Il confine invalicabile: violenza e funzione educativa alla prova della Cassazione

Ci sono decisioni della Corte di Cassazione che non introducono, in apparenza, nulla di radicalmente nuovo. E tuttavia - se lette con attenzione, senza fretta - finiscono per incidere in profondità sul modo in cui il diritto, soprattutto quello penale, “pensa” certe relazioni. La sentenza in commento appartiene, a mio avviso, a questa categoria: non rivoluziona, ma consolida. E, consolidando, chiude spazi interpretativi che per anni sono rimasti ambigui, talvolta pericolosamente elastici.

Da un lato l’ articolo 571 c.p. , dall’altro l’ articolo 572 c.p. ; in mezzo, una linea di confine che la prassi giudiziaria ha spesso faticato a tracciare con nettezza. Non è un problema meramente classificatorio: è, piuttosto, una questione di modello educativo che il diritto penale decide di accettare oppure di espellere. La pronuncia interviene proprio qui. E lo fa con una scelta che definirei, senza esitazioni, di politica criminale prima ancora che di tecnica giuridica: la violenza , anche minima, anche episodica , anche giustificata soggettivamente da un intento educativo , non può mai essere considerata “ mezzo di correzione ”. È un passaggio che merita di essere isolato. Perché segna, in modo definitivo, il tramonto di una certa idea - residuale, ma ancora presente - secondo cui l’animus corrigendi possa fungere da sorta di “ammortizzatore” dell’offesa. Non è più così. E, a ben vedere, non potrebbe essere altrimenti. Se si accetta che la correzione sia, per definizione, un processo orientato allo sviluppo della persona , allora l’uso della violenza non è semplicemente un eccesso: è una contraddizione in termini. È come voler educare alla libertà attraverso la coercizione sistematica. Funziona? Forse nell’immediato. Ma giuridicamente, e prima ancora antropologicamente, non regge. Da questo punto di vista, la sentenza si muove lungo una linea evolutiva già tracciata, ma la percorre fino in fondo. L’ articolo 571 c.p. viene svuotato di ogni possibile ambiguità: esso sopravvive soltanto per gli abusi di strumenti che, in sé, restano leciti. Il rimprovero, la limitazione temporanea di attività, le misure disciplinari proporzionate. Tutto ciò che implica violenza, invece, esce dal perimetro. Senza eccezioni. Ed è proprio qui che si colloca uno dei passaggi più interessanti della decisione: la riqualificazione dell’ episodio isolato . La Corte, con una scelta che definirei quasi chirurgica, rifiuta la tentazione di “forzare” l’ articolo 571 c.p. per mantenere una risposta punitiva più incisiva. Se manca l’abitualità e se non è provato il pericolo di malattia, la condotta resta percosse. Qualcuno potrebbe obiettare: non è un arretramento della tutela? La risposta, a mio avviso, è negativa. È, piuttosto, un riallineamento sistematico . Il diritto non può permettersi di deformare le fattispecie per esigenze punitive contingenti. Deve mantenere coerenza interna, anche a costo, talvolta, di soluzioni che, sul piano emotivo, possono apparire insoddisfacenti. E qui emerge un altro tema, meno evidente ma decisivo: la prova . La Corte richiama con fermezza la necessità di dimostrare il pericolo di malattia psichica . Non basta evocarlo. Non basta suggerirlo. Non basta, direi quasi, “intuirlo”. Serve un ancoraggio fattuale. Questo passaggio, apparentemente tecnico, ha una portata rilevante: impedisce che categorie elastiche come il disagio psicologico vengano utilizzate in modo meramente assertivo. Sul versante opposto, la conferma della responsabilità per maltrattamenti offre uno spunto altrettanto significativo. Il requisito dell’ abitualità viene interpretato in senso qualitativo più che quantitativo. Non è il numero degli episodi, in sé, a fare la differenza. È la loro capacità di generare un clima. Ecco il punto: il “ clima di sopraffazione ”. Un’espressione che, se presa sul serio, sposta l’attenzione dal singolo fatto alla dimensione relazionale complessiva. Due episodi possono bastare, se inseriti in un contesto che li rende espressivi di una modalità stabile di interazione. (È un po’ come giudicare un film da due scene: se quelle scene contengono già l’intera cifra stilistica, non serve altro). Qui la Corte dimostra una sensibilità non banale. Non cade nella trappola del formalismo numerico, ma neppure scivola in una vaghezza incontrollata. Utilizza elementi esterni - dichiarazioni, riscontri, segnali comportamentali - per ricostruire la continuità della condotta. È un equilibrio difficile. E, in questo caso, direi riuscito. Un cenno merita anche il profilo processuale relativo alle captazioni audiovisive. La conferma della loro utilizzabilità in ambito scolastico si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ma solleva, inevitabilmente, interrogativi di fondo. La scuola non è privata dimora, certo. Ma è pur sempre uno spazio delicato, attraversato da relazioni formative. L’idea che possa diventare luogo di osservazione investigativa permanente lascia, almeno sul piano teorico, qualche inquietudine. Necessaria, forse. Ma non neutra. Infine, la questione della legittimazione dell’erede . Qui la Corte si limita a ribadire un principio noto: la morte dell’imputato interrompe il rapporto processuale anche sotto il profilo civile. Nessuna surrogazione è consentita. È una soluzione coerente con l’impianto codicistico, anche se, lo si può dire, lascia talvolta un senso di incompiutezza nelle vicende risarcitorie. Ma questo è un altro discorso, che attiene più alla struttura del processo