Criminalità minorile: le esigenze di fuoriuscita dal circuito penale e il perdono giudiziale

Può essere concesso il perdono giudiziale all’imputato minorenne tenuto conto in particolare della pena in concreto irrogabile e del miglioramento dello stile di vita dell’imputato, nonché dell’età del medesimo al momento del fatto, del tempo trascorso dalla sua commissione, del comportamento processuale serbato e delle valutazioni espresse nella relazione ex articolo 9 d.P.R. n. 488/1988.

Il caso Il Tribunale per i minorenni di Milano, chiamato a decidere della responsabilità penale di un imputato accusato di reati di una certa gravità ( rapina aggravata dall’uso di un’arma, dall’essere stata commessa contro un minorenne e in concorso con altro soggetto; danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di armi fuori dalla privata abitazione, minaccia aggravata) all’esito del giudizio abbreviato ha ritenuto equa la concessione del perdono giudiziale richiesto dalla difesa ( Trib. Minorenni Milano, sent. 1354 del 16 ottobre 2025 ). Soluzione, apprezzabile nell’ottica della valorizzazione del processo di maturazione del minore tanto più meritevole specie considerando che i fatti, in concreto, esprimevano una propensione, almeno originaria, del ragazzo verso atteggiamenti di prevaricazione e violenza.   Basti pensare che era stato tratto a giudizio perché, in compagnia di un maggiorenne, aveva minacciato con un coltello un sedicenne e, dopo averlo schiaffeggiato e avergli così fatto cadere a terra gli occhiali (poi calpestati), si faceva consegnare il borsello, prelevandone alcuni oggetti che provvedeva a danneggiare. Infine, nei giorni a seguire, aveva minacciato pesantemente tramite Instagram la persona offesa. Fatti rispetto ai quali, per il Tribunale meneghino, è certa la responsabilità del minore. Pur tuttavia, proprio nel contesto del processo minorile assume una valenza prioritaria la verifica del percorso personologico capace di incidere in senso favorevole sugli esiti del giudizio anche in presenza di condotte rilevanti sul piano penale come quella qui accertata e decisa. Qui, più che altrove, vige la regola della necessità di differenziare la persona dal reato commesso. I requisiti per la concessione del perdono giudiziale La sentenza merita attenzione perché permette di riflettere su presupposti e limiti del perdono giudiziale, in un momento, quello attuale, nel quale la pulsione verso logiche carcerocentriche non ha risparmiato neppure il settore della criminalità minorile. Per quanto almeno nelle originarie intenzioni del legislatore del 1930 il perdono sia da considerarsi espressione di una cultura paternalista (quasi una “pacca sulla spalla” che funge da monito per il futuro) l’articolo 169 c.p. ha oggi assunto un significato di fondamentale importanza, acquisendo, al pari di altri provvedimenti liberatori specificamente destinati agli imputati minorenni, la specifica valenza di strumento rieducativo in linea con la previsione costituzionale dell’ articolo 27 Cost. Si tratta di una causa di non punibilità che presuppone , da un lato, il pieno accertamento del reato , dall’altro (proprio per rispondere ad esigenze educative che potrebbero essere vulnerate dall’applicazione della sanzione penale) la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati basata, in massima parte, sulla personalità dell’imputato . Quanto ai limiti di applicabilità, il perdono giudiziale può essere concesso solo se il giudice ritiene di irrogare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1549 euro . Si tratta di una soluzione (inserita dall’articolo 19 del R.d.l. 20.7.1934, n. 1404, come modificato dall’ articolo 112 della l. 24.11.1981, n. 689 ) che, superando l’originaria regola della comminatoria edittale, consente di estendere il beneficio anche a fattispecie astrattamente punibili con sanzioni più severe. D’altra parte, esattamente come accaduto nel caso in commento, nella valutazione del quantum di pena da irrogare assume rilievo anche l’abbattimento di un terzo conseguente al riconoscimento dell’attenuante della minore età (in tal senso, tra le altre, cfr Cass. Pen., sez