Tra fuga e opposizione: la linea sottile della resistenza a pubblico ufficiale nella giurisprudenza recente

Alcune pronunce, a una prima lettura, sembrano muoversi lungo coordinate già note. E poi, quasi senza clamore, finiscono per spostare l’asse del ragionamento. La sentenza in esame appartiene, a mio avviso, proprio a questa categoria: non inventa un nuovo diritto, ma costringe a ripensare, con maggiore rigore, il modo in cui qualifichiamo certe condotte che, nella prassi, tendiamo a liquidare troppo in fretta come “mera fuga”.

Il punto di partenza è semplice, almeno in apparenza. Un conducente non si ferma all’alt, accelera, viola ripetutamente il codice della strada, attraversa incroci con il rosso, procede contromano. Il giudice di merito assolve, valorizzando un dato fattuale: l’ora notturna, l’assenza (ritenuta) ditraffico, dunque, si dice, un pericolo solo astratto. La Cassazione interviene e ribalta il quadro, annullando con rinvio. Fin qui, nulla di sorprendente. Ma è il percorso argomentativo che merita attenzione. Perché la Corte, e questo è il primo snodo concettuale, rifiuta l’idea che la pericolosità della condotta debba essere misurata esclusivamente in termini di danno o di rischio concreto per terzi. Sarebbe una prospettiva troppo angusta. La condotta, invece, va letta dentro il contesto dinamico in cui si inserisce: un inseguimento , cioè un’attività istituzionale che obbedisce a una logica propria, fatta di equilibrio, proporzionalità, gestione del rischio. E qui si avverte una sorta di cambio di fuoco. Non si guarda più soltanto alla strada (chi c’era, chi poteva esserci, cosa sarebbe potuto accadere), ma si guarda anche - direi soprattutto - alla relazione tra l’agente e l’autorità che lo insegue . È come se la Corte dicesse: il problema non è solo “quanto è pericolosa la guida”, ma “cosa costringe a fare quella guida agli operatori di polizia”. Se la condotta è tale da indurre gli agenti a rallentare, a modificare la strategia, addirittura a interrompere l’inseguimento per evitare rischi collaterali, allora qualcosa cambia qualitativamente. Non siamo più nel terreno della mera sottrazione al controllo. Siamo già oltre. Siamo dentro una forma di interferenza attiva , che incide sull’efficacia dell’azione pubblica. È, in fondo, una nozione di violenza che si allontana dall’immagine tradizionale - quella, per intenderci, della forza fisica diretta contro la persona - per assumere contorni più funzionali. Violenza come pressione operativa. Come alterazione delle condizioni di esercizio del potere pubblico. Non è una rivoluzione teorica (la giurisprudenza lo aveva già intuito), ma qui il principio viene esplicitato con una chiarezza difficilmente equivocabile. A questo punto, però, bisogna fare attenzione a non scivolare nell’eccesso opposto. Perché il rischio, lo dico senza giri di parole, è quello di dilatare eccessivamente l’area della punibilità. La Corte, per fortuna, non cade in questa trappola. Anzi, ribadisce con nettezza un punto che considero decisivo: la fuga, di per sé, resta penalmente irrilevante. E qui si torna a una distinzione che, nella pratica forense, viene spesso evocata ma non sempre maneggiata con precisione: quella tra resistenza passiva e resistenza attiva . La prima - mera disobbedienza, mancata collaborazione, allontanamento - non integra il reato. La seconda richiede un quid pluris . E questo quid pluris non può essere banalizzato. Non basta correre. Non basta non fermarsi. Serve qualcosa in più: una condotta che, per modalità esecutive, introduca un elemento di offensività ulteriore . La Cassazione lo individua nelle manovre pericolose: attraversamenti con il rosso, guida contromano, dinamiche idonee a creare un rischio (anche solo percepito) per gli inseguitori o per altri utenti della strada. E tuttavia - ed è qui che il ragionamento si fa più sottile - la Corte aggiunge un ulteriore tassello: non è necessario che il pericolo si traduca in un evento lesivo, né che sia dimostrato in termini “materiali” nel senso più stretto. È sufficiente che la condotta sia tale da incidere sull’azione degli agenti , costringendoli a modulare il proprio intervento. In altre parole, il baricentro si sposta dalla verificazione del danno alla capacità di condizionamento. È una prospettiva che, se vogliamo, richiama certe elaborazioni del diritto penale del rischio, dove ciò che conta è l’idoneità della condotta a produrre un effetto disfunzionale nel sistema, più che il danno in sé. C’è poi un passaggio, apparentemente secondario ma in realtà rivelatore, che riguarda il profilo probatorio . La Corte censura il giudice di merito per aver trascurato l’annotazione di polizia giudiziaria, nella parte in cui si dava atto della presenza di altri utenti della strada. Non è un semplice rilievo tecnico. È, piuttosto, il segnale di un’esigenza metodologica: la valutazione della pericolosità non può essere approssimativa, né fondata su ricostruzioni parziali. E qui emerge una certa inquietudine. Perché quando il giudizio si sposta su categorie