penale che alla singola decisione. Tirando le fila. La sentenza in esame non è innovativa nel senso “spettacolare” del termine. Non introduce nuove categorie, non ribalta orientamenti. Eppure, è importante. Perché chiude definitivamente la porta a ogni tentativo di giustificare la violenza educativa. Perché ribadisce che l’ articolo 571 c.p. non è un rifugio per condotte aggressive attenuate da buone intenzioni. Perché riafferma che il diritto penale, quando si confronta con i minori, non può permettersi ambiguità. E, se devo essere del tutto franco, è proprio questa assenza di ambiguità il dato più significativo. In un’epoca in cui tutto tende a sfumare, a relativizzarsi, a negoziarsi, trovare una linea così netta ha quasi qualcosa di controcorrente. Forse è anche per questo che la decisione colpisce. Non per ciò che dice - che, in fondo, sapevamo già - ma per il modo in cui lo dice. Senza esitazioni. Senza concessioni. Senza lasciare spiragli. E nel diritto, quello dell’ extrema ratio , a volte, è esattamente ciò che serve.

Presidente Aprile - Relatore Licci Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani che, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, aveva condannato Am.Ma. e Ag.Ig. per il delitto di maltrattamenti commessi, nella loro qualità di maestre presso la scuola elementare Giovanni Falcone (classi II A e II B), in danno di diversi minori a loro affidati per ragioni di cura e custodia e aveva assolto Gr.Gi. dal medesimo reato, pronunciava le seguenti statuizioni - previa riqualificazione del fatto di maltrattamenti contestato a Gr.Gi. ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. limitatamente alla parte offesa Pe.Vi., assolveva l'imputata per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 -bis cod. pen.; - dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili La.La. e De.Gi., con condanna alle spese processuali; - condannava Gr.Gi. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e Am.Ma. al pagamento di quelle del giudizio di appello; - condannava Gr.Gi. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Pe.Vi. per il primo grado di giudizio nonché Am.Ma. Ag.Ig. e Gr.Gi. (quest'ultima limitatamente alla parte civile Pe.Vi.) al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di appello dalle parti civili indicate in dispositivo; - confermava nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, Gr.Gi. e Ag.Ig. nonché Na.Gi., nella sua qualità di erede di Am.Ma., nel frattempo deceduta, ai soli fini delle statuizioni civili. 3. Con il ricorso proposto da Gr.Gi. sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli articolo 571 e 581 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione dell'imputata dal reato di cui all' articolo 572 cod. pen. , ha erroneamente qualificato ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. l'unico episodio emerso a suo carico dall'istruttoria dibattimentale, ovvero quello verificatosi il 17/01/2018 in danno della minore Pe.Vi. La condotta contestata, consistita nell'avere l'imputata afferrato per i capelli la minore per accompagnarla al proprio posto e da cui conseguiva una sensazione di dolore per la minore, doveva essere correttamente ricondotta alla fattispecie di cui all' articolo 581 cod. pen. , improcedibile per difetto di querela, e non al reato di cui all' articolo 571, cod. pen. che presuppone l'abuso dei mezzi di correzione leciti, quale non può considerarsi la violenza fisica, e che richiede che dal fatto derivi il pericolo di malattia, sulla cui sussistenza la Corte ha omesso di motivare. La stessa Corte di appello, d'altra parte, proprio sulla base di tale argomento, ha escluso la possibilità di riqualificare i fatti di maltrattamenti contestati ad altra coimputata nel reato di abuso di mezzi di correzione, proprio rimarcando che esula dal perimetro applicativo di tale norma ogni forma di violenza fisica o psichica, di per sé estranea al concetto di mezzo di correzione lecito. 3.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all' articolo 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di omessa condanna delle parti civili soccombenti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'imputata Gr.Gi. La difesa dell'imputata, nel giudizio di appello, aveva formulato in sede di discussione espressa richiesta di rigetto delle impugnazioni delle parti civili appellanti contro la sentenza di assoluzione e di conseguente condanna delle medesime parti civili alla rifusione delle spese processuali. La Corte di appello ha omesso qualsiasi statuizione sul punto, con palese violazione del principio della soccombenza di cui all' articolo 541 cod. proc. pen. Sul punto viene rilevato che gli appelli delle parti civili (complessivamente nove, come specificate nell'atto di ricorso), hanno riguardato non la sola posizione della minore Pe.Vi., in relazione alla quale gli appelli sono stati ritenuti parzialmente fondati in ragione della riqualificazione della condotta ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. , ma tutti gli episodi originariamente contestati all'imputata, ritenuti insussistenti e comunque penalmente irrilevanti sia in primo grado che in grado di appello. In ogni caso, anche con riferimento alla posizione della minore Pellegrino, il giudice di appello ha ritenuto infondate le pretese risarcitone avanzate dalle parti civili appellanti anche sotto il profilo del danno da violenza assistita, non essendo provata la presenza dei minori in classe il giorno dell'episodio commesso in danno della minore Pellegrino. La sentenza va dunque annullata sul punto. 