Impugnazione ai soli effetti civili e criterio del “più probabile che non”: il parametro valutativo della responsabilità dell’imputato prima e dopo la Riforma Cartabia

Nel pronunciarsi ai soli effetti civili, ex articolo 573 c.p.p., sulla responsabilità dell’imputato assolto, la cognizione del giudice dell’impugnazione è limitata all’accertamento dell’illecito civile secondo i criteri del diritto civile, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nel caso di specie l’imputato aveva reso un parere in ordine ad una tumefazione linfonodale in sede inguinale, senza tuttavia formulare alcuna diagnosi o disporre approfondimenti specialistici. Circa un anno dopo la prima visita, a fronte della persistenza e dell’aggravamento dei sintomi, l’imputato ha reso un secondo parere , senza disporre alcuna indagine strumentale . Lo stesso anno, pochi mesi dopo, alla persona offesa veniva diagnosticato un melanoma con metastasi diffuse, che la portava al decesso nel volgere di pochi giorni. La persona offesa, nel pieno delle proprie capacità di autodeterminazione , non faceva ricorso alla medicina tradizionale, privilegiando approcci non convenzionali. L’imputato ha proceduto ad escussione di un neo-sanguinante senza procedere a istologia e senza informare la paziente dei rischi legati a tale condizione, nonostante l’evoluzione e l’aggravarsi dei sintomi ed è stato per tali condotte inizialmente condannato per omicidio colposo , così riqualificata l’originaria imputazione. La condanna è stata annullata all’esito di un primo giudizio per cassazione, sul presupposto dell’assenza della prova che un’adeguata informazione avrebbe indotto la persona offesa a fare ricorso a cure adeguate, stanti le sue convinzioni personali in ordine al ricorso alla medicina tradizionale, dalla stessa rifiutata. È stata altresì ritenuta carente la prova del nesso di causalità tra la violazione cautelare accertata e l’evento. In sede di primo rinvio, la Corte d’assise d’appello ha definito sporadici, estemporanei e privi dei caratteri di una relazione terapeutica i rapporti tra l’imputato e la persona offesa, essendo le visite intervenute in contesti informali e non sanitari. È altresì emerso che vi era stato il consiglio di rivolgersi ad uno specialista . È stato altresì escluso che l’omessa informazione da parte dell’imputato in ordine ai rischi legati alla condizione della persona offesa avrebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio , determinato la persona offesa a rivolgersi ad uno specialista e a procedere ad esami adeguati, stanti le convinzioni della stessa, che aderiva convintamente a pratiche olistiche , ayurvediche e alle teorie della c.d. nuova medicina germanica. L’imputato è stato quindi mandato assolto , con assorbimento delle questioni relative alla colpa cosciente. Avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazione dalla costituita parte civile , la quale ha lamentato la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza assolutoria in relazione all’esclusione di un nesso causale tra l’omessa diagnosi precoce della malattia e l’avvenuto decesso, fondata sulle convinzioni personali della persona offesa in ordine alla medicina tradizionale. È stato altresì rilevato che non è stata erroneamente riconosciuta la responsabilità del sanitario in ordine alle modalità dell’intervento di escissione, nonché alla omessa prescrizione di esami istologici e alla distruzione del campione. La parte ricorrente ha altresì evidenziato che l’imputato era anch’egli aderente di un centro olistico e aveva rassicurato la persona offesa in ordine all’efficacia di tali rimedi. Nel pronunciarsi, ai soli effetti civili, sul ricorso della parte civile, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha accolto il ricorso , annullando con rinvio la sentenza impugnata. In motivazione, preliminarmente i giudici di legittimità osservano che deve trovare applicazione la disciplina di cui all’ articolo 573 c.p.p. , in quanto il ricorso è stato proposto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia. Alla luce degli interventi della Corte costituzionale ( Corte cost. n. 182/2021 ) e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( Cass., Sez. Un., n. 36208/2024 , Calpitano) il parametro di valutazione, onde evitare una violazione della presunzione di innocenza ex articolo 27, comma 2, cost. , deve essere quello civilistico . Per l’effetto è stato quindi dichiarato inammissibile il motivo relativo alla violazione di legge in ordine ai principi affermati, in sede penale , dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 30328/2002, Franzese, così come il secondo motivo relativo alla violazione dell’articolo 43 c.p., e il motivo con cui la parte civile si duole della violazione dell’articolo 40 cpv. c.p., stante la natura penalistica delle disposizioni invocate. È stato invece ritenuto ammissibile e fondato il terzo motivo di ricorso, in ordine al nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento letale, risolto dalla corte di merito in termini di inevitabilità secondo le regole di giudizio di matrice penale. Secondo i giudici di legittimità tale modus operandi della Corte d’assise d’appello non è corretto , dovendo i giudici di merito pronunciarsi ai soli effetti civili e pertanto non già secondo un criterio di certezza (processuale) dell’evitabilità dell’evento e del nesso causale, bensì adoperando il criterio del “più probabile che non”, di matrice civilistica . La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Presidente Di Nicola – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2022, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. presso il Tribunale di Genova, riqualificata l'originaria imputazione in omicidio colposo ai sensi dell' articolo 598, comma 1, cod. pen. , per quanto di interesse, ha condannato On.Pa. e Be.Pa. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla sofferta custodia cautelare. Ha, altresì, condannato Be.Pa. e On.Pa. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Re.Ri., Re.Re. e Ma.Ma., da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili, nella misura di Euro 20.000 ciascuna, e alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Inoltre, ha assolto Be.Pa. dagli altri reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. La Corte di assise di appello di Genova, su impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili, Re.Ri., Re.Re. e Ma.Ma., nei confronti di Be.Pa. e Oneda Vincenzo, nonché su appello principale proposto da Be.Pa. e On.Pa., ha assolto il primo dal reato di omicidio colposo a lui ascritto al capo a) dell'imputazione perché il fatto non sussiste; ha ridotto la pena inflitta all'On.Pa. per il delitto di omicidio colposo ad anni uno e mesi quattro di reclusione, concedendo allo stesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; ha confermato, nel resto, le statuizioni civili a carico del solo On.Pa. e ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Decidendo sui ricorsi proposti dall'imputato On.Pa. e dalle parti civili, con sentenza n. 2030 del 21 novembre 2024, la Quarta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di On.Pa., demandando il nuovo giudizio alla Corte di assise di Milano, cui ha altresì demandato la regolamentazione dei rapporti tra le parti del giudizio di legittimità; ha rigettato i ricorsi proposti dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali. Con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di assise di appello di Milano, pronunciando in sede di giudizio rescissorio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte, ha assolto On.Pa. dal reato di omicidio colposo aggravato, revocando le statuizioni civilistiche adottate. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, la parte civile Re.Ri. 2.Ai fini di una migliore comprensione dei motivi di ricorso proposti dalla parte civile, giova ricordare che, in punto di fatto, la vicenda trae origine dall'asportazione, nell'ottobre 2018, da parte di On.Pa., di un nevo cutaneo sanguinante presente sulla schiena della persona offesa, in un contesto non ospedaliero e senza successivo esame istologico del reperto. Dopo tale intervento, non risultò intrapreso alcun percorso diagnostico o di controllo specialistico volto a escludere la natura maligna della lesione. A distanza di alcuni mesi, nel maggio 2019, la persona offesa si rivolse a On.Pa. per un primo parere sanitario in relazione alla comparsa di una tumefazione linfonodale in sede inguinale. In tale occasione, a seguito di una valutazione obiettiva, non venne formulata una diagnosi né avviato un approfondimento diagnostico specialistico idoneo ad accertare l'eziologia del quadro clinico. Un secondo contatto ebbe luogo nel giugno 2020, allorché, a fronte del persistere e dell'aggravarsi della sintomatologia linfonodale, la persona offesa chiese nuovamente un parere, ricevendo una ulteriore valutazione clinica non seguita, anche in tale occasione, dall'attivazione di indagini strumentali o da un invio tempestivo a strutture specialistiche. Nel periodo successivo, le condizioni di salute della persona offesa andarono progressivamente peggiorando, con la comparsa di sintomi sempre più gravi e compatibili con una patologia neoplastica in fase avanzata, sino al ricovero ospedaliero disposto in data 1 ottobre 2020, su iniziativa dei suoi familiari, all'esito del quale veniva diagnosticato un melanoma diffusamente metastatizzato, in stadio ormai non suscettibile di trattamento terapeutico efficace. La paziente decedeva il 9 ottobre 2020 per melanoma metastatico, cachessia neoplastica e collasso cardiocircolatorio. La persona offesa era una donna adulta, pienamente capace di autodeterminarsi, che, nel periodo considerato, non risultava solita fare ricorso alla medicina tradizionale, orientando le proprie scelte in materia di salute secondo convinzioni personali e privilegiando approcci non convenzionali; dato rilevante ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio. 2.1. A On.Pa. è stato, pertanto, contestato il delitto di omicidio colposo per aver proceduto all'asportazione del nevo sanguinante in un contesto non ospedaliero e in condizioni del tutto inadeguate, omettendo ogni successivo esame istologico e precludendo, in tal modo, qualsiasi possibilità di diagnosi precoce di melanoma e di trattamento terapeutico; per aver omesso di rappresentare alla paziente i rischi connessi all'escissione del nevo non analizzato e per aver omesso di indirizzarla agli opportuni accertamenti specialistici; nonché, nei mesi successivi, a fronte della comparsa di sintomi progressivamente più allarmanti e dei primi linfonodi inguinali, per aver omesso di informarla del pericolo derivante da tale escissione priva di esame istologico, non orientandola verso le necessarie indagini cliniche anche allorché, nel corso del 2020, si registrava un marcato peggioramento delle condizioni generali della paziente, sino al ricovero disposto nella data indicata dai familiari quando veniva accertata una diffusa metastatizzazione da melanoma in fase ormai non più trattabile. 