La sospensione ex articolo 52, ultimo comma, c.p.c. non è automatica, ma richiede un provvedimento espresso, non potendo configurarsi una sospensione “tacita” idonea a far decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione. In assenza di tale provvedimento, non può parlarsi di perenzione del termine né di estinzione del giudizio.
Nell’ambito di una controversia immobiliare, il convenuto aveva proposto un’istanza volta, in via principale, all’astensione del giudice e, in subordine, alla sua ricusazione . Il giudice aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale; quest’ultimo aveva negato l’astensione, mentre il collegio aveva rigettato la ricusazione, senza che fosse mai adottato un provvedimento formale di sospensione del processo . Ciononostante, la Corte d’appello aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine semestrale, ritenendo che la sospensione fosse derivata ipso iure dalla sola istanza di ricusazione e dalla rimessione degli atti al Presidente. La Suprema Corte cassa tale decisione, riaffermando il principio di diritto secondo cui il provvedimento di sospensione ex articolo 52, ultimo comma, c.p.c. non può essere implicito, ma deve essere espressamente disposto dal giudice, contestualmente o in integrazione del provvedimento sull’istanza. In mancanza di una pronuncia espressa, si configura una mera irregolarità , emendabile, ma non una sospensione tacita idonea a far sorgere l’onere di riassunzione, con conseguente perenzione del termine ed estinzione del giudizio. La Corte valorizza anche il principio di buona fede processuale: la fissazione d’ufficio di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione e la partecipazione delle parti senza eccezioni rendono ultronea la pretesa di una formale riassunzione da parte della parte diligente. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l’intera vicenda alla luce di questo principio.
Presidente Mocci Fatti di causa L’Istituto (OMISSIS) conveniva M. P. dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il rilascio del fondo “(OMISSIS)”, in Comune di (OMISSIS), di cui si affermava proprietario e che controparte aveva occupato abusivamente. A seguito della costituzione del convenuto, che aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione del terreno, il contraddittorio veniva esteso anche a A. e D. P.. Nelle more del giudizio, il convenuto ed i chiamati sollecitavano l’astensione e, in difetto, instavano per la ricusazione del giudice officiato della causa. Quest’ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale non autorizzava l’astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice. Infine, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore. M. P. proponeva gravame, che veniva accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 42, depositata il 16 gennaio 2025. In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la ricusazione non poteva determinare ipso iure la sospensione del processo e che tuttavia, a fronte dell’istanza ed in esito ad una sommaria delibazione della stessa, il giudice istruttore aveva rimesso gli atti al Presidente del tribunale, determinando in tal modo la sospensione della causa. Una volta rigettato il ricorso, sarebbe stato onere delle parti provvedere alla riassunzione nel termine di sei mesi dalla comunicazione della cancelleria, e cioè entro e non oltre l’8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo. Nessuna delle parti aveva proceduto alla riassunzione. Risultava comunque, dall’esame del fascicolo telematico, che il giudice di primo grado, con ordinanza del 4 dicembre 2018, aveva fissato d’ufficio l’udienza del 19 febbraio 2019 per la trattazione, il che però costituiva un provvedimento “inefficace, perché funzionalmente inidoneo a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi”, in quanto adottato prima della cessazione della sospensione (8 gennaio 2019). Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti. Ricorre in cassazione l’Istituto (OMISSIS) sulla scorta di un unico motivo. Resiste M. P. con controricorso. In prossimità della presente udienza, l’Istituto ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c. Ragioni della decisione Con l’unico, articolato motivo, l’Istituto (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 52, 54 , 297 , 298 , 156 e 307 c.p.c. , ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello, pur avendo condiviso il consolidato principio giurisprudenziale, per il quale l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo, aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nella rimessione degli atti al Presidente del Tribunale “per gli opportuni provvedimenti” da parte del giudice ricusato. Sennonché, la sospensione del processo sarebbe potuta avvenire solo mediante un provvedimento esplicito, in questo caso assente, dato che la rimessione degli atti era stata effettuata senza alcuna delibazione circa