4. Con il ricorso proposto da Ag.Ig. sono stati articolati quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all' articolo 572 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al requisito dell'abitualità. La condanna dell'imputata per il delitto di maltrattamenti è stata confermata limitatamente alla posizione del minore De.Sa., con riferimento al quale dall'istruttoria, e in particolare dalle intercettazioni, sono emersi solo due episodi, avvenuti nei giorni 11 e 12 dicembre 2017. La Corte di appello, pur dando atto che gli episodi sono soltanto due, ha ritenuto sussistente il requisito dell'abitualità con motivazione illogica e contraddittoria rispetto al dato di fatto della totale mancanza di altri comportamenti penalmente rilevanti nonostante il lungo periodo di investigazione e di intercettazioni audio-video. Peraltro, il requisito dell'abitualità era stato già escluso nella fase cautelare dal Tribunale e dalla Corte di cassazione. Né il giudice di appello ha tenuto in debito conto il fatto che gli stessi genitori dei bambini coinvolti non hanno ritenuto di chiedere l'esonero dei propri figli dalle lezioni di religione cattolica tenute dall'imputata, che ha proseguito l'insegnamento per tutto l'anno scolastico. 4.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all' articolo 571 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'omessa derubricazione, espressamente sollecitata dall'imputata, del reato di maltrattamenti in quello di abuso dei mezzi di correzione. La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione meramente apparente e comunque in contrasto con i principi espressi dalla Corte di cassazione, limitandosi a richiamare le motivazioni espresse sul punto in relazione ad altra imputata, senza tenere conto della diversità delle posizioni processuali e delle condotte contestate. 4.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all' articolo 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni video e della sincronizzazione operata dalle parti civili. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni audio-video, rigettando l'eccezione sollevata sul punto dalla difesa, nonostante dai decreti autorizzativi, relativi alle sole intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni tra presenti risulti chiaramente il difetto di autorizzazione specifica quanto alle contestuali videoriprese. Si tratta di vizio patologico concernente la raccolta delle prove che le rende processualmente inesistenti e dunque inutilizzabili. La Corte territoriale ha, inoltre, erroneamente ritenuto l'utilizzabilità di una sincronizzazione degli audio e dei video, prodotta dalle parti civili, evidenziandone la natura neutra , qualificando tale prova quale mero accostamento tecnico tra i due flussi (audio e video) finalizzato a renderne più agevole la lettura e, dunque, tale da non incidere, sul contenuto originario delle captazioni. In realtà si è in presenza di una vera e propria operazione tecnica, di provenienza della parte civile, potenzialmente idonea ad alterare il contenuto originario delle registrazioni e, in quanto tale, non qualificabile come prova documentale. 4.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all' articolo 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili. L' articolo 592 cod. proc. pen. prevede espressamente che al rigetto o inammissibilità delle impugnazioni delle parti private segue la condanna alle spese del procedimento, con il solo limite che l'attività difensiva svolta dalla parte soccombente sia svolta effettivamente e non in maniera meramente formale. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle parti civili La.La. e De.Gi., condannandole alle ulteriori spese processuali, che tuttavia non risultano quantificate né in motivazione né nel dispositivo, che difetta, dunque, di un elemento essenziale. Inoltre, non viene spiegato perché nonostante il rigetto degli appelli delle parti civili, la Corte abbia condannato alle spese tutte le imputate, senza provvedere quantomeno ad una compensazione. 5. Con il ricorso proposto da Na.Gi., nella sua qualità di erede universale di Am.Ma., ai soli fini delle statuizioni civili, sono stati dedotti tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' articolo 572 cod. pen. in danno del minore Ri.Iv. La Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e omettendo di rispondere agli specifici motivi di appello concernenti l'inconsistenza dell'impianto probatorio e il conseguente difetto del requisito dell'abitualità e dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, escluse dal compendio probatorio le sommarie informazioni rese dalla teste Ma. 17/02/2018 e le intercettazioni relative all'episodio del 10/01/2018, in quanto ritenute anche dal giudice di primo grado riferibili a minore diverso da Ri.Iv. la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sufficienza dell'unico elemento probatorio consistente nella videoregistrazione prodotta dalla madre del minore, a fronte di un quadro probatorio di segno contrario emergente dalle sommarie informazioni del padre del bambino che aveva riferito che il figlio aveva rispetto per tutte le maestre. Carente è, altresì, la motivazione quanto al dolo del delitto di maltrattamenti, incompatibile con un quadro di episodi meramente isolati e con il contesto generale dei rapporti tra la maestra e i minori. 5.