2.2. In sede rescindente, la Quarta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto definitivamente accertato che il melanoma avesse origine nel nevo escisso, in quanto la ricostruzione dei giudici di merito era scientificamente corretta e immune da illogicità. È stata altresì confermata la posizione di garanzia del medico, derivante dalla relazione terapeutica instaurata al momento dell'escissione e destinata a perdurare sino alla sua formale cessazione. Né l'orientamento della paziente verso pratiche non convenzionali, né la prospettazione difensiva di successivi rapporti amicali o occasionali sono stati ritenuti idonei a escludere tale posizione. La Corte ha, inoltre, confermato la responsabilità colposa nella fase dell'intervento, osservando che la natura sanguinante della lesione imponeva il rispetto delle regole cautelari ordinarie, segnatamente l'informazione completa, l'acquisizione del consenso informato nelle forme previste dalla legge e l'obbligatorio esame istologico. Poiché nessuno di tali adempimenti era stato eseguito, la colpa risultava pienamente configurata, non potendo assumere rilievo esimente il rifiuto della paziente in mancanza di un adeguato processo informativo. Sono stati invece ritenuti fondati alcuni profili di censura proposti dall'imputato, che hanno imposto l'annullamento con rinvio. In primo luogo, la Quarta Sezione ha censurato la motivazione relativa all'imperizia nelle visite del 2019 e del 2020, poiché la Corte di assise d'appello non aveva chiarito quali atti specifici il medico avrebbe dovuto compiere oltre agli accertamenti già consigliati, rendendo impossibile l'individuazione della regola cautelare asseritamente violata. In secondo luogo, l'annullamento ha riguardato il giudizio controfattuale, ritenuto fondato su una ricostruzione meramente ipotetica e priva del necessario alto grado di credibilità logica. Più precisamente, secondo la Corte territoriale, il rifiuto delle cure da parte della persona offesa, pur convintamente orientata verso uno stile di vita naturista, sarebbe stato riconducibile alla mancata e adeguata informazione sanitaria; sicché, ove correttamente informata sulla natura tumorale della patologia e sulle conseguenze del rifiuto, ella avrebbe abbandonato l'orientamento naturista per sottoporsi alle cure tradizionali, formulandosi così un giudizio controfattuale di segno positivo. La censura difensiva ha investito proprio tale certezza, senza negare né l'orientamento naturista della persona offesa né la carenza informativa, ma rilevando che non era dimostrabile che, ove adeguatamente informata, la paziente avrebbe certamente mutato le proprie scelte terapeutiche. La Corte di cassazione, pur condividendo la premessa fattuale relativa alla mancanza di un consenso informato e documentato, ha censurato l'assunto secondo cui un'informazione adeguata avrebbe con certezza determinato l'adesione alle cure, trattandosi di un esito ipotetico e non provato. In particolare, è stato rilevato un vizio logico nella motivazione della Corte di assise d'appello, che aveva fatto ricorso a una massima di esperienza astratta, secondo cui la paziente, se informata del rischio di melanoma, avrebbe necessariamente aderito a percorsi diagnostico-terapeutici tradizionali. In tal modo, il nesso di causalità era stato ricostruito su un presupposto congetturale, senza considerare che la donna aveva costantemente manifestato un coerente rifiuto della medicina convenzionale; sicché la valutazione controfattuale avrebbe dovuto essere riformulata tenendo conto della reale personalità della persona offesa e del suo stabile orientamento. Infine, è stata ritenuta carente la motivazione in ordine all'elemento soggettivo, avendo la Corte di assise d'appello affermato la sussistenza della colpa cosciente senza verificare se il medico avesse effettivamente previsto l'evento letale, limitandosi a valorizzare la violazione della regola cautelare, senza accertare il necessario coefficiente psicologico aggiuntivo. In sintesi, la Corte di assise d'appello, in sede di rinvio, era chiamata ad affrontare tre distinti profili in primo luogo, a superare, con motivazione adeguata, la tesi difensiva relativa alla dedotta mancanza di imperizia, l'individuazione di eventuali condotte alternative doverose esigibili dall'imputato nella fase successiva all'intervento del 2018, tanto più in considerazione del fatto che l'imputato aveva comunque sollecitato approfondimenti diagnostici; in secondo luogo, a procedere a una nuova valutazione del giudizio controfattuale alla luce delle peculiari caratteristiche della persona offesa; in terzo luogo, a rinnovare l'esame dell'elemento soggettivo, con specifico riferimento alla qualificazione della colpa cosciente, non potendosi desumere tale aggravante dalla sola violazione delle regole cautelari, delle linee guida e della buona pratica clinico assistenziale, senza accertare la previsione effettiva dello specifico evento letale. 