si integrano tra loro a comporre un unico corpo argomentativo, ricorrendo altresì limiti significativi di deducibilità del travisamento probatorio. Ed invero, nel caso di cosiddetta doppia conforme , il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Nel caso in esame - in disparte la genericità delle deduzioni difensive sulla attendibilità della persona offesa e dei testi - i Giudici di merito hanno concordemente rilevato l'esistenza di una mera difficoltà ad adempiere e non rientra nel sindacato di questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Del resto, una mera difficoltà ad adempiere è stata prospettata nello stesso ricorso. La motivazione dei Giudici di merito è fondata sulla considerazione che tale situazione di disagio in sé non esime da responsabilità, secondo il consolidato principio secondo cui l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, non potendo ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato, ovvero in caso di suo rifiuto di svolgere attività lavorativa (ex multis, Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 - 01). È altresì indispensabile, perché la scriminante si configuri, che tale situazione non sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301 - 01). In un più recente arresto di questa Corte, si è puntualizzato che l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall' articolo 570-bis cod. pen. - egualmente è a dirsi per quelli ricadenti nell'alveo applicativo di cui all'articolo 570, comma secondo, cod. pen. -, tale da elidere il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto - e ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni - il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Nella stessa pronuncia si è posto in risalto come, a tal fine, debba tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socioeconomico di riferimento. (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, F., Rv. 283616 - 01). Incombendo sull'obbligato l'onere di dimostrare che sussistessero i presupposti della situazione esimente, con argomentazione non illogica la Corte di appello ha ritenuto non assolto tale onere; e ha correttamente valutato al riguardo non dirimenti, a fronte di un inadempimento pressoché totale e di un onere dimostrativo così pregnante, né la circostanza che l'imputato vivesse a carico della madre e della convivente, né quella che nel giudizio egli sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, né infine che le relazioni dei servizi sociali avessero dato conto di situazioni di disagio economico. Così pure, correttamente si è ritenuto in sentenza lo stato di bisogno dei figli beneficiari, che è condizione presunta ex lege nel caso di minori e non esclusa dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, configurandosi il reato anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. (Sez. 6, n. 40823 del 21/03/2012, B., Rv. 254168 - 01). 5. Va dunque annullata la sentenza impugnata, limitatamente al terzo motivo, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, in differente composizione, per la conseguente rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen, assorbito in quello di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, cod. pen. e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.