Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria 26 marzo 2026, con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni, ha licenziato il testo della direttiva di contrasto della corruzione (procedura 2023/0135 COD), per allineare le legislazioni penali degli Stati membri ratione materiae .
L’impianto inserisce un ventaglio di reati e doveri preventivi , accompagnandolo da standard minimi comuni. Nella piattaforma è inserito l’obbligo di incriminare l’“esercizio illecito di funzioni pubbliche”, ciò che evoca il reato di abuso d’ufficio, oggetto di abrogazione in Italia nel 2024. Gli Stati membri recepiranno le relative disposizioni nel termine di 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva (“Dovrà essere obbligatoriamente reintrodotto per almeno due fattispecie, le più gravi”, ha dichiarato la relatrice Raquel Garcia Hermida, in Sky TG24 , 26 marzo 2026, Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione ). La direttiva approvata a Strasburgo simboleggia il punto di sintesi di un negoziato trilaterale, che parte dal 2023, tra Commissione, Consiglio e Parlamento. La derivata è un quadro normativo sostitutivo della decisione quadro 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato, e della Convenzione del 1997 riguardante i funzionari dell’Unione. Le finalità sono quelle di dare maggiore energia alla leva della repressione penale e, per altro verso, nel tentare di appianare i dislivelli tra ordinamenti nazionali, che rallenta la cooperazione giudiziaria. Il punctum dolens è dato dall’articolo 11 riservato all’”esercizio illecito di funzioni pubbliche”. La norma dispone che gli Stati membri prevedano quale identità di illecito penale, almeno, le violazioni gravi del corpo di legge realizzate deliberatamente da un pubblico funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni, ciò sia nella forma omissiva che commissiva. Si innesta una sorta di “riserva ordinamentale” (o riserva devolutiva, non rigida appunto), affidando agli Stati nazionali il compito di definire la figura di reato tipica . Un andamento “a quattro mani”, dunque: un disegno che instaura un livello-base, un dovere minimo di assoggettamento a tutela penale di uniforme stampo europeo, ma che lascia spazio all’adattamento interno, rispettandolo. Per l’ordinamento italiano, della direttiva l’articolo 11 si traduce nella reintroduzione di una tipologia incriminatrice che, per quanto non perfettamente sovrapponibile con il previgente reato di abuso d’ufficio, ne mutua la direzione volta a neutralizzare e disincentivare le deviazioni più gravi dell’ agere pubblico, il relativo disvalore. Se è vero che il nomen criminis “abuso d’ufficio” non figura più nell’articolato della direttiva (piuttosto nel considerando numero 9), tuttavia ( mutato nomine de te fabula narratur ) l’articolo 7, al posto dell’abuso d’ufficio, commina un obbligo di incriminazione dell’“ esercizio illecito di funzioni pubbliche ” con il seguente dettato: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici». Ora, riteniamo non implausibile che l’“Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, in base all’articolo 6 della nuova Direttiva, sia riferibile ai comportamenti di cui all’articolo 323 c.p. [articolo abrogato dall’articolo 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024], con le seguenti precisazioni. Per adempiere alla direttiva, nel ricalcolo, la quaestio avrà ad oggetto lo scrutinio se “almeno” talune di quelle condotte, in grado di integrare “violazioni gravi della legge” per mano del pubblico funzionario, debbano essere riguardate nuovamente nei termini di illecito penale ( vis attractiva ). In Italia, il recepimento della Direttiva in parola è destinato a mettere in campo un confronto incentrato sul ritorno all’incriminazione dell’esercizio contra legem di funzioni pubbliche, di fonte europea. Oggi stesso, si è scritto che «l’adozione della Direttiva ha subito attirato l’attenzione dei media in rapporto agli obblighi di incriminazione di cui agli articolo 6 e 7 riferibili, rispettivamente, al traffico di influenze illecite e all’abuso d’ufficio. Il primo reato…è stato parzialmente abolito dalla legge Nordio…il secondo reato è stato integralmente abolito dalla legge stessa. Entrambi gli interventi normativi sono andati esenti da censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all’articolo 117 Cost. per l’asserito contrasto con obblighi internazionali di incriminazione previsti dalla Convenzione ONU di Merida (per l’abuso d’ufficio) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (per il traffico di influenze). La Corte costituzionale…ne ha tuttavia escluso l’esistenza nel caso dell’abuso d’ufficio, e ha ritenuto invece esistente un obbligo, formulato però in modo generico e con residui insindacabili margini di discrezionalità, in rapporto al traffico di influenze illecite. Di qui due pronunce di infondatezza (nn. 95/2025 e 185/2025). Ora la nuova direttiva europea…sposta i problemi su un altro piano – politico/legislativo – e porrà il problema dell’attuazione degli obblighi di incriminazione di cui agli articolo 6 e 7 e di una eventuale procedura di infrazione, in caso di mancata attuazione » (v.G.L.Gatta, Il Parlamento Europeo approva la nuova Direttiva anticorruzione. Si riaccendono i riflettori su abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite , in Sist. Pen ., 27 marzo 2026, ricordando che la Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 95/2025, ha segnalato l’incongruità di “indubbi vuoti di tutela” in esito all’abolizione dell’abuso d’ufficio. Id., L’abolizione dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite ai tempi del panpenalismo: una contraddizione solo apparente , ivi , 9 gennaio 2026. In materia, v. R. Cornelli e L. Rossi, La deriva punitiva della politica criminale in Italia. Analisi empirica della legislazione penale e della sicurezza degli ultimi trent’anni , ivi , 27 novembre 2025; R. Garofoli, La annunciata riforma dell’abuso d’ufficio: le preoccupazioni dei Sindaci tra PNRR e rilancio della macchina dello Stato , ivi , 27 marzo 2023, p. 5). Poniamo all’attenzione un problema che da ora in poi può sorgere in Italia, quello dell’esatta interpretazione della direttiva , sostenendosi il rapporto di alterità di questa con le ipotesi dell’abuso d’ufficio incriminate, esulanti dal perimetro dell’“esercizio illecito di funzioni pubbliche” ex articolo 6 della direttiva. Cioè, le ipotesi abusive non dovrebbero essere disallineate dai limiti della direttiva. Ci limitiamo ad esporre il problema interpretativo. Così, «si può seriamente un domani raccontare all’UE che in Italia abusare intenzionalmente a danno di un cittadino – ad esempio, precludendogli per antipatia politica la vittoria di un concorso pubblico che meriterebbe – non è una grave violazione di legge che merita di essere incriminata?» (Gatta, Il Parlamento Europeo , cit.). L’interprete, in questo importante e delicato passaggio, è chiamato a fare la sua parte - a fornire il suo lucido apporto con le sue elevate competenze - non solo quindi il Parlamento. Lo scriveva, con ammirevole chiarezza, Francesco Carnelutti nel 1960: « la missione del giurista è bensì sempre quella di un interprete e, perciò, di un mediatore; ma non solo tra la lex data e il fatto, sì bene anche tra il fatto e la lex ferenda : insomma che il suo compito non è soltanto di aiutare il giudice ad applicare la legge, ma altresì quello di aiutare il legislatore a riformarla » (il corsivo è dell’A., Prefazione , in Principi del processo penale , Napoli, 1960, p.1).