Il diritto contrattuale tra codice civile, codici di settore e legislazione euro-unitaria

Il volume che oggi vede la luce nella collana de “I Tematici” dell’ Enciclopedia del diritto è dedicato ai “ Singoli contratti ” e si collega strettamente al primo volume (pubblicato nel 2021) intitolato al Contratto , ossia a quella che nel linguaggio dottrinale viene solitamente indicata come la “parte generale” del diritto contrattuale. Presentazione del Volume a cura del Direttore Prof. Giovanni D’Amico.

Sul rapporto tra la “parte generale” e la disciplina dei “singoli contratti” torneremo fra poco, ma può sin d’ora dirsi che si tratta di un rapporto di reciproca necessaria complementarità. Il “contratto” non esiste, come fatto storico: esistono vendite, mutui, locazioni, appalti, ecc. (e, a rigore, potrebbe aggiungersi che non esiste neanche “la vendita”, “il mutuo”, “la locazione”, “l’appalto”, ecc., bensì esiste quel concreto contratto di vendita, stipulato tra Tizio e Caio, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di uno specifico bene, per un corrispettivo determinato, e così via). Su questa banale constatazione si sono intessute, specie in passato, infinite discussioni tra chi considerava utile elaborare “categorie” (non solo scientifiche, ma anche “normative”) generali ed astratte (il culmine di questo metodo — nel campo degli atti di autonomia privata — si ebbe con la nozione di Willenserklärung , frutto della raffinata scienza pandettistica tedesca del XIX secolo, ma assunta anche a categoria ordinante dal legislatore del BGB ), e chi invece contestava, più o meno radicalmente, i metodi astrattizzanti e generalizzanti. La critica — in realtà — solo apparentemente riguardava il “metodo”: essa, a ben vedere, era diretta a contestare l’elemento prescelto per operare la “generalizzazione” (ossia la “volontà”, e la sua pretesa idoneità a produrre effetti giuridici). Sotto quest’ultimo profilo, essa risulterà, alla lunga, vincente, sia nel senso di ribadire che gli effetti giuridici trovano la loro fonte ultima nell’ordinamento (spettando ai privati, al più, “manifestare” l’intento pratico o empirico cui è rivolto il loro agire), sia e soprattutto nel senso di una progressiva “oggettivazione” dell’atto di autonomia (attribuendo un peso prevalente all’elemento della “dichiarazione” piuttosto che a quello, in senso stretto, “volitivo”). È vero, peraltro, che anche il “metodo astratto” (o, quanto meno, le sue esasperazioni) era destinato ad essere — se non abbandonato — certamente ridimensionato, e la prima “vittima” (in certo senso, predestinata) è stata proprio la categoria del “negozio giuridico” (vanto — come sopra ricordato — della Pandettistica, e) oggi relegata pressoché ovunque al rango di (poco più di) una «categoria storiografica». Da questo punto di vista la categoria del contratto — sia per il fatto di esprimere un grado di “astrazione” meno elevato di quello (della categoria) del negozio giuridico, sia per il fatto di vantare una tradizione assai più antica (trattandosi di una categoria risalente — anche come figura “generale” — al diritto romano, quando questo si è emancipato dall’iniziale tipizzazione legata alle varie forme di obbligazioni: re , verbis , litteris contractae , mettendo in risalto l’elemento comune del consensus /accordo) — ha resistito più agevolmente alle critiche, mantenendo (con la sua disciplina) un ruolo centrale in pressoché tutte le grandi codificazioni, e anche nei più recenti progetti (di matrice accademica) di armonizzazione del diritto privato europeo. Ma, qual è il senso di una disciplina generale del contratto , a fianco della disciplina dei singoli contratti? Non basterebbe quest’ultima — più “prossima” ai reali interessi che le parti intendono regolare (e quindi dotata di maggiore concretezza) — a fornire la cornice di massima, che i contraenti potranno poi riempire di contenuti specifici (adattando, modificando, integrando variamente la disciplina legislativa, sulla base dei concreti obiettivi che esse intendono raggiungere)? La