Il Collegio ribadisce che, oltre alla reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9 d.l. n. 14/2017, è necessario uno specifico giudizio, puntualmente argomentato, circa la pericolosità per la sicurezza pubblica, non potendo questa essere desunta automaticamente dalla natura della condotta stessa.
La terza sezione penale della Cassazione annulla con rinvio la condanna per violazione del DASPO urbano (ex articolo 10, comma 2, d.l. 14/2017), a carico di un soggetto destinatario del divieto di accesso alle aree di parcheggio nei pressi di una clinica del comune di Maddaloni, per reiterata attività di parcheggiatore abusivo . Il Collegio ricostruisce la struttura del potere questorile: il divieto di accesso richiede non solo la reiterazione delle condotte tipizzate dall’articolo 9 d.l. 14/2017 (fra cui l’attività di parcheggiatore abusivo ex articolo 7, comma 15- bis , C.d.S. ), ma anche l’ulteriore presupposto del “ pericolo per la sicurezza ”, desumibile dalle condotte stesse e da esplicitare in un provvedimento motivato . Richiamando il proprio orientamento consolidato in tema di foglio di via obbligatorio, precisa che il giudice penale non può sostituirsi al Questore nel giudizio di merito sulla pericolosità, ma deve verificarne la conformità alla legge, con particolare riguardo alla motivazione sugli elementi di fatto dai quali essa è desunta. Nel caso di specie, la motivazione del divieto – recepita dalla Corte d’appello – è ritenuta “ meramente apparente ”, in quanto si limita ad indicare l’interessato come autore di comportamenti pericolosi per la sicurezza, ma fa riferimento esclusivamente al “continuo flusso” di conducenti diretti al parcheggio, senza indicare quali siano le condotte ulteriori (molestie, richieste minacciose di denaro, ecc.) idonee a concretizzare un effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La mera reiterazione dell’attività di parcheggiatore abusivo non è indice, da sola, di una pericolosità tale da motivare l’irrogazione di un DASPO urbano, ma è necessario che il provvedimento questorile riporti, con motivazione specifica e concreta, sindacabile dal giudice penale sotto il profilo della completezza e non apparenza, come questa attività costituisca un pericolo. Pertanto, la Suprema Corte annulla la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Presidente Aceto - Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31/01/2025, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 09/01/2024, dal G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale D.T.M. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all' articolo 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 , come meglio specificato in rubrica. 2. Ricorre per cassazione il D.T., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla illegittimità del provvedimento del Questore di Caserta di cd. daspo urbano . Si osserva che la norma di riferimento consente l'emanazione del provvedimento solo nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 9 d.l. n. 14 del 2017 , laddove da tali condotte possa derivare pericolo per la sicurezza. In particolare, la difesa evidenzia che mentre le condotte del comma 1 dell'articolo 9 sono connotate da intrinseca pericolosità, quelle del comma 2 sono lesive del decoro urbano senza che, peraltro, siano anche necessariamente pericolose per la collettività. Di qui la necessità di adeguata motivazione nella specie insussistente, non essendo state esposte le ragioni per cui dall'attività di parcheggiatore abusivo svolta dal D.T. deriverebbe un pericolo per la sicurezza pubblica, non essendo tale attività sintomatica di una particolare pericolosità sociale. Su tali basi, richiamando un precedente in tema di contravvenzione al foglio di via, la difesa censura la ritenuta adeguatezza della motivazione del Questore, che definisce il D.T. autore di condotte pericolose per la sicurezza e fonda la necessità del DASPO sull'esigenza di evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiano la loro auto . Si conclude pertanto per la necessità di disapplicare il provvedimento illegittimo, allegando alcune pronunce assolutorie emesse dai giudici di merito proprio per la mancata indicazione di comportamenti concretamente pericolosi per la sicurezza dei fruitori del parcheggio. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenuta l'infondatezza dei motivi. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica al P.G. insistendo sui difetti motivazionali già dedotti in ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono essere invero condivise le censure difensive in ordine al difetto di motivazione della sentenza impugnata, con specifico riguardo alla verifica della legittimità del divieto di accesso imposto al D.T. con il provvedimento emesso in data 13/06/2022 del Questore di Caserta, ai sensi dell' articolo 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 (conv. dalla I. n. 48 del 2017): divieto riguardante, all'interno del comune di (OMISSIS), tutte le aree di parcheggi in prossimità della Clinica (OMISSIS) compresa la via M. e la via A. . Com'è noto, con il predetto articolo 10, comma 2, è stato introdotto un divieto (penalmente sanzionato) di accedere a determinate aree, che il Questore può disporre per un periodo non superiore a dodici mesi a carico dei soggetti che, in tali aree, reiteratamente abbiano posto in essere le condotte indicate ai commi 1 (che si riferisce a condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, ecc.) e 2 (che richiama alcune tipologie di condotte sanzionate per lo più in via amministrativa: tra le altre, l'attività di parcheggiatore abusivo di cui all'articolo 7, comma 15-bis, C.d.S., punita con sanzione amministrativa ovvero - in caso di coinvolgimento di minori o di condotte già sanzionate in via definitiva - con la pena dell'arresto e dell'ammenda). Oltre all'accertamento del carattere reiterato delle condotte elencate nell'articolo 9, l'emissione del divieto di accesso postula l'ulteriore presupposto del pericolo per la sicurezza desumibile dalle condotte medesime, che il Questore deve ravvisare con provvedimento motivato. 3. Con un indirizzo interpretativo da tempo consolidatosi in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, questa Suprema Corte ha chiarito che «il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del 05/11/2025, Lovati; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto). Ritiene il Collegio che tali principi debbano trovare applicazione, mutatis mutandis, al divieto di accesso che qui rileva, nel senso che il giudice penale, chiamato a giudicare della responsabilità del trasgressore di un divieto ex articolo 10, è tenuto a verificare, motivando adeguatamente sul punto (senza peraltro sostituire, com'è ovvio, la propria valutazione di merito a quella del Questore), in ordine alla conformità del provvedimento alla legge, con particolare riguardo - oltre che al carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto - alla motivazione fondante la ritenuta sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica. 3.1. La Corte d'Appello, nel dare atto dell'accertata inottemperanza al divieto di accesso del Questore, ha escluso la sussistenza di profili di illegittimità, ritenendo che il provvedimento amministrativo avesse adeguatamente motivato in ordine agli effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, derivanti dall'attività di parcheggiatore abusivo svolta dal D.T.. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che il Questore aveva dato atto che il D.T. è autore di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza, e che l'ordinanza è resa per evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiano le loro autovetture (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 3.2. Tale passaggio motivazionale è da considerare, ad avviso di questo Collegio, meramente apparente. Da un lato, infatti, non sono state in alcun modo esplicitate le condotte, ascrivibili al D.T., che costituiscono pericolo per la sicurezza”: condotte che non possono essere identificate, sic et simpliciter, nello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo, posto che la reiterazione di tali attività costituisce solo uno dei presupposti per l'emissione del divieto di accesso ex articolo 10, unitamente alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica. Ad analoghi rilievi si espone anche l'ulteriore considerazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui l'emissione del divieto di accesso doveva ritenersi finalizzata ad evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica, atteso il continuo flusso di autovetture. Si tratta di un passaggio argomentativo del tutto privo di concretezza, dal momento che, nella sentenza impugnata, non sono state in alcun modo chiarite le ragioni per cui tale flusso di conducenti, interessati al parcheggio nei pressi della clinica, avrebbe aggravato il pericolo per la sicurezza, in presenza di un soggetto che - per quanto abusivamente - sia dedito a regolare in qualche modo la sosta dei veicoli. A ben diverse conclusioni, ovviamente, si giungerebbe qualora il parcheggiatore si fosse segnalato per condotte moleste, richieste minacciose di danaro, ecc.: nulla di tutto questo è stato peraltro prospettato dalla Corte d'Appello, che ha motivato la propria valutazione di legittimità del provvedimento del Questore con un percorso argomentativo connotato da autoreferenzialità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.