Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso di un avvocato, sanzionato con censura, per avere reso testimonianza in un giudizio civile su circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale in favore di un ex cliente, in violazione dell’articolo 51 CDF.
Il Consiglio Nazionale Forense conferma la sanzione della censura a carico di un avvocato per avere deposto come testimone su fatti appresi nell’esercizio dell’attività professionale , in violazione dell’articolo 51 del Codice deontologico forense. La vicenda trae origine da un mandato conferito al professionista per il recupero di un credito incorporato in un assegno bancario insoluto, collegato a una compravendita immobiliare non andata a buon fine, con versamento di una consistente caparra. Nel successivo giudizio promosso dall’ex cliente contro intermediari e altri soggetti, l’avvocato viene citato come teste dalla controparte e, in udienza, dichiara espressamente di riferire circostanze conosciute in quanto già difensore del danneggiato. Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva ritenuto integrata la violazione del dovere di riservatezza , ritenendo irrilevante sia che al momento della deposizione il rapporto professionale fosse cessato, sia che la testimonianza non fosse stata decisiva nel giudizio civile. Il CNF, respingendo il ricorso, ribadisce che il divieto di testimoniare di cui all’articolo 51 CDF si applica a tutte le circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale e ad essa inerenti , anche in procedimenti diversi da quello in cui l’avvocato ha prestato difesa e anche laddove l’incarico sia ormai concluso . Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il CNF sottolinea che la facoltà di astensione dalla testimonianza non è eccezione all’obbligo di deporre, ma strumento di tutela del segreto professionale e, in ultima analisi, del diritto di difesa: il cliente deve poter parlare liberamente con il proprio difensore, senza timore che quanto riferito diventi oggetto di deposizione in successivi giudizi. Il Consiglio Nazionale Forense conferma la sanzione della censura a carico di un avvocato per avere deposto come testimone su fatti appresi nell’esercizio dell’attività professionale , in violazione dell’articolo 51 del Codice deontologico forense. La vicenda trae origine da un mandato conferito al professionista per il recupero di un credito incorporato in un assegno bancario insoluto, collegato a una compravendita immobiliare non andata a buon fine, con versamento di una consistente caparra. Nel successivo giudizio promosso dall’ex cliente contro intermediari e altri soggetti, l’avvocato viene citato come teste dalla controparte e, in udienza, dichiara espressamente di riferire circostanze conosciute in quanto già difensore del danneggiato. Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva ritenuto integrata la violazione del dovere di riservatezza , ritenendo irrilevante sia che al momento della deposizione il rapporto professionale fosse cessato, sia che la testimonianza non fosse stata decisiva nel giudizio civile. Il CNF, respingendo il ricorso, ribadisce che il divieto di testimoniare di cui all’articolo 51 CDF si applica a tutte le circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale e ad essa inerenti , anche in procedimenti diversi da quello in cui l’avvocato ha prestato difesa e anche laddove l’incarico sia ormai concluso . Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il CNF sottolinea che la facoltà di astensione dalla testimonianza non è eccezione all’obbligo di deporre, ma strumento di tutela del segreto professionale e, in ultima analisi, del diritto di difesa: il cliente deve poter parlare liberamente con il proprio difensore, senza timore che quanto riferito diventi oggetto di deposizione in successivi giudizi.
CNF 25 novembre 2025, n. 360