risposta a questa domanda consente di evidenziare una prima, essenziale, funzione che una “parte generale” del contratto è chiamata a svolgere. Se ai privati fosse offerta solo la possibilità di scegliere questo o quel “tipo contrattuale” tra quelli regolati dal legislatore (che pur sono, ormai, numerosissimi, e corrispondono alle operazioni economiche più diffuse attraverso le quali i consociati soddisfano i principali bisogni di cui sono portatori), l’autonomia privata avrebbe uno spazio certamente rilevante (corrispondente alla possibilità — certamente esistente, in un sistema che riconosca l’autonomia contrattuale — di adattare, modificare, integrare la disciplina legislativa, salvi i rari casi in cui essa si presenti come regola cogente, anziché dispositiva/suppletiva), ma comunque limitato. Invece, l’esistenza di una “disciplina generale” del contratto apre la possibilità di utilizzare questo strumento per porre in essere operazioni nuove, idonee a soddisfare interessi che non troverebbero adeguata regolamentazione se ci si dovesse limitare ad adottare uno degli schemi “tipici” già esistenti e previsti. Se i privati avessero avuto solo la possibilità di porre in essere una locazione o una vendita con riserva di proprietà (sia pure adattando questi schemi, nei limiti consentiti dalla defettibilità della disciplina legale, e dall’esigenza della “coerenza con il tipo”), essi non avrebbero potuto — per fare un solo esempio — soddisfare adeguatamente il complesso intreccio di interessi che uno schema nuovo, come quello del contratto di leasing , consente invece di realizzare. Creare uno schema contrattuale nuovo presuppone, per l’appunto, che esista una nozione generale di “contratto”: “atipicità contrattuale” ( Typenfreiheit , come superamento del Typenzwang che caratterizzava il diritto romano, nella sua fase più antica) ed elaborazione della figura generale del contratto sono fenomeni che camminano in parallelo (e, sotto questo profilo, la disposizione dell’articolo 1323 c.c. potrebbe considerarsi persino superflua, nella parte in cui estende a tutti i contratti — anche a quelli atipici — l’applicabilità delle “norme generali” contenute nel titolo II del libro IV del codice civile). La cosiddetta “parte generale del contratto” è destinata, dunque, anzitutto a definire gli elementi di struttura (i cosiddetti “requisiti” o “elementi essenziali”) del contratto (articolo 1321 e articolo 1325 c.c.): quegli elementi, cioè, che devono sussistere perché possa dirsi che ci si trova di fronte ad un contratto. L’“accordo”, anzitutto (che costituisce l’essenza del contratto, quale atto bilaterale, o, comunque, non unilaterale), con la disciplina della sua “formazione” (articolo 1326 ss. c.c.); la “causa”, ossia l’individuabilità di un interesse apprezzabile che sorregga l’intento pratico dei contraenti e giustifichi il ricollegamento al loro atto di effetti giuridici (sempreché si tratti di interessi leciti, ossia non contrastanti con norme imperative, ordine pubblico e buon costume); l’“oggetto”, che già l’articolo 1321 individua nella “costituzione, regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale”, e che gli artt. da 1346 a 1349 disciplinano (in generale) sotto il profilo dei requisiti di determinatezza/determinabilità, possibilità e liceità; e, infine, la “forma” (articolo 1350 ss. c.c.), con l’indicazione dei contratti per i quali (in relazione agli effetti che essi producono) è richiesta sotto pena di nullità la conclusione attraverso atto pubblico o scrittura privata (articolo 1350 c.c.). A questa disciplina degli “elementi essenziali” del contratto fa da pendant la disciplina dell’“invalidità”, modulata attraverso i rimedi della nullità (per i vizi dell’atto più gravi) e della annullabilità (per i vizi che colpiscono la formazione del consenso di uno dei contraenti), con l’aggiunta (volendo adottare un concetto lato di “invalidità”) della “rescindibilità” in ipotesi di contratto concluso in stato di bisogno o di pericolo. Senza indugiare ulteriormente nell’elencazione