La Corte e.d.u. ha esaminato un caso francese, in cui una ragazza, che aveva denunciato una violenza sessuale archiviata per infondatezza, era stata colpita da un “ammonimento” con cui, in contrasto con l’equo processo, era considerata colpevole di calunnia (Corte e.d.u., Sez. V, 19.3.2026, B.G. v . Francia, n. 70945/17).
Il “richiamo alla legge” con ammonimento In Francia esisteva fino al 2023 un procedimento di rappel à la loi (“richiamo alla legge”) con un ammonimento , che fungeva da alternativa all'azione penale tradizionale con procedimento in tribunale. Dal 1° gennaio 2023 tale misura è stata sostituita da un meccanismo più strutturato chiamato avertissement pénal probatoire (ammonimento penale probatorio), che rappresenta anch’esso un'alternativa al procedimento penale per reati minori, senza condanna, ma con iscrizione nel registro dei precedenti penali. La vicenda processuale La Corte e.d.u. (Corte e.d.u., Sez. V, 19.3.2026, B.G. v . Francia, n. 70945/17) si è dovuta occupare del ricorso di una ragazza, all'epoca dei fatti sedicenne, che aveva sporto denuncia contro un ragazzo diciassettenne, affermando che questi l'aveva costretta a praticargli sesso orale nei bagni della loro scuola superiore. Ha dichiarato di aver inizialmente rifiutato esplicitamente l'atto, ma di aver ceduto sotto la minaccia di rivelare la loro relazione a un amico comune, aggiungendo che senza questo ricatto da parte del ragazzo, non avrebbe mai acconsentito alla sua richiesta. La ricorrente si è sottoposta a una visita ginecologica che non ha evidenziato lesioni. La polizia ha interrogato gli amici e i conoscenti della ricorrente, che inizialmente avevano segnalato l'accaduto e al personale scolastico ed ha anche acquisito screenshot dei messaggi di testo scambiati tra i due studenti. È emerso che, prima del presunto incidente, i due avevano discusso del luogo di un loro futuro incontro sessuale e che, dopo l'accaduto, la denunciante aveva chiesto al ragazzo di non dire nulla al loro comune amico. Anche l'imputato era stato interrogato dalla polizia, alla quale aveva dichiarato che, una volta in bagno, dove lei lo aveva seguito volontariamente, la ragazza inizialmente si era rifiutata di avere un rapporto vaginale, per poi acconsentire a un rapporto orale abbassandogli i pantaloni da sola, dopo essersi assicurata che lui non avrebbe detto nulla al loro amico. Ha affermato che lei aveva acconsentito a rivederlo il giorno successivo, ma che non si era verificato alcun ulteriore incontro sessuale. Il ragazzo ha inoltre prodotto copie dei messaggi telefonici scambiati con la denunciante, nei quali lei indicava, tra l'altro, che la denuncia era stata presentata su richiesta dei suoi genitori e che non voleva causare alcun problema. Il fascicolo era stato trasmesso alla Procura dalla stazione di polizia con la seguente analisi relativa al presunto stupro: L'indagine ha rivelato che, durante i fatti, la ragazza non ha urlato, non ha opposto resistenza e ha contattato regolarmente il suo aggressore tramite messaggi di testo per continuare l'atto. Inoltre, non ha espresso chiaramente il suo rifiuto. Pertanto, la sua denuncia è stata archiviata dalla Procura per insufficienza di prove del reato, e alla denunciante è stata applicata la misura dell’ ammonimento , che al tempo era in vigore in Francia, quale alternativa al procedimento penale per calunnia . La violazione dell’equo processo La Corte rileva che, sebbene la ricorrente abbia potuto beneficiare della presenza dei suoi rappresentanti legali e del suo avvocato durante l'intero procedimento, nonché dinanzi al delegato del pubblico ministero incaricato di notificarle l'ammonimento formale, il pubblico ministero, senza fornire alcuna giustificazione e basandosi sulle due versioni inconciliabili dei fatti fornite dalle parti in merito al libero consenso della ricorrente al presunto atto sessuale, ha ritenuto che la ricorrente, che non ha ammesso il reato contestato, avesse mentito, nonostante avesse sempre sostenuto il contrario. La Corte osserva a tale riguardo che le autorità nazionali non hanno dato pari considerazione alle rispettive dichiarazioni della ricorrente e del ragazzo, senza fornire motivazioni sul perché la prima apparisse priva di credibilità mentre quella del ragazzo fosse sufficiente, senza ulteriori giustificazioni, a