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' articolo 572 c.p. in danno del minore Au.En. La Corte di appello ha omesso di fornire risposta ai motivi di appello relativi alla inconsistenza del materiale probatorio in atti tenuto conto della non riferibilità al minore Au.En. delle sommarie informazioni rese dalla teste Ma., della riferibilità dell'episodio del 10/01/2018 estrapolato dalle intercettazioni ad un diverso minore, della inattendibilità a causa delle domande suggestive della videoregistrazione prodotta dalla madre di Ri.Iv. e delle dichiarazioni della madre del minore Au.En. che ha riferito che il figlio metteva sul piedistallo le maestre. La motivazione resa dal giudice di appello è carente quanto al requisito dell'abitualità delle condotte e dell'elemento soggettivo del reato. 5.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' articolo 572 c.p. in danno del minore Cu.Gi. Con l'atto di appello si era evidenziato come la maggior parte degli episodi richiamati dal giudice di primo grado fossero penalmente irrilevanti o comunque non ascrivibili ad una condotta maltrattante, residuando solo tre condotte isolate e distanti nel tempo rispetto alle quali era da escludersi tanto l'abitualità quanto il dolo dei maltrattamenti. Il giudice di appello, nel confermare la responsabilità, si limita a richiamare genericamente un elenco di episodi, senza confrontarsi con le censure della difesa e senza tenere in debito conto le dichiarazioni dei genitori, secondo cui il bambino era contento di andare a scuola e non parlava male di nessuno. Inoltre, poiché il minore frequentava la una classe diversa da quella frequentata dagli altri minori per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputata, appare del tutto illogica e contraddittoria l'affermazione della Corte secondo la quale l'abitualità deriverebbe anche dall'avere il minore assistito alle condotte poste in essere nei confronti degli altri minori, che tuttavia avvenivano in contesti didattici differenti. In ogni caso, è carente anche la motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, difettando la prova del dolo programmatico e della volontà di una sistematica sopraffazione. 6. Sono state depositate in atti - memoria nell'interesse di Na.Gi., che riprende e approfondisce i motivi di ricorso quanto in particolare alle posizioni dei minori Ri.Iv. e Au.En. con riferimento al difetto del requisito dell'abitualità; - conclusioni dell'Avv. Fileccia per la parte civile Ri.Gi., con le quali si conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; - conclusioni dell'Avv. Cavarretta per le parti civili De.Ro. e La.La, con le quali si conclude per l'inammissibilità dei ricorsi; - conclusioni dell'Avv. Cavarretta per le parti civili Cu.Ma. e Ag.Gi., Po.Pi. e Ar.Ma., No.An. e Mi.So., Ca.Fr. e Co.Mi., Pe.Ni. e Ma.An., Au.Al. e ma.Ma., Gi.Vi. e Ba.Ad. con le quali si conclude per l'inammissibilità ricorsi - conclusioni dell'Avv. Spanò per le parti civili Ri.Gi. e Na.Na., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minorenne Ri.Iv., ed in proprio per Na.Ma. con le quali si conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; - conclusioni dell'Avv. Strade per le parti civili La.La. e De.Gi. con le quali si conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi proposti da Gr.Gi. e da Ag.Ig. sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito indicati. È invece inammissibile il ricorso proposto da Na.Gi. 2. Ricorso proposto da Gr.Gi. 2.1. Il primo motivo è fondato. Va, innanzitutto, precisato che non vi è dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse concreto al ricorso, essendo la declaratoria di improcedibilità del reato, previa riqualificazione ai sensi dell' articolo 581 cod. pen. , sollecitata con il ricorso, più favorevole rispetto alla pronuncia di assoluzione ai sensi dell' articolo 131-bis cod. pen. , avuto riguardo agli effetti della sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno ex articolo 651-bis cod. proc. pen. nonché alla circostanza che tale pronuncia va iscritta nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 303 del 2002 e costituisce elemento valutabile ai fini dell'accertamento del requisito dell'abitualità della condotta ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 -bis cod. pen. (v. sul punto, da ultimo, Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Rv. 288198-01). 2.2. Tanto premesso, risulta in atti che la Corte di appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha ritenuto provato a carico dell'imputata punico episodio di violenza, ovvero quello verificatosi il 17/01/2018 in danno della minore Pe.Vi. nel corso del quale, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, l'imputata aveva tirato i capelli della bambina per riportarla al suo posto. L'unicità dell'episodio emerso a carico dell'imputata, con conseguente esclusione di ogni profilo di abitualità, costituisce il dato che aveva giustificato l'assoluzione dal delitto di maltrattamenti pronunciata dal giudice di primo grado, che aveva espressamene escluso la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. , ritenuto astrattamente compatibile con una forma episodica di violenza, in ragione dell'insussistenza di un pericolo di malattia nel corpo e nella mente previsto quale condizione di punibilità dall'articolo 571, primo comma, cod. pen. Il giudice di appello, nel confermare la decisione del primo giudice circa l'insussistenza del requisito dell'abitualità e mostrando di condividere la valutazione circa la compatibilità di una forma episodica di violenza con il reato di abuso di mezzi di correzione, ha ritenuto sussistente anche la condizione di punibilità (esclusa