l’ammissibilità dell’istanza e senza emettere alcun provvedimento di sospensione del giudizio. In caso contrario, sarebbe rimesso al giudicante di interpretare liberamente la condotta del giudice ricusato, sostituendosi nella sua facoltà di preventiva verifica dei presupposti della ricusazione e conseguente sospensione del giudizio. Inoltre, nell’ipotesi in parola, il giudice – a seguito del rigetto in data 29 novembre 2018 da parte del Presidente di Sezione dell’istanza di astensione - aveva fissato con ordinanza del 4 dicembre 2018, l’udienza del 19 febbraio 2019, nel corso della quale le parti, regolarmente comparse, non avevano sollevato alcuna eccezione. Tale udienza sarebbe stata in ogni caso successiva al rigetto dell’istanza di ricusazione pronunziata con provvedimento del 12 dicembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019 e comunicata il successivo 8. Era stato dunque raggiunto lo scopo di garantire la presenza ed il contraddittorio fra le parti. Il motivo è fondato. Da quello che si apprende dagli atti emerge che l’istanza dell’avvocato del convenuto era volta a sollecitare, in prima battuta, l’astensione del giudice ed, in subordine, ad invocarne la ricusazione. Il giudice aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, e successivamente l’originaria istanza si sarebbe sdoppiata, nel senso che il Presidente di Sezione avrebbe respinto l’astensione ed il tribunale, in composizione collegiale, avrebbe rigettato la ricusazione. Tutto ciò senza un provvedimento formale di sospensione. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sospensione (a seguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Sez. 2, n. 1624 del 19 gennaio 2022; Sez. 6-3, n. 25709 del 4 dicembre 2014). Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non può considerarsi essere mai stato sospeso, tanto più che, nella specie, afferma la stessa sentenza impugnata come “la dott.ssa S., con ordinanza adottata il 4 dicembre 2018, ha fissato, d’ufficio, l’udienza del 19 febbraio 2019, ore di rito, per la trattazione” (pag. 9). L’errore della Corte territoriale è stato allora quello di aver dato per presupposta la sospensione “per effetto dell’istanza di ricusazione”, senza che ci fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell’istanza fosse motivato da ragioni formali. Infatti, l’istituto della sospensione applicato all’istanza di ricusazione consente al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi – come nel caso di specie - carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare, giacché l'evidente infondatezza della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedirne, nel contempo, l'uso distorto (Sez. 6- 3, n. 26267 del 6 novembre 2011). Ma anche sotto un ulteriore profilo la soluzione della sentenza impugnata si rivela eccessivamente formalistica. Per un verso si deve considerare che, ai sensi degli articolo 52 ss. c.p.c. , in tema di ricusazione non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Sez. 2, n.11225 del 24 aprile 2019). Per altro verso, la scansione procedimentale dello svolgimento dei fatti ha mostrato come il giudice di prime cure si sia attivato (anche per integrare ex post l’originario provvedimento di rimessione dell’istanza di astensione al Presidente del Tribunale, che era privo della data di prosecuzione del giudizio), una volta conosciuto l’esito negativo della stessa, disponendo la comparizione delle parti all’udienza del 19 febbraio 2019 per trattazione, mentre la coeva istanza di ricusazione procedeva per suo conto. Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso degli elementi che hanno connotato la vicenda (contemporanea istanza di astensione e ricusazione, mancanza di un provvedimento di sospensione, conoscenza del rigetto dell’istanza di astensione, riattivazione del giudizio attraverso la fissazione di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione, partecipazione delle parti senza lo svolgimento di eccezioni processuali) ha reso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera della parte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termine ed alla conseguente estinzione del giudizio. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, dovrà procedere ad una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando il seguente principio “Il provvedimento di sospensione ex articolo 52 ultimo comma c.p.c. non può essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice – che è tenuto a farlo - o contestualmente al provvedimento sull’istanza o ad integrazione dello stesso. Se non vi provvede, si determina una mera irregolarità, sempre emendabile (anche su sollecitazione di parte) ma, non potendosi ipotizzare una sospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio ad opera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione del termine e l’estinzione del giudizio”. Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.