Responsabilità sanitaria: se la CTU non rispetta la “collegialità qualificata” la sentenza è nulla

La Cassazione interviene sulla corretta applicazione dell'articolo 15 l. n. 24/2017 nei giudizi di responsabilità sanitaria, censurando l’affidamento esclusivo, da parte dei giudici di merito, alle conclusioni della perizia disposta dal pubblico ministero in sede penale.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria dei congiunti di un paziente, facendo sostanziale affidamento sulle conclusioni dei periti nominati nel procedimento penale, poi definito con archiviazione, senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio secondo quanto disposto dall’articolo 15 della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). La Cassazione qualifica tale articolo 15 norma processuale di riferimento non derogabile, che introduce una vera e propria “ collegialità qualificata ” dell’apporto tecnico: nei procedimenti civili e penali in materia di responsabilità sanitaria l’autorità giudiziaria deve affidare l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina, dotati di una conoscenza pratica di quanto oggetto del procedimento. Questa struttura collegiale è il modello legale tipico dell’ accertamento tecnico in sanità , frutto di una valutazione legislativa “predeterminata” circa l’irrimediabile incompletezza di indagini svolte in difformità. Ne deriva che la sentenza che si fondi su una consulenza priva di tali requisiti è affetta da nullità , rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. In tale prospettiva, il principio di libera valutazione delle prove atipiche – tra cui la perizia del PM – non consente al giudice civile di sostituire stabilmente la CTU collegiale con l’elaborato penale, formatosi senza il pieno contraddittorio delle parti del giudizio risarcitorio e per finalità diverse. La Corte censura quindi la decisione, rilevandone la nullità, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano perché disponga una consulenza medico-legale conforme ai requisiti stabiliti dall’ articolo 15 l. n. 24/2017 .

Presidente Iannello - Relatore Sansa   Fatti di causa 1. Nel 2018 M. S. e C. F., rispettivamente figlio e nuora di V. S., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio l’(OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre dell’attore dal febbraio 2008 sino al decesso avvenuto il (OMISSIS). In particolare, gli attori denunciarono la tardiva diagnosi della patologia tumorale al colon retto, l’insuccesso di due interventi chirurgici, l’uno di colostomia e l’altro di alloplastica, entrambi eseguiti senza valido consenso del tutore giudiziale di V. S., e la contrazione di una grave infezione nosocomiale diagnosticata il 29.11.2024. L’(OMISSIS) si costituì e chiese il rigetto della domanda, contestando ogni responsabilità e rilevando che anche nel procedimento penale a carico dei sanitari della struttura ove fu ricoverato V. S. venne esclusa la responsabilità dei medici che lo ebbero in cura. Gli attori rilevarono che nessuna efficacia probatoria potesse essere attribuita alla perizia espletata dai consulenti del pubblico ministero nel procedimento penale e chiesero l’ammissione di diverse istanze istruttorie oltre all’espletamento di una consulenza tecnica medico-legale. Il Tribunale di Busto Arsizio, dopo avere escluso la rilevanza di tutte le istanze istruttorie degli attori, rigettò tutte le domande. 2. La sentenza è stata appellata da M. S. e da C. F., i quali hanno lamentato l’errata e contraddittoria motivazione del Tribunale in merito alla validità della perizia svolta in sede penale dal consulente tecnico del pubblico ministero; l’errata e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale della convenuta per mancanza del consenso informato; la mancata ammissione dei mezzi istruttori tempestivamente richiesti. L’(OMISSIS) si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 3418/2022, depositata il 2 novembre 2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettato i motivi di appello, confermando la sentenza di primo grado. 3. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da M. S. e C. F. con ricorso fondato su tre motivi. L’(OMISSIS) ha depositato controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c .. Ragioni della decisione  1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di legge ( articolo 115-116 c.p.c. e articolo 2727-2729 c.c.), con riferimento alla contraddittoria valutazione del compendio istruttorio acquisito agli atti ( articolo 115-116 c.p.c. ) ed alla errata applicazione dei principi in materia di presunzioni semplici (articolo 2727 2729 c.c.), anche con riferimento agli articolo 1218 e 1228 c.c .. In particolare, censurano la sentenza di secondo grado, che, seguendo lo stesso iter motivazionale della decisione del Tribunale, ha fondato la propria valutazione esclusivamente sulle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico dei sanitari che ebbero in cura V. S., così attribuendo una “efficacia presuntiva decisiva” alla perizia, quale “prova atipica” realizzata in assenza di un contraddittorio, senza procedere ad alcuna istruttoria, malgrado le reiterate richieste degli attori volte anche ad ottenere una CTU medico legale finalizzata all’accertamento delle responsabilità della azienda sanitaria. Precisano i ricorrenti che, sebbene i giudici di secondo grado avessero affermato che l’accertamento svolto in sede penale avvenne nella pienezza del contraddittorio, tale circostanza non corrisponde al vero, in quanto il procedimento penale fu archiviato dal giudice per le indagini preliminari, il quale ritenne di escludere la penale responsabilità dei sanitari per assenza di colpa grave nell’esercizio della loro attività. Ritengono i ricorrenti che nel giudizio civile non rileva la valutazione della eventuale colpa grave dei medici, poiché convenuta è solamente la azienda ospedaliera, che risponde anche per colpa lieve. Infine, si contesta la decisione dei giudici di aver dato rilievo alle conclusioni peritali secondo le quali gli interventi chirurgici furono appropriati rispetto alla patologia del paziente e correttamente eseguiti, poiché invece, secondo la loro prospettazione, gli esiti peritali erano stati carenti, laddove la documentazione prodotta in giudizio attestava che l’eseguito intervento chirurgico di asportazione radicale secondo Miles era superato già nel 2007, mentre la chemio o la radioterapia sarebbero state più efficaci in termini di riduzione delle recidive locali nel cancro del retto extraperitoneale. 