invece dal primo giudice), sulla base dell'assunto che l'atto violento posto in essere dall'imputata, pur se isolato, avrebbe leso la dignità della minore e mortificato la fragile personalità in formazione, da ciò potendo derivare delle conseguenze specie sulla sua salute psichica (pag. 49 della sentenza impugnata). Su tali basi, la Corte territoriale ha qualificato il fatto contestato all'imputata, limitatamente all'episodio commesso il 17/01/2018 in danno della minore Pe.Vi. nel reato di cui all' articolo 571 cod. pen. , assolvendo poi l'odierna ricorrente per particolare tenuità del fatto. Ebbene, va smentita la correttezza della ratto deciderteli posta a base della intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. Va infatti ribadito il principio, già in più occasioni affermato da questa Corte, in forza del quale L'uso sistematico di violenza fisica o morale nei confronti di soggetti affidati per ragioni di cura, ancorché sorretto da animus corrigendi , integra il delitto di maltrattamenti di cui all' articolo 572 cod. pen. e non il meno grave delitto previsto dall' articolo 571 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nei confronti di soggetti affetti da disturbi psichiatrici gravi, gli atti di violenza e sopraffazione non possono avere alcuna valenza terapeutica o pedagogica e si pongono in contrasto anche con specifici obblighi di protezione e promozione posti da fonti nazionali e sovranazionali a tutela delle persone con disabilità). (Sez. 6, n. 30120 del 01/07/2025, Rv. 288707-01). Si è, infatti, chiarito, nella pronuncia appena richiamata, che il reato di cui all' articolo 571 cod. pen. presuppone l'uso non appropriato di metodi, anacronisticamente definiti dalla norma di correzione o di disciplina , che, in via ordinaria, soprattutto in contesti educativi o scolastici, potrebbero in astratto essere consentiti (ad esempio, l'esclusione temporanea da alcune attività ludiche, l'obbligo di condotte riparatorie, il ricorso a puntuali rimproveri, ecc.). Se, dunque, l'uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito anche quando volto a scopi leciti (educazione, custodia, vigilanza, eccetera), in quanto la dignità e l'integrità della persona costituiscono diritti inviolabili, ciò vale soprattutto quando la violenza riguardi persone affette da disturbi psichiatrici gravi. Infatti, nei loro confronti non è logicamente e scientificamente ipotizzabile né una condotta correttiva, né una condotta disciplinatoria attesa la strutturale condizione di particolare vulnerabilità in cui versano, che non ammette punizioni , anche le più blande, non solo perché inefficaci, quanto perché gravemente dannose. Se, come condivisibilmente affermato, l'uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito anche quando volto a scopi leciti, ne consegue che anche un isolato atto di violenza, quale quello che ricorre nel caso di specie, osta alla possibilità di qualificare la condotta ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. , posto che la natura intrinsecamente illecita dell'uso della violenza non è revocata in dubbio dalla mancata reiterazione degli atti che quella violenza integrano. In proposito, pur prendendosi atto dell'esistenza di precedenti arresti giurisprudenziali, espressamente richiamati dai giudici di merito, che hanno ritenuto compatibile con la fattispecie di cui all' articolo 571 cod. pen. l'atto di violenza, ove orientato a scopi educativi (in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 9954 del 03/02/2016 che ha affermato che integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi), va rilevato che la pronuncia appena richiamata esprime un orientamento che non solo non è consolidato ma è superato dal più recente e condivisibile orientamento, cui il Collegio intende aderire, espresso da Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, Rv. 283110-01, secondo il quale Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi , atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso ex articolo 571 cod. pen. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. (Fattispecie in cui la Corte, riqualificato nel reato di percosse il comportamento dell'insegnante che aveva spinto la testa dell'alunno nel lavandino, ha annullato la condanna per difetto di querela). Sotto altro profilo, va rilevato che, come già osservato dal primo giudice, difetta nel caso di specie la prova della condizione di punibilità di cui dall'articolo 571, primo comma, cod. pen. L'affermazione della Corte di appello, secondo la quale l'atto di violenza avrebbe mortificato la fragile personalità in formazione, da ciò potendo derivare delle conseguenze specie sulla sua salute psichica non risulta supportata da dati di fatto emersi dal processo, neppure evocati in sentenza. Sul punto va chiarito che se è vero che, secondo quanto già affermato da questa Corte, In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d'ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari (Sez. 6, n. 7969 del 22/01/2020 Rv. 278352-01), tuttavia di tali conseguenze rilevanti deve sussistere la prova, che nel caso di specie è mancata. Il fatto va, dunque, riqualificato ai sensi dell' articolo 581 cod. pen. , con conseguente declaratorie di improcedibilità per difetto di querela. Ne consegue la revoca le relative statuizioni civili in favore dei genitori della minore Pe.Vi. 2.2. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato. Risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale dell'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello in data 21/03/2024, che la difesa della ricorrente ebbe espressamente a chiedere il rigetto degli appelli delle parti private e la declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile Co.Tu.Le.Vi. e dell'appello incidentale, con contestuale richiesta di condanna, per gli appelli di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, al pagamento in capo agli appellanti delle spese processuali . Dalla sentenza emerge, altresì, che l'odierna ricorrente aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità soltanto degli appelli proposti nell'interesse dell'associazione Co.Tu.Le.Vi. e dell'appello incidentale (pag. 6 della sentenza impugnata), che, secondo quanto risulta in atti, era stato proposto da La.La. e De.Gi. Dal dispositivo della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha condannato al pagamento delle spese processuali solo le parti civili La.La. e De.Gi., il cui appello incidentale è stato dichiarato inammissibile, omettendo invece la relativa pronuncia quanto all'associazione Co.Tu.Le.Vi., del cui appello, che veniva rigettato, l'imputata Gr.Gi. aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed a cui pure, dunque, si riferiva la richiesta di condanna alle spese processuali formulata in data 21/03/2024. È, invece, infondata l'analoga doglianza prospettata con riferimento agli appelli delle altre parti private, dei quali l'odierna ricorrente aveva chiesto il rigetto ed in relazione ai quali non risulta formulata richiesta di condanna alle spese posto che tale richiesta, come detto, è stata formulata dalla difesa dell'imputata limitatamente agli appelli di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità , e dunque al solo appello incidentale proposto da La.La. e De.Gi. ed all'appello proposto dall'associazione Co.Tu.Le.Vi. L' articolo 541, comma 2, cod. proc. pen. condiziona, infatti, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, in caso di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno o di assoluzione dell'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, alla richiesta della parte interessata, che nel caso di specie, quanto agli appelli diversi dall'appello incidentale proposto da La.La. e De.Gi. e dall'appello proposto dall'associazione Co.Tu.Le.Vi., è mancata. Al parziale accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti della parte civile associazione Co.Tu.Le.Vi limitatamente alla omessa condanna alla rifusione delle spese legali in favore di Gr.Gi., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3. Ricorso proposto da Ag.Ig. 3.1. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputata per il delitto di maltrattamenti limitatamente alla posizione del minore De.Sa. esponendo, con motivazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, le ragioni per le quali, pur emergendo dalle intercettazioni solo due specifici episodi in danno del minore, ha ritenuto sussistente il requisito dell'abitualità. La Corte ha, innanzitutto, vagliato quanto emerso dalle intercettazioni audio-video con riferimento agli episodi verificatisi in data 11 e 12 dicembre 2017, allorquando, nella prima occasione, l'imputata aveva rimproverato bruscamente il minore con una stretta al braccio a seguito della quale il bambino si massaggiava per il dolore e, nellaseconda occasione, lo aveva minacciato di dargli due imputate , lo aveva sollevato di forza dalla sedia e lo aveva trascinato sino alla parere della porta, per poi strattonarlo e spingerlo sulla sedia, mentre il bambino aveva iniziato ad urlare ti odio , sino a trascinarlo in lacrime fuori dall'aula. La Corte di appello evidenzia, peraltro, che tali due episodi non esauriscono quanto emerso in atti circa il comportamento posto in essere dall'imputata in danno del minore, richiamando espressamente anche le dichiarazioni del padre del bambino, che aveva riferito che suo figlio, una volta appreso che l'imputata sarebbe tornata a scuola, aveva esclamato Oh no adesso ricomincia aggiungendo che l'insegnante gli aveva più volte tirato le orecchie. Il padre del minore aveva anche precisato di avere visto più volte il figlio con lividi e con le orecchie arrossate. Si tratta di dati (ulteriori a quelli emergenti dalle intercettazioni) di cui aveva dato atto anche la sentenza di primo grado (integralmente richiamata dalla Corte di appello) nella quale era stato rimarcato quanto confidato al padre dal bambino circa il fatto che l'imputata più volte gli aveva tirato le orecchie, i capelli e lo aveva strattonato al braccio, elemento ritenuto coerente con i dati emergenti dalle intercettazioni e con lo stato di sofferenza psicologica manifestato dal minore nel momento in cui, ripetutamente, aveva urlato ti odio all'indirizzo della maestra. Tali circostanze di fatto sono state attentamene valutate dalla la Corte di appello che ha sottolineato che, pur a fronte del contenuto numero di episodi emersi dalle intercettazioni, non può dubitarsi dell'abitualità che non richiede che gli atti, commessi in momenti successivi, si protraggano per un arco temporale prolungato, essendo sufficiente che siano ripetuti anche in un arco di tempo limitato. L'affermazione è in linea con i principi espressi sul punto da questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia ( articolo 572 cod. pen. ) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato,, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Sez. 3, Sentenza n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452-01). Peraltro, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame questa