Con decreto del Presidente del Tribunale di Milano del 31 marzo 2026, è stata disposta una nuova proroga della sospensione dell’obbligatorietà di utilizzo dell’applicativo APP per il deposito telematico degli atti nel settore penale, con mantenimento del doppio binario analogico-digitale.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.M. Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206 , che ha modificato l’articolo 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo, in via generale, l’obbligo di deposito telematico ex articolo 111- bis c.p.p. a decorrere dal 1° gennaio 2025 per una serie di uffici giudiziari penali (Procure, GIP-GUP, Tribunale ordinario, Procura europea e Procura generale per l’avocazione), salvo eccezioni temporanee e per specifiche tipologie di procedimenti e atti. Nello specifico, viene disposta la proroga , dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026 , della sospensione dell’utilizzo di APP per: le archiviazioni relative a procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione presso la Sezione GIP-GUP; gli affari trattati con giudizio direttissimo, con esclusione degli atti nativi digitali del giudice formati in sede di giudizio successivi alla fase di convalida dell’arresto; gli atti relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti; i procedimenti regolati dal Libro IV c.p.p.; le impugnazioni in materia di sequestro probatorio e di convalida di misure precautelari; l’intera fase cautelare e le relative impugnazioni, con specifico riferimento alle attività del Tribunale del Riesame. I soggetti abilitati potranno continuare a redigere e depositare atti, documenti, richieste e memorie anche in forma analogica, secondo il regime del doppio binario , in ragione di malfunzionamenti e criticità dell’infrastruttura informatica che incidono sulla tempestività, sicurezza e affidabilità del flusso telematico. Viene altresì sottolineato che il ricorso alle modalità analogiche , in presenza di malfunzionamenti certificati o comunque accertati dal dirigente dell’ufficio, non determina nullità degli atti , posto che le nullità in tema di forma e sottoscrizione sono tassativamente previste dal codice di rito e che l’articolo 111- bis c.p.p. consente deroghe in caso di disservizi dei sistemi informatici ministeriali. Il decreto si sofferma diffusamente sulle criticità tecniche e procedurali dell’applicativo APP emerse nella prassi degli uffici milanesi , come evidenziate nella relazione dei MAGRIF. In primo luogo, quanto alle misure cautelari gestite dall’Ufficio GIP-GUP, il Ministero ha di recente introdotto una modifica evolutiva volta a garantire la riservatezza del flusso, ma non è stata ancora possibile un’adeguata sperimentazione dell’intero percorso, dall’adozione dell’ordinanza sino alla sua esecuzione da parte della Procura. L’assenza di dati consolidati circa il mantenimento della segretezza dopo il deposito telematico dell’ordinanza, unita alla mancata evidenziazione delle urgenze nell’homepage dell’applicativo, rende allo stato non verificabile la piena affidabilità del sistema in un segmento procedimentale particolarmente sensibile , quale quello cautelare . In secondo luogo, per le impugnazioni in materia cautelare e, in particolare, per il Tribunale del Riesame, si rileva che il primo rilascio della versione di APP ha coperto soltanto le funzioni di protocollazione dei procedimenti e di richiesta atti alle Procure , cioè i soli segmenti iniziali dell’attività di cancelleria della Sezione XII. Le ulteriori funzionalità necessarie per gestire l’intero flusso (udienze, assegnazione dei collegi, flussi documentali interni) sono oggetto di un recente rilascio del 23 marzo, che tuttavia necessita di un periodo di sperimentazione non compatibile con una immediata messa a regime entro la fine del mese , con conseguente inidoneità dell’applicativo a gestire in modo completo e affidabile il contenzioso cautelare in sede di Riesame. Particolarmente rilevanti, sul piano operativo, sono poi le criticità riscontrate nei procedimenti per direttissima. La relazione evidenzia, da un lato, la lentezza della rete nelle aule situate al piano terra del Palazzo di Giustizia , dove si celebrano le udienze di convalida e giudizio direttissimo; dall’altro, la peculiare esigenza di consegnare immediatamente copia dell’ordinanza di convalida alla polizia giudiziaria che scorta l’arrestato. L’utilizzo di APP, nelle attuali condizioni, comporta una tempistica minima di 10-15 minuti per fascicolo per le operazioni di deposito, firma e lavorazione in cancelleria , con effetti insostenibili nei casi – non infrequenti – di elevato numero di arrestati o saturazione delle tre aule dedicate, risultando così incompatibile con un’efficiente gestione di questo rito caratterizzato da estrema urgenza e concentrazione procedimentale. Quanto alle archiviazioni , viene ribadito che la situazione è sostanzialmente immutata: le caratteristiche intrinseche dell’applicativo non consentono, allo stato, di garantire la velocizzazione dei tempi di trattazione degli affari richiesta anche in funzione del rispetto delle scadenze correlate al PNRR , rendendo quindi necessario mantenere la possibilità di ricorrere al canale analogico per assicurare il rispetto dei termini e la produttività degli uffici.
Decreto del 31 marzo 2026