degli altri profili che compongono la normativa di “parte generale” del contratto (dalla disciplina dell’efficacia del contratto — con le norme sulle “fonti di integrazione” degli effetti contrattuali, e l’indicazione della buona fede come regola generale di esecuzione del contratto —, alle cause che possono incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione; dalle regole sull’interpretazione del contratto a quelle sulla rappresentanza, ecc.), bastano i brevi cenni già fatti per comprendere come quest’insieme di regole sia essenziale per la valutazione di ogni singolo contratto (tipico o atipico), che venga concretamente posto in essere. Il rapporto tra disciplina generale (del contratto) e disciplina dei singoli tipi contrattuali (di matrice legale o di matrice social-giurisprudenziale) merita qualche ulteriore considerazione. Quando ci si trovi di fronte a “tipi aventi una disciplina particolare” (per ripetere l’espressione che si legge nel secondo comma dell’articolo 1322 c.c.), e dunque a “tipi contrattuali legali”, può darsi che tale “disciplina particolare” si risolva in una deroga o in un adattamento di alcune regole di “parte generale” (deroga e/o adattamento giustificati dalla peculiarità dell’oggetto proprio di quel tipo contrattuale): e così, per fare solo qualche esempio, nella disciplina dell’appalto è previsto l’istituto della “revisione del corrispettivo”; la disciplina codicistica della vendita contiene svariate disposizioni che regolano la cosiddetta “garanzia” (che può essere considerata — e così viene ormai considerata dalla dottrina prevalente — come un “adattamento” delle ordinarie regole sulla responsabilità per inadempimento); in alcuni contratti (deposito nei magazzini generali, deposito in albergo, ecc.) vige una regola di responsabilità più severa di quella ordinaria, e ispirata al cosiddetto receptum del diritto romano; e così via. Si tratta di deroghe/adattamenti, che si giustificano in considerazione del particolare “oggetto” dei contratti in esame, ma che non consentono di mettere in discussione il ruolo della parte generale del contratto, né d’altro canto consentono di configurare, tra parte generale e parte speciale, un rapporto di “regola/eccezione”. La funzione specifica e principale della disciplina dei “singoli contratti” è, infatti, quella di dettare la regolamentazione (per lo più, di carattere dispositivo/suppletivo, ma talora anche di carattere cogente) delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto, e che ne definiscono l’oggetto (trasferimento della proprietà o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, nella vendita; concessione onerosa del godimento di un bene, nella locazione; obbligo di custodia di una cosa, a titolo oneroso o gratuito, nel deposito; ecc.); funzione che è estranea alle norme di “parte generale”, che hanno una funzione affatto diversa (per il che, il suddetto rapporto regola/eccezione non ha nemmeno la possibilità di essere ipotizzato). Nella sistematica del codice civile la disciplina dei “singoli contratti” è dettata con riferimento a ciascuno dei contratti (tipizzati dal legislatore), singolarmente appunto considerato. È vero che talora — ad esempio nel capo XVII (articolo 1834 ss.) — compare, nella rubrica, un titolo (nella specie: “ Dei contratti bancari ”) che sembrerebbe alludere ad un raggruppamento di contratti (governati da regole comuni): ma, in realtà, il capo in questione non contiene “disposizioni generali”, e si sviluppa (nelle sezioni di cui si compone) confermando il metodo della disciplina singolare di ciascuno dei tipi contrattuali in esso regolati (depositi bancari, apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.). Solo raramente — ad esempio nel capo XX (“Dell’assicurazione”) — si incontrano norme che antepongono alla disciplina dei singoli tipi (nel caso di specie: assicurazione contro i danni, assicurazione sulla vita) alcune “disposizioni comuni”, relative ai contratti in questione. L’emergere di discipline riguardanti “gruppi di contratti” (considerati più o meno unitariamente, e, come tali, assoggettati ad una disciplina parzialmente comune) è un fenomeno, invece, che — in tempi più recenti — ha trovato (ampia) manifestazione nell’ambito di numerosi testi unici (cui a volte è stata riservata la denominazione di “codici”) che hanno organizzato e sistematizzato (anche con riferimento alla materia contrattuale) la normativa relativa a settori economici particolarmente rilevanti: si pensi al d. lg. 