Corte, nell'escludere la riqualificazione del contestato delitto di maltrattamenti nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione, ha affermato che integra il reato di cui all' articolo 572 cod. pen. , la condotta dell'insegnante della scuola materna di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità educative, non rilevando in senso contrario il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente considerato, aveva subito (Sez. 6, Sentenza n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269654-01). Quanto alle opposte decisioni in sede cautelare, di cui la Corte di appello mostra di tenere conto, richiamandole e dissentendone motivatamene, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui In tema di giudizio abbreviato, le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cui abbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligo qualificato di motivazione. (Vedi Sez. U, n. 20 del 1993, Rv. 195352-01; Sez. U, n. 11 del 1994, Rv. 198213-01) (Sez. 6, Sentenza n. 36539 del 22/05/2025 Rv. 288927-01). In conclusione, le argomentazioni poste a base del ricorso, non appaiono idonee a scalfire la valenza dimostrativa logica delle argomentazioni dei giudici di merito, restando, peraltro, dato del tutto neutro la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che i genitori dei bambini coinvolti non abbiano ritenuto di chiedere l'esonero dei propri figli dalle lezioni di religione cattolica tenute dall'insegnante. 3.2. Anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all' articolo 571 cod. pen. è infondato, dovendosi sul punto richiamare le considerazioni già espresse in relazione al primo motivo del ricorso proposto da Grasso cui si rinvia, secondo le quali l'uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito anche quando volto a scopi leciti, con la conseguenza che ove la condotta, seppur posta nell'ambito di un contesto contraddistinto da finalità educative, si risolva nel compimento di atti violenti, è preclusa la possibilità di qualificare tale condotta ai sensi dell' articolo 571 cod. pen. , che presuppone l'abuso di atti leciti. 3.3. Il terzo motivo è infondato. I giudici di merito hanno correttamene ritenuto utilizzabili le video riprese effettuate contestualmente alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, sebbene la Corte di appello richiami sul punto un orientamento giurisprudenziale non conferente (Sez. 6, n. 45486 del 08/03/2018 Rv. 274934-01), in quanto relativo alla diversa fattispecie della modifica delle modalità esecutive delle captazioni autorizzate. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le captazioni audiovisive svolte in istituto scolastico, perché non costituente luogo di privata dimora (Sez. 6, Sentenza n. 14150 del 14/02/2019, Rv. 275464 - 01). Ed infatti, conformemente ai principi espressi da Sezioni Unite D'Amico (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio con riguardo agli istituti scolastici di istruzione, che non è configurabile il reato di violazione di domicilio, qualora, nel corso di una manifestazione di protesta, taluni soggetti, interrompendo l'attività didattica, accedano nella sede di un istituto scolastico, poiché tale luogo non è riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata (Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Sarchi, Rv. 272667). Analogamente si è affermato che non è configurabile il reato previsto dall' articolo 624-bis cod. pen. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata (Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017, Capizzano, Rv. 271629) Dunque, le riprese video, in quanto eseguite in luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, non necessitavano di autorizzazione del giudice (nel caso di specie non espressamente contenuta nel decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali) e risultano pienamente utilizzabili quale prova dei comportamenti violenti, costituenti comportamenti non comunicativi, fermo che, quanto ai contenuti comunicativi, ovvero quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero con la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo (Sez. 3, n. 37197 del 7 luglio 2010, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 248563 e Sez. 5, n. 11419 del 17/11/2015, dep. 2016, Davanzo, Rv. 266373) ie intercettazioni erano ritualmente autorizzate. Va, sul punto, ribadito il principio espresso da Sez. 6, Sentenza n. 52595 del 04/11/2016, Rv. 268936-01, secondo il quale Costituiscono prove atipiche ai sensi dell' articolo 189 cod. proc. pen. , con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali - consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi - inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga). Si è infatti chiarito che in tema di intercettazioni video ambientali, alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni Unite (n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) e dalla Corte costituzionale (sentenze n. 132 del 2002 e n.149/2008), deve riconoscersi l'utilizzabilità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, se avvenute in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, ed escluso che un'aula scolastica possa essere considerata un domicilio, trattandosi di un luogo aperto al pubblico, dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell'istituto, familiari degli alunni; in tal senso Sez. 6, n. 33593 del 15/06/2012, Rv. 253198; Sez. 3, n. 994 del 08/05/1969, Rv. n. 112623), quando le riprese visive siano effettuate dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, come nel caso di specie, costituiscono prove atipiche ai sensi dell' articolo 189 cod. proc. pen. , con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni e soggette ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria (P.m. o giudice) . Manifestarne infondata, oltre che generica, per difetto di prova di resistenza, è la censura relativa all'utilizzabilità della sincronizzazione degli audio e dei video, prodotta dalle parti civili, della cui natura documentale non vi è ragione di dubitare, trattandosi di un mero accostamento di dati desumibili dalle intercettazioni di comunicazioni e dalle videoriprese finalizzate a rendere più agevole la consultazione di elementi probatori già versati in atti, costituendo, di contro, mera congettura il prospettato rischio di manipolazione dei supporti originali. 