come la “percezione del pericolo” o la “idoneità a condizionare”, il confine tra accertamento rigoroso e valutazione intuitiva diventa più sottile. Non è un problema nuovo, certo. Ma questa sentenza lo rende più visibile. Dunque, nella sentenza in commento, la Corte consolida un modello di resistenza a pubblico ufficiale che non si esaurisce nella contrapposizione fisica, ma include tutte quelle condotte che , pur indirettamente, svuotano di efficacia l’azione dell’autorità . Una resistenza , per così dire, “ funzionale ”. Resta però fermo - ed è bene ribadirlo, quasi come un argine - che la soglia di rilevanza penale non può essere abbassata fino a ricomprendere qualsiasi fuga. Il diritto penale, se vuole restare fedele alla sua funzione di extrema ratio , deve continuare a distinguere tra chi si sottrae e chi si oppone in modo violento. La differenza non è terminologica. È sostanziale. In definitiva, la sentenza n. 11356/2026 non amplia arbitrariamente l’ambito applicativo dell’articolo 337 c.p., ma ne chiarisce i criteri di applicazione in un settore, quello della fuga in auto, dove il rischio di semplificazioni è sempre dietro l’angolo . E lo fa ricordandoci, con una certa fermezza, che la qualificazione giuridica non può prescindere da un’analisi concreta delle modalità della condotta e del contesto in cui essa si inserisce. Il che, tradotto in termini più pratici (e forse meno eleganti), significa una cosa sola: non tutte le fughe sono uguali. E continuare a trattarle come se lo fossero è, prima ancora che un errore giuridico, un errore di metodo.

Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiede l'annullamento della sentenza del 25 giugno 2025 del giudice monocratico del Tribunale di Venezia che, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto Ru.Ni. dal reato di resistenza (articolo 337 cod. pen.) commesso il 6 aprile 2022, quando, alla guida di un'autovettura, si dava alla fuga e usava violenza e minaccia nei confronti degli operatori di Polizia locale accelerando bruscamente e commettendo svariate violazioni al Codice della strada . 2. Il ricorrente Procuratore generale denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale poiché, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 337 cod. pen. ciò che rileva è la idoneità della condotta di guida pericolosa del conducente dell'auto a condizionare l'operato dell'agente di polizia inducendolo a desistere dall'inseguimento o a continuarlo in modo meno efficace, rallentando per il timore di creare situazioni di pericolo anche solo ipotetico a terzi; 2.2. cumulativi vizi di motivazione poiché la sentenza impugnata non si confronta con il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 6 aprile 2022 nella parte in cui i verbalizzanti avevano evidenziando che, in occasione di un passaggio a semaforo rosso acceso, l'imputato metteva a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada lì presenti , presenza ribadita poco oltre a pag. 2 della predetta annotazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia. Va premesso che la sentenza resa dal giudice monocratico del Tribunale di Venezia il 25 giugno 2025, non è appellabile a seguito della modifica apportata, a opera dell' articolo 2, comma 1, lett. p), della legge n. 114 del 2024 , alla disposizione di cui all'art, all'articolo 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. La regola si applica anche alle sentenze di proscioglimento che siano state emesse in esito a giudizio abbreviato, al pari di quelle emesse per gli stessi reati in esito a giudìzio ordinario (Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Pmt, Rv. 288070 -01). La legge n. 114 cit. ha, infatti, sostituito il primo periodo del comma 2 dell' articolo 593 cod. proc. pen. secondo cui Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (cioè per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio), con una disposizione di carattere generale che non indica che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero da essa prevista riguardi solo le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del dibattimento, diversamente da quella del successivo secondo periodo dello stesso comma 2 (secondo cui: L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (...) ). Da tanto consegue che il ricorso per cassazione del Procuratore generale, come quello del Pubblico Ministero, è proponibile per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell' articolo 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01), e che l'annullamento della sentenza impugnata comporta il rinvio per nuovo giudizio al giudice, in diversa composizione fisica, che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. È pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 - 01). Sempre esaminando il caso della manovre poste in essere nel corso dell'inseguimento di polizia si è precisato che non è necessario che tali manovre si risolvano nella creazione di un pericolo per la pubblica incolumità di pedoni o altri utenti della strada poiché il reato è integrato anche