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; oppure si pensi al d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; o, ancora, si pensi al d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria; o al d. lg. 23 maggio 2011, n. 79, che ha approvato il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo. Nell’ambito dei suddetti testi unici è regolata — come detto — anche la materia contrattuale, con norme che, oltre a disciplinare i singoli “tipi”, contengono per l’appunto anche “disposizioni generali”, riferite all’insieme dei contratti od operazioni che si concludono nei relativi “mercati”. Ad esempio, il già ricordato codice delle assicurazioni private apre il titolo XII (“Norme relative ai contratti di assicurazione”), con un capo I, recante “Disposizioni generali”, e contiene poi un titolo XIII (“Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato”), nei quali sono enunciate regole e principi applicabili a tutte le operazioni poste in essere dalle imprese assicurative. Nel testo unico bancario, il titolo VI (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) contiene, parimenti, una serie di regole e principi che riguardano (salvo alcune esclusioni, espressamente indicate) la generalità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le banche (e gli intermediari finanziari) e i clienti. Nel testo unico della finanza, il titolo II (“Servizi e attività di investimento”), contiene un capo II (articolo 21 ss.) intitolato “Svolgimento dei servizi e delle attività”, nell’ambito del quale l’articolo 23 (“Contratti”) detta una serie di regole (generali) relative alle prestazioni scaturenti dai vari (tipi di) servizi di investimento forniti dalle banche e dagli intermediari finanziari. La presenza di queste “disposizioni generali”, concernenti i contratti rispettivamente contemplati nei diversi testi unici sopra richiamati, ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla possibilità di configurare altrettante “parti generali” dei contratti “di settore” (come vengono talora definiti), destinate (in certo senso) a sostituire la “parte generale” del contratto contenuta nel codice civile, nella sua tradizionale funzione di integrare/completare (con norme di generale applicazione, ove non specificamente derogate da regole speciali) la disciplina dei singoli contratti. Detto altrimenti: le suddette “normative di settore” esprimerebbero non soltanto regole specifiche, ma anche principi (più ampi), suscettibili di applicazione analogica e idonee comunque a colmare eventuali lacune, o a sciogliere dubbi interpretativi o incertezze applicative. La tesi riprende sostanzialmente (applicandolo alla materia contrattuale) uno dei corollari più interessanti della “teoria della decodificazione”, formulata diversi decenni fa da Natalino Irti: l’idea, cioè, che la cosiddetta “legislazione speciale” abbia dato vita a “micro-sistemi”, che ruotano bensì attorno al “macro-sistema” del codice civile, ma sono al contempo capaci di esprimere logiche autonome e principi, anche diversi da (o contrastanti con) quelli codicistici, senza che ciò ne implichi una “eccezionalità”, che escluderebbe la possibilità di applicazioni analogiche. A parere di chi scrive è senz’altro ragionevole ritenere che eventuali lacune delle discipline (contrattuali) settoriali (ma anche di singoli contratti) possano (e debbano) essere colmate — ove possibile — attraverso l’applicazione analogica di norme e principi tratti dai micro-sistemi normativi costituiti da queste normative settoriali, prima ancora che ricorrere alle norme degli articolo 1321 ss. del