3.4. Il quarto motivo è fondato limitatamene alla censura concernente l'omessa quantificazione delle spese processuali al cui pagamento sono state condannate le parti civili La.La. e De.Gi., che avevano proposto appello incidentale dichiarato inammissibile dalla Corte di appello. Il giudice di merito ha pronunciato la condanna a carico delle appellanti alle ulteriori spese processuali , senza fornire alcuna indicazione, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, in ordine alla quantificazione delle spese. La sentenza va, dunque, sul punto annullata, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Infondata è invece la censura incentrata sull'omessa motivazione in punto di condanna alle spese delle imputate in luogo di una compensazione rispetto alle parti civili i cui appelli sono stati rigettati. La Corte di appello ha, in proposito, fatto applicazione del principio in forza del quale in caso di soccombenza reciproca non vi è obbligo di compensazione e si può condannare l'imputato alla refusione delle spese di parte civile quando l'impugnazione di quest'ultimo risulti infondata, rimanendo esclusa la condanna alle spese dell'imputato solo quando sia modificata la decisione in senso a lui favorevole (Sez. 5, Sentenza n. 48206 del 10/09/2019, Rv. 278040-01). Il principio è correttamente evocato quanto alla posizione della ricorrente, che è risultata soccombente. 4. Ricorso proposto da Na.Gi. Il ricorso, proposto da Na.Gi. ai soli effetti civili quale erede universale dell'imputata Gr.Gi., deceduta (come da certificato di decesso in atti) il (Omissis), ancor prima del deposito delle motivazioni della sentenza di appello avvenuto in data 16/07/2025, è inammissibile per carenza di legittimazione. Costituisce consolidato orientamento di legittimità quello in forza del quale la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege , senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale. L'esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Rv. 286271-01; Sez. 3, Sentenza n. 47894 del 23/03/2017; Rv. 271160-01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 15/02/2012; Rv. 251981 - 01 Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Rv. 243865 - 01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo, Rv. 227069 - 01, secondo cui la morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate). In tale ipotesi rimane preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del de cuius , le statuizioni civili, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all' articolo 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l' articolo 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli articolo 3 e 24 della Costituzione , lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato (Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, Pitruzzella, Rv. 219149-01). 5. Alla luce delle considerazioni esposte ai punti che precedono, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Gr.Gi., previa riqualificazione del fatto commesso ai danni di Pe.Vi. ai sensi dell' articolo 581 cod. pen. , perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, con revoca delle relative statuizioni civili in favore dei genitori della minore Pe.Vi. La sentenza va, altresì, annullata agli effetti civili nei confronti della parte civile associazione Co.Tu.Le.Vi. limitatamente alla omessa condanna alla rifusione delle spese legali in favore di Gr.Gi., nonché nei confronti di Ag.Ig. limitatamente alla omessa quantificazione delle spese per la cui rifusione sono state condannate le parti civili La.La. e De.Gi., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso di Ag.Ig. va rigettato nel resto. Va, infine, dichiarato inammissibile il ricorso di Na.Gi., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Qualificato il fatto commesso ai danni di Pe.Vi. ai sensi dell' articolo 581 cod. pen. , annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gr.Gi. perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Revoca le relative statuizioni civili in favore dei genitori della predetta minore Pellegrino. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti della parte civile associazione Co.Tu.Le.Vi limitatamente alla omessa condanna alla rifusione delle spese legali in favore di Gr.Gi.; nonché nei confronti di Ag.Ig. limitatamente alla omessa quantificazione delle spese per la cui rifusione sono state condannate le parti civili La.La. e De.Gi., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso della Ag.Ig. Dichiara inammissibile il ricorso di Na.Gi. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità è gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/0 e ss.mm. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.