motivare il rimprovero inflitto alla ricorrente. La Corte e.d.u. osserva inoltre che, sebbene la ricorrente abbia sempre negato di aver mentito circa la veridicità degli stupri denunciati, il pubblico ministero non ha ottemperato alle sue ripetute richieste di beneficiare pienamente delle garanzie di un equo processo . La ricorrente è stata quindi privata delle garanzie inerenti a un processo nel merito del reato di diffamazione. La Corte aggiunge che, secondo la formulazione stessa del verbale ufficiale di ammonimento, la ricorrente è stata identificata come ' autrice della falsa accusa. Il consenso all’atto sessuale secondo la Corte e.d.u. La Corte si sofferma anche sul concetto di “consenso” nel rapporto sessuale , ribadendo che, a suo avviso, il consenso, che per sua stessa natura è revocabile, deve riflettere la libera volontà di instaurare una specifica relazione sessuale nel momento in cui essa si verifica; di conseguenza, tenendo conto delle circostanze, i giudici di Strasburgo ritengono che non vi sia stata da parte della polizia francese una “corretta interpretazione del concetto di consenso” così come definito dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. Infatti, le motivazioni addotte dalla polizia per la trasmissione del fascicolo alla Procura, prima che quest'ultima decidesse di archiviare la denuncia della ricorrente, “rivelano gli stereotipi che potrebbero aver portato a non tenere in considerazione la testimonianza della vittima, in quanto si riferiscono al fatto che la denunciante non ha urlato né opposto resistenza” e che non ha verbalizzato chiaramente il suo rifiuto al momento del presunto atto. La Corte ricorda di aver già sottolineato la necessità, ai sensi dell'articolo 10 della Conv. e.d.u., di garantire un'adeguata protezione alle persone che denunciano atti di molestia psicologica o sessuale di cui si considerano vittime. La Corte e.d.u. precisa anche che la giustificazione per ricorrere a un avvertimento formale non può, in questo caso, basarsi unicamente sull'archiviazione della denuncia della ricorrente per reato insufficientemente provato , il che implicava l'assenza di prove sufficienti, nella fase istruttoria preliminare, a sostegno di un procedimento penale secondo la valutazione dei fatti da parte del pubblico ministero, e non sulla falsità dei fatti denunciati. Ricordando l' importanza e la difficoltà di accertare la realtà del consenso , tenendo conto di tutte le circostanze del caso, la Corte deduce dalle considerazioni precedenti che la ricorrente è stata sottoposta a un ammonimento formale che la identificava come autrice di false accuse a seguito dell'archiviazione della sua denuncia per stupro, sebbene non avesse in alcun momento rinunciato a tutte le garanzie dell’”equo processo”, di cui all'articolo 6 § 1 della Conv. e.d.u. in assenza di ammissione di colpa, né avesse avuto la possibilità di contestare tale affermazione dinanzi a un tribunale che offrisse tutte queste garanzie. Tale situazione è scaturita dalle circostanze specifiche del caso, come sopra descritto, in cui una serie di decisioni adottate dalla Procura nell'ambito di diversi procedimenti penali ha portato all'accusa formale di aver commesso un reato nei confronti del ricorrente, formalizzata mediante un avvertimento formale. Pertanto, la Corte ritiene che l'articolo 6 § 1 della Conv. e.d.u. nel suo aspetto penale, si applichi all'intera sequenza procedurale, come sopra descritta e constata la violazione del menzionato articolo 6 § 1 della Conv. e.d.u. Considerazioni finali Molto interessante la sentenza dei giudici di Strasburgo, che mostrano una forte sensibilità verso il rispetto del diritto all’equo processo anche al di fuori del processo penale . C’è solo da augurarsi che la medesima sensibilità sia esercitata verso altri istituti giuridici, come ad esempio, le misure di prevenzione italiane, personali e patrimoniali, che comportano limitazioni e afflizioni ben superiori a quelle dell’ammonimento francese con un semplice rappel à la loi . E siccome a breve si attende la sentenza della Grande Camera della Corte e.d.u. sui fratelli Cavallotti, il cui patrimonio è stato confiscato nonostante l’assoluzione in sede penale, il precedente è di buon auspicio.
Corte e.d.u., Sez. V, 19.3.2026, B.G. v . Francia, n. 70945/17 (testo in francese)