Sono legittimi i controlli difensivi del datore di lavoro, anche mediante strumenti tecnologici, finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o alla prevenzione di illeciti, purché fondati su un sospetto concreto, attuati ex post , rispettosi del bilanciamento tra iniziativa economica e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, e limitati a dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
Nel caso in esame la Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado che aveva respinto le domande risarcitorie proposte da una società nei confronti di alcuni propri dipendenti. Le domande erano volte ad ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza di condotte poste in essere nel corso del rapporto di lavoro, dal dicembre 2017 fino alla relativa cessazione, ritenute lesive dell’obbligo di fedeltà e idonee a cagionare discredito nei confronti di un primario cliente. In sintesi, la Corte distrettuale escludeva qualsiasi valenza probatoria delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate “ su disposizione aziendale ”, ritenendole in contrasto con l’ articolo 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), come novellato, quali forme di controllo ex post. Sul punto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, affermava che “il mero reperimento ed esame di elementi già acquisiti senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori non può in alcun modo ritenersi consentito”. All’esito dell’istruttoria, la Corte territoriale riteneva, quindi, corrette le valutazioni di carenza probatoria operate dal giudice di primo grado in relazione ai presupposti dell’azione risarcitoria. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società soccombente, articolato in tre motivi, cui resistevano i lavoratori con controricorso. Veniva, altresì, depositata memoria da parte della società. Per quanto di interesse, la Corte di Cassazione ritiene la decisione impugnata conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., tra le altre, Cass. nn. 25732/2021 , 34092/2021 , 18168/2023 ; nonché le successive conformi nn. 30079/2024 , 807/2025 , 14672/2025 , 24564/2025 , 32283/2025 ). Muovendo dalla distinzione tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano la generalità dei dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della prestazione lavorativa – soggetti al rispetto di tutte le previsioni di cui all’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come novellato - e i c.d. “ controlli difensivi in senso stretto ”, diretti ad accertare specifiche condotte illecite, attribuibili, sulla base di concreti indizi, a singoli lavoratori, viene chiarito che soltanto questi ultimi, pur se realizzati mediante strumenti tecnologici e non avendo ad oggetto la normale attività lavorativa, si collocano al di fuori dell’ambito applicativo dell’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (cfr. Cass. n. 25732/2021 ). Per non aver ad oggetto “un’attività - in senso tecnico – del lavoratore” il “controllo difensivo in senso stretto” deve essere mirato ed attuato ex post , vale a dire a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori, del cui compimento il datore abbia avuto un fondato sospetto . Solo a partire da tale momento, infatti, è consentita la raccolta di informazioni utilizzabili (cfr. Cass. n. 25732/2021 ). Ne deriva il seguente principio di diritto: “Sono consentiti i controlli, anche tecnologici, posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o a prevenire comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali , correlate alla libertà di iniziativa economica , e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto” ( Cass. n. 25732/2021 ). Pertanto, grava su chi invoca la legittimità del controllo l’onere di allegare e provare che esso abbia riguardato dati acquisiti in epoca successiva al sorgere del fondato sospetto che deve riferirsi anche a circostanze temporalmente determinate. Non è, infatti, consentito l’esame e l’analisi di informazioni raccolte in precedenza in violazione dell’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, poiché ciò comporterebbe una estensione “a dismisura ” dell’area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021 ), non potendo essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento della sua realizzazione (in termini, Cass. n. 18168/2023 ). Qualora il datore di lavoro non fornisca la prova della legittima acquisizione dei dati di matrice tecnologica posti a fondamento del procedimento disciplinare, trova applicazione la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l’ articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 stabilisce che «i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati » (cfr. Cass. n. 18168/2023). Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno accertato che i dati posti a fondamento dell’azione risarcitoria si riferivano a un arco temporale antecedente all’insorgere del “fondato sospetto” di illecito. Né assume rilievo che tali dati siano stati estratti dai sistemi informatici in epoca successiva o addirittura dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non potendo essere sanata retroattivamente l’illegittimità originaria del controllo. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla società, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Presidente Ponterio - Relatore Amendola Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande proposte dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti dei lavoratori in epigrafe, volte ad ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di condotte dei dipendenti, tenute dal dicembre 2017 alla risoluzione dei rispettivi rapporti, asseritamente lesive dell’obbligo di fedeltà e cagionanti discredito nei riguardi di un primario cliente. 2. La Corte, in estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare in sede di legittimità, ha innanzitutto escluso qualsiasi valenza probatoria delle registrazioni delle telefonate compiute «su disposizione aziendale» in contrasto con l’articolo 4 St. lav. novellato quale controllo ex post, argomentando, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità in materia, che «il mero reperimento ed esame di elementi già acquisiti senza l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 4 St. lav. non può in alcun modo ritenersi consentito». 3. Dopo aver esaminato analiticamente le risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto «del tutto corrette le valutazioni di carenza probatoria operate dal Tribunale con riferimento ai presupposti dell’azione risarcitoria». 