Nessuna via d’uscita per l’ex dipendente di una società che si occupa di distribuzione di farmaci. Ad inchiodarlo è l’accertata sparizione di un prodotto medicinale.
Alla fine di ottobre del 2021 si chiude il rapporto di lavoro, durato ben undici anni, a seguito dell’episodio contestato dalla società – che opera nel settore della distribuzione di prodotti medicinali – al dipendente, ossia essersi appropriato di una confezione di un farmaco usato per la cura della disfunzione erettile. Per la società l’episodio è di rilevante gravità . Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale ordina la reintegra del lavoratore, cui viene anche riconosciuto un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La soddisfazione del dipendente dura però pochissimo: in secondo grado, difatti, viene invece sancita la correttezza della linea seguita dalla società . Ciò perché «il lavoratore ha ammesso di avere prelevato il farmaco» e quindi avrebbe dovuto – cosa che invece non ha fatto – « giustificare la condotta posta in essere », ossia avrebbe dovuto provare «di avere prelevato il farmaco al solo scopo – da lui dichiarato nelle giustificazioni – di verificarne il prezzo per comunicarlo ad un amico che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, per distrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi», ma «tale prova non è stata fornita». Anzi, «nessuno ha visto il lavoratore riporre la scatola del farmaco sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura da cui era stata prelevata». Peraltro, «il controllo del prezzo era possibile da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco». Singolare, poi, secondo il giudice d’appello, che « il lavoratore , pur avendo appreso, l’indomani, dal direttore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferito alcunché sul fatto che l’avesse lui prelevato e lasciato per distrazione sulla scrivania nei pressi dell’armadietto». Significativa, poi, la condotta posta in essere dal lavoratore, il quale «inizialmente ha negato di aver riposto alcunché nel borsello , sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell’auto», mentre «in corso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodotto farmaceutico, sostenendo però che si trattava di un contenitore per campioni biologici acquistato quel giorno stesso presso la società». In aggiunta, poi, viene annotato che «dopo il licenziamento del lavoratore, gli ammanchi di farmaci siano cessati». Tirando le somme, « la versione del lavoratore non è credibile e, non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di 50 euro e appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali», sancisce il giudice d’appello, il quale aggiunge poi che « la condotta posta in essere dal lavoratore è penalmente rilevante e costituisce giusta causa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda». A chiudere il cerchio provvede la Cassazione, rendendo definitivo il licenziamento del lavoratore , le cui obiezioni si rivelano assolutamente inutili. Anche per i giudici di terzo grado, come per il giudice d’appello, è semplice la valutazione complessiva degli elementi probatori a disposizione, «tutti univocamente significativi dell’intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del lavoratore». In particolare, «ammessa l’apprensione del farmaco per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestata la scomparsa del prodotto, il nesso di regolarità causale consente di inferire che il lavoratore sia responsabile del furto». A inchiodare il lavoratore anche il fatto di non avere provato una spiegazione alternativa lecita , ossia «l’abbandono del farmaco, per distrazione, sulla scrivania». Per completare il quadro, infine, i magistrati di Cassazione ricordano che «qualora i sistemi di controllo siano stati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto in questa vicenda - restando al riguardo irrilevante verificare se la copertura dell’obiettivo della telecamera con il cartone portato in spalla dal lavoratore fosse intenzionale oppure no - il delitto di furto deve ritenersi consumato con l’apprensione del bene , a prescindere dalla fuoriuscita del colpevole dall’ambito di controllo e di monitoraggio della persona offesa». Tornando all’episodio oggetto del processo, «il farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque il furto si è consumato», chiosano i giudici di Cassazione.
Presidente Leone - Relatore Panariello Fatti di causa 1.- Ba.Ro. era stato dipendente di Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa dall'01/09/2010 al 27/10/2021, quando era stato licenziato per giusta causa per ragioni disciplinari (avere coperto la telecamera con un cartone e poi essersi appropriato di una confezione del prodotto RABESTROM 4 FILM OROD. (Omissis) codice (Omissis) farmaco utilizzato per la cura della disfunzione erettile), oggetto della contestazione del 28/09/2021. Contestava l'addebito, sostenendo che la copertura della telecamera era stata accidentale nello spostamento di alcuni cartoni contenenti dispositivi anti COVID-19 (mascherine) e che il prodotto farmaceutico era stato sì da lui appreso, ma poi lasciato sulla scrivania e lì dimenticato, sicché da quel luogo era stato appreso da terzi ignoti. Pertanto adiva il Tribunale di Vasto per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del fatto e la conseguente tutela reintegratoria. 2.- Costituitosi il contraddittorio, all'esito della fase c.d. sommaria prevista dalla legge n. 92/2012 , il Tribunale, escussi sei testimoni, accoglieva l'impugnazione, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del Ba.Ro. nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento dell'indennità risarcitoria, commisurata a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'opposizione della società veniva rigettata, ritenendo il Tribunale non assolto l'onere probatorio gravante sulla datrice di lavoro. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla società, rigettava la domanda del Ba.Ro. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la contestazione disciplinare non si fonda primariamente sulla ripresa della telecamera interna al magazzino, poiché si dà anzi espressamente atto che la telecamera era coperta dal cartone che il Ba.Ro. portava su una spalla; b) pertanto nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancata produzione del video ripreso dalla telecamera posizionata nei pressi dell'armadietto dei prodotti sensibili; c) comunque non era onere della società dimostrare che il farmaco prelevato non era stato abbandonato su una scrivania posta nelle vicinanze dell'armadietto; d) il Ba.Ro. ha infatti ammesso di avere prelevato il farmaco e ciò esclude che il teste Sd. possa essere considerato inattendibile, sebbene questi abbia dichiarato di non ricordare se nei pressi dell'armadietto in cui sono custoditi i prodotti sensibili ci siano telecamere; peraltro tale testimonianza ha trovato piena conferma nella deposizione del teste An. e parziale conferma nell'ammissione dello stesso Ba.Ro.; e) infine, una volta ammesso il prelievo, era onere del lavoratore giustificare la condotta posta in essere, come ha affermato in via di principio la Corte di Cassazione in tema di licenziamento per assenze ingiustificate ( Cass. n. 16597/2018 ); quindi era onere del dipendente provare di avere prelevato il farmaco al solo scopo - da lui dichiarato nelle giustificazioni - di verificarne il prezzo per comunicarlo all'amico (Do.Fa.) che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, per distrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi; ma tale prova non è stata fornita; f) infatti, nessuno ha visto il Ba.Ro. riporre la scatola del farmaco sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura dalla quale era stata prelevata; g) il teste Do.Fa. ha dichiarato di aver fatto quella richiesta al Ba.Ro., ma non ha spiegato né il motivo per cui abbia cancellato il relativo messaggio di Whatsapp, né per quale motivo, pur essendo in quotidiano contatto con il Ba.Ro., non gli abbia chiesto le ragioni della mancata evasione della sua richiesta, il che induce a dubitare dell'attendibilità del teste; h) inoltre va considerato che il controllo del prezzo era possibile da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco, come concordemente riferito da tutti i testimoni; i) è anche singolare che il Ba.Ro., pur avendo appreso l'indomani, dal direttore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferito alcunché sul fatto che l'avesse lui prelevato e lasciato per distrazione sulla scrivania nei pressi dell'armadietto; j) significativa è la condotta del Ba.Ro. posta in essere con riferimento alle riprese effettuate dalla telecamera posta all'esterno del magazzino: inizialmente egli ha negato di aver riposto alcunché nel borsello, sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell'auto, ma in corso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodotto farmaceutico, sostenendo però che si trattava di una scatola di Alvita Prontotest (ossia di un contenitore per campioni biologici) acquistati quel giorno stesso presso la società; k) significativo è anche il fatto che, dopo il licenziamento del Ba.Ro., gli ammanchi di farmaci siano cessati, come dichiarato dal teste Sd.; l) dunque la versione del Ba.Ro. non è credibile e non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di Euro 50,00, appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali; m) la condotta posta in essere è penalmente rilevante e costituisce giusta causa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all'azienda ( Cass. n. 8816/2017 ). 4.- Avverso tale sentenza Ba.Ro. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa ha resistito con controricorso. 6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione e/o erronea applicazione degli articolo 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico l'onere della prova. In particolare lamenta che pur avendo la contestazione disciplinare ad oggetto due condotte - l'apprensione del farmaco dallo scaffale, prima, e la sua collocazione nel borsello per portarlo fuori dai locali aziendali, poi - i Giudici del reclamo abbiano limitato il loro accertamento alla prima condotta, senza considerare che l'onere probatorio anche della seconda condotta gravava sulla datrice di lavoro e senza considerare che egli aveva comunque dato prova di aver acquistato quello stesso giorno una confezione di Alvita Prontotest, producendo la relativa fattura, sicché era questo l'oggetto inserito nel suo borsello all'uscita dai locali aziendali. Il motivo è infondato. Il ragionamento della Corte territoriale e ispirato ad una valutazione complessiva di elementi, ritenuti tutti univocamente significativi dell'intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del Ba.Ro. Dunque si è trattato di un metodo di valutazione tipico delle presunzioni semplici ( articolo 2727 e 2729 c.c. ), che consentono al giudice di pervenire all'accertamento di un fatto ignoto partendo da fatti noti che siano gravi, precisi e concordanti. E nessuna censura ha mosso il ricorrente in ordine alla sussistenza di tali caratteri, che sarebbe stata invece quantomai necessaria, specie laddove si consideri che, ammessa l'apprensione del farmaco da parte del Ba.Ro. per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestata la sua scomparsa, il nesso di regolarità causale consente di inferire che il Ba.Ro. sia responsabile del furto. A questo punto gravava sul dipendente -come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale - l'onere di provare l'alternativa lecita, ossia l'abbandono per distrazione del farmaco sulla scrivania. Ma tale onere - come riportato e ritenuto dai Giudici del reclamo -non è stato adempiuto. In via di principio va ricordato che questa Corte, in sede penale, ha affermato che in caso di furto in supermercato, solo il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Cass. pen. sez. un. n. 52117/2024). Da tale principio di diritto si deduce a contrario che, qualora tali sistemi di controllo, invece, siano stati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto nella specie (restando al riguardo irrilevante verificare se la copertura dell'obiettivo della telecamera con il cartone portato in spalla dal Ba.Ro. fosse intenzionale oppure no), il delitto di furto deve ritenersi consumato con l'apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita del reo dall'ambito di controllo e di monitoraggio della persona offesa ( Cass. pen. n. 2726/2016 ). In ogni caso sul piano dell'accertamento di merito è risultato (fatto incontestato) che quel farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque il furto non è rimasto allo stato del tentativo, ma si è consumato. Pertanto la seconda condotta oggetto di contestazione - l'aver riposto il farmaco nel borsello all'uscita dei locali aziendali - resta un post factum irrilevante, rendendo la sua valutazione ininfluente sull'esito decisorio. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, conseguente ad un travisamento della prova, per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulla seconda condotta addebitata nella contestazione disciplinare, pur essendo essa rimasta sfornita di qualunque prova e pur avendo egli dato la prova contraria. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo. 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'articolo 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 14 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.