Secondo la Suprema Corte «l'acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre […]».
Con sentenza emessa in data 15 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2022, con la quale T. A. è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di atti persecutori di cui all’ a rt . 612- bis , commi 1 e 2, c.p. (capo A), oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile F.C. Con la sentenza di primo grado l’imputato è stato assolto dal reato di danneggiamento aggravato (capo B), per non aver commesso il fatto, e dalla contravvenzione di detenzione abusiva di armi (capo C), perché il fatto non sussiste, con statuizioni definitive. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi di doglianza. Con il primo, si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità ( articolo 191 , 234 , 254 , 495 c.p.p. ) e la violazione del diritto di difesa in relazione all’utilizzo degli screenshot dei messaggi e degli stati di WhatsApp , acquisiti mediante trasmissione diretta dei file dai telefoni dei testimoni alla Polizia Giudiziaria, in assenza di un decreto di sequestro probatorio . Si sostiene che, trattandosi di corrispondenza , la loro acquisizione senza le garanzie di cui all’ articolo 254 c.p.p. (come interpretato da Cass., sez. VI, n. 31180/2024 e Corte Cost. n. 170/2023) determina la loro inutilizzabilità patologica. La Corte d’appello avrebbe omesso di motivare sul punto. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’ articolo 612- bis c.p. e delle norme sulla procedibilità, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 123/2025 , per essere il reato non più procedibile in assenza di querela. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell' articolo 612- bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, evidenziando l'illogicità della sentenza impugnata. Per la Suprema Corte Il ricorso è infondato. Il primo motivo - sulla dedotta inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite dagli inquirenti senza apposito decreto di sequestro – è inammissibile e, comunque, infondato. È pacifico che le copie degli screenshot non siano state acquisite dalla polizia giudiziaria prelevandole dal telefono dell'indagato, ma siano state prodotte dalla stessa persona offesa , a cui gli screenshot erano stati inviati da alcune conoscenti. È vero, infatti, che sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza , i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell' articolo 254 c.p.p. , mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del Pubblico Ministero ( sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548 , Rv. 287039-01). Al riguardo, è stato precisato (da sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269 , dep. 2025Rv. 287504-01) come, in siffatte ipotesi, neppure il consenso dell’indagato possa rendere utilizzabile siffatta acquisizione, non potendo «supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, di autorizzazione preventiva o di convalida successiva dell'atto di indagine posto in essere, invece, in totale autonomia dalla polizia giudiziaria», senza le garanzie – in primis l’avviso circa la facoltà di rifiutare tale collaborazione ed il diritto ad essere assistito da un difensore – espressamente previste dagli articolo 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. , non solo per perquisizioni e sequestri ( articolo 352 e 354, c.p.p. ), ma anche per l'apertura della corrispondenza ( ex articolo 353 c.p.p. ). Diverso è il caso in esame, in cui è stata la persona offesa a coloro i quali potevano liberamente vederla: acquisizione che non richiedeva, certo, apposito decreto di sequestro. Come evidenziato di recente, l'acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre ( sez. V, 28 febbraio 2025, n. 11743 , Rv. 287746-01, in un caso – del tutto simile al presente – in cui l'imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l'aveva inoltrata alla vittima, l'immagine delle parti intime di quest'ultima che, poi, l'aveva prodotta agli inquirenti). In definitiva, non può parlarsi più di segretezza della corrispondenza tutelabile ex articolo 15 Cost. nel momento in cui del messaggio ne abbia disposto – a favore degli inquirenti o di ulteriori persone – uno dei soggetti che sia titolare del diritto alla riservatezza: come, peraltro, si desume dall’ articolo 254 c.p.p. , che fa riferimento, non a caso, alla corrispondenza spedita «dall'imputato» o a lui diretta e non certo a quella ricevuta da terzi o da costoro inviata all' imputato . Tale conclusione non è, evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta in siffatta materia. Se è vero che il riferimento al dato “ documentale ” di cui all’ articolo 234 c.p.p. , ovvero al supporto su cui si fissa materialmente la corrispondenza o sua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per la corrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170/2023 , secondo cui «anche la corrispondenza cartacea ha natura di documento», sicché la sua qualificazione in tal senso non è affatto incompatibile con l'altra di corrispondenza), e se è, altresì, vero che la tutela costituzionale della corrispondenza non viene meno laddove la stessa sia giunta al destinatario (sempre per quanto precisato nella pronuncia appena richiamata dal Giudice delle leggi), è anche vero che non vi sono ragioni per ritenere che la stessa, una volta giunta a destinazione , non possa essere oggetto di disposizione , anche mediante consegna agli organi inquirenti, come detto, da parte di chi , non indagato , e magari persona offesa da reati, la cui prova emerga dalla stessa o addirittura mediante essa commessi, la riceva e ne divenga, in tal modo, contitolare. Nel caso in cui la corrispondenza rappresenti il modo attraverso il quale il reato è compiuto , la Corte richiama l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di intercettazioni, secondo cui «la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale». In merito alla responsabilità penale per le sole pubblicazioni sullo stato di WhatsApp, afferma, invece, richiamando anche le norma internazionale e l’interpretazione dell’8 CEDU che “quando è il titolare della conversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarla all'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto . Alla luce dei principi di diritto enunciati la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha condannato, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Presidente Pezzullo - Relatore Cavallone Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.