Concordato in continuità: omologa possibile anche con il voto di una sola classe “qualificata”

Nel concordato in continuità, l’omologazione può essere disposta anche in assenza del voto favorevole della maggioranza delle classi, purché sia favorevole almeno una classe “qualificata”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, chiarendo il significato della locuzione “in mancanza” contenuta nell’articolo 112, comma 2, lettera d), del Codice della crisi d’impresa, nel testo anteriore al d.lgs. n. 136/2024 . Nel caso esaminato, una S.r.l. aveva chiesto l’ omologazione forzosa del concordato in continuità . Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo necessario il voto favorevole della maggioranza delle classi. La Corte d’Appello, invece, accogliendo il reclamo, aveva omologato il concordato, giudicando sufficiente il voto favorevole di una sola classe. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, contestando questa interpretazione e sostenendo che la maggioranza delle classi fosse comunque indispensabile . La Cassazione richiama il testo dell’articolo 112, comma 2, lettera d), nella versione applicabile ratione temporis , precedente alle modifiche del 2024. La norma stabiliva che, nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale, su richiesta del debitore, omologa il concordato se ricorrono determinate condizioni, tra cui quella prevista dalla lettera d) : «la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». L’espressione “in mancanza” è però ambigua . Come osserva la Prima sezione civile, può essere riferita alternativamente: alla mancanza dell’approvazione della proposta da parte della “maggioranza delle classi”; oppure alla mancanza, all’interno della maggioranza di classi favorevoli, di almeno una classe di “creditori titolari di diritti di prelazione”.   Secondo la prima interpretazione, l’omologazione del concordato è possibile non solo quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, ma anche quando è approvata dal voto favorevole di almeno una classe , purché si tratti della classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Secondo la seconda interpretazione, invece, l’omologazione presuppone sempre che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi ; la parte successiva della disposizione servirebbe solo a specificare la composizione di tale maggioranza. Per i giudici di legittimità, la prima ricostruzione è senz’altro preferibile , perché, a differenza della seconda, risulta coerente con la più chiara formulazione e punteggiatura dell’articolo 11, lettera b), della Direttiva (UE) 2019/1023, che la norma interna intende attuare. Questa lettura è stata, del resto, recepita anche dalle modifiche introdotte all’articolo 112, comma 2, c.c.i.i. dall’ articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 136/2024 (cosiddetto decreto correttivo-ter). Nel nuovo testo, infatti, la locuzione “ in mancanza ” si riferisce non alla presenza, nella maggioranza delle classi favorevoli, di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ma proprio alla mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi . Ne consegue che, nel nuovo assetto normativo, l’omologazione è possibile anche in mancanza dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi , purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori e siano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dai numeri 1 e 2. Tra questi, in particolare, rileva che la classe favorevole sia composta da creditori che «sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione conclude che il decreto impugnato si è correttamente attenuto a questi principi. La Corte territoriale ha infatti ritenuto che: la locuzione “in mancanza”, contenuta nell’articolo 112, comma 2, lettera d), c.c.i.i., debba essere riferita non alla presenza di una classe favorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione, bensì alla mancanza della maggioranza delle classi ; l’approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori, quale alternativa rispetto all’approvazione da parte della maggioranza delle classi, consente quindi l’ omologazione forzosa del concordato in continuità aziendale anche quando la proposta sia stata approvata da una sola classe di creditori privilegiati , pur se trattati nel concordato in modo deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale.