codice civile. Ci sembra eccessivo, invece — a parte l’ossimoro insito nella stessa locuzione — discorrere di “parti generali settoriali”, che si affiancherebbero (quasi competendo con essa) alla parte generale sul contratto, contenuta nel codice civile. E ciò anche per una banale considerazione: le discipline “settoriali”, anche quando si esprimono attraverso norme “generali”, quasi mai esibiscono caratteri di completezza (spesso si tratta di normative che regolano specifici profili della vicenda contrattuale: obblighi di informazione e di trasparenza nella formazione del contratto, condizioni e presupposti particolari per la modificazione e/o la risoluzione del rapporto, ecc.), completezza che — almeno tendenzialmente — caratterizza invece la parte generale del contratto contenuta nel codice civile (e che merita l’attributo di “generale”, anche per questo motivo). Il “raccordo” con quest’ultima — a parte il fatto di essere espressamente ribadito (al di là della generale enunciazione dell’articolo 1323 c.c.) in specifiche norme di tali codici/testi unici — continua ad essere necessario soprattutto per la “incompletezza” che caratterizza la disciplina della materia contrattuale nella legislazione extra-codicistica, che rende più frequente di quanto non possa pensarsi l’esistenza di lacune che non possono essere colmate ab intra , mentre possono trovare risposta nelle disposizioni della parte generale del contratto contenuta nel codice civile (la cui presenza, anzi — come abbiamo già rilevato — potrebbe impedire persino che possa parlarsi di “lacune”, in senso proprio). Se di una (nuova) parte generale del contratto — concorrente con quella del codice civile — si può oggi effettivamente parlare, essa riguarda piuttosto i contratti dei consumatori (regolati, sotto molteplici profili, nel codice del consumo). Non a caso è invalsa la formula del “secondo contratto” (che si sarebbe affiancato al “primo contratto”, ossia a quello regolato secondo il modello presupposto dal legislatore del codice civile). Qui, in effetti, ci troviamo di fronte ad un “mondo nuovo”. Il modello (o — se si preferisce — lo sfondo, sul quale collocare questa normativa) non è più quello del contratto “individuale”, bensì del “contratto di massa”; non è più quello del “contratto tra eguali” (ovvero tra contraenti indistinti, assunti come portatori di un eguale potere contrattuale) bensì quello del “contratto asimmetrico”, che sconta una strutturale (e non occasionale) debolezza di una delle parti; non è più quello del contratto dominato dal principio di “autonomia” (in virtù del quale il legislatore limita — almeno tendenzialmente — il suo intervento all’individuazione delle “regole del gioco”, lasciando poi alla libertà dei privati il compito di determinare il contenuto contrattuale: articolo 1322 comma 1 c.c.), bensì quello di un contratto sottoposto ad un penetrante “controllo contenutistico” (scandito da regole che hanno per lo più carattere imperativo, e non meramente dispositivo/suppletivo). Ne risulta modificata la stessa struttura del contratto. I “requisiti” di cui all’articolo 1325 c.c. — accordo, causa, oggetto, forma — continuano ad essere (nominalmente) gli stessi, ma in realtà acquistano una consistenza diversa. L’accordo, ad esempio: già la regola (sancita dall’articolo 1341 comma 1 c.c.) della vincolatività delle condizioni generali di contratto, ancorché predisposte da una sola parte (e ancorché sconosciute dall’altra, purché almeno “conoscibili”) attenua molto il significato di questo requisito (la formula del “contratto di adesione” esprime icasticamente questo dato); e, se non può giungersi a parlare di una finzione di consenso, certo ci si trova di fronte ad un “consenso debole” (a cui pone rimedio — oltre che il già ricordato controllo contenutistico previsto dall’ordinamento — il “diritto di ripensamento” che è riconosciuto, almeno in alcuni casi, al consumatore, e che dà vita ad una significativa deroga al principio per il quale, una volta concluso il contratto, da esso non ci si può