II, 4.5.2011, n. 23637 ). Sempre nell’ottica dell’estensione applicativa dell’istituto vanno annoverate le sentenze, ormai datate, della Corte costituzionale: la n. 108 del 1973 e la n. 154 del 1976 che si segnalano per aver dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169 c.p.: i) nella parte in cui non consentiva l'estensione del beneficio ad altri reati comunque ricadenti nel medesimo disegno criminoso; ii) e nella parte in cui escludeva la possibilità di una seconda sentenza di perdono giudiziale per reati commessi anteriormente alla prima, purché il cumulo delle pene non superi i limiti di applicabilità. Del tutto invariato, invece, l’elenco delle cause soggettive di esclusione ( articolo 164, comma 2, n. 1 c.p. , come richiamato dall’ articolo 169, comma 3, c.p. ): non potrà godere di questo tipo di soluzione favorevole l’imputato che abbia già riportato precedenti condanne a pena detentiva per delitto (anche se intervenuta la riabilitazione) o che sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale . Si tratta di una previsione perfettamente coerente con la ratio dell’istituto ispirata all’esigenza educativa di premiare chi abbia dato prova di un significativo cambiamento dello stile di vita escludendo, di contro, chi, commettendo un nuovo reato, non ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di allineamento alle regole del vivere civile. In tali casi viene meno proprio la prognosi favorevole di futura astensione che costituisce il pre-requisito oggettivo per la concessione del perdono.     Al giudice, al netto dei limiti sopra richiamati, è comunque riservato uno spazio valutativo discrezionale estremamente ampio che deve naturalmente essere inserito entro le coordinate dell’ articolo 133 c.p. Per questo il perdono giudiziale non è considerato un diritto dell’imputato che , in presenza di determinati presupposti, obbliga il giudice alla sua concessione . Piuttosto può essere definito come l’esito di un percorso accertativo e valutativo rimesso al prudente apprezzamento del giudice che avrà l’obbligo di motivare adeguatamente le ragioni della propria scelta . D’altra parte, neppure può essere affidato ad una decisione arbitraria, quale è stata considerata, ad esempio, quella di giustificare l’esclusione del beneficio in conseguenza della mancata partecipazione al dibattimento dell’imputato (nelle more divenuto maggiorenne) non essendovi alcun onere normativamente previsto in tal senso (cfr Cass. Pen., sez. II 12.3.2019, n. 19410 ). Rapporti con l’irrilevanza del fatto Perdono giudiziale e irrilevanza del fatto ( articolo 27  dpr 448/1988 ) costituiscono entrambi tipici esempi di decisione senza condanna con valenza liberatoria sul presupposto della piena illiceità del fatto ma anche della non necessità della sanzione. Quali sono i tratti distintivi? Intanto, la sentenza di irrilevanza del fatto, a differenza del perdono giudiziale:     1. può essere applicata a tutte le ipotesi di reato (non è previsto un limite di pena) e anche in fase anticipata del procedimento ( articolo 27, comma 1, Dpr 448/1988 ). 2. non esiste, ameno in linea teorica, un limite massimo di concedibilità, ben potendo, in ipotesi, essere concessa anche più volte (per quanto in tal caso sarebbe ben difficile considerare occasionale il comportamento); 3. la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto potrà essere cancellata dal casellario al compimento dei 18 anni (quella di perdono giudiziale solo dei 21, cfr articolo 5, comma 4, Dpr 313/2002 ).   Nei casi in cui il minore sia alla sua prima occasione processuale, abbia commesso reati per i quali sia possibile prevedere anche un perdono giudiziale, quali saranno allora i requisiti per scegliere l’uno o l’altro? In assenza di un riferimento normativo la dottrina (A. Pulvirenti, in Aa.Vv. La giustizia penale minorile: formazione devianza, diritto e processo , Giuffrè, 2020, 544) ritiene preferibile il perdono in tutti i casi nei quali il disvalore sociale del fatto è maggiormente allarmante trattandosi di esito più afflittivo almeno sul piano psicologico (il casellario ne reca traccia fino al compimento dei 21 anni).