Presidente Ferro – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. La (OMISSIS) s.r.l., a norma dell’articolo 112, commi 1 e 2, c.c.i.i., ha chiesto al tribunale di Lecce di procedere all’omologazione “forzata” del concordato per continuità aziendale proposto dalla stessa. 1.2. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non fosse sussistente la condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., e, in particolare, l’ultima delle ipotesi indicate da tale lettera, “ossia che in mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi, come verificatosi in questo caso, … la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 1.3. Secondo il tribunale, infatti, “fermo restando che l’ipotesi ordinaria è quella del consenso unanime di tutte le classi (primo comma), il secondo comma prevede delle ipotesi specifiche e rigorose che consentono al Tribunale di omologare il concordato anche in assenza di consenso unanime ma pur sempre in presenza di almeno il voto maggioritario dei creditori”. 2.1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto reclamo avverso tale decreto. 2.2. L’Agenzia delle entrate ha resistito al reclamo, chiedendone il rigetto. 2.3. La Corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha accolto il reclamo. 2.4. La Corte, in particolare, ha, innanzitutto, evidenziato che, nel concordato in continuità aziendale, “la proposta”, a norma dell’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., “è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 2.5. La Corte, sul punto, ha ritenuto che: - la locuzione “in mancanza”, che nell’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. precede il riferimento all’approvazione da almeno una classe di creditori, dev’essere riferita “non già alla presenza di una classe favorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione, bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione da parte di almeno una classe di creditori è, dunque, alternativa rispetto all’approvazione da parte della “maggioranza delle classi”; - tale opzione ermeneutica, già dotata di maggiore persuasività sulla base della sola lettura della norma, è con ancora maggiore evidenza imposta se si tiene conto che l’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. “costituisce attuazione … dell’articolo 11, comma 1, lett. b), Direttiva UE 1023/2019”; - questa norma, infatti, dispone che, ai fini della cd. “ristrutturazione trasversale”, è necessario che il piano sia stato approvato “i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate …; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto …”; - l’uso del punto e virgola prima della locuzione “in mancanza” rende certo ed inconfutabile che la previsione della seconda ipotesi (ossia, l’approvazione di almeno una classe) sia alternativa rispetto alla previsione della prima ipotesi (ossia l’approvazione da parte della maggioranza delle classi), come peraltro esplicitato anche dal considerando n. 54; - la chiara similitudine tra la struttura e il testo dell’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. (“la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi …, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe …”) e quelli dell’ articolo 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE 1023/2019 (“è stato approvato i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate …; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate …”) impone, dunque, un analogo approdo interpretativo, e cioè di ritenere che, in caso di “mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi”, “la proposta” può essere approvata “anche con il voto favorevole di una sola classe” “di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 2.6. Nel caso in esame, ha proseguito la Corte, a fronte della mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi, si tratta, dunque, di verificare “se la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 2.7. La Corte, sul punto, dopo aver rilevato che tale condizione richiede, in sostanza, “l’approvazione da parte di una classe di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale”, ha ritenuto che: - la proposta della (OMISSIS) era stata approvata dalla “classe 3”, e cioè la classe che nel caso di omologa del concordato preventivo “percepirebbe meno rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale”; - sussisteva, dunque, il requisito in esame. 2.8. La Corte, infine, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, ai fini previsti dall’articolo 112, comma 1, c.c.i.i.: - il piano  proposto  da (OMISSIS) non era privo di “ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”, posto che “quanto prospettato, attestato dalla relazione del professionista indipendente, appare idoneo a garantire un’ipotesi solutoria realizzabile e in grado di favorire il risanamento dell’impresa”; - “la fattibilità del piano”, invece, intesa come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, era già stata accertata dal tribunale con il provvedimento del 15/1/2024 che aveva  ammesso  la (OMISSIS) alla procedura di concordato preventivo. 3.1. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il 25/2/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 3.2. La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, dedotto che l’articolo 112 c.c.i.i., nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 , è di immediata applicazione anche alla procedura in questione, stante il tenore dell’ articolo 56, comma 4, d.lgs. n. 136 cit., in base al quale le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure che, come quella in esame, sono “pendenti alla data della sua entrata in vigore”. 3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 6/1/2026, ha chiesto che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile. 3.4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce e il commissario giudiziale del Concordato preventivo (OMISSIS) s.r.l. sono rimasti intimati. 3.5. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articolo 112, 109 e 88 c.c.i.i., applicabili ratione temporis, nonché dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/2023, dell’articolo 2740 c.c. e degli articolo 3 , 53 e 97 Cost. , in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. doveva essere interpretato nel senso che il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato anche in assenza di un’approvazione da parte della maggioranza dei creditori sul rilievo che la locuzione “in mancanza” di cui all’articolo 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i permette l’omologazione forzosa anche ove abbia votato favorevolmente soltanto una classe di creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la corretta lettura di tale previsione induce, per contro, a ritenere che la locuzione “in mancanza” dev’essere letta non in relazione al requisito della “maggioranza delle classi”, bensì a quello in base al quale “almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”; - la norma, pertanto dev’essere letta “come se affermasse che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza di queste classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione - se la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”; - nel caso in esame, del resto, la parte che subisce un pregiudizio effettivo dal concordato non è la classe 3 (consenziente), la quale, in base al piano, recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì le classi da 5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali sarà corrisposta una percentuale irrisoria del proprio credito, per cui il voto favorevole della classe 3 non è in ogni caso sufficiente a soddisfare la condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.. 4.2. Il motivo è, per la prima parte, infondato e, per il resto, inammissibile. 4.3. Non v’è dubbio, intanto, che, diversamente da quanto sostenuto al riguardo dalla società controricorrente, il procedimento in esame non può ritenersi assoggettato all’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 : - è vero, infatti, che, in forza dell’articolo 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit., le disposizioni introdotte da tale decreto, come quella che (con l’articolo 26, comma 1, lett. a) ha introdotto il nuovo testo dell’articolo 112, comma 2, cit., si applicano anche “ai procedimenti” che (come quello in esame) sono stati “instaurati ai sensi dell’ articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ” e sono “pendenti alla data”, e cioè il 28/9/2024, “della sua entrata in vigore …”; - è anche vero, però, che, a norma dell’ articolo 8 del d.l. n. 178/2024 , conv. con l. n. 4/2025 , l’articolo 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024 “si interpreta” nel senso che “l’applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 … ai procedimenti di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” “non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; - tale disposizione ha, in tal modo, escluso che l’applicazione (dichiaratamente retroattiva) delle norme introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., tra cui il nuovo testo dell’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., possa travolgere i provvedimenti già assunti prima della loro entrata in vigore, la cui legittimità, dunque, tanto sul piano sostanziale, quanto sul piano processuale, dev’essere valutata, al pari degli atti del relativo procedimento, avendo esclusivo riguardo, evidentemente, alle norme in vigore al momento della loro adozione. 4.4. L’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., nel suo testo originario e, come detto, applicabile ratione temporis, dispone che, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore … omologa … se”, tra le altre condizioni, sussista anche quella, prevista dalla lett. d), secondo cui “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 4.5. Tale norma, in ragione dell’ambiguità dell’espressione “in mancanza”, è stata diversamente interpretata a seconda che tale locuzione debba essere agganciata all’approvazione della proposta da parte della “maggioranza delle classi” ovvero alla presenza tra la maggioranza di classi favorevoli di almeno una classe di “creditori titolari di diritti di prelazioni”. 4.6. Nella prima interpretazione, l’omologazione del concordato, oltre che nel caso dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, è possibile (in mancanza, appunto, dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi) anche se approvata con il voto favorevole di almeno una classe (o, se si vuole, anche di una sola classe), purché, come detto, si tratti della “classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 4.7. Nella seconda interpretazione, invece, l’omologazione del concordato presuppone in ogni caso che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure (in mancanza, appunto, di una classe così formata), da “una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione: ferma restando, dunque, la necessità che la maggioranza delle classi abbia espresso voto favorevole”. 4.8. Ritiene la Corte che la prima ricostruzione sia senz’altro preferibile in quanto, a differenza dell’altra, coerente con la (più) chiara punteggiatura contenuta sul punto nell’articolo 11, lett. b), della Direttiva 1023/19, di cui pure costituisce attuazione. 4.9. Tale norma, infatti, stabilisce che “gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate” (vale a dire “i creditori … sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione”: articolo 2, paragrafo 1, n. 2) “di cui all’articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l’accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso”, tra l’altro, “b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, purché sia “diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale …”. 4.10. Il Considerando n. 54 della Direttiva UE, del resto, dispone che “qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione …”. 4.11. Tale interpretazione è stata, in effetti, recepita dalle modifiche apportate all’articolo 112, comma 2, c.c.i.i. dall’ articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 136/2024 (cd. decreto correttivo-ter). 