2.3.Con riferimento al primo punto, la Corte di assise d'appello di Milano ha ritenuto non individuabile alcuna condotta alternativa lecita ulteriormente esigibile rispetto a quella in concreto tenuta dall'imputato nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020. Il percorso motivazionale muove dalla ricostruzione della natura dei contatti intercorsi tra il medico e la persona offesa, qualificati come sporadici, estemporanei e privi dei connotati di una relazione terapeutica strutturata. In tale contesto, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che non vi fu un follow-up programmato né una presa in carico continuativa; le visite si svolsero in contesti informali e non sanitari; in entrambe le occasioni in cui l'imputato ebbe contezza della presenza di linfoadenopatie, egli suggerì comunque approfondimenti diagnostici, segnatamente una visita specialistica e un esame ecografico. Quanto al tema del giudizio controfattuale, la Corte, muovendo dal dato acquisito della carenza informativa nella fase iniziale della vicenda, ha escluso che potesse affermarsi, con il grado di attendibilità richiesto in sede penale, che una informazione completa e corretta avrebbe determinato un diverso decorso causale. In particolare, il giudice del rinvio ha posto al centro dell'analisi le peculiari connotazioni personologiche della persona offesa, evidenziando la sua adesione convinta e costante a pratiche olistiche, ayurvediche e alle teorie della c.d. nuova medicina germanica; il reiterato e consapevole rifiuto della medicina tradizionale, protrattosi anche a fronte dell'aggravamento dei sintomi; l'affidamento esclusivo, per l'intero decorso della malattia, a figure prive di qualificazione sanitaria; la circostanza che l'accesso alla struttura ospedaliera avvenne solo in fase terminale e non costituì indice di una precedente disponibilità a intraprendere percorsi diagnostico-terapeutici convenzionali. Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che il precedente giudizio controfattuale positivo fosse stato costruito su una massima di esperienza astratta, riferibile a un paziente medio dotato di ordinaria fiducia nella medicina scientifica, e dunque inidonea a spiegare il comportamento di una persona con convinzioni radicalmente antitetiche. Ne ha tratto la conclusione che l'assunto secondo cui la paziente, se adeguatamente informata, avrebbe aderito alle cure tradizionali si risolveva in una congettura non sorretta da adeguato supporto probatorio, non essendo possibile escludere, e anzi risultando quanto meno probabile, la persistenza del rifiuto anche in presenza delle condotte alternative ipotizzate. Sul terzo punto, la Corte ha ritenuto che l'esclusione del nesso causale rendesse assorbito l'ulteriore approfondimento sull'elemento soggettivo. Cionondimeno, ha precisato che, in ogni caso, non risultava dimostrata la colpa cosciente. La motivazione chiarisce che la violazione di regole cautelari, pur accertata nella fase dell'intervento iniziale, non consente di inferire automaticamente la previsione dell'evento letale, occorrendo invece la prova che l'agente abbia effettivamente rappresentato l'evento morte come possibile conseguenza della propria condotta. Secondo i giudici tale coefficiente psicologico aggiuntivo non era stato adeguatamente accertato nei precedenti giudizi, essendosi la motivazione incentrata sulla sola antidoverosità della condotta, in assenza di elementi idonei a dimostrare una previsione concreta e attuale dell'esito letale. 3.Avverso tale decisione Re.Ri., parte civile costituita, ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo le seguenti censure. 4.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di legge e di motivazione. La Corte di assise d'appello ha disatteso i principi indicati dalla sentenza rescindente, che imponeva al giudice del rinvio una nuova e completa verifica della catena causale, escludendo, in modo affrettato, tale nesso causale sulla base di una motivazione che non ha tenuto conto di inequivoche emergenze processuali in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite Franzese . Più specificamente, si deduce che i giudici del merito abbiano omesso di valorizzare le conclusioni dei periti, i quali avevano individuato nella lesione escissa la sede primaria del melanoma, circostanza corroborata sia dalla presenza di metastasi in transit sia dalla documentazione fotografica che ritraeva una formazione macroscopicamente sospetta. Tali elementi, atteso la successiva evoluzione clinica, avrebbero imposto di riconoscere quanto emergente dalle perizie in atti, ovvero che una diagnosi precoce avrebbe potuto interrompere la sequenza causale e consentito probabilità di sopravvivenza elevate rispetto alla vicenda patologica. La ricorrente si duole altresì della correttezza del giudizio di inevitabilità dell'evento mortale condotto sull'assunto che la persona offesa, anche qualora non vi fossero state le condotte colpose dell'imputato, avrebbe comunque rifiutato di ricorrere alle cure della medicina tradizionale. L'argomentazione è considerata censurabile, poiché non fondata sullo stato della persona offesa, fortemente sottoposta all'influenza dell'imputato, e soprattutto privata di qualsiasi informazione in ordine alla diagnosi alla prognosi e ai benefici e rischi dei trattamenti sanitari secondo i protocolli stabiliti dalla medicina tradizionale. La Corte di assise d'appello di Milano, ad avviso della parte civile ricorrente, inoltre, avrebbe errato nel non prestare la dovuta attenzione alle modalità di formazione del consenso prestato dalla persona offesa, consenso maturato in un contesto fortemente influenzante, contraddistinto da una marcata asimmetria informativa e privo di una reale alternativa terapeutica. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi sanciti dalla legge n.219 del 2017, e in particolare dell'articolo 1, in materia di diritto all'informazione e di diritto all'espressione di un consenso libero e informato. Proprio la rilevante asimmetria informativa intercorrente tra medico e paziente avrebbe imposto all'imputato, quale sanitario esperto, un dovere rafforzato di protezione. I giudici del merito avrebbero, inoltre, omesso di considerare che il consenso della signora Re.Ri. non risulta neppure documentato. Ne conseguirebbe che i giudici di seconde cure hanno erroneamente attribuito valore decisivo a scelte della persona offesa che priva di un consenso informato, documentato e libero, non potevano essere ritenute espressive di un'autodeterminazione consapevole, in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza civile in tema di dovere informativo in campo medico. 5.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in ordine ai profili di colpa professionale addebitati al sanitario. La ricorrente osserva la Corte di assise d'appello non si è confrontata con le circostanze pacificamente accertate l'intervento fu eseguito in un ambiente non sterile, l'imputato non ha effettuato alcun esame istologico dei reperti, che ha addirittura volontariamente distrutto, non ha provveduto a fornire documentazione clinica né ad informare la paziente su ciò su cui si apprestava ad intervenire; pur richiamando in via generale l'operato del sanitario, non ha però dedicato alcuna parte della motivazione alla spiegazione delle ragioni per cui tali comportamenti non siano stati ritenuti integrativi di colpa professionale, e non compatibili la previsione dell' articolo 43 cod. pen. e con le linee guida mediche. 6.Nel terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione al travisamento del fatto, ex articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui da un lato, riconosce che la paziente era autonoma, per altro verso riconosce che ella non fu informata e che l'intervento fu eseguito in condizioni inadeguate. Si afferma, altresì che la morte sarebbe comunque sopravvenuta, contrariamente a quanto emerso dalle perizie in atti. La Corte avrebbe, altresì, travisato il ruolo attivo dell'imputato, anch'esso aderente al centro olistico (Omissis), che ha tenuto verso la Re.Ri. una condotta rassicurante per quanto stava accadendo e dissuasiva rispetto al ricorso alle ordinarie cure oncologiche. 7.Nell'ultimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il contenuto precettivo dell' articolo 40, comma 2, cod. pen. e con la conseguente posizione di garanzia gravante sul sanitario a seguito dell'intervento eseguito, nonché di valutare la colpa professionale rafforzata costituita dalla mancata attivazione a fronte di un pericolo noto è grave e dall'omessa diagnosi attenta ed informata. 8.È pervenuta memoria difensiva nell'interesse di On.Pa. a firma dell'avv. Sirani datata 2 gennaio 2026 In relazione al primo motivo, la difesa rileva che le censure della parte civile sono infondate perché dirette a profili non più scrutinabili dal giudice del rinvio la rilevanza causale dell'escissione e i profili informativi e consensuali sono definitivamente esclusi; il rinvio era limitato alla verifica controfattuale, dalla quale emerge che, per le convinzioni della paziente, una corretta informazione non avrebbe comunque inciso sulle sue scelte. Quanto al secondo motivo, la difesa rileva che esso ripropone profili di colpa già definitivamente cristallizzati, la cui rilevanza causale è stata coerentemente esclusa dalla Corte di assise d'appello sia con riguardo all'intervento del 2018 sia ai profili informativi, entrambi estranei temi oggetto del rinvio, limitato alla condotta alternativa del periodo 2019-2020, al grado della colpa e alla colpa cosciente. Il terzo motivo è ritenuto meramente apparente, poiché denuncia una contraddittorietà inesistente. I profili relativi all'intervento del 2018 e all'informazione sono coperti da giudicato; il rinvio concerneva esclusivamente la verifica del comportamento alternativo lecito alla luce della personalità della paziente. La tesi del plagio , già esclusa nei precedenti gradi e dalla Cassazione, è ritenuta irrilevante, così come la censura sulla condotta post-operatoria, atteso che gli atti attestano sollecitazioni ad accertamenti e ricovero. Il motivo è qualificato come generico e diretto a una nuova valutazione del merito. Con riferimento al quarto motivo, la difesa osserva che la posizione di garanzia dell'imputato è stata definitivamente accertata dalla Cassazione ed era estranea all'ambito del rinvio, limitato al nesso causale omissivo e ai profili di colpa correlati, sicché la censura ripropone impropriamente questioni motivazionali sotto forma di violazione di legge. 