2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di legge ( articolo 115-116 c.p.c. e articolo 2727-2729 c.c.), con riferimento alla mancata e contraddittoria valutazione del compendio istruttorio acquisito agli atti (articolo 115 116 c.p.c.) ed alla errata applicazione dei principi in materia di presunzioni semplici (articolo 2727- 2729 c.c.), anche con riferimento agli articolo 1223 c.c. e 2, 3 e 32 Costituzione, poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da mancato consenso informato. In particolare, i ricorrenti evidenziano che V. S. sin dal 2002 era incapace di intendere e di volere, in quanto affetto da Alzheimer, e che, pertanto, i due interventi chirurgici del 14 febbraio 2008 e del 10 aprile 2010 vennero effettuati senza alcun valido consenso informato. 3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza di secondo grado per avere la decisione rigettato la domanda sul presupposto che nessuna prova dei fatti costitutivi della domanda fosse stata fornita dagli attori, sebbene in entrambi i gradi di giudizio fossero state rigettate le istanze istruttorie articolate dagli stessi. 4. Il primo motivo è fondato. Nel caso in esame trova applicazione la legge n. 24 del 2017 , entrata in vigore l’1/4/2017, essendo stato il giudizio introdotto con la notifica dell’atto di citazione avvenuta il 4/12/2018. L’ articolo 15 della legge c.d. Gelli-Bianco prescrive, al primo comma, che «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi». Secondo un recente intervento di questa Corte, cui si intende dare continuità, la norma, nella parte in cui rileva la necessità che in materia di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica sia espletata da un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti, impone al giudice di adeguarsi a tale previsione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali, essendo la sua formulazione assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari (Cass. n. 15594 dell’11/06/2025). L’art 15 cit. è norma volta a introdurre una cogente indicazione del legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisito della ‘collegialità qualificata’ dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria; una ‘collegialità qualificata’ (resa attraverso la congiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del sapere medico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata) destinata a tradurre una specifica valutazione - predeterminata del legislatore - di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’articolo 15 cit. impone. Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinata ad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire) risulta di regola affidata al giudice del merito (in questi termini Cass. n. 34085 del 24/12/2025). La mancata osservanza del requisito della necessaria “collegialità qualificata” della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall’articolo 15, co. 1, della legge n. 24 del 2017 (cfr. ancora Cass. n. 15594/2025 , cit.) e, come tale, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass. 24/12/2025, n. 34085). Nel caso in esame la Corte d’appello, richiamando numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità che si sono espresse nel senso del libero ingresso nel processo civile delle prove cd. atipiche, tra le quali rientra anche la perizia disposta dal P.M., ha ritenuto di condividere l’esito degli accertamenti eseguiti dai periti nominati nel procedimento penale e di escludere ogni profilo di colpa da parte dei sanitari. La decisione non è condivisibile, in quanto il principio di libera valutazione delle prove precostituite e atipiche, anche assunte in un precedente procedimento penale, nei giudizi per responsabilità sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 , non esime il giudice dal dover procedere all’accertamento tecnico con la collegialità qualificata di cui si è detto. In tale contesto il requisito di necessaria collegialità della consulenza non può nella specie considerarsi rispettato e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché, sebbene dalle difese delle parti si possa evincere che il pubblico ministero nominò tre “specialisti”, non è dato sapere come sia stato scelto il collegio peritale, che, in base alla normativa più volte richiamata, deve comporsi di uno specialista in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina di interesse nel caso specifico. Ma soprattutto perché l’articolo 15 cit., laddove statuisce espressamente: «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento», con tutta evidenza richiede che si espleti una consulenza tecnica d’ufficio collegiale nel giudizio civile nel pieno contraddittorio delle parti coinvolte. Non sembra potersi a fortiori ammettere una istruzione svolta sui temi che costituiscono specifico oggetto del giudizio risarcitorio attraverso una prova atipica, qual è la consulenza del PM, formatasi tra soggetti, anche solo parzialmente, diversi, senza il contraddittorio, e comunque finalizzata a scopi di indagine propri del procedimento penale che non coincidono pienamente con quelli propri del giudizio civile. Alla luce dei principi affermati, la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata nel procedimento penale a valere nel giudizio risarcitorio e, pervenendo a risposta negativa, avrebbe dovuto rilevare la nullità della decisione di primo grado e disporre la consulenza tecnica medico-legale affidando l’incarico ad un collegio di periti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma richiamata. 5. In conclusione, il primo motivo va accolto con assorbimento degli altri; la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che, in applicazione dei principi di diritto sinora esposti, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 6. Va disposto che, ai sensi dell’ articolo 52, d.lgs. n. 196 del 2003 , in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa. P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.