4.12. L’articolo 112, comma 2, cit., infatti, nel testo risultante da tali modifiche, prevede che “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore … omologa … se”, tra l’altro, “d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori … che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 4.13. La norma, per come riformulata, ha chiaramente optato, confermandone la correttezza, per la soluzione secondo la quale la locuzione “in mancanza” si riferisce non alla presenza, tra la “maggioranza delle classi” che ha approvato il concordato, di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione, bensì, appunto, all’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi: nel nuovo testo, infatti, l’espressione “in mancanza” è seguita dall’espresso riferimento all’“approvazione a maggioranza delle classi”, per cui l’omologazione, pure in mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, è senz’altro possibile, purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori, ove, in aggiunta, sussistano gli ulteriori requisiti previsti dai n. 1 e 2, e cioè, tra l’altro, che si tratti di una classe formata da creditori che “sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. 4.14. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha dichiaratamente ritenuto che: - la locuzione “in mancanza”, contenuta nell’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., dev’essere riferita “non già alla presenza di una classe favorevole formata da creditori titolari di diritti di prelazione, bensì alla maggioranza delle classi”; - l’approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori, in quanto alternativa rispetto all’approvazione da parte della “maggioranza delle classi” consente, pertanto, l’omologazione forzosa del concordato per continuità aziendale anche nel caso (come quello in esame) in cui la proposta sia stata approvata “da parte di una (sola) classe di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale”. 4.15. Il motivo, per il resto, è, come detto, inammissibile. La ricorrente, infatti, ha lamentato che: - la parte che subisce un pregiudizio effettivo dal concordato proposto dalla (OMISSIS) non è la classe 3 (consenziente), la quale, in base al piano, recupererà la quasi totalità del proprio credito, bensì le classi da 5 a 12 (tutte contrarie o astenute), alle quali sarà corrisposta una percentuale irrisoria del proprio credito; - il voto favorevole della classe 3 non è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare la condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.. 4.16. La ricorrente, tuttavia, ha omesso di illustrare, in ricorso, con la dovuta specificità, le ragioni per cui, a fronte del parametro previsto dalla lett. d) cit. (e cioè che la classe consenziente dev’essere formata da creditori “che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”), la classe 3 percepirebbe, al contrario, in ipotesi di applicazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (definito a norma dell’articolo 87, comma 1, lett. c), una somma superiore a quella che le è stata offerta con la proposta di concordato che pure ha approvato. 4.17. Ed è, invece, noto che: - l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’articolo 366, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito senza la esplicazione del loro contenuto; - il ricorrente, infatti, ha il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione; - il ricorso, pertanto, deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e, dunque, della correttezza della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 342 del 2021; Cass. n. 11984 del 2011 ). 4.18. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello ha del tutto omesso di considerare il fatto decisivo debitamente evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel corso del procedimento, ossia il reiterato e colpevole inadempimento da parte della società proponente delle proprie obbligazioni tributarie dal 2012 all’anno di innesco della crisi, nonché il comportamento non collaborativo della stessa nel corso dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia, pur trattandosi di fatti, puntualmente dedotti dalla reclamante, che avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere che la situazione economico-finanziaria dell’impresa era stata già compromessa da condotte poco trasparenti che avevano arrecato un danno grave a carico di tutti i suoi creditori. 4.19. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articolo 106 e 4 c.c.i.i., in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto che la condotta della società debitrice integrasse le fattispecie di cui alle predette previsioni, senza, tuttavia, considerare che l’articolo 4 cit. prevede che “il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” e che l’articolo 106 cit. prevede la revoca della procedura di concordato preventivo ove il creditore abbia commesso atti di frode volti a compromettere le ragioni dei creditori. 4.20. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.21. L’articolo 112, comma 1, c.c.i.i., infatti, prevede che il concordato in continuità aziendale è omologato quando “il piano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile, vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gli obiettivi prefissati”, vale a dire “il soddisfacimento dei creditori” così come programmato nel piano previsto dall’articolo 84, comma 1, c.c.i.i. 4.22. La norma, invece, non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, al più, rilevare (come emerge dall’articolo 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.) che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell’ammissione alla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”, il cui accertamento, però, nel caso in esame, non emerge, con la dovuta specificità, né dal decreto impugnato né dal ricorso; - abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche, dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistenti ma rimasti inadempiuti. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’ articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 17, della l. n. 228/2012 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’ articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 17, della l. n. 228/2012 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.