9.La parte civile ha, altresì, depositato memoria ex articolo 611 cod. proc. pen. a firma dell'Avv. Florio, datata 5 gennaio 2026, in cui denuncia la violazione dell' articolo 627 cod. proc. pen. , sostenendo che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si sia illegittimamente discostata dai vincoli posti dalla sentenza rescindente n. 2030 del 2025, che avrebbe definitivamente cristallizzato plurimi punti decisivi (origine del melanoma, assenza di cause alternative, efficacia salvifica dell'esame istologico, posizione di garanzia e profili di colpa dell'imputato, criteri del giudizio controfattuale ex Franzese). Contestano, inoltre, la motivazione sul nesso causale, ritenuta apparente, e la valutazione del consenso informato, giudicato invalido perché non adeguatamente informato, non documentato e formato in condizioni di vulnerabilità della paziente. La memoria richiama infine ulteriori profili di colpa professionale riferiti sia all'intervento del 2018 sia all'omessa diagnosi differenziale nel periodo 2019-2020, concludendo per l'annullamento con rinvio e la conferma delle statuizioni civili. 10. Con memoria di replica del 13 gennaio 2026, la difesa di On.Pa. contesta le argomentazioni della parte civile e del Procuratore generale, ritenendo che esse insistano su questioni già coperte da giudicato o comunque estranee ai limiti del rinvio, riproponendo un paradigma causale già qualificato come congetturale dalla Cassazione. La difesa ribadisce che la Corte territoriale avrebbe correttamente svolto il giudizio controfattuale imposto dalla sentenza rescìndente, valorizzando le convinzioni personali della paziente, la sua avversione alla medicina tradizionale e l'adesione costante a pratiche alternative, elementi che non consentirebbero di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che una diversa condotta informativa avrebbe modificato le sue determinazioni, concludendo per il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata. 11.Nell'ulteriore memoria del 14 gennaio 2026, presentata nell'interesse di On.Pa., la difesa eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza dei nuovi motivi della parte civile, ritenuti coperti da giudicato o estranei al perimetro del rinvio. Sostiene che il giudizio controfattuale è stato svolto correttamente, escludendo con logica elevata l'adesione della paziente a cure tradizionali, data la sua stabile scelta alternativista. Nega violazioni dell' articolo 627 cod. proc. pen. e apparenza motivazionale sul nesso causale, invoca il dubbio ragionevole ex articolo 530, comma 2, cod. proc. pen. , e chiede il rigetto dei ricorsi con conferma della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Questa Corte è chiamata a pronunciarsi, ai soli effetti civili, sul ricorso proposto dalla parte civile nel procedimento nel quale On.Pa., condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, è stato successivamente assolto dalla Corte di appello di Genova in sede di rinvio. Diversamente da quanto avvenuto nel precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Quarta Sezione di questa Corte, nella presente sede non viene più in rilievo alcun profilo attinente alla responsabilità penale dell'imputato. L'assoluzione, infatti, divenuta definitiva sul piano penale, cristallizza lo status di On.Pa. quale persona non colpevole del reato contestato, con le conseguenze che ne derivano sul piano dell'oggetto e dei limiti del giudizio. Nel caso in esame, la parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell' articolo 576 cod. proc. pen. , limitatamente agli interessi civili, con conseguente applicazione della disciplina generale dettata dall' articolo 573 cod. proc. pen. Deve preliminarmente escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 573-bis cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che l' articolo 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. , introdotto dall' articolo 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , trova applicazione unicamente con riferimento alle impugnazioni concernenti i soli interessi civili nei giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25 maggio 2023, D., Rv. 285036). Nella fattispecie in esame, la costituzione di parte civile è, invece, antecedente a tale data. Ne consegue che risulta applicabile l' articolo 573 cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla riforma Cartabia, disposizione che, tuttavia, non può che essere interpretata ed applicata alla luce dei rilevanti mutamenti normativi e giurisprudenziali medio tempore intervenuti, dei quali appare opportuno dar conto prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso. 2. Nella formulazione originaria, l' articolo 573 cod. proc. pen. prevedeva che l'impugnazione per gli interessi civili fosse proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale e che essa non sospendesse l'esecuzione delle disposizioni penali. Su tale base, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in caso di assoluzione per insussistenza del fatto, la parte civile fosse legittimata a impugnare la sentenza di proscioglimento chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, secondo parametri penalistici e non civilistici (Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473 - 02; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061). In tale prospettiva, il giudice dell'impugnazione, ritenuta erronea l'assoluzione, poteva affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e condannarlo alle restituzioni e al risarcimento, equivalendo l'accertamento incidentale alla condanna ex articolo 538, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918 - 01; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599 - 01). Tale ricostruzione è stata tuttavia rimeditata per il suo contrasto con il secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, come riconosciuto dall'articolo 6, par. 2, CEDU (Corte EDU, grande camera, 12 luglio 2013, Alien c. Regno Unito), dall'articolo 48 CDFUE e dagli articolo 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 . Secondo tali fonti, una volta definito il procedimento penale con assoluzione o proscioglimento in rito, l'imputato ha diritto a non essere trattato come responsabile del reato in procedimenti successivi. In tale quadro si inserisce la sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, che pur occupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l' articolo 578 cod. proc. pen. , ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tale articolo, chiarendo che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione, nel decidere sui soli interessi civili, non è chiamato a formulare, neppure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale, ma deve verificare la sussistenza dell'illecito aquiliano ex articolo 2043 cod. civ. , applicando la regola del più probabile che non , e non quella dell' alto grado di probabilità logica . Le Sezioni Unite, nella sentenza Calpitano, hanno recepito tale lettura, affermando che l'accertamento della responsabilità civile, una volta dichiarata la prescrizione del reato, non può equivalere ad affermazione di responsabilità penale, neppure in via incidentale (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01), restando precluso ogni rilievo sulla responsabilità penale dopo il formarsi del giudicato. I principi affermati nella sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale risultano ribaditi dall'ulteriore pronuncia della Consulta n. 2 del 2026, in cui si è affermato che la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36208 del 2024 ha dato continuità all'orientamento di cui alla propria precedente sentenza n. 35490 del 2009, traendo, peraltro, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull' articolo 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l'articolo 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU . In particolare, ha aggiunto la Corte, le Sezioni Unite penali, nel più recente arresto, hanno, per il vero, diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell'impugnazione penale sulla responsabilità penale dell'imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l'assoluzione nel merito dall'accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell'impugnazione penale si sia oramai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato, avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tale fine, la responsabilità penale, risultante altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza (punto 13 del Considerato in diritto). In definitiva, ha concluso la Consulta, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo (punto 16 del Considerato in diritto). 3. La disciplina dell'impugnazione per i soli interessi civili è stata, inoltre, profondamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia. L' articolo 33, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti, introdotto il comma 1-bis cod. proc. pen., nel corpo dell' articolo 573 cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile . Il legislatore della riforma, con l'innovativa regola del trasferimento dell'azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile, ha, dunque, operato un bilanciamento tra la tutela del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza e la tutela della parte civile, per la quale non sarebbe stato ragionevole pretendere, dopo la formazione del giudicato assolutorio o di proscioglimento sui capi penali, il rinnovato esercizio dell'azione risarcitoria innanzi al giudice civile. Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 significativamente si rileva che L'opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull'impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'articolo 578, comma 1, c.p.p e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d'innocenza dell'imputato, è necessario restringere l'oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato. È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. (...) La prosecuzione del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull'assenza di cause d'inammissibilità dell'impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l'imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le questioni civili , con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d'innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l'imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. (...) Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili , secondo l'innovata formulazione dell' articolo 78, lett. d), c.p.p. . 