dalla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). È stata, infine, ritenuta idonea ad integrare la violenza - e non la semplice minaccia - la fuga in auto attraverso una condotta di guida obiettivamente pericolosa, che ponga in pericolo l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915). Mette conto rilevare che, in tali casi, l'agente non si limita a tentare un commodus discessus a bordo di un'autovettura, ma tiene un comportamento di guida che, in considerazione della pericolosità delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e della messa a repentaglio dell'incolumità di essi e degli altri utenti della strada, integra gli estremi della violenza o della minaccia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice in parola. In conclusione, una condotta di fuga meramente passiva non dà luogo al reato in esame e, generalmente, viene individuata (Sez. 6, n. 35448 del 08/07/2002, dep. 2003, P.m. in proc. de santi, Rv. 226686 - 01) nella condotta di guida in cui l'agente mantenga una velocità elevata richiedendosi, per la integrazione del reato, una condotta di fuga connotata, invece, da sia pur minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell'incolumità personale dei pubblici ufficiali o degli altri utenti della strada estranei. Al maggior grado di pericolosità delle manovre poste in essere per sottrarsi all'inseguimento in corso e alla messa a repentaglio dell'incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada, corrisponderà non una mera minaccia ma una vera e propria condotta di violenza oppositiva. Una conclusione che postula un attento e puntuale accertamento delle modalità esecutive del comportamento di guida tenuto dall'agente che non è, pertanto, idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice quando si risolva nella mera fuga ma, viceversa, ravvisabile nella condotta di guida che intralci attivamente l'atto d'ufficio del pubblico agente, con una condotta violenta o comunque lato sensu intimidatoria, volontaria e diretta a tale scopo, tenuta nei confronti degli agenti. 2. La sentenza in esame non ha fatto corretta applicazione di tali principi affermando che affinché la fuga in auto, da paradigmatico atto di resistenza passiva, trasmodi in una modalità attiva è necessario che il pericolo arrecato con la condotta sia caratterizzato da concretezza e non meramente astratto. La sentenza impugnata dà atto che nel darsi alla fuga e durante la marcia a velocità sostenuta, l'imputato aveva violato diverse disposizioni del codice della strada ma, essendosi svolto il fatto in orario notturno (alle ore 1:55) e senza incontrare alcun veicolo o pedone sulla via, il pericolo appariva connotato da mera astrattezza e, pertanto non assurgeva a livello di minima offensività richiesta per la integrazione del reato di cui all' articolo 337 cod. pen .. Il Giudice del merito, tuttavia, ha trascurato la verifica della pericolosità della condotta di guida attuata con manovre che andavano ben al di là della velocità elevata essendosi concretate in passaggi vietati ai semafori e guida contromano: la condotta di guida dell'imputato, come illustrato al punto che precede, deve essere valutata anche con riguardo al contesto dell'inseguimento in corso da parte della polizia nell'adempimento dei compiti di istituto e, quindi, le concrete manovre di guida, non costituiscono un dato neutro ma vanno valutate con riferimento all'efficacia dell'attività di polizia in corso, attività che è governata dal principio di proporzionalità dovendo la polizia evitare, a propria volta, di mettere in pericolo la pubblica incolumità, pur nel doveroso adempimento dei compiti di istituto. Nel caso in esame la polizia locale aveva in corso un controllo di routine ma aveva accertato una condotta di guida pericolosa dell'imputato - che percorreva la strada in senso opposto a quello consentito dalla segnaletica verticale - e che, nonostante l'alt intimatogli, aveva proseguito la marcia con una condotta di guida che non era connotata dalla mera velocità elevata per sottrarsi al controllo ma da manovre idonee a porre in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada (l'attraversamento a semaforo rosso; l'andatura contromano), un comportamento tale da indurre gli stessi agenti di polizia a porre fine all'inseguimento, limitandosi a un controllo a distanza. Aspetti, questi, illustrati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 6 aprile 2022, utilizzabile in ragione del rito prescelto dall'imputato, e che non sono stati valutati nella sentenza impugnata che, invece, ha esaminato, ponendola a fondamento della decisione, solo la ricostruzione, molto più sintetica e generica, contenuta nella informativa di polizia. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata e va disposto il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Venezia che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare le risultanze probatorie uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'articolo 337 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.