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati. La ricorrente ha anche comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 St. lav. e così viene sintetizzato dalla stessa parte ricorrente: «il Giudice del gravame riteneva inutilizzabili le prove prodotte in primo grado, consistenti in registrazioni di telefonate effettuate dai convenuti, in quanto acquisite in violazione dell’articolo 4 l. 30 maggio 1970, n. 300; la norma non appare applicabile alla specifica fattispecie». La censura è infondata in quanto la sentenza impugnata sul punto è conforme alla giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 25732/2021 ; Cass. n. 34092/2021 ; Cass. n. 18168/2023, precedenti ai quali si rinvia anche ai sensi dell’ articolo 118 disp. att. c.p.c. ; successive conf.: Cass. n. 30079/2024 ; Cass. n. 807/2025 ; Cass. n. 14672/2025 ; Cass. n. 24564/2025 ; Cass. n. 32283/2025 ). Operata la distinzione, anche per comodità di sintesi verbale, «tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4 novellato in tutti i suoi aspetti e ‘controlli difensivi’ in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro», questa Corte ha statuito che solo questi ultimi «controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore», si situano, ancora oggi, «all'esterno del perimetro applicativo dell'articolo 4» ( Cass. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32). Per non avere ad oggetto una «attività –in senso tecnico– del lavoratore», tuttavia il controllo «difensivo in senso stretto» deve essere «mirato» ed «attuato ex post», ossia «a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto», perché solo a partire «da quel momento» il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili ( Cass. n. 25732/2021 cit., punti 40 e 44). Ne è derivato il seguente principio di diritto: «Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto» ( Cass. n. 25732/2021 cit., punto 51). Allegazione e prova che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente al sorgere del sospetto che deve riferirsi anche a circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile l’esame e l’analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 4 St. lav., estendendo «a dismisura» l’area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto (in termini: Cass. n. 18168/2023 cit.). Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova che i dati di matrice tecnologica posti a fondamento della procedura disciplinare siano stati legittimamente acquisiti, la sanzione prevista dall’ordinamento discende dalla previsione generale in materia di protezione della privacy (articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003) secondo cui «i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati» (Cass. n. 18168/2923 cit., con la giurisprudenza indicata in motivazione). Nella specie i giudici del merito hanno accertato che i dati posti a fondamento dell’azione della società riguardavano un momento temporale antecedente all’insorgere del «fondato sospetto», mentre non rileva che tali dati siano stati tratti dai sistemi informatici solo successivamente o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che – come già statuito da questa Corte - non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto. Non pertinente, invece, è il richiamo della ricorrente a Cass. n. 33809/2021, che si riferisce a diversa ipotesi di riconsegna di dispositivi aziendali svuotati di tutti i dati, peraltro per fatti per i quali vigeva il testo dell’articolo 4 St. lav. anteriore alle modifiche dell'articolo 23, primo comma, d. lgs. n. 151/2015. 2. Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 111 Cost. , nonché degli articolo 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244, c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta e non avrebbe rivalutato l’ammissibilità delle richieste istruttorie reiterate nell’atto di appello, senza pronunciarsi sulle stesse, «in riferimento all’illecito consistente nella cancellazione telematica dei lanci di produzione nonché nella distruzione della documentazione cartacea». Il motivo non può trovare accoglimento. Per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte (di recente ribadito, v. Cass. n. 27610/2024 ; Cass. n. 15333/2025 ), la mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( Cass. n. 11457/2007 ; conformi: Cass. n. 4369/2009 ; Cass. n. 5377/2011 ; Cass. n. 16214/2019 ; Cass. n. 5654/2017 ; Cass. n. 27415/2018 ; da ultimo: Cass. n. 18072/2024 ). Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti - senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'articolo 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale ( Cass. n. 13603/2011 ; Cass. n. 17004/2018 ) – con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), vizio nel motivo in scrutinio neanche prospettato. Occorre, quindi, ribadire che al giudice del merito compete il compito di individuare le fonti del proprio convincimento di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404/2017 ; più di recente, in conformità, Cass. n. 18072/2024 cit.) Con il motivo all’attenzione del Collegio non viene evidenziato che la mancata ammissione della prova ovvero il preteso omesso esame di documenti abbia riguardato un unico fatto storico avente la caratura dell’essere inequivocamente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ovvero che, se fosse stato valutato, avrebbe con certezza condotto ad un esito diverso della controversia. Piuttosto si pretende una diversa valutazione di prove testimoniali, documenti e fatti sollecitando un sindacato sicuramente estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. 3. Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; secondo la difesa della società i giudici d’appello non avrebbero preso in considerazione né si sarebbero pronunciati «su alcune circostanze rilevanti e documentalmente provate sulla volontà di favorire la costituenda (OMISSIS) SRL a scapito del proprio datore di lavoro». Il motivo è radicalmente inammissibile perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’ articolo 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme». (cfr. articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito articolo 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’articolo 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774/2016 ; Cass. n. 20944/2019 ; più di recente: Cass. n. 26934/2023 ; Cass. n. 2630/2024). In ogni caso, poi, la denuncia del vizio non viene formulata secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni unite di questa Corte che, con le sentenze nn. 8053 e 8054/2014 già citate, ha interpretato rigorosamente il n. 5 dell’ articolo 360 c.p.c. novellato. In particolare, si prospetta una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte e già richiamato secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015). Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte dei giudici del merito, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015). 4. Infine, l’eventuale vizio di omessa pronuncia, profilato in talune doglianze sia del secondo che del terzo motivo, avrebbe dovuto essere fatto valere, a pena di inammissibilità, nelle forme prescritte dall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quale violazione del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’ articolo 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27387/2005; Cass. n. 1701/2006 ; Cass. n. 3190/2006 ; Cass. n. 12952/2026; Cass. n. 24856/2006; Cass. n. 25825/2009; Cass. n. 26598/2009 ; Cass. n. 7268/2012; Cass. n. 329/2016 ). 5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’ articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società al pagamento delle spese liquidate in euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.