Pur in assenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione lavorativa, l’associazione sportiva può comunque essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dall’illecito commesso da un proprio atleta, quando il fatto avvenga nello svolgimento dell’attività sportiva cui è preposto.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso della parte civile contro l’associazione sportiva dilettantistica di appartenenza dell’atleta autore del reato da cui è scaturito il danno alla persona offesa. Il fulcro della questione interpretativa è l’ articolo 2049 c.c ., che prevede una forma di responsabilità oggettiva in capo al “padrone” per gli illeciti commessi dai propri commessi o domestici nell’esercizio delle attività cui sono addetti. In base a tale disposizione, l’onere della prova si sposta sul “padrone”, o più correttamente sul “ committente ”, il quale deve superare la presunzione di colpa in eligendo o in vigilando per andare esente da responsabilità per il danno arrecato dal preposto nello svolgimento delle incombenze affidategli. Questo vincolo di responsabilità prescinde sia dalla continuità dell’incarico, sia dalla sua formale configurazione in un contratto di lavoro, di collaborazione o di altra natura. È sufficiente che il comportamento illecito sia stato reso possibile , o comunque agevolato, dall’attività o anche dal solo atto demandato al preposto e compiuto sotto il potere di controllo del preponente che lo ha delegato . Sul punto, la Cassazione penale richiama un precedente delle Sezioni Unite penali, che ha ribadito come sia consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la norma di cui all’ articolo 2049 c.c. trovi applicazione anche nei confronti del responsabile civile nel processo penale , purché sussistano i presupposti richiesti – in termini pressoché sovrapponibili – dalla giurisprudenza civile. In questo quadro, la Cassazione aveva già affermato che è configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali , a condizione che l’adempimento dei compiti e delle mansioni cui il dipendente è preposto costituisca un’occasione necessaria sfruttata dall’autore del reato per la commissione degli atti penalmente illeciti. Nel caso concreto, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso proposto contro la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’associazione sportiva dilettantistica, ritenendo necessario un rapporto di impiego-dipendenza tra l’associazione e l’atleta tesserato autore del reato . L’errore risiede nell’aver negato l’operatività, nel processo penale, della responsabilità oggettiva di natura civilistica prevista dall’ articolo 2049 c.c. Nel definire la controversia e rinviando al giudice civile per il prosieguo, la Cassazione penale enuncia il seguente principio di diritto : «nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’ articolo 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito».
Presidente Pezzullo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di lesioni occorse alla ricorrente, ha ritenuto non configurabile la responsabilità civile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (OMISSIS) ai sensi dell’ articolo 2049 cod. civ. 2. Avverso la richiamata sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari ai fini della decisione. 2.1. Con il primo, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione dell’ articolo 2049 cod. civ. , nonché vizio di motivazione, quanto alla valutazione della prova sulla sussistenza tanto del rapporto di preposizione tra associazione sportiva dilettantistica e giocatore quanto del nesso di occasionalità necessaria nel verificarsi dell’evento lesivo. La ricorrente censura, infatti, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la responsabilità civile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, evidenziando che, per la configurabilità della responsabilità di cui all’ articolo 2049 cod. civ. , assume rilievo la sola preposizione, anche occasionale, dell’autore dell’illecito nell’organizzazione del preponente, e non anche la natura onerosa, o meno, del rapporto. Ciò posto, con riguardo alla fattispecie concreta, sottolinea che, quando si è verificato l’evento lesivo, l’imputato era un tesserato della Federazione (OMISSIS), capitano della squadra dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (OMISSIS), al cui potere normativo e disciplinare era assoggettato, come attestato dalla sanzione irrogatagli per la condotta tenuta nei confronti di essa ricorrente. Evidenzia, inoltre, che dall’istruttoria dibattimentale è emersa la sussistenza di penetranti poteri di direzione sui tesserati durante le competizioni, esercitati attraverso l’allenatore, lo staff tecnico e il sistema disciplinare interno. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l’erroneità della pronuncia impugnata anche laddove ha disatteso la domanda di distrazione delle spese formulata dal difensore perché non aveva effettuato la dichiarazione di aver anticipato le spese, in contrasto con la consolidata interpretazione dell’ articolo 93 cod. proc. civ. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Occorre premettere che l’ articolo 2049 cod. civ. – secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» - è una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore (tra le tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666). 1.2. In conformità all’elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, per l’integrazione della responsabilità ex articolo 2049 cod. civ. , è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichi un'attività per conto del primo (tra le altre, Sez. 2 civ., n. 28852 del 19/10/2021, Rv. 662515; Sez. 3 civ., n. 12283 del 15/06/2016, Rv. 640297). Invero, il soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (Sez. 3 civ., n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162). Sotto altro e concorrente profilo, non è neppure necessario, per la configurabilità della responsabilità di cui all’ articolo 2049 cod. civ. , che intercorra tra preponente e preposto un rapporto a titolo oneroso (Sez. 3 civ., n. 21685 del 09/11/2005, Rv. 584441, che ha ritenuto responsabile, di conseguenza, una Provincia per la condotta lesiva nei confronti di una sciatrice da parte di un addetto al soccorso che operava quale volontario). Ancora, non assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto sia inserito nell’organizzazione del preponente, la continuità dell’incarico affidato (Sez. 1 civ., n. 6233 del 21/06/1999, Rv. 527735), al punto che la responsabilità di cui all’ articolo 2049 cod. civ. può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessi da un soggetto normalmente alle dipendenze altrui (ex ceteris, Sez. 3 civ., n. 10034 del 09/10/1998, Rv. 519587; Sez. 3 civ., n. 4031 del 11/06/1983, Rv. 428979). Infatti, l’ articolo 2049 cod. civ. , assimilando la posizione del padrone a quella del committente , e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa in eligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico o dal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrante l’illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante (Sez. 1, n. 2734 del 22/03/1994, Rv. 485848). 1.3. Ciò che connota, allora, la responsabilità di cui all’ articolo 2049 cod. civ. è la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del 24/01/2007, Rv. 594385). Nesso di occasionalità necessaria che, se implica che la condotta costituisca il normale sviluppo dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute (da ultimo, Sez. 3 civ. n. 2851 del 05/02/2025, Rv. 673756). 1.4. Per altro verso, è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte il principio in forza del quale la norma espressa dall’articolo 2049 c.c. trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile. In tale prospettiva si è, ad esempio, affermato che è configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A., Rv. 283477 – 02). 1.5. Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata è dunque incorsa nel vulnus denunciato poiché ha escluso la responsabilità dell’Associazione sportiva dilettantistica ritenendo necessario, in contrasto con i superiori principi, un rapporto di impiego-dipendenza tra essa e l’atleta tesserato che ha commesso il reato e assumendo l’inoperatività della responsabilità oggettiva di natura civilistica nel processo penale. 2. Deve dunque essere enunciato il principio per il quale nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’ articolo 2049 cod. civ. delle Associazioni o Federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito. 3. La decisione deve dunque essere annullata, limitatamente agli effetti civili connessi al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili connessi al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.