4.Tanto premesso, l'applicazione la disposizione di cui all' articolo 573 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia vigente ratione temporis, deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché nel rispetto dei parametri convenzionali. È infatti ravvisabile, anche nell'ambito dell'impugnazione ivi disciplinata, la medesima esigenza di assicurare l'effettività della tutela della parte civile, preservando la continuità del procedimento nel quale essa ha esercitato la propria pretesa risarcitoria o restitutoria, senza gravarla dell'onere di instaurare un nuovo e autonomo giudizio ( Corte cost., sent. n. 173 del 2022 , puntoli del Considerato in diritto ). Ne deriva che, qualora la parte civile abbia proposto ricorso ai sensi degli articolo 573, nella formulazione antecedente alla Riforma Cartabia, e 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di assoluzione divenuta definitiva agli effetti penali per mancata impugnazione del pubblico ministero, la cognizione del giudice di legittimità è limitata all'accertamento dell'illecito civile secondo i criteri del diritto civile, con esclusione di censure che presuppongano, anche implicitamente, una rivalutazione della responsabilità penale, restando scrutinabili solo i vizi motivazionali incidenti sugli effetti extrapenali del giudicato, segnatamente ai fini dell'azione risarcitoria. In tale prospettiva, risulta pienamente condivisibile il principio affermato da Sez. 6, n. 649 del 18 dicembre 2025, dep. 2026, Invitalia, Rv. 289143-01, e ribadito da Sez. 6, n. 6082 del 15/01/2026, Ferrario, secondo cui in tema di impugnazioni, la parte civile che propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, non può dedurre l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali . 5.In applicazione dei principi enunciati, il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione, censurando la decisione impugnata per avere disatteso i principi enunciati dalla sentenza rescindente ed escluso, in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite Franzese, la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose dell'imputato e l'evento letale, è inammissibile, poiché sollecita una rinnovata valutazione del nesso causale e della responsabilità penale dell'imputato, preclusa nel giudizio instaurato ai soli effetti civili. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine ai profili di colpa professionale del sanitario, lamentando l'omessa valutazione di condotte asseritamente colpose in riferimento all' articolo 43 cod. pen. e alle linee guida mediche, risolvendosi anch'esso nella richiesta di una diversa valutazione della colpa penale dell'imputato, estranea al perimetro di cognizione di questa Corte nel presente giudizio. Ancora inammissibile è il quarto motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell' articolo 40, comma 2, cod. pen. e della posizione di garanzia gravante sul sanitario, trattandosi di censura che investe direttamente i presupposti della responsabilità penale omissiva dell'imputato, definitivamente coperti dal giudicato assolutorio. 6.Il terzo motivo, invece, è ammissibile, poiché non postula una rinnovata valutazione della responsabilità penale dell'imputato, ormai coperta dal giudicato, ma si colloca interamente sul piano degli effetti extrapenali della decisione, censurando il criterio attraverso il quale la Corte territoriale ha escluso il nesso causale ai fini della responsabilità civile. Il motivo è altresì fondato. La sentenza impugnata ha escluso il collegamento eziologico tra la condotta contestata e l'evento sul presupposto della inevitabilità dell'esito letale, assumendo come decisivo il presunto rifiuto delle cure da parte della persona offesa. Tale valutazione è costruita mediante l'applicazione di categorie proprie del diritto penale, incentrate su un giudizio di certezza e di necessità causale. Tale modo di procedere si rivela tuttavia non corretto nella prospettiva civilistica che necessariamente connota il giudizio ai soli effetti civili, cui questa Corte è chiamata in questa sede. In tale ambito, infatti, non è richiesta la certezza dell'evitabilità dell'evento, né la dimostrazione di una relazione causale necessaria, ma la verifica se, in uno scenario controfattuale correttamente ricostruito, l'evento sarebbe stato evitato o attenuato con probabilità prevalente, secondo il criterio del più probabile che non , atteso che secondo i canoni civilistici il nesso causale non deve essere accertato secondo il paradigma dell' alto grado di credibilità razionale proprio del diritto penale, né secondo la logica della causalità necessaria, ma alla stregua della regola probabilistica di cui all' articolo 2043 cod. civ. Ne consegue che l'esclusione del nesso causale operata dal giudice di merito, in assenza di una valutazione comparativa volta a stabilire se, in presenza di un'informazione completa e di una reale possibilità di scelta terapeutica, fosse più probabile che non che la persona offesa avrebbe intrapreso percorsi terapeutici diversi, pur non incidendo sulla definitività dell'assoluzione penale, rende il giudizio controfattuale giuridicamente erroneo nella prospettiva civilistica, con conseguente indebita preclusione dell'esame della responsabilità risarcitoria. Implicando tale giudizio valutazioni di fatto precluse in sede di legittimità, la decisione impugnata deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 7.Per questi motivi la decisione impugnata deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le partì per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.