sciogliere unilateralmente: articolo 1372 c.c.). E, poi, la causa: che rimane bensì quella del tipo di contratto di volta in volta posto in essere (vendita, locazione, mutuo, ecc.), ma con l’aggiunta dello “scopo di consumo” che deve caratterizzare l’operazione economica (“scopo” la cui rilevanza si desume dalla definizione stessa di “consumatore”, come contraente che agisce “al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta»). E, ancora, la forma, che assume una inedita funzione (la cosiddetta “forma informativa”, che connoterebbe il cosiddetto “neoformalismo negoziale”), in virtù della quale — secondo un, pur discutibile, orientamento delle sezioni unite della Cassazione — sarebbe superato il dato “strutturale” della necessità della sottoscrizione di entrambi i contraenti (perché si possa ritenere soddisfatto il requisito formale della “scrittura privata”, richiesto nella specie a pena di nullità) e basterebbe la sottoscrizione del solo consumatore/risparmiatore (sufficiente a ritenere realizzata la funzione suddetta). A queste varianti dei tradizionali “requisiti del contratto”, si accompagnano altre rilevanti novità sul piano dei rimedi, anzitutto (ma non solo) di quelli invalidatori. Alla tradizionale “nullità codicistica” (caratterizzata da: rilevabilità d’ufficio, legittimazione assoluta, imprescrittibilità dell’azione, insanabilità) si sostituisce la cosiddetta “nullità di protezione” (articolo 36 c.c.), che è un rimedio a legittimazione “riservata” al solo consumatore, “sanabile” (qualora il consumatore mostri di non volersi avvalere della nullità della clausola, il che incide anche sul potere officioso del giudice di dichiarare la nullità), necessariamente parziale (in deroga all’articolo 1419 c.c.). Dal canto loro, le tradizionali ipotesi di annullabilità per vizi del consenso (errore, violenza morale, dolo) trovano ben poco spazio in una “contrattazione di massa” (quale si configura, per lo più, la contrattazione con i consumatori), e sono “superate” da rimedi di più pronta ed efficace praticabilità (come il già ricordato “recesso di pentimento”) o da rimedi maggiormente adeguati alla natura di questa contrattazione (rimedi contro la pubblicità ingannevole o aggressiva, e più in generale contro le “pratiche commerciali scorrette”: v. titolo II del codice del consumo). Poco spazio hanno, parimenti e per le stesse ragioni (legate alla natura propria della contrattazione di massa), le norme del codice civile in materia di simulazione, negozio in frode alla legge, rescissione del contratto. Quanto ad altri istituti della parte generale del contratto di matrice codicistica — quali la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per impossibilità sopravvenuta — sono, anche con riferimento ad essi, intuibili gli scarsi margini di applicabilità in una contrattazione di massa, senza dire che — ancora una volta — sono altri (e più efficaci) i rimedi offerti al consumatore per (alcune delle) evenienze riconducibili a quegli istituti codicistici (si pensi ad esempio alla normativa sull’esdebitazione, conseguibile a seguito di una procedura di “sovraindebitamento del consumatore”, che trova oggi regolazione nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza). Ce n’è quanto basta — riteniamo — per corroborare l’affermazione secondo la quale ci si trova qui di fronte ad un nuovo “paradigma contrattuale” (e, se si vuole, a una nuova “parte generale” del contratto, che si affianca a quella del contratto disciplinato dal codice civile, assurgendo al ruolo di cosiddetto “secondo contratto”: v. supra ), tanto più che la categoria dei “contratti dei consumatori” (a differenza delle discipline contrattuali “settoriali”, di cui si è prima parlato) è una categoria trasversale, che riguarda (con qualche rara esclusione) tutti i contratti che abbiano come parte (da un lato, un professionista, e dall’altro) un consumatore (vendite, mutui, locazioni, appalti, ecc.), compresi gli stessi contratti che hanno (anche) una regolamentazione “settoriale” (contratti bancari, contratti assicurativi, ecc.). Si tratta, in sostanza, della regolamentazione del contratto nei mercati cosiddetti “finali” (i mercati dove si realizzano, appunto, gli “scambi” tra un operatore “professionale” e la massa dei consumatori e degli utenti di beni e servizi), che possono considerarsi come i mercati per eccellenza delle moderne economie. Il che spiega il largo spazio che, nel presente volume, è stato dato al tema dei “contratti dei consumatori” (v. le relative voci con questa intitolazione, cui adde la voce Vendita mobiliare b-to-c). La presentazione di questo volume sui “singoli contratti” non può concludersi senza evidenziare come la disciplina codicistica dei diversi tipi contrattuali (pur se formalmente rimasta pressoché invariata) si sia — negli ultimi decenni — arricchita, non solo per la regolamentazione extra-codicistica di (alcuni aspetti di) contratti che continuano a trovare nel codice la loro sede principale, oltre che per la “tipizzazione” legale (anche se, a volte, solo parziale) di contratti per l’innanzi viventi nella forma di “contratti atipici”, ma soprattutto per l’intervento di “fonti normative” sovranazionali o internazionali, cui il legislatore ha dovuto dare attuazione od esecuzione nell’ordinamento nazionale. La disciplina dei singoli contratti è sempre meno una disciplina solamente “interna” (o “domestica”, che dir si voglia), e sempre più frutto del concorso regolamentare di fonti diverse, con tutti i problemi (di integrazione e di coordinamento) che derivano (del resto, non soltanto in questa materia) da un sistema di fonti ormai diventato “multi-livello”. Si aggiunga che alle fonti (per così dire “primarie”) sopra ricordate, si sono aggiunte — in settori cruciali dell’economia (il mercato del credito, i mercati finanziari, il mercato delle assicurazioni, il mercato dell’energia, delle telecomunicazioni, ecc.) — le regolamentazioni (cosiddette “secondarie”) provenienti da autorità indipendenti (si pensi alla Banca d’Italia, alla Consob, all’Ivass, all’Arera, all’Agcom), spesso coordinate anch’esse a livello sovranazionale, che hanno dato origine a quella che potrebbe (sia pure con formula approssimativa ed empirica) denominarsi come l’area dei “contratti amministrati” (si veda, al riguardo la voce Contratti regolati , in questo stesso volume). Discorso a sé meriterebbe l’area della contrattazione delle pubbliche amministrazioni, e, sotto altro profilo, quella che concerne il mercato del lavoro. Ma questi due ampi e fondamentali settori sono stati già oggetto di attenzione in precedenti volumi de “I Tematici” (v. Funzioni amministrative , e Contratto di lavoro ), e per questo motivo sono rimasti estranei alla “progettazione” del presente volume. Volendo concludere questa breve presentazione, le considerazioni sopra svolte — sia pure in forma necessariamente sintetica — dovrebbero aver dato (e questa era la loro finalità) un’idea della complessità che la materia contrattuale (e, in particolare, quella che riguarda i “singoli contratti”) ha acquisito negli sviluppi ordinamentali degli ultimi decenni (senza dimenticare — sebbene se ne accenni soltanto alla fine — il ruolo, sempre più rilevante, che, anche in questa materia, ha acquisito il “formante giurisprudenziale”, al quale le singole voci danno il doveroso rilievo). Il volume che oggi vede la luce ha l’obiettivo di attraversare questa complessità, fornendo una mappa aggiornata e (per quanto possibile) completa, che serva da orientamento per lo studioso e per l’operatore pratico.   Se desideri approfondire l’analisi della tematica, scopri di più con il tuo  referente di zona  oppure sul nostro  Shop .   Il volume sarà, inoltre, presentato in un webinar gratuito il 30 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, con la partecipazione del Prof. Giovanni D’Amico, della Prof.ssa Marisaria Maugeri, Prof. Marcello Maggiolo, del Prof. Gianfranco Liace e del Prof. Fabrizio Piraino. L’iscrizione è gratuita. Il